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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9915/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032722658000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata via PEC il 30.9.2024, relativa alla richiesta di versamento del contributo consortile per l'anno 2022, d'importo complessivamente pari a euro 367,88, lamentando: 1) che nella sezione della cartella relativa alla “Tipologia del contributo richiesto” viene indicato che “il contributo consortile è applicato, per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”, con conseguente illegittimità dell'atto, perché l'art. 23, primo comma, della legge regione
Calabria n. 11/2003, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale;
2) che la cartella richiama un Piano di Classifica diverso da quello adottato dal consorzio impositore;
3) che comunque il Piano di Classifica adottato dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino nel 2014 è illegittimo, perché: a) fa riferimento alle norme dichiarate incostituzionali;
b) non individua il beneficio apportato ai fondi del ricorrente;
c) prevede opere e bacini serviti, sia per il beneficio idraulico che per quello irriguo, diversi da quelli di proprietà del ricorrente;
4) che manca il presupposto del beneficio fondiario;
5) che l'onere della prova sul presupposto grava sul Consorzio;
6) che deve essere applicato il principio del giudicato esterno, esistendo precedenti giudicati (n. 612 del 2024, relativa all'anno di Contribuzione 2019 e 2020, e n. 7452 del 2024, relativa all'anno di Contribuzione 2021), emessi a definizione di controversie, vertenti tra le medesime parti e sulla medesima questione di diritto, che per annualità precedenti hanno accolto le tesi del ricorrente.
Chiede, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domada, per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.9.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del consorzio impositore che, nonostante regolare notificazione, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che i contributi consortili “rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ". A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); d) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014; ad esempio, il beneficio è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014;
n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass.,
Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, la cartella opposta, avente ad oggetto il contributo consortile relativo all'annualità
2022, indica come tipologia di contributo richiesto (pag. 5 di 12) “La S.V. risulta iscritta nel Catasto Consortile quale proprietaria dei beni di seguito elencati, ricadenti nel comprensorio di competenza amministrativa di questo Consorzio e gravati da contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003, art. 23 comma 1 lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Il tributo, dunque, viene richiesto in forza di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima e la suddetta motivazione viola, con ogni evidenza, il nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale, già sopra trascritto, perché impone un contributo indipendemente anziché in presenza di beneficio fondiario.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Attesa la soccombenza, il consorzio resistente va condannato al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi, mentre vanno compensate le spese di AER, che non ha dato causa alla lite.
P.Q.M.
La Corte di Giusitizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi.
Compensa le spese del Concessionario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 16 gennaio 2026
Il GI RE GE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9915/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032722658000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata via PEC il 30.9.2024, relativa alla richiesta di versamento del contributo consortile per l'anno 2022, d'importo complessivamente pari a euro 367,88, lamentando: 1) che nella sezione della cartella relativa alla “Tipologia del contributo richiesto” viene indicato che “il contributo consortile è applicato, per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”, con conseguente illegittimità dell'atto, perché l'art. 23, primo comma, della legge regione
Calabria n. 11/2003, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale;
2) che la cartella richiama un Piano di Classifica diverso da quello adottato dal consorzio impositore;
3) che comunque il Piano di Classifica adottato dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino nel 2014 è illegittimo, perché: a) fa riferimento alle norme dichiarate incostituzionali;
b) non individua il beneficio apportato ai fondi del ricorrente;
c) prevede opere e bacini serviti, sia per il beneficio idraulico che per quello irriguo, diversi da quelli di proprietà del ricorrente;
4) che manca il presupposto del beneficio fondiario;
5) che l'onere della prova sul presupposto grava sul Consorzio;
6) che deve essere applicato il principio del giudicato esterno, esistendo precedenti giudicati (n. 612 del 2024, relativa all'anno di Contribuzione 2019 e 2020, e n. 7452 del 2024, relativa all'anno di Contribuzione 2021), emessi a definizione di controversie, vertenti tra le medesime parti e sulla medesima questione di diritto, che per annualità precedenti hanno accolto le tesi del ricorrente.
Chiede, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domada, per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.9.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del consorzio impositore che, nonostante regolare notificazione, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che i contributi consortili “rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ". A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); d) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014; ad esempio, il beneficio è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014;
n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass.,
Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, la cartella opposta, avente ad oggetto il contributo consortile relativo all'annualità
2022, indica come tipologia di contributo richiesto (pag. 5 di 12) “La S.V. risulta iscritta nel Catasto Consortile quale proprietaria dei beni di seguito elencati, ricadenti nel comprensorio di competenza amministrativa di questo Consorzio e gravati da contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003, art. 23 comma 1 lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Il tributo, dunque, viene richiesto in forza di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima e la suddetta motivazione viola, con ogni evidenza, il nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale, già sopra trascritto, perché impone un contributo indipendemente anziché in presenza di beneficio fondiario.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Attesa la soccombenza, il consorzio resistente va condannato al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi, mentre vanno compensate le spese di AER, che non ha dato causa alla lite.
P.Q.M.
La Corte di Giusitizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi.
Compensa le spese del Concessionario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 16 gennaio 2026
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