Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.552/2022 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dall'avvocato Rita De Michele. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 9.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 22.05.2020 ha agito dinanzi al G.L del Tribunale Parte_1 di Palermo chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 24.09.2018 con il quale l' gli aveva chiesto la restituzione dei ratei dell'indennità di mobilità in CP_1 deroga (cat. Mob. N.201400336), indebitamente percepiti, per un ammontare di euro 30.806,34, dal 2.10.2010 al 31.12.2014.
Esponeva a tal fine che:
- era stato dipendente della a decorrere dal 3.01.2006; Controparte_2
- nel corso del 2010 la Società datrice di lavoro aveva avviato con le OO.SS. e il Dipartimento Regionale del Lavoro la procedura per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga;
- con verbale del 24.9.2020 il Dipartimento Regionale del Lavoro aveva dato atto dell'espletamento della procedura di mobilità dei dipendenti della Controparte_2
[...] raggiungimento dell'accordo sindacale;
- con lettera del 27.9.2010 la aveva comunicato allo che “in data Controparte_2 Pt_1
24.09.2010 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di alla presenza del CP_2 responsabile dell'Ufficio, delle OO.SS., delle RSA dei lavoratori e del rappresentante dell'azienda si è concluso l'iter burocratico relativo ai licenziamenti collettivi di cui al D.L. 223/91, e che pertanto in pari data si è proceduto ad effettuare il suo licenziamento”, allegando alla predetta raccomandata copia del modello Unilav relativo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- in data 1.10.2010, non beneficiando di altre forme di sostegno al reddito, egli aveva presentato all' domanda per il pagamento della indennità di mobilità; domanda CP_1 poi accolta dall' con decorrenza dal 2.10.2010. Controparte_3
Con separato ricorso, depositato il 20.04.2021, ha proposto opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n245/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 01.03.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 30.806,34 (oltre accessori e compensi professionali, quantificati in euro 1.000,00), chiedendone la revoca sulla base dei medesimi motivi formulati nel precedente giudizio di opposizione.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, riuniti i due procedimenti, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite, all'esito di un percorso motivazionale, che può essere così riassunto:
- l'indennità di mobilità in deroga può essere concessa dalle Regioni e dalle Province Autonome, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate, ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti di cui all'art.16, comma 1°, della L. n. n.223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e che provengano da imprese di cui all'art. 2082 cod. civ.; provvedimento concessorio del quale non vi era traccia nella documentazione allegata al ricorso;
- l' aveva dedotto, sin dalla memoria di costituzione, la legittimità dell'avviata CP_1 azione di recupero dell'indebito in quanto l'azienda datoriale (in ragione della sua tipologia, attività e classificazione ATECO) non aveva versato i contributi per l'indennità di mobilità, rimanendo pertanto i suoi dipendenti esclusi dalla fruizione di tale beneficio;
- a fini dell'inquadramento dell'azione di ripetizione dell'indebito pagamento a titolo di indennità di mobilità la Suprema Corte, con sentenza n. 31373 del 2.12.2019, aveva chiarito che: “Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno” (Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011) e tanto bastava per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n.88 del 1989, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico;
- previsione normativa, quest'ultima, non suscettibile di interpretazione estensiva in conformità a quella consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 13.05.2022,
lamentando in via prioritaria l'illegittimità dell'avversa richiesta di Parte_1 ripetizione dell'indebito, atteso che il titolo per il riconoscimento della indennità di mobilità in deroga era costituito da una lettura congiunta del verbale del 24.9.2020 con il quale il Dipartimento Regionale del Lavoro aveva confermato l'espletamento delle procedure di mobilità dei dipendenti della ai sensi dell'art. 4 Controparte_2
DL 223/91, e dalla lettera di licenziamento del 27.9.2010 con cui la Società, nell'intimare l'atto di recesso datoriale al dipendente, aveva reso edotto il lavoratore che “in data 24/09/2010 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di alla presenza del CP_2 responsabile dell'Ufficio, delle OO.SS, delle RSA dei lavoratori e del rappresentante dell'azienda si è concluso l'iter burocratico relativo ai licenziamenti collettivi di cui al D.L. 223/91, e che pertanto in pari data si è proceduto ad effettuare il suo licenziamento”.
Rileva in proposito l'appellante come la circostanza relativa alla assenza dei requisiti contributivi in capo all'ex datore di lavoro, non fosse in alcun modo opponibile al percettore della indennità in questione, laddove due pubbliche amministrazioni (l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro innanzi al quale si era svolta la procedura, e l' che, accogliendo la domanda, con nota del CP_1
24.12.2010, ne aveva vagliato la sua idoneità formale e sostanziale) avevano espresso una valutazione positiva all'accoglimento della richiesta.
Sotto un secondo profilo ribadisce la tesi dell'applicabilità della disciplina speciale dell'indebito previdenziale di cui al combinato disposto degli artt.52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/1991 in ragione del quale, poiché la prestazione era stata liquidata sulla base di un provvedimento formale e definitivo, regolarmente comunicato, avrebbe dovuto riconoscersi valenza alla violazione della buona fede posta in essere dall' CP_1 che a distanza di quasi cinque anni aveva reclamato la restituzione dell'indebito.
Chiede in proposito, nell'eventuale mancato accoglimento della superiore doglianza, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 88/1989 e ove occorra degli artt.
3-ter d.l. n. 850/1976 e 3 comma 9 d.l. 173/88 per violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, e 38, comma 2, della costituzione.
Con il terzo motivo si duole del rigetto della domanda di risarcimento dei danni per non avere l' “con un tempestivo provvedimento, improntato e connotato da buona CP_1 fede”, convertito la domanda di mobilità in domanda di disoccupazione concedendo al ricorrente altra forma di sostegno al reddito.
Domanda, inoltre, riprendendo argomentazioni già illustrate in prime cure: - il ripristino dei contributi figurativi che erano stati accreditati per il periodo intercorso dal 2.10.2010 al 31.12.2014, illegittimamente revocati unitamente alla prestazione di mobilità, o comunque l'accredito dei contributi figurativi per il periodo coincidente con l'indennità di disoccupazione;
- dichiararsi l'inammissibilità dei documenti introdotti dall' nel fascicolo del CP_1 monitorio e nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. RG 3611/2021 (poi riunito al n. RG 4741/2020);
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 245/2021, in quanto all'epoca del deposito del ricorso monitorio, “la debenza delle somme era tutt'altro che “certa, liquida ed esigibile” atteso che già pendeva in relazione alla medesima pretesa il contenzioso precedentemente iscritto al n. RG 4741/2020, fondato su solide argomentazioni”.
Ha resistito in giudizio l' con memoria del 3.5.2024, variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 9.01.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO
L'appello è infondato e come tale deve essere disatteso sulla scorta del medesimo percorso motivazionale seguito da questa Corte in precedenti casi del tutto sovrapponibili a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sent. n.393/2023 e sent. n.969/2023).
Quanto al primo motivo, rileva la Corte che la disciplina sulla mobilità contempla uno specifico onere contributivo in capo al datore di lavoro la cui ottemperanza condiziona l'accesso dell'imprenditore ai benefici della mobilità.
Recita infatti l'art. 16 Legge n. 223/1991 che “1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7.
2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (…). A sua volta l'art. 12, comma 3, della Legge n. 223/1991 nella formulazione vigente ratione temporis stabiliva che “Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività' commerciali che occupino più di duecento dipendenti”.
Nel caso di specie è incontestato il dato numerico che l'impresa avesse un numero di dipendenti inferiore.
Quello che rileva è che nel caso di specie tale contribuzione non risulta pacificamente versata.
Sussistendo il presupposto oggettivo della condictio indebiti esercitata dall' si tratta CP_1 quindi di valutare il secondo motivo di appello che attinge alla applicabilità della disciplina sulla irripetibilità dell'indebito previdenziale e più in generale della tutela del legittimo affidamento del percettore della prestazione.
A tale riguardo non ignora la Corte il dettato normativo ed il percorso ermeneutico che caratterizza l'elaborazione giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale e previdenziale e che inquadra la fattispecie all'interno di un sottosistema sottratto alle regole di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c..
Di tale sottosistema sono espressione le normative speciali in materia di indebito previdenziale – art. 52 Legge n. 88/89 e art. 13 Legge 412/1991 – la lettura delle quali palesa l'esistenza di un minimo comune denominatore costituito dalla finalità di tutela dell'affidamento del percipiente al quale non possa rimproverarsi alcun contegno colpevole rispetto alla liquidazione della prestazione non dovuta.
Tale assetto di interessi è stato tenuto da conto dalla Corte di legittimità la quale ha tuttavia, ritenuto che in caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non possa trovare applicazione l'art. 52 della l. n.88 del 1989 stante che (per come pure correttamente osservato nella sentenza qui impugnata) il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011). Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018)” (Cass. n. 31373/2019).
A non diversa conclusione possono indurre le argomentazioni illustrate dalla difesa dello nella memoria di costituzione in appello: Pt_1
- irrilevante è la circostanza che, con verbale del 24.9.2020, il Dipartimento Regionale del Lavoro aveva dato atto dell'espletamento delle procedure di mobilità dei dipendenti della ai sensi dell'art. 4 DL 223/91, risultando assorbente, quale Controparte_2 elemento preclusivo all'assunto attoreo, il mancato versamento dei contributi da parte dell'azienda datoriale;
- inaccoglibile è la richiesta di sollevare questione legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 88/1989, giustificandosi, piuttosto, l'operatività in materia della disciplina dell'art.2033 cod. civ. in ragione della peculiarità dell'indebito in parola rispetto a quello previdenziale e versandosi in un'ipotesi di insussistenza ab origine dei requisiti per il conseguimento dell'indennità di mobilità;
- infondata è la richiesta di risarcimento danno, avendo l' correttamente e CP_1 tempestivamente esercitato una propria prerogativa e non avendo, invece, l'istante documentato (ed invero neppure adeguatamente dedotto) di possedere i requisiti per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione o di altra forma di sostegno del reddito (né ha provato di avere mai formulato una domanda amministrativa in tal senso);
- la richiesta di ripristino dei contributi figurativi è evidentemente preclusa dall'accertata insussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione dello Sgroi all'indennità di mobilità;
- irrilevante è la questione relativa all'inammissibilità dei documenti introdotti dall' CP_1 nel solo giudizio monitorio, laddove la legittimità della pretesa recuperatoria si fonda sulla nota di comunicazione dell'indebito, pacificamente acquisita al fascicolo processuale principale, e sull'applicabilità alla fattispecie della richiamata disciplina normativa di settore;
- condivisibile è stata la scelta del primo giudice di non revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 245/2021, in quanto all'epoca del deposito del ricorso monitorio la debenza delle somme rivendicate era certa (per effetto del chiaro dettato normativo), liquida (come quantificata nell'impugnata comunicazione di indebito) ed esigibile (non potendosi reclamare una potenziale inesigibilità per il solo fatto che il debitore aveva proposto un'azione giudiziaria, rilevatasi poi infondata, avverso i medesimi importi ingiunti in sede monitoria).
Per quanto suesposto, la sentenza impugnata può trovare integrale conferma.
Alla soccombenza non segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.4354/2021, emessa il 18 novembre 2021 dal Tribunale di Palermo G.L.. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Palermo il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo