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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4263/2021
Il giorno 30/01/2025, nella causa iscritta al n RG 4263 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4263/2021 promossa da:
L' ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Ladispoli, via La Spezia n. 117, con l'avv. RUSSONIELLO FLAVIO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._1
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Roberta Longo in Civitavecchia, via Traiana n. 73, con l'avv.
MANASSE ANDREA ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in C.F._2 atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' quale impresa esercente attività di Parte_2 produzione e commercio di gelati, semifreddi ed affini in Ladispoli, ha convenuto in giudizio
[...] al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_2
2 di 4 6.350,00 a titolo di risarcimento del danno, costituito dalla perdita di tutto il materiale alimentare (per più di 140 kg di gelato, oltre al ghiaccio e alle torte gelato) e nei mancati incassi, subito a seguito dell'interruzione della fornitura di energia elettrica in data 14 agosto 2021 alle ore 21 circa sino alle ore 3:30 circa del giorno successivo, quando la fornitura è stata riattivata grazie ad un generatore applicato dalla stessa CP_3
Si è costituita sostenendo che l'interruzione della fornitura di energia Controparte_1 de quo è stata causata da un fatto ad essa non imputabile e precisamente da un guasto al trasformatore della cabina elettrica di Ladispoli, che provocava la disalimentazione di tutte le utenze collegate, ivi compresa quella della società attrice;
inoltre, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno ritenendola eccessiva e sfornita di supporto probatorio.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è infondata per mancanza di prova del danno e del nesso causale tra l'inadempimento e il danno.
Parte attrice ha infatti invocato la responsabilità da inadempimento della convenuta per l'interruzione della fornitura di energia elettrica presso il proprio esercizio commerciale e, pertanto, la domanda va valutata alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale stabiliti dall'art. 1218 c.c.
(“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), spettando al creditore-danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dall'inadempimento, ed incombendo sulla controparte la prova liberatoria dell'esatto adempimento.
Ciò posto, parte attrice ha lamentato la sussistenza di danni patrimoniali, che tuttavia non sono stati puntualmente dimostrati.
Invero, la domanda risulta carente anzitutto sotto il profilo della incidenza causale dell'interruzione dell'energia elettrica per poche ore della sera sulla lamentata distruzione di tutta la merce acquistata (latte e panna fresca) e di quella prodotta (gelati e torte gelato), posto che, come è noto in base all'id quod plerumque accidit, qualunque frigorifero, seppure disalimentato, può conservare la temperatura interna per qualche ora rimanendo chiuso.
Quanto alla prova del danno emergente, parte attrice si è limitata a produrre documenti di trasporto relativi a merce (latte e panna fresca) apparentemente consegnatale in data 14.8.2021, ma
3 di 4 nulla ha provato in ordine all'effettivo deterioramento di tale merce a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia di cui si tratta.
Nulla è stato poi dimostrato in ordine al quantitativo di gelato o di torte gelato prodotti e rimasti danneggiati.
In merito al lucro cessante, poi, non risulta significativo il guadagno giornaliero riportato per lo stesso periodo negli anni precedenti, atteso che la vicenda che ci occupa si è svolta in poche ore e, pertanto, non ha impedito il guadagno per un'intera giornata di lavoro. Pertanto, non risultano forniti elementi fattuali idonei a quantificare l'effettivo lucro cessante causato dal fatto contestato.
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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