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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1400/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Virgone Guglielmo per l'avv. Stefania Gualtieri anche in sostituzione dell'avv. Daniela Benucci e dell'avv. Maria CP_1
Elena Mancuso Severini i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
L'avv. Virgone rinuncia alla domanda relativa all'invalidità permanente pur contestando la quantificazione di parte resistente;
chiede dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti in quanto l' dopo il deposito del ricorso ha provveduto al riconoscimento dell'inabilità temporanea;
CP_1 insiste nella liquidazione delle spese di lite.
L'avv. Gualtieri si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere fra le parti stante anche la rinuncia del ricorrente a parte della domanda. Si oppone alla liquidazione delle spese a favore del ricorrente e insiste per la compensazione delle stesse. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGONE Parte_1 C.F._1
GUGLIELMO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA, e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. DANIELA BENUCCI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l' per vedere accolte le seguenti conclusioni: <a) Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al sig. il giorno 30/10/2022 presso la Parte_1
Casa Circondariale di Livorno rientra tra quelli indennizzabili da parte dell in forza della CP_1
“Convenzione per l'affidamento all' della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per CP_1 misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative” b) conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1 quanto dovuto, in virtù della Convenzione stipulata tra il e l , a titolo di Controparte_2 CP_1 indennità i giorni di inabilità temporanea assoluta al netto di quanto già corrisposto, nonché a titolo di rendita per invalidità permanente tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3 di detta Convenzione, che prevede che l'indennità temporanea assoluta deve essere liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai detenuti e che la rendita per inabilità permanente deve essere liquidata sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art.
116 del T.U. 30 giugno 1965 n 1124 o qualsivoglia altro conteggio o somma dovesse emergere dalla espletanda Consulenza tecnica d'ufficio. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.Con vittoria di spese ed onorari e con distrazione in favore del procuratore antistatario>>.
1 2. Si è costituito in giudizio l che ha documentato l'accoglimento delle domande di cui è causa in via CP_1 amministrativa con provvedimento del 18.12.2024, successivamente al deposito del ricorso.
3. All'udienza odierna il ricorrente, prendendo atto del riconoscimento in sede amministrativa dei giorni di inabilità totale -ITA- documentati, e dell'inabilità permanente nella misura del 3%., ha rinunciato alla domanda relativa all'invalidità permanente e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti.
4. Ebbene a fronte della parziale rinuncia alla domanda e al riconoscimento in sede amministrativa dell'inabilità temporanea nella misura richiesta in giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti.
5. Quanto alle spese esse sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00 limitatamente alla fase di studio e introduttiva, tenuto conto della natura della pronuncia e in ogni caso della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
- condanna l' al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 425,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1400/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Virgone Guglielmo per l'avv. Stefania Gualtieri anche in sostituzione dell'avv. Daniela Benucci e dell'avv. Maria CP_1
Elena Mancuso Severini i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
L'avv. Virgone rinuncia alla domanda relativa all'invalidità permanente pur contestando la quantificazione di parte resistente;
chiede dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti in quanto l' dopo il deposito del ricorso ha provveduto al riconoscimento dell'inabilità temporanea;
CP_1 insiste nella liquidazione delle spese di lite.
L'avv. Gualtieri si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere fra le parti stante anche la rinuncia del ricorrente a parte della domanda. Si oppone alla liquidazione delle spese a favore del ricorrente e insiste per la compensazione delle stesse. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGONE Parte_1 C.F._1
GUGLIELMO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA, e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. DANIELA BENUCCI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l' per vedere accolte le seguenti conclusioni: <a) Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al sig. il giorno 30/10/2022 presso la Parte_1
Casa Circondariale di Livorno rientra tra quelli indennizzabili da parte dell in forza della CP_1
“Convenzione per l'affidamento all' della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per CP_1 misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative” b) conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1 quanto dovuto, in virtù della Convenzione stipulata tra il e l , a titolo di Controparte_2 CP_1 indennità i giorni di inabilità temporanea assoluta al netto di quanto già corrisposto, nonché a titolo di rendita per invalidità permanente tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3 di detta Convenzione, che prevede che l'indennità temporanea assoluta deve essere liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai detenuti e che la rendita per inabilità permanente deve essere liquidata sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art.
116 del T.U. 30 giugno 1965 n 1124 o qualsivoglia altro conteggio o somma dovesse emergere dalla espletanda Consulenza tecnica d'ufficio. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.Con vittoria di spese ed onorari e con distrazione in favore del procuratore antistatario>>.
1 2. Si è costituito in giudizio l che ha documentato l'accoglimento delle domande di cui è causa in via CP_1 amministrativa con provvedimento del 18.12.2024, successivamente al deposito del ricorso.
3. All'udienza odierna il ricorrente, prendendo atto del riconoscimento in sede amministrativa dei giorni di inabilità totale -ITA- documentati, e dell'inabilità permanente nella misura del 3%., ha rinunciato alla domanda relativa all'invalidità permanente e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti.
4. Ebbene a fronte della parziale rinuncia alla domanda e al riconoscimento in sede amministrativa dell'inabilità temporanea nella misura richiesta in giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti.
5. Quanto alle spese esse sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00 limitatamente alla fase di studio e introduttiva, tenuto conto della natura della pronuncia e in ogni caso della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
- condanna l' al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 425,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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