Sentenza 7 ottobre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2004, n. 20014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20014 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO MENOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato ENZO GALAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GIUDICE VINCENZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 95/01 del Tribunale di MODICA, depositata il 16/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 8.5.1997 Giudice Vincenzo, premesso che a-veva acquistato un appartamento da FO ME con atto del 3.4.1992 e che la predetta si era impegnata a fornire entro un anno, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il certificato di abitabilità dell'immobile, ma non aveva adempiuto all'obbligo assunto nonostante ripetuti solleciti, convenne la IF davanti al pretore di Modica - sezione distaccata di Ispica - per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, ragguagliati al canone mensile di lire 400.000 per tutti i mesi in cui non era stato possibile affittare l'appartamento, e a decorrere dal 4.4.1993, data di scadenza dell'anno previsto per l'adempimento dell'obbligazione. La convenuta non si costituì in primo grado.
Il pretore, all'esito dell'istruttoria, accolse la domanda e condannò la FO al pagamento della somma di lire 23.234.716 a titolo di danni. Propose appello la IF lamentando, in rito, che il pretore non le aveva concesso il termine per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ex art. 180, 2^ comma, c.p.c., ed aveva così determinato la nullità dell'intero procedimento;
nel merito escluse l'inadempimento degli obblighi convenuti e dedusse che il Giudice aveva comunque utilizzato l'immobile.
Il tribunale di Modica, con sentenza 14.12.2000, rigettò l'appello condannando la IF alla rifusione delle spese del grado. Argomentò il giudice d'appello che la parte rimasta contumace in primo grado non può pretendere di esercitare diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte costituita, sicché non erano ammissibili le articolazioni istruttorie in grado di appello, sussistendo lo sbarramento temporale rappresentato dalla scadenza del termine di cui all'art. 184 c.p.c.; aggiunse, peraltro, che la parte non aveva dedotto neppure di non aver potuto produrre le istanze in primo grado, e che, in ogni caso, le prove vertevano su circostanze irrilevanti che avrebbero potuto costituire oggetto di prova contraria in prima istanza. Rilevò poi il tribunale che era anche infondata la censura concernente la mancata concessione al contumace del termine per formulare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, perché il pretore alla prima udienza non aveva svolto attività istruttoria e si era limitato a rinviare per la trattazione, rispettando lo sdoppiamento tra prima comparizione e udienza di prima trattazione, sicché la parte contumace aveva avuto il medesimo trattamento della parte costituita, mentre la mancata concessione del termine costituiva una mera svista che entrambe le parti avrebbero potuto e dovuto far rilevare alla prima udienza successiva, e cioè a quella di trattazione. Concluse poi il tribunale che neppure in sede di appello la IF aveva espresso quali fossero le eccezioni non rilevabili d'ufficio che avrebbe voluto sollevare. Nel merito il giudice d'appello osservò che non era condivisibile la tesi dell'appellante di aver assunto soltanto un'obbligazione di mezzi consistente nell'adoperarsi fattivamente per il rilascio dell'autorizzazione, in quanto era palese che l'ottenimento del certificato di abitabilità costituiva il nucleo essenziale di una espressa obbligazione di risultato, e concluse che era dimostrato l'inadempimento posto che la venditrice non aveva dato prova dell'attività svolta per ottenere il rilascio del certificato ne' che il ritardo fosse dipeso dall'amministrazione.
Circa il danno, il tribunale affermò che non era necessaria alcuna prova per dimostrare la impossibilità di locare un immobile senza abitabilità, costituendo questa un requisito caratterizzante dell'identità stessa del bene e della sua intrinseca idoneità ad assolvere la ordinaria destinazione economico-sociale. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso IF ME sulla base di quattro motivi;
l'intimato non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, assumendo che il tribunale, pur ammettendo il diritto anche del contumace a godere del termine per proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio, ha poi ritenuto che le parti avrebbero dovuto dolersi della mancata concessione nella prima i-stanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, e quindi entro il termine della prima udienza di trattazione, incorrendo in palese contraddizione.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 180, 2^ comma e 102 c.p.c., riproducendo sostanzialmente le censure mosse con il motivo precedente. Sostiene la ricorrente che gli articoli 180 e 183 c.p.c. sono posti a tutela del diritto di difesa, sicché la mancata concessione d'ufficio del termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto - anche senza apposita istanza - salva la rinunzia delle parti, e, indefettibilmente, se il convenuto sia contumace, vizia il procedimento per lesione del contraddittorio.
Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.
Quanto al primo, non appare neppure comprensibile in che cosa consisterebbe la contraddittorietà della motivazione. La corte ha esattamente rilevato che la mancata concessione del termine di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c. non può essere fatta valere oltre la prima udienza successiva, e cioè quella di trattazione fissata ex art. 184 c.p.c. La ricorrente ha verosimilmente interpretato l'espressione "entro il termine della prima udienza di trattazione", come se il giudice d'appello avesse fatto riferimento a quel termine perentorio di cui all'art. 180 c.p.c., mentre è di estrema evidenza che per "termine" della prima udienza di trattazione doveva intendersi l'udienza stessa. Quanto al secondo motivo - ferma restando l'esattezza di quanto statuito dalla corte di merito circa l'onere della parte di dedurre la violazione entro l'udienza successiva - assume comunque risolutiva rilevanza il fatto che la convenuta, dopo la sua costituzione, non ha mai indicato, in nessuna fase, quali eccezioni non rilevabili d'ufficio le fossero state precluse.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1477 c.c. Sostiene la IF - portando a supporto la decisione di questa corte n. 8450 del 1990 - che nella vendita di immobili la consapevolezza da parte dell'acquirente della mancanza del certificato di abitabilità è indice della comune volontà delle parti di trasferire l'immobile in tale stato, sicché il difetto in questione non potrebbe essere opposto come causa di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Il motivo è palesemente infondato, perché la parte acquirente non ha chiesto la risoluzione del contratto per la mancanza del certificato di abitabilità, bensì il risarcimento del danno per l'inadempimento alla specifica obbligazione assunta dalla venditrice di ottenere detta certificazione provvedendo anche direttamente all'assolvimento di tutte le incombenze relative.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2739 c.c. in relazione all'art. 2 c.p. e 335 c.p.c.. Assume la ricorrente che la corte d'appello avrebbe dovuto ammettere il giuramento decisorio al fine di consentirle di provare che il Giudice faceva ugualmente uso dell'immobile, perché la sentenza è stata emessa successivamente al d.lgs. n. 507/99 che ha depenalizzato il fatto della utilizzazione di immobile sprovvisto di certificato di abitabilità, sicché non sussisteva più nessun impedimento all'ammissione del mezzo richiesto.
Anche l'ultimo motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che ai fini dell'art. 2739 c.c. la locuzione "fatto illecito" non va ristretta al fatto di rilevanza penale, ma va intesa nella sua più ampia portata di atto contrastante con norme imperative, di ordine pubblico, di buon costume o, comunque, turpe o riprovevole secondo la coscienza collettiva del tempo, sicché la depenalizzazione dell'utilizzazione di immobile privo di certificato di abitabilità non ne ha fatto cessare la illiceità amministrativa. Peraltro, rileva la corte che la mancata riproposizione nel ricorso della integrale formula del giuramento decisorio deferito, non consente di valutare la adeguatezza della motivazione adotta dal giudice d'appello che ne ha rifiutato l'ammissione. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto difese in questo giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda Civile, il 17 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004