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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 363/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
ORDINANZA
Il Giudice Sabrina Carbini,
a scioglimento della riserva;
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
rilevato che motivo di opposizione è la supposta intervenuta estinzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 136/2024 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 28.02.2024, sulla cui base il precetto è stato notificato.
Deduce l'opponente, infatti, che la pretesa creditoria della sarebbe CP_1
stata soddisfatta mediante adempimento della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 12.03.2024 che prevedeva, in sostituzione del pagamento della somma di cui al titolo esecutivo summenzionato, la consegna, entro la data del 31.12.2024, da parte della debitrice ed in favore della creditrice di n.
1.799 bancali CP_2 CP_1
in legno e n. 3226 tavole in truciolare.
Viene altresì eccepito, in subordine, un errore di calcolo nell'importo precettato, in quanto non sarebbero state considerate le consegne di materiale avvenute nel mese di maggio 2024 e febbraio 2025 per un maggior importo precettato di euro 2.389,98 per la consegna di maggio e di euro 1.339,00 + IVA per quella di febbraio;
ritenuto di respingere l'istanza di inibitoria non sussistendo il fumus boni iuris della pretesa;
rilevato che tra le parti vi è stato un accordo, il 12.3.24, che prevedeva il ritiro Contr Con settimanale dei bancali da parte di presso la;
allo stato, i ddt depositati che dimostrerebbero la avvenuta consegna dei bancali (docc. da 5 a 9 fasc. opp.nte) sono stati disconosciuti;
in particolare vi sono in atti i DDT datati da maggio a dicembre 2024 e tutti portano la firma del vettore e del destinatario, salvo il DDT del
24.5.24 (ma questa consegna è stata ammessa da parte opposta); tali DDT portano causale “reso” ma in relazione a tali documenti è stata depositata una querela di falso sostenendo, la Vam, la falsità di tali documenti e sono stati disconosciuti in comparsa e quindi allo stato non vengono presi in considerazione;
Contr ritenuto significativo che il fatto che a novembre 2024 la abbia dato in affitto a un terzo, la , lo stabilimento (come da doc. 16 in atti) -a dimostrazione CP_3
Contr del fatto che non poteva, la , avere preso in consegna i bancali a dicembre 2024 come da tre DDT in atti- ; ritenuto che una ulteriore anomalia è il fatto che le presunte consegne di settembre
2024 e dicembre 2024 contrastano in modo netto con il tenore della restante documentazione prodotta agli atti del giudizio;
se le consegne di settembre 2024 fossero state effettive, non avrebbe avuto senso il contenuto della comunicazione mail del 15 ottobre 2024 con la quale il legale di scriveva che avrebbe dovuto CP_2
fare una offerta reale ex art. 1209 cc qualora non avesse ricevuto notizie da
[...]
“per la questione bancali e tavole da rendere”, così come la successiva CP_1
mail del 18.10.2024 con la quale invitava il legale di a sollecitare CP_1
quest'ultima affinché prendesse contatti con la al fine di concordare le CP_2
modalità del ritiro.
Ancor meno senso assume la comunicazione mail, sempre del legale della del CP_2
12.12.2024 nella quale si preannuncia che la settimana successiva a quella verrà fatto
“un primo carico di bancali e/o tavole dallo stabilimento di i Montelabbate, ed CP_2
un ulteriore carico è stato programmato di rientro dalla pausa natalizia”, quando dalla documentazione prodotta da le ultime consegne risulterebbero essere CP_2
state effettuate in data 13, 16 e 20 dicembre. Sempre nella medesima mail, il legale di afferma che a causa della “pausa” CP_2
Contro che si sarebbe presa da giugno a novembre 2024 ….. “per la fine del corrente anno non sarà possibile completare la restituzione del materiale”.
Per quanto riguarda invece le consegne che afferma essere avvenute nel mese CP_2
di dicembre 2024 e che avrebbero dovuto esaurire la merce da restituire, contrastano con la richiesta di prorogare il termine di consegna del materiale al 28.2.2025, avanzata dal legale di con mail del 8.1.2025, così come non avrebbe dovuto CP_2
esserci la consegna del 6.2.2025, unica consegna, al contrario, effettivamente concordata tra le parti;
ritenuto che infine, la parziale erroneità (peraltro minimale) dell'importo precettato non inficia la validità dello stesso, circostanza peraltro immediatamente fatta presente dalla creditrice con pec del 05.03.2025, successiva alla notifica dell'atto di precetto.
E' principio di diritto che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (Cassazione ord. n.
27032 del 19 dicembre 2014).
Tanto premesso, non ritenendo sussistente il fumus boni iuris dovendo altresì ritenere in virtù di ciò di essere esonerato questo giudice dal valutare la sussistenza del periculum in mora,
PQM
Respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal d.i.
136/2024 del 28.2.24;
spese al merito.
Si comunichi. Deciso in data 4 aprile 2025
Il giudice
Sabrina Carbini
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
ORDINANZA
Il Giudice Sabrina Carbini,
a scioglimento della riserva;
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
rilevato che motivo di opposizione è la supposta intervenuta estinzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 136/2024 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 28.02.2024, sulla cui base il precetto è stato notificato.
Deduce l'opponente, infatti, che la pretesa creditoria della sarebbe CP_1
stata soddisfatta mediante adempimento della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 12.03.2024 che prevedeva, in sostituzione del pagamento della somma di cui al titolo esecutivo summenzionato, la consegna, entro la data del 31.12.2024, da parte della debitrice ed in favore della creditrice di n.
1.799 bancali CP_2 CP_1
in legno e n. 3226 tavole in truciolare.
Viene altresì eccepito, in subordine, un errore di calcolo nell'importo precettato, in quanto non sarebbero state considerate le consegne di materiale avvenute nel mese di maggio 2024 e febbraio 2025 per un maggior importo precettato di euro 2.389,98 per la consegna di maggio e di euro 1.339,00 + IVA per quella di febbraio;
ritenuto di respingere l'istanza di inibitoria non sussistendo il fumus boni iuris della pretesa;
rilevato che tra le parti vi è stato un accordo, il 12.3.24, che prevedeva il ritiro Contr Con settimanale dei bancali da parte di presso la;
allo stato, i ddt depositati che dimostrerebbero la avvenuta consegna dei bancali (docc. da 5 a 9 fasc. opp.nte) sono stati disconosciuti;
in particolare vi sono in atti i DDT datati da maggio a dicembre 2024 e tutti portano la firma del vettore e del destinatario, salvo il DDT del
24.5.24 (ma questa consegna è stata ammessa da parte opposta); tali DDT portano causale “reso” ma in relazione a tali documenti è stata depositata una querela di falso sostenendo, la Vam, la falsità di tali documenti e sono stati disconosciuti in comparsa e quindi allo stato non vengono presi in considerazione;
Contr ritenuto significativo che il fatto che a novembre 2024 la abbia dato in affitto a un terzo, la , lo stabilimento (come da doc. 16 in atti) -a dimostrazione CP_3
Contr del fatto che non poteva, la , avere preso in consegna i bancali a dicembre 2024 come da tre DDT in atti- ; ritenuto che una ulteriore anomalia è il fatto che le presunte consegne di settembre
2024 e dicembre 2024 contrastano in modo netto con il tenore della restante documentazione prodotta agli atti del giudizio;
se le consegne di settembre 2024 fossero state effettive, non avrebbe avuto senso il contenuto della comunicazione mail del 15 ottobre 2024 con la quale il legale di scriveva che avrebbe dovuto CP_2
fare una offerta reale ex art. 1209 cc qualora non avesse ricevuto notizie da
[...]
“per la questione bancali e tavole da rendere”, così come la successiva CP_1
mail del 18.10.2024 con la quale invitava il legale di a sollecitare CP_1
quest'ultima affinché prendesse contatti con la al fine di concordare le CP_2
modalità del ritiro.
Ancor meno senso assume la comunicazione mail, sempre del legale della del CP_2
12.12.2024 nella quale si preannuncia che la settimana successiva a quella verrà fatto
“un primo carico di bancali e/o tavole dallo stabilimento di i Montelabbate, ed CP_2
un ulteriore carico è stato programmato di rientro dalla pausa natalizia”, quando dalla documentazione prodotta da le ultime consegne risulterebbero essere CP_2
state effettuate in data 13, 16 e 20 dicembre. Sempre nella medesima mail, il legale di afferma che a causa della “pausa” CP_2
Contro che si sarebbe presa da giugno a novembre 2024 ….. “per la fine del corrente anno non sarà possibile completare la restituzione del materiale”.
Per quanto riguarda invece le consegne che afferma essere avvenute nel mese CP_2
di dicembre 2024 e che avrebbero dovuto esaurire la merce da restituire, contrastano con la richiesta di prorogare il termine di consegna del materiale al 28.2.2025, avanzata dal legale di con mail del 8.1.2025, così come non avrebbe dovuto CP_2
esserci la consegna del 6.2.2025, unica consegna, al contrario, effettivamente concordata tra le parti;
ritenuto che infine, la parziale erroneità (peraltro minimale) dell'importo precettato non inficia la validità dello stesso, circostanza peraltro immediatamente fatta presente dalla creditrice con pec del 05.03.2025, successiva alla notifica dell'atto di precetto.
E' principio di diritto che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (Cassazione ord. n.
27032 del 19 dicembre 2014).
Tanto premesso, non ritenendo sussistente il fumus boni iuris dovendo altresì ritenere in virtù di ciò di essere esonerato questo giudice dal valutare la sussistenza del periculum in mora,
PQM
Respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal d.i.
136/2024 del 28.2.24;
spese al merito.
Si comunichi. Deciso in data 4 aprile 2025
Il giudice
Sabrina Carbini