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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2025 CC
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera-Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
nel procedimento di Reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. - avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con provvedimento del 10.04.2025 dal Tribunale di Padova nella procedura di separazione fra coniugi n. r.g. 5676/2024 - iscritto al n. r.g. 732/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
TALLARICO del Foro di Padova, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA Controparte_1 C.F._2
PATRASSI LEOPARDI del Foro di Padova, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 16.05.2025;
esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti;
ha emesso il seguente
DECRETO
1 1. Il Tribunale di Padova, nella procedura di separazione coniugale (n. r.g. 5676/2024) promossa da nei confronti di con Ordinanza ex artt. 473 bis 22 e 473 bis 40 Controparte_1 Parte_1
c.p.c. del 10.04.2025, ha stabilito in via temporanea ed urgente:
“a) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa ex Per_1 Per_2
art. 337 quater comma 3 c.c. delle decisioni di maggior interesse per i minori inerenti a salute, istruzione, educazione, con collocazione presso la madre;
b) incarica i Servizi Sociali di Padova e i servizi dell'U.L.S.S. competenti per territorio, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni:
- del monitoraggio sul nucleo familiare, al fine di mantenere o attivare ogni intervento di supporto
a favore del nucleo costituito dalla madre e dai due figli minori;
- di svolgere ogni opportuno approfondimento sulla condizione psicofisica e sulla volontà dei figli minori di incontrare il padre, nonché sulle capacità genitoriali di quest'ultimo – anche in relazione al percorso per uomini maltrattanti che egli ha dichiarato di aver seguito -, al fine di valutare se vi siano le condizioni o meno per organizzare visite in modalità protetta;
- di depositare relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare e sulle attività intraprese entro il 24.9.2025;
c) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la Parte_1
somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici
Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
d) pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento a favore di Parte_1 P_
, la somma di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi
[...] entro il giorno 5 di ogni mese”.
Il medesimo Tribunale ha disposto altresì:
“a) rigetta le istanze di prova orale di parte convenuta;
b) dispone che parte convenuta integri la documentazione economica, mediante produzione dei documenti indicati dall'art. 473bis. 12 c.p.c., entro il termine del 5.6.2025;
c) nomina interprete affinché trascriva integralmente e traduca in lingua Persona_3
italiana il contenuto dei documenti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 allegati al ricorso introduttivo di P_
;
[...] assegna all'interprete nominato termine sino al 30.4.2025 per depositare atto sottoscritto, con il quale dichiari di bene e fedelmente adempiere al proprio incarico e il termine richiesto per il deposito dell'elaborato finale;
2 fissa udienza in trattazione scritta al 7.5.2025, con termine alle parti sino alle ore 08:00 del giorno dell'udienza per il deposito di note scritte, contenenti eventuale nomina di interpreti di parte;
riserva all'esito la fissazione di nuova udienza per esame dell'elaborato dell'interprete e della relazione dei Servizi Sociali”.
2. ha proposto Reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. concludendo unicamente: Parte_1
“in riforma del provvedimento reclamato ut supra:
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede disporsi prova per teste sulle seguenti circostanze:
A) “Vero che il sig. non ha mai usato violenza fisica nei confronti del proprio coniuge Parte_1 [...]
; P_
Si indicano quali testi, i sigg.ri da Padova;
da Padova;
da Testimone_1 Tes_2 Persona_4
Padova.
B) “Vero che è a conoscenza che il IG. ha intrattenuto una relazione extraconiugale con Parte_2 la IG.ra ” Controparte_1
C) “Vero che è stato ospitato in casa sua?” Parte_2
D) “Vero che la IG.ra le ha chiesto di ospitare a casa sua ” Controparte_1 Parte_2
E) “Può riferire i motivi per i quali è andato via dal suo appartamento?” Parte_2
F) “Vero che la IG.ra ha sporto denuncia contro di lei? Può riferire le circostanze ed i Controparte_1 motivi?”
G) “Vero che lei è a conoscenza che la IG.ra aveva altre relazioni con persone diverse Controparte_1 dal coniuge? Se sì, saprebbe indicare il nome delle persone con le quali intratteneva queste relazioni extra coniugali?”
Su queste circostanze si indica a teste il sig. Padova, Via Altichiero da Zevio, n. 16. Testimone_3
H) “Vero che è a sua conoscenza che la IG.ra aveva una relazione extraconiugale con il P_ P_
IG. ” Parte_2
I) “Vero che la IG.ra aveva altre relazioni con persone diverse dal coniuge?” Controparte_1
Su queste circostanze si indicano a testi i sigg.ri: Padova, Via Cilea n. 3; Testimone_1 [...]
Padova, Via Viotti, n. 14; , Padova, Via Mozart, n. 24; Per_4 Controparte_2 Testimone_4
Padova, Via Ghiberti, n. 27; Padova, Via Gloria, n. 9.
[...] Testimone_5
L) “Vero che era presente in data 30 marzo 2024 quanto il IG. entrava nella propria Parte_1 abitazione e sorprendeva sua moglie in atteggiamento intimo con ” Controparte_1 Parte_2
M) “Ha visto il IG. picchiare e/o insultare la IG. ra in quella o in Parte_1 Controparte_1 altre circostanze?”
N) “Ha visto il IG. in quella circostanza, picchiare e/o insultare il IG. Parte_1 Parte_2
”
[...]
Su queste circostanze si indica a teste il sig. Padova, Via Gloria, n.
9. Testimone_5
3 Con vittoria di spese e competenze”.
3. si è costituita in II Grado domandando: Controparte_1
“Rigettarsi il reclamo proposto per i motivi esposti in narrativa, confermando nel merito
l'ordinanza di data 9 aprile 2025 del Tribunale di Padova;
Con condanna alle spese di lite”.
4. La Procura Generale di Venezia nulla ha osservato.
5. Il Reclamo proposto non può trovare accoglimento.
Occorre considerare - in linea di principio - che il tipo di provvedimento impugnato ha natura temporanea ed urgente, in funzione dei principi solidaristici fra genitori e nell'interesse preminente della prole, come emerge dalla stessa struttura inziale del giudizio, dovendosi rimettere la definizione di ogni questione allo sviluppo ovvero all'esito della fase successiva.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure si è anche pronunciato sui mezzi istruttori ed ha fissato una data ravvicinata per la prosecuzione della causa.
Ebbene, i provvedimenti istruttori - in quanto tali - sono generalmente modificabili e revocabili dal
Giudice che li ha emessi, a meno che non si tratti di provvedimenti adottati in base ad un accordo fra le parti, di provvedimenti espressamente non impugnabili per legge oppure di provvedimenti per i quali la legge prevede un mezzo di gravame speciale (v. art. 177 c.p.c.).
A quest'ultimo proposito, nel caso in esame, se è vero che avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. è previsto il Reclamo alla Corte di Appello di cui all'art. 473 bis 24 c.p.c, è altrettanto vero che l'odierno reclamante NON ha formulato specifiche doglianze e relative conclusioni di riforma in ordine alla provvisoria disciplina dei rapporti
(personali ed economici) fra coniugi e dell'affidamento della prole stabilita dal Tribunale, bensì ha censurato in modo espresso soltanto la mancata ammissione delle prove testimoniali da lui articolate in I Grado.
In altre parole, NON ha inteso mettere in discussione l'intendimento prudenziale Parte_1
del Tribunale di Padova di salvaguardare innanzitutto la posizione dei figli minori affidandoli solo alla madre collocataria, in un momento di conflittualità fra i genitori, nel tentativo di riequilibrare una situazione familiare alterata che necessita di mediazione e di particolare supporto.
Invero, sono incontestati sia la forte contrapposizione esistente fra i coniugi sia il fatto che detta situazione ha coinvolto anche i minori che meritano immediata protezione, dal momento che l'atteggiamento “accusatorio” del marito verso la moglie - circa la fine del loro legame - pregiudica la serenità dei due figli che potrebbero subire gli effetti di possibili condotte paterne irrispettose ed impulsive.
4 Nonostante l'esigenza dell'odierno reclamante di respingere i motivi di addebito della separazione addotti contro di lui dalla moglie, egli NON ha contestato le misure di tutela (anche di natura economica) fissate a beneficio della prole e del c.d. coniuge debole della coppia, anche mediante coinvolgimento dei Servizi Sociali.
A ben vedere, NON ha minimamente impugnato la “prima” valutazione del Parte_1
Tribunale chiamato a scorgere - guardando al pregresso (anche più recente) - come ogni singolo genitore abbia svolto il suo ruolo durante la convivenza e nel corso della separazione, ossia la disponibilità che ha manifestato ad avere un rapporto assiduo con i figli ed anche la sua capacità di educazione, di attenzione, di controllo emotivo (v. Cass. n. 28244/2019 ).
D'altro canto, va rimarcato che - nella prima fase della separazione giudiziale - l'obiettivo non è certo quello di fare luce sulle responsabilità della fine dell'unione (come vorrebbe l'odierno reclamante nel rivolgersi al Giudice di II Grado), bensì è quello di cercare di adottare le misure temporanee più confacenti a salvaguardare le c.d. figure deboli della crisi familiare, che - nel nostro caso - sono i due figli minori e la moglie (v. aspetto non contestato nel gravame proposto).
6. Non resta che confermare il provvedimento impugnato.
Le spese del Reclamo seguono la soccombenza del reclamante e si liquidano in dispositivo applicando i valori vicino ai minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le procedure di Volontaria Giurisdizione.
PQM
1. RIGETTA il Reclamo e CONFERMA la decisione impugnata.
2. CONDANNA il reclamante a rifondere alla reclamata le spese del gravame liquidate nella misura di € 1.900,00 per competenze, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Si comunichi.
Venezia, 26.05.2025.
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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