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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato
, decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 614/2021 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme ,
tra soc. , rappresentata e difesa dall' avv.to Antonio Maiella , domiciliata come in Parte_1
atti;
OPPONENTE/ATTORE
e soc. , rappresentata in difesa dall'Avv. Nicola Rascio. Controparte_1
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 21 novembre 2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata. Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 2354-2020 a mezzo del quale la ditta la soc. ,assuntasi creditrice, richiedeva ed otteneva l'ingiunzione Controparte_1 della somma ammontante ad € 476.939,99. supportata da idonei documenti allegati a corredo della istanza ex art. 634 cpc , attestanti il “fumus “ probatorio per l'emissione del provvedimento monitorio. Costituitasi parte opposta , confutava a mezzo articolate argomentazioni l'avverso dedotto. Questo giudice ritiene opportuno osservare che il contegno processuale delle parti postuli , a prescindere dalle effettiva complessità della vicenda processuale, la sussistenza di una pletora di argomentazioni giuridiche coinvolgenti anche gli aspetti processuali, in tal guisa da rendere ulteriormente arduo dirimere la controversia , piuttosto che indirizzare l'estensore del presente provvedimento ad una comprensione tramite una sintesi delle ragioni concrete ,sì come da espresso invito rivolto i difensori con ordinanza del l 28 10 2022,
Ciò non di meno , emerge , dalla lettura degli atti e delle difese formulate , la necessità di delibare, preliminarmente, in punto di diritto processuale sulla forma della opposizione a decreto ingiuntivo adottata dalla opponente. All'uopo, in materia di locazioni l'opposizione a decreto ingiuntivo sconta le forme disposte dall'art
.447 bis , dovendosi, per lo effetto, ritenere applicabile , di norma, il richiamato rito del lavoro , ipotesi distinta dai casi in cui si controverte di obbligazioni ordinarie per le quali deve scontarsi l'applicazione del rito ordinario introdotto con atto di citazione. In subiecta materia le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 927 depositata il 13 01 2022, affermano, con un principio di diritto. l'operatività della "conversione" del rito. In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani , pertanto disciplinata dall'articolo 447-bis c.p.c. , che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, per la Suprema corte, secondo la costante giurisprudenza, emerge "la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta , entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte".
La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta “ex ante” il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita.
Tale indirizzo interpretativo per le SU merita di essere confermato ed arricchito col seguente principio di diritto: .."Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs.
n. 150 del 2011 , che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 , producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c."… Alla luce di quanto premesso giova evidenziare che i dati evincibili dalla lettura del fascicolo telematico, confermati da una visura presso l'ufficio del protocollo informatico, rappresentano che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata notificata a mezzo PEC in data 01 02 2021 ( termine ultimo per l'opposizione) e, contestualmente , il giudizio veniva iscritto a ruolo il medesimo giorno , stante il perfezionamento della pec inviata dall'opponente in pari data ( dati tratti da una verifica effettuata all'ufficio protocollo del Tribunale di Nola). Orbene, è incontestabile che , a mente dell'art 447 cpc bis …” Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma , 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426,
427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436 bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili…”, conseguendone che, stante la riferibilità dei crediti vantati nel decreto ingiuntivo ad una delle fattispecie richiamate dalla prefata normativa, l'iscrizione a ruolo del giudizio
,avvenuta fuori dal termine ex art 641 cpc , debba caducare l'opposizione formulata. Tale eccezione, pur essendo stata correttamente formulata già dalle prime difese della opposta ,deve considerarsi inefficace in virtù della sequenza temporale degli eventi processuali descritti in narrativa. Va , altresì, esaminata l'altra eccezione processuale afferente la mancata allegazione nella notifica del decreto ingiuntivo della integrazione documentale richiesta con ordinanza interlocutoria del GU designato . All'uopo, risulta principio costante in giurisprudenza che , a mente dell'art. 644 cpc..” il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia…”,ovvero, fermo restando quanto disposto dall'art. 188 disp. di att. al cpc ,..” la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, ovvero, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente…” ( Cass. n. 951-2013). Tanto depone per la procedibilità della disamina della domanda di pagamento, con l'unico limite di non poter il giudice delibare in ordine alla concessione della provvisoria esecutività in virtù della conclamata inefficacia del decreto ingiuntivo emesso. L'opposizione, pertanto, va opportunamente vagliata nel merito. All'uopo , assurge rilevanza la disposizione regolamentata dall'art. 1454 cc a mente del quale..” Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto…” Ergo, l'istituto della risoluzione per volontà unilaterale costituisce uno dei casi in cui l'ordinamento giuridico ammette, sotto determinate condizioni, il principio eccezionale dell'autotutela privata. Pertanto, l'istituto postula , da un canto, la sussistenza di una preventiva diffida di adempiere, da farsi per iscritto, dall'altro canto, sull'onere della prefissione di un congruo termine perentorio, decorso inutilmente il quale, la risoluzione avviene “ipso iure”.
Orbene, di tale procedura vi è senza dubbio traccia nella allegazione documentale di parte opposta ( v. allegazioni formato “zip”a corredo della istanza ex art. 634 cpc) , oltretutto, non disconosciuta dalla stessa opponente se non per ragioni di merito opportunamente spiegate nelle proprie difese, l'ultima delle quali ( del 24 10 2019) contiene l'indicazione del termine essenziale minimo ( gg 15) entro il quale, in caso di inadempimento, il contratto deve considerarsi risolto.
Altrettanto evidente, poi, che il contenuto delle tre consecutive missive sia finalizzato ad evidenziare la consistenza della sofferenza debitoria conseguente l'inadempimento degli oneri contrattuali sinallagmatici di natura pecuniaria posti a carico dell'affittuaria , oltre che, della assunta appropriazione di taluni rami d'azienda. A tale azione proposta dalla concedente, tuttavia, fanno seguito una pletora di comunicazioni a mezzo mail , prodotte dalla opponente, volte alla contestazione degli addebiti tra le quali assume rilievo , in particolare, quella formulata in data 02 10 2019 a mezzo della quale l'azienda richiamava espressamente l'art. 5 dell'incontestato ( almeno nella sua sussistenza) rapporto contrattuale, ponendo tale clausola ,accettata dall'altra contraente, un onere di emissione delle relative fatture afferenti i ratei maturati. Orbene, la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).
Ne consegue che il titolo della pretesa creditoria vantato dalla opposta non risiede certo sul mero documento contabile, bensì, su altra fonte di diritto che deve necessariamente individuarsi in quella contrattuale ,costituita dalla pattuizione in forma scritta , opportunamente sottoscritta e repertoriata, dalla quale sorge l'obbligazione sinallagmatica a carico dell'affittuario del pagamento del canone. In subiecta materia, inoltre, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001). Ne consegue che l'opposta società , nel comprovare la fonte contrattuale da cui deriva il proprio diritto alla esazione del credito, ha dato seguito al principio sopra evocato, non potendo l'opponente spendere alcuna argomentazione valida evocando una condizione di esigibilità legata unicamente alla regolarizzazione fiscale del rapporto contrattuale. Ovvero, posto quanto disposto dall'art. 1455 c.c. , la risoluzione non è da ammettersi quando l'inadempienza di una parte non impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto. Di conseguenza l'interesse di cui parla l'art. 1455 non è da valutarsi in sè e per sè, cioè astrattamente, bensì, in relazione a ciò che le parti si proposero nell'assumersi le rispettive obbligazioni. In sintesi, l'alterazione del sinallagma contrattuale pende a favore della parte opponente nella misura in cui quest'ultima che, seppur non contemplando gli oneri disposti dall'art. 5 del contratto sottoscritto, ha compitamente comprovato la fonte negoziale per la quale vanta la pretesa creditoria, restando a carico della opponente l'onere di dimostrare di aver adempiuto alla propria controprestazione. Resta, tuttavia, da valutare la corretta quantificazione del petitum processuale formulato nel provvedimento monitorio concesso. All'uopo, nel corpo del decreto ingiuntivo si evince , in via subordinata , che..” la consegna della merce “risultanti dall'allegato «E» al «Contratto di affitto di ramo d'azienda 01.12.2017, al netto di quelle già acquistate come da fatture LTR nn. 4/2018, 6/2018 e 10/2018; con la precisazione che la ricorrente è disposta ad accettare, in mancanza della prestazione in natura, la somma di cui alla conclusione sub A), a definitiva liberazione di controparte”… In tema, è noto infatti che “il procedimento per ingiunzione è esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito: esso deve avere uno specifico oggetto consistente nel diritto alla corresponsione di una somma di denaro, alla consegna di un determinato bene mobile o alla consegna di una quantità determinata di beni fungibili..” Disaminando, pertanto, il contenuto del provvedimento monitorio esso contiene unicamente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 476.936,99, null'altro disponendo in merito . Ciò non ci meno l'opposta intende avvalersi delle facoltà previste dall'art. 8 del contratto di cessione del ramo di azienda sulla scorta del quale “La restituzione potrà avere ad oggetto sia la stessa merce presa in affitto che merce similare di medesimo valore. La merce non resa potrà essere pagata dall'affittuario con un congruo valore di mercato stabilito dalle parti in fase di cessazione di rapporto”… Orbene, per quanto la disposizione contrattuale resti vaga in merito alla sua potenzialità applicativa ,utilizzando reiteratamente il termine “ potrà”, appare evidente che la clausola contrattuale non sia stata posta a favore di una sola delle parti del contratto, conseguendone la discrezionalità della sola concedente di potersene avvalere.
Ne consegue che appare corretto il calcolo, in assenza di elementi contrari sullo specifico punto, effettuato dalla società opposta partendo dal valore della merce depositata in magazzino richiamato dall'allegato “E” ( € 1.062.559,84.) quale punto di partenza del computo complessivo del credito vantato, partendo dal totale della merce acquistata dalla ( € 585.619,85). CP_2 Sottraendo quest'ultimo importo al valore totale della merce di cui all'allegato “E” si ottiene esattamente la somma ingiunta pari ad € 476.939,99. Ergo, l'opposizione va rigettata in assenza di ragioni di natura tali da contrastare la pretesa creditoria e, per lo effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 2354-2020.
Di contro, non può trovare accoglimento la domanda espressa in sede di comparsa di costituzione finalizzata alla riconsegna delle merci risultanti dall'allegato “E” al “Contratto di affitto di ramo di azienda” 01.12.2017, al netto di quelle già vendute;
ed al pagamento del valore, in quanto non stigmatizzata da idonea statuizione nell'ambito nella delibazione in sede di emissione del decreto ingiuntivo. Circa il regime delle spese di lite , stante l'accoglimento della sola domanda di pagamento , le stesse vanno opportunamente compensate del tutto tra le parti a mente di quanto statuito dall'art .92 cpc.
Tanto, altresì, rafforzato dal fatto che le parti del processo hanno dato vita ad atti difensivi caratterizzati da lungaggini espositive estremamente analitiche che hanno posto sul piano della valutazione del giudice questioni che avrebbero richiesto una più agevole sintesi delle difese, rendendo arduo il compito della comprensione delle rispettive difese. Giova, altresì, evidenziare che l'inefficacia ex art. 644 cpc incide sulla statuizione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 614/2021 di R.G. , così provvede :
- rigetta l'opposizione;
- dichiara il decreto ingiuntivo n. 2354- 2020 emesso dal Tribunale di Nola inefficace ex art. 644 cpc;
- in conseguenza della domanda di pagamento, condanna la soc. in persona del legale CP_2 rappresentante p.t al pagamento della somma, in favore dell'opponente di € 476.939,99., oltre interessi ex art. 1284 comma 4 dal dì della domanda;
- compensa del tutto le spese e competenze di giudizio tra le parti. così deciso in Nola, lì 21 marzo 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata