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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1546/2023
da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Berti (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria C.F._2
Tocchetto (c.f. ) in Treviso, via Castelmenardo n. 5, C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva ), con sede legale in Roma, via Endertà n. 33, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Thomas Martone ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Novello in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 50,
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO: accertamento del diritto all'inquadramento superiore e al pagamento delle differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, il signor adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, Sezione Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel V livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autotrasporto Merci, Logistica e Tribunale di Treviso
Spedizioni, Industria, applicato dalla società convenuta , per tutto il Controparte_1
periodo di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima, ovvero dal 2 marzo
2020 al 28 agosto 2022, in luogo del livello 6J riconosciuto dalla datrice di lavoro, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive tra i due livelli, quantificate in euro 8.730,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nel VI livello del medesimo CCNL, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello 6J, da quantificarsi in separato giudizio, oltre accessori di legge.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato, sulla base di un contratto di somministrazione a tempo determinato con la Società per la società utilizzatrice da CP_2 Controparte_1
luglio a ottobre 2019, e successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time
(30 ore settimanali) dal 2 marzo 2020, trasformato in full-time dal 1 aprile 2020, fino alla cessazione del rapporto avvenuta il 28 agosto 2022, sempre presso il magazzino sito in Mogliano
Veneto, con mansioni di magazziniere inquadrato al livello 6J del CCNL Logistica Trasporto
Merci. Deduceva di aver sempre lavorato presso il reparto ortofrutta/distribuzione, svolgendo attività di carico e scarico merci con l'utilizzo anche di transpallets elettrici e carrelli elettrici. In
particolare, nella “camera del freddo” utilizzava transpallets elettrici con pedana, prelevando e trasportando bancali di frutta e verdura nella zona clienti, imballandoli e apponendo le etichette.
Sosteneva, pertanto, l'erroneità dell'inquadramento al livello 6J, nel quale rientrano i “lavoratori che svolgono attività semplici addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”, evidenziando come le mansioni effettivamente svolte, implicanti l'utilizzo di transpallets elettrici e carrelli elettrici, dovessero ricondursi al V livello del CCNL, che include gli “operai addetti ad attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici ed attività di preparazione degli ordini (Picking)
- 2 - Tribunale di Treviso
con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet,
roller ecc) e di reggettatura”.
La società convenuta , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
veniva dichiarata contumace all'udienza del 19 giugno 2024.
Venivano ammessi i capitoli di prova testimoniale nn. 3, 4, 5 e 8 formulati dal ricorrente.
All'udienza del 25 settembre 2024 venivano escussi i testi e i quali Testimone_1 Tes_2
confermavano le circostanze dedotte dal ricorrente in ordine allo svolgimento delle mansioni di magazziniere presso il magazzino di Mogliano, utilizzando il transpallet elettrico, e che il CP_1
ricorrente lavorava nel reparto ortofrutta con la camera del freddo, occupandosi di carico e scarico merci con l'utilizzo del transpallet elettrico.
Nelle more del termine fissato per la discussione, in data 3 marzo 2025, si costituiva in giudizio la società , depositando memoria difensiva. La convenuta, pur consapevole Controparte_1
della dichiarazione di contumacia, contestava integralmente le pretese del ricorrente, sostenendo che le mansioni dallo stesso svolte fossero perfettamente riconducibili al livello 6J di inquadramento. In particolare, la resistente affermava che il signor si fosse sempre Parte_1
occupato di attività di mero “prelievo” di colli di merce con l'ausilio soltanto di un transpallet elettrico munito di pedana, attività che non richiederebbe alcuna specifica abilitazione, conoscenza o preparazione tecnica, né il possesso di uno specifico patentino.
Eccepiva, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, stante il loro comune interesse con il ricorrente, avendo gli stessi instaurato nei confronti della società analoghi giudizi.
Contestava, infine, i conteggi delle differenze retributive prodotti dal ricorrente in quanto privi di parametri oggettivi ed intellegibili.
Nelle proprie conclusioni la società chiedeva: Controparte_1
- 3 - Tribunale di Treviso
“si chiede che codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
voglia rigettare integralmente le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in
diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
In pari data, il difensore del ricorrente depositava note di trattazione scritta, contestando quanto dedotto dalla difesa avversaria e riportandosi integralmente a quanto già dedotto nel ricorso e nelle precedenti note difensive, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate, anche istruttorie.
Nelle proprie conclusioni il ricorrente chiedeva: Parte_1
“In via principale
- accertarsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5 livello ccnl applicato dalla convenuta
per tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, ovvero
dal 2.03.2020 (o dalla diversa decorrenza che il Giudice ritenesse di individuare) al 28.08.2022;
- condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6J assegnato
dalla convenuta e il livello 5, pari ad euro 8.730,85 (per il periodo di durata del rapporto di lavoro
2.03.2020 – 28.08.2022) nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta, oltre
ad interessi e a rivalutazione monetaria.
In subordine
- accertarsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 6 livello ccnl applicato dalla convenuta,
dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, di conseguenza,
condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6J assegnato dalla
convenuta e il livello 6, che verranno quantificate in separato giudizio, oltre ad interessi e a
rivalutazione monetaria;
Spese (contributo unificato) ed onorari interamente rifusi, con distrazione a favore del sottoscritto
difensore che si dichiara antistatario.”
Con provvedimento del 7 febbraio 2025, il Giudice disponeva la trattazione dell'udienza del 5
marzo 2025 con modalità cartolari tramite deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
- 4 - Tribunale di Treviso
Depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine del 5 marzo 2025, la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL
Logistica Trasporto Merci, Logistica e Spedizioni, Industria, in luogo del livello 6J attribuitogli dalla società convenuta, e la condanna di quest'ultima al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente richiamare i principi generali in materia di inquadramento professionale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi: l'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali individuate nella seconda. Costituisce infatti jus receptum il principio di diritto per cui “Il procedimento logico-
giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (cfr. Cass. Civ. Sez. L. ord. 22.11.2019 n. 30580).
Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal 2 marzo 2020 al 28 agosto 2022, con mansioni di Controparte_1
magazziniere e inquadramento formale nel livello 6J del CCNL Logistica Trasporto Merci,
Logistica e Spedizioni, Industria.
Quanto alle mansioni effettivamente svolte, il ricorrente ha allegato e provato, attraverso le deposizioni testimoniali dei sig.ri e di aver svolto, durante l'intero Testimone_1 Tes_2
periodo lavorativo, attività di carico e scarico merci presso il reparto ortofrutta/distribuzione del
- 5 - Tribunale di Treviso
magazzino di Mogliano Veneto, utilizzando quotidianamente transpallets elettrici, guidati stando in piedi su una pedana, per prelevare e trasportare bancali di merce. I testi hanno altresì confermato che il lavoro del ricorrente consisteva nel prelevare i bancali, trasportarli nella zona clienti, divisa per destinatari, e, a fine giornata, imballarli e etichettarli.
Il livello 6J del CCNL applicato, come evidenziato nel ricorso, riguarda i “lavoratori che svolgono attività semplici addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. La declaratoria relativa al V livello, invece, ne definisce il contenuto riferendosi ai “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali” e, tra i profili esemplificativi, include espressamente “l'attività
di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Dall'esame delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, come accertate in fatto, emerge chiaramente come le stesse rientrino pienamente nella declaratoria e nei profili esemplificativi del V
livello del CCNL. L'utilizzo quotidiano e per un numero significativo di ore del transpallet elettrico con pedana per la movimentazione delle merci, attività espressamente menzionata nel V livello,
denota infatti un'operatività che va oltre la semplice movimentazione manuale di merci non richiedente l'uso di tali mezzi meccanici e/o elettrici, propria del livello 6J.
Non possono ritenersi dirimenti le argomentazioni difensive della convenuta, secondo cui il ricorrente avrebbe svolto mere attività di “picking” con un transpallet elettrico di semplice utilizzo.
Le prove testimoniali hanno, infatti, univocamente confermato lo svolgimento di attività di carico e scarico merci con l'ausilio del predetto mezzo meccanico, circostanza che integra pienamente i requisiti previsti per l'inquadramento nel V livello del CCNL.
Quanto all'asserita inattendibilità dei testi escussi, si rileva come la circostanza che gli stessi abbiano lavorato presso la medesima società convenuta non inficia di per sé la credibilità delle loro dichiarazioni, non emergendo elementi concreti che possano far dubitare della veridicità intrinseca
- 6 - Tribunale di Treviso
di quanto riferito. D'altro canto, la tardività della costituzione della convenuta ha inevitabilmente precluso la possibilità di offrire al giudizio l'eventuale prova contraria di quanto concordemente affermato dai testi escussi.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi fondata la pretesa principale del ricorrente di vedersi riconosciuto l'inquadramento nel V livello del CCNL Logistica Trasporto Merci, Logistica e
Spedizioni, Industria, per tutto il periodo del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6J e il V livello, come quantificate dal ricorrente nei conteggi allegati al ricorso in euro 8.730,85 per il periodo dal 2 marzo 2020 al 28 agosto 2022, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., dalla data della maturazione dei singoli crediti al saldo.
La domanda subordinata di inquadramento nel VI livello senior resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , ogni Parte_1 Controparte_1
altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello Parte_1
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autotrasporto Merci, Logistica e Spedizioni, Industria,
per tutto il periodo del rapporto di lavoro alle dipendenze della società , Controparte_1
ovvero dal 2 marzo 2020 al 28 agosto 2022.
- Condanna la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 [...]
della somma di euro 8.730,85 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali Pt_1
- 7 - Tribunale di Treviso
e alla rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, c.p.c., dalla data della maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente , che si liquidano in euro 2.695,00 per compenso professionale, Parte_1
oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad euro 118,50, nonché spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Giovanna Berti, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Treviso, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1546/2023
da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Berti (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria C.F._2
Tocchetto (c.f. ) in Treviso, via Castelmenardo n. 5, C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva ), con sede legale in Roma, via Endertà n. 33, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Thomas Martone ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Novello in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 50,
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO: accertamento del diritto all'inquadramento superiore e al pagamento delle differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, il signor adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, Sezione Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel V livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autotrasporto Merci, Logistica e Tribunale di Treviso
Spedizioni, Industria, applicato dalla società convenuta , per tutto il Controparte_1
periodo di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima, ovvero dal 2 marzo
2020 al 28 agosto 2022, in luogo del livello 6J riconosciuto dalla datrice di lavoro, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive tra i due livelli, quantificate in euro 8.730,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nel VI livello del medesimo CCNL, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello 6J, da quantificarsi in separato giudizio, oltre accessori di legge.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato, sulla base di un contratto di somministrazione a tempo determinato con la Società per la società utilizzatrice da CP_2 Controparte_1
luglio a ottobre 2019, e successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time
(30 ore settimanali) dal 2 marzo 2020, trasformato in full-time dal 1 aprile 2020, fino alla cessazione del rapporto avvenuta il 28 agosto 2022, sempre presso il magazzino sito in Mogliano
Veneto, con mansioni di magazziniere inquadrato al livello 6J del CCNL Logistica Trasporto
Merci. Deduceva di aver sempre lavorato presso il reparto ortofrutta/distribuzione, svolgendo attività di carico e scarico merci con l'utilizzo anche di transpallets elettrici e carrelli elettrici. In
particolare, nella “camera del freddo” utilizzava transpallets elettrici con pedana, prelevando e trasportando bancali di frutta e verdura nella zona clienti, imballandoli e apponendo le etichette.
Sosteneva, pertanto, l'erroneità dell'inquadramento al livello 6J, nel quale rientrano i “lavoratori che svolgono attività semplici addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”, evidenziando come le mansioni effettivamente svolte, implicanti l'utilizzo di transpallets elettrici e carrelli elettrici, dovessero ricondursi al V livello del CCNL, che include gli “operai addetti ad attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici ed attività di preparazione degli ordini (Picking)
- 2 - Tribunale di Treviso
con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet,
roller ecc) e di reggettatura”.
La società convenuta , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
veniva dichiarata contumace all'udienza del 19 giugno 2024.
Venivano ammessi i capitoli di prova testimoniale nn. 3, 4, 5 e 8 formulati dal ricorrente.
All'udienza del 25 settembre 2024 venivano escussi i testi e i quali Testimone_1 Tes_2
confermavano le circostanze dedotte dal ricorrente in ordine allo svolgimento delle mansioni di magazziniere presso il magazzino di Mogliano, utilizzando il transpallet elettrico, e che il CP_1
ricorrente lavorava nel reparto ortofrutta con la camera del freddo, occupandosi di carico e scarico merci con l'utilizzo del transpallet elettrico.
Nelle more del termine fissato per la discussione, in data 3 marzo 2025, si costituiva in giudizio la società , depositando memoria difensiva. La convenuta, pur consapevole Controparte_1
della dichiarazione di contumacia, contestava integralmente le pretese del ricorrente, sostenendo che le mansioni dallo stesso svolte fossero perfettamente riconducibili al livello 6J di inquadramento. In particolare, la resistente affermava che il signor si fosse sempre Parte_1
occupato di attività di mero “prelievo” di colli di merce con l'ausilio soltanto di un transpallet elettrico munito di pedana, attività che non richiederebbe alcuna specifica abilitazione, conoscenza o preparazione tecnica, né il possesso di uno specifico patentino.
Eccepiva, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, stante il loro comune interesse con il ricorrente, avendo gli stessi instaurato nei confronti della società analoghi giudizi.
Contestava, infine, i conteggi delle differenze retributive prodotti dal ricorrente in quanto privi di parametri oggettivi ed intellegibili.
Nelle proprie conclusioni la società chiedeva: Controparte_1
- 3 - Tribunale di Treviso
“si chiede che codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
voglia rigettare integralmente le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in
diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
In pari data, il difensore del ricorrente depositava note di trattazione scritta, contestando quanto dedotto dalla difesa avversaria e riportandosi integralmente a quanto già dedotto nel ricorso e nelle precedenti note difensive, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate, anche istruttorie.
Nelle proprie conclusioni il ricorrente chiedeva: Parte_1
“In via principale
- accertarsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5 livello ccnl applicato dalla convenuta
per tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, ovvero
dal 2.03.2020 (o dalla diversa decorrenza che il Giudice ritenesse di individuare) al 28.08.2022;
- condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6J assegnato
dalla convenuta e il livello 5, pari ad euro 8.730,85 (per il periodo di durata del rapporto di lavoro
2.03.2020 – 28.08.2022) nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta, oltre
ad interessi e a rivalutazione monetaria.
In subordine
- accertarsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 6 livello ccnl applicato dalla convenuta,
dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, di conseguenza,
condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6J assegnato dalla
convenuta e il livello 6, che verranno quantificate in separato giudizio, oltre ad interessi e a
rivalutazione monetaria;
Spese (contributo unificato) ed onorari interamente rifusi, con distrazione a favore del sottoscritto
difensore che si dichiara antistatario.”
Con provvedimento del 7 febbraio 2025, il Giudice disponeva la trattazione dell'udienza del 5
marzo 2025 con modalità cartolari tramite deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
- 4 - Tribunale di Treviso
Depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine del 5 marzo 2025, la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL
Logistica Trasporto Merci, Logistica e Spedizioni, Industria, in luogo del livello 6J attribuitogli dalla società convenuta, e la condanna di quest'ultima al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente richiamare i principi generali in materia di inquadramento professionale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi: l'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali individuate nella seconda. Costituisce infatti jus receptum il principio di diritto per cui “Il procedimento logico-
giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (cfr. Cass. Civ. Sez. L. ord. 22.11.2019 n. 30580).
Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal 2 marzo 2020 al 28 agosto 2022, con mansioni di Controparte_1
magazziniere e inquadramento formale nel livello 6J del CCNL Logistica Trasporto Merci,
Logistica e Spedizioni, Industria.
Quanto alle mansioni effettivamente svolte, il ricorrente ha allegato e provato, attraverso le deposizioni testimoniali dei sig.ri e di aver svolto, durante l'intero Testimone_1 Tes_2
periodo lavorativo, attività di carico e scarico merci presso il reparto ortofrutta/distribuzione del
- 5 - Tribunale di Treviso
magazzino di Mogliano Veneto, utilizzando quotidianamente transpallets elettrici, guidati stando in piedi su una pedana, per prelevare e trasportare bancali di merce. I testi hanno altresì confermato che il lavoro del ricorrente consisteva nel prelevare i bancali, trasportarli nella zona clienti, divisa per destinatari, e, a fine giornata, imballarli e etichettarli.
Il livello 6J del CCNL applicato, come evidenziato nel ricorso, riguarda i “lavoratori che svolgono attività semplici addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. La declaratoria relativa al V livello, invece, ne definisce il contenuto riferendosi ai “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali” e, tra i profili esemplificativi, include espressamente “l'attività
di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Dall'esame delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, come accertate in fatto, emerge chiaramente come le stesse rientrino pienamente nella declaratoria e nei profili esemplificativi del V
livello del CCNL. L'utilizzo quotidiano e per un numero significativo di ore del transpallet elettrico con pedana per la movimentazione delle merci, attività espressamente menzionata nel V livello,
denota infatti un'operatività che va oltre la semplice movimentazione manuale di merci non richiedente l'uso di tali mezzi meccanici e/o elettrici, propria del livello 6J.
Non possono ritenersi dirimenti le argomentazioni difensive della convenuta, secondo cui il ricorrente avrebbe svolto mere attività di “picking” con un transpallet elettrico di semplice utilizzo.
Le prove testimoniali hanno, infatti, univocamente confermato lo svolgimento di attività di carico e scarico merci con l'ausilio del predetto mezzo meccanico, circostanza che integra pienamente i requisiti previsti per l'inquadramento nel V livello del CCNL.
Quanto all'asserita inattendibilità dei testi escussi, si rileva come la circostanza che gli stessi abbiano lavorato presso la medesima società convenuta non inficia di per sé la credibilità delle loro dichiarazioni, non emergendo elementi concreti che possano far dubitare della veridicità intrinseca
- 6 - Tribunale di Treviso
di quanto riferito. D'altro canto, la tardività della costituzione della convenuta ha inevitabilmente precluso la possibilità di offrire al giudizio l'eventuale prova contraria di quanto concordemente affermato dai testi escussi.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi fondata la pretesa principale del ricorrente di vedersi riconosciuto l'inquadramento nel V livello del CCNL Logistica Trasporto Merci, Logistica e
Spedizioni, Industria, per tutto il periodo del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6J e il V livello, come quantificate dal ricorrente nei conteggi allegati al ricorso in euro 8.730,85 per il periodo dal 2 marzo 2020 al 28 agosto 2022, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., dalla data della maturazione dei singoli crediti al saldo.
La domanda subordinata di inquadramento nel VI livello senior resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , ogni Parte_1 Controparte_1
altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello Parte_1
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autotrasporto Merci, Logistica e Spedizioni, Industria,
per tutto il periodo del rapporto di lavoro alle dipendenze della società , Controparte_1
ovvero dal 2 marzo 2020 al 28 agosto 2022.
- Condanna la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 [...]
della somma di euro 8.730,85 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali Pt_1
- 7 - Tribunale di Treviso
e alla rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, c.p.c., dalla data della maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente , che si liquidano in euro 2.695,00 per compenso professionale, Parte_1
oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad euro 118,50, nonché spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Giovanna Berti, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Treviso, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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