TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/05/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3929/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dall'avv.
, presso il cui studio in BA, alla via Vitrani n. 43, Parte_2 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 14 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nel presente giudizio, dott.ssa Per_1
, specializzata in geriatria, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché
[...] coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della domanda amministrativa (31.05.2022) in una situazione di inabilità totale, che la rende del tutto incapace (nella misura del
100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti).
In particolare, la consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “Cardiopatia sclero-ipertensiva con insufficienza cardiaca,sindrome
Tako-Tusbo, ipotiroidismo in trattamento sostitutivo da esiti di tiroidectomia, esiti di frattura di omero sx., esiti di isterectomia e annessiectomia bilaterale, deterioramento neurocognitivo severo con turbe del comportamento e depressione del tono dell'umore, incontinenza urinaria, deficit motorio-deambulatorio”, ha concluso che essa non è in grado di compiere gli atti di vita quotidiana con decorrenza dalla domanda amministrativa, evidenziando la sussistenza di tale condizione “sia per il decadimento neurocognitivo severo associato a turbe del comportamento e a grave deflessione del tono dell'umore, sia per il deficit motorio deambulatorio evidenziato all'esame obiettivo della sottoscritta e rilevato altresì dalla Ctu nella fase di Atp.”.
Per quanto concerne la decorrenza di tale condizione, la consulente d'ufficio ha così osservato: “Circa la decorrenza della indennità di accompagnamento, si osserva che vi è in atti una Scheda di Dimissione inerente il ricovero dal 25.7. al
4.8.2021 presso Servizio Psichiatrico DSM Ospedale di BA (in seguito a
3 tentativo di suicidio per ingestione di varechina e psicofarmaci) con allegato referto
TC cranio che attesta: “Areole ipodense nella sosta bianca delle corone radiate, compatibili con leucoencefalopatia su base verosimilmente vasculopatica cronica.
Lacune malaciche in sede nucleo-basale bilaterale compatibili con esiti.
Ampliamento del sistema ventricolare e degli spazi liquorali periencefalici in rapporto a fenomeni regressivo-atrofici.” Alla dimissione dalla ridetta struttura veniva fatta diagnosi di: deficit cognitivo su verosimile base degenerativa primaria
e vascolare con consiglio di riabilitazione cognitivo-comportamentale a regime di ricovero in struttura specifica di riabilitazione Alzheimer (cfr.doc.all.) Pertanto la sottoscritta ritiene sulla base dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale correlato opportunamente con le evidenze della documentazione sanitaria allegata in atti e riportata nel periodo precedente che le disautonomie in capo alla ricorrente siano di rilevante incidenza sulla capacità di svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto di terzi e determinino invalidità in ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave
100% dalla data della domanda amministrativa del 31.5.2022., e dalla stessa data si realizzano le condizioni necessarie e sufficienti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ovvero l'incapacità ad attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana”.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente d'ufficio, peraltro non oggetto di contestazione delle parti, risultano pienamente condivisibili perché puntualmente motivate con riferimento alla documentazione medica prodotta e all'esame diretto della parte che, in questo tipo di accertamento, riveste rilievo decisivo.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.06.2022 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia, e dell'attività
4 processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to che ne ha fatto richiesta. Parte_2
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3929/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente Pt_1 per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.06.2022 (primo
[...] giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 3.867,00 per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. ; Parte_2
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 14.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5