Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG 141 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente est-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 141 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] in [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BASILE CONSUELO presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio nato il 02/08/2012, il [...] e il Per_1 Per_2 Persona_3
21/10/2016, minorenni.
1
- Assegnazione a lei della casa coniugale;
- l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata paterna;
Per_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori e con domiciliazione Per_2 Persona_3
privilegiata materna;
- la previsione di un contributo al mantenimento a carico del sig. a favore dei figli CP_1 minori pari a 600€, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- previsione di un assegno di mantenimento per l'importo mensile di 300€;
La parte resistente si costituiva chiedendo di definire bonariamente la Controparte_1
questione, e di essere disponibile ad un accordo con la ricorrente, lasciando ad essa la casa familiare, affinché la abiti con i due figli e , per i quali la ricorrente ha chiesto Per_2 Persona_3
l'affido condiviso con residenza privilegiata presso di lei, e versandole, tenendo anche conto del suo stato attuale di disoccupazione, la somma, a titolo di assegno di mantenimento per i due figli pari all'importo di 500€ mensili, ovvero 250€ per ciascun figlio.
Relativamente al figlio , invece, si ritiene d'accordo per l'affido condiviso con residenza Per_1
privilegiata presso di sé, e a tal fine dichiarava che provvederà al rilascio della casa familiare entro un mese dalla dell'udienza, fissata per il 27 giugno 2024, nel momento in cui l'accordo verrà accettato e da controparte.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 24/10/2024, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis c.p.c., che dichiaravano, precisamente la sig.ra : “preciso che ho raggiunto un'intesa con mio marito in ordine alla Parte_1
collocazione separata dei nostri figli perché può andare a vivere con mio marito in un Per_1
appartamento sempre di mia suocera ubicato nello stesso stabile all'altra scala ed io rimarrei con
e . Il Giudice Evidenzia che le condizioni così come concordate e sottoposte al Per_2 Per_3
giudice in data odierna non possono essere ratificate giacché non è previsto il contributo al mantenimento di a mio carico”. Il sig. , invece, dichiarava “percepisco il reddito Per_1 CP_1 di inclusione pari a circa € 700 mensili nonché l'assegno unico pari a € 800 mensili. Non ho riserve in ordine alle competenze genitoriali di parte attorea, confermo quanto dichiarato da mia moglie.
Evidenzio che i nostri figli hanno delle difficoltà perché percepisce l'indennità di frequenza Per_1
e ha una diagnosi di deficit dell'apprendimento. Per e è stato diagnosticato un Per_3 Per_2
disturbo oppositivo provocatorio e abbiamo avanzato anche per loro l'istanza dell'insegnante di sostegno e anche dell'indennità di frequenza. Insisto per la collocazione separata dei nostri figli, evidenzio che loro avrebbero comunque rapporti quotidiani”.
2 All'esito, il Giudice tentava la conciliazione che non sortiva effetto e le parti congiuntamente chiedevano che il giudice non adottasse in quella sede i provvedimenti provvisori, non escludendo la possibilità di un assetto compositivo della lite, modificando le condizioni già oggi sottoposte al
Giudice.
Il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 24/12/2024.
Alla suddetta udienza cartolare, il Giudice invitava le parti ad integrare gli accordi raggiunti precisando la disciplina dell'assegno unico, atteso che in sede di udienza di prima comparizione il
[...]
dichiarava di percepire integralmente l'assegno unico per i tre figli di 800€. Quindi, il Giudice CP_1 rinviava all'udienza cartolare del 4/02/2025.
Le parti, con note congiunte ritualmente depositate, dichiaravano di aver integrato l'accordo precedentemente raggiunto, precisando la disciplina dell'assegno unico, ed allegavano l'accordo sottoscritto.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Il PM concludeva come in atti.
Le parti hanno regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli alle condizioni:
Affido condiviso dei tre figli minori, con residenza privilegiata presso la madre dei figli
[...]
e in Napoli, in Via Nominale 18 scala A e residenza Persona_4 Persona_5
privilegiata presso il padre del minore in Napoli, in via Nominale 18 scala B (dati Persona_6
catastali foglio 1, particella 314 sub.52);
Assegnazione della casa familiare attuale alla madre, che abiterà con i due figli minori collocati presso di essa;
Il padre lascerà la casa di residenza entro il 10.01.2025 e si trasferirà, unitamente al figlio
, in Napoli, alla via Nominale 18 scala B, portando con sé esclusivamente i suoi Persona_6
effetti personali;
Il Diritto di visita dei genitori ai figli è regolamentato come segue: Le parti stabiliscono che, relativamente al diritto di visita dei genitori ai figli vi sia massima flessibilità nei giorni e negli orari,
i quali saranno concordati di volta in volta. In linea di massima le parti stabiliscono quanto segue, ma tali condizioni potranno variare in seguito ad accordo tra i genitori: 1) il padre terrà con sé i figli e a settimane alterne dal venerdì alle 16,00 alla domenica alle Persona_3 Per_2
3 16,00, lo stesso farà la madre con il figlio;
2) I figli minori trascorreranno per l'anno 2024 Per_1 il Santo Natale, il Capodanno e la Pasqua di resurrezione presso la madre, per l'anno 2025 presso il padre, e così di seguito negli anni pari presso la madre e negli anni dispari presso il padre;
3) i genitori si obbligano a comunicare verbalmente entro il 01 giugno di ogni anno le reciproche disponibilità a tenere con sé i figli minori per le festività estive.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno di mantenimento Controparte_1 Parte_1 pari ad € 400,00 mensili, a titolo di contributo per i figli minori collocati presso la madre, entro il giorno 01 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e sportive che si renderanno necessarie per i figli
[...]
e . Le spese saranno anticipate dalla madre e rimborsate dal Persona_4 Persona_5
padre, previa esibizione delle ricevute.
La sig.ra corrisponderà al sig. un assegno di mantenimento pari a € Parte_1 CP_1
200,00 mensili, a titolo di contributo per il figlio minore collocato presso il padre, entro il giorno 01 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e sportive che si renderanno necessarie per il figlio Per_6
. Le spese saranno anticipate dal padre e rimborsate dalla madre, previa esibizione delle
[...]
ricevute.
I genitori separati decidono di comune accordo che l'importo dell'assegno unico per i tre figli, dell'importo pari ad € 800,00 venga accreditato integralmente al Sig. (genitore CP_1
richiedente), il quale si impegna ogni mese ad erogare, nella misura del 50%, alla Sig.ra Parte_1
la sua quota di spettanza.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, di cui, peraltro due infadodicenni, senza necessità di procedere all'ascolto degli stessi in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione;
• compensa le spese.
• Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente sig.ra Parte_1
, ammessa al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in
[...]
data odierna ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21/02/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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