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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/09/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1114/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1114/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 12.06.2024, congiuntamente da:
, nato a Lastra a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Prato (PO), via A. Simintendi n. 29, presso lo studio dell'avv. Nicola M. Viscanti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a[...], C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Firenze (FI), via Claudio Monteverdi
n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesco Borgioli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 12.06.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
30.07.1983 in AG (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 20.07.1985), (il 16.01.1988) ed (il Per_1 Per_2 Per_3
30.09.1992), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 287/2024 del 19.12.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 19.12.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. nessun mantenimento è previsto in favore dei ricorrenti e in favore di figli in quanto tutti economicamente indipendenti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
09.07.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
2 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AG (PT) il 30.07.1983, tra i coniugi
, nato a Lastra a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata ad [...] il [...], alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 35, P.
II, Serie A, anno 1983);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 01.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1114/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 12.06.2024, congiuntamente da:
, nato a Lastra a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Prato (PO), via A. Simintendi n. 29, presso lo studio dell'avv. Nicola M. Viscanti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a[...], C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Firenze (FI), via Claudio Monteverdi
n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesco Borgioli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 12.06.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
30.07.1983 in AG (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 20.07.1985), (il 16.01.1988) ed (il Per_1 Per_2 Per_3
30.09.1992), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 287/2024 del 19.12.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 19.12.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. nessun mantenimento è previsto in favore dei ricorrenti e in favore di figli in quanto tutti economicamente indipendenti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
09.07.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
2 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AG (PT) il 30.07.1983, tra i coniugi
, nato a Lastra a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata ad [...] il [...], alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 35, P.
II, Serie A, anno 1983);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 01.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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