Ordinanza collegiale 14 aprile 2022
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02117/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2022, proposto da
AT IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale N. REP. CT/573/2021 – N. PROT. CT/34331/2021 del 31.3.2021, notificata al ricorrente in data 06.12.2021, con la quale viene ingiunto al ricorrente la rimozione e/o demolizione dell'opera abusiva realizzata in Roma, Via Verduno 51.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. IN avversava la d. d. rep. n. 573 del 31 marzo 2021 – notificata il 6 dicembre 2021 – con la quale il Municipio XIV di Roma Capitale gli ingiungeva di rimuovere entro novanta giorni l’opera abusiva realizzata in via Verduno n. 51 – consistente in una tettoia in legno di metri 5,40 per 8,10 per metri 2,30 in altezza, con copertura in legno sormontata da pannellatura coibentata completa di grondaia e discendente, poggiante su un lato su di un muro di contenimento preesistente, oltre all’installazione di un cancello in ferro automatico di metri 3,80 di larghezza e 1.90 circa di altezza per consentire l’accesso al terreno – siccome asseritamente realizzata in completa assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con gli artt. 31, d.P.R. n. 380/2001 e 15 della L.R. n. 15/2008, con l’avvertimento che, in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, l’opera abusiva, la relativa area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, determinata in mq. 447.
In via di fatto, esponeva il ricorrente di essere proprietario dell’area in questione e di aver realizzato il manufatto oggetto di ingiunzione a demolire al solo fine di proteggere dagli agenti atmosferici legna per riscaldamento e attrezzatura da lavoro.
Inoltre, l’opera di cui trattasi non avrebbe generato volumetria utile e sarebbe inserita in un contesto urbanistico ove già insistono manufatti ad uso abitativo. La medesima, inoltre, sarebbe facilmente amovibile ed il cancello automatico sarebbe stato installato in quella posizione già da diversi anni.
In diritto, egli avanzava un unico motivo di censura col quale deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, il quale non recherebbe alcuna indicazione dell’interesse pubblico tutelato, carenza questa significativa ove si consideri, proseguiva il ricorrente, che la realizzazione della tettoia non aveva comportato alcuna modifica dell’originaria destinazione d’uso né alcuna aumento di volumetria, potendosi qualificare la medesima come semplice pertinenza urbanistica facilmente rimuovibile ed assentibile con DIA.
Si concludeva il gravame con la richiesta di fissazione dell’udienza di merito.
Roma Capitale si costituiva con memoria di mero stile.
In vista della camera di consiglio del 13 aprile 2022 –fissata per la discussione dell’affare in sede cautelare – parte resistente depositava anche documentazione e relazione illustrativa a cura degli uffici.
Con ordinanza n. 4568 del 14 aprile 2022, questa Sezione prendeva atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione dell’istanza cautelare e rinviava al merito per la regolazione delle spese di giudizio.
In vista della discussione dell’affare, nessuna delle parti depositava nuovi documenti o memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., limitandosi esse a riportarsi agli scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2024, la causa passava in decisione.
Il ricorso proposto è sprovvisto di fondamento.
L’unica censura dedotta si articola, nella sostanza, nell’invocazione del difetto di motivazione del provvedimento impugnato (con riferimento alla mancata indicazione dell’interesse pubblico tutelato dal medesimo) e del difetto di istruttoria (per non aver l’amministrazione correttamente qualificato l’opera come mero accessorio pertinenziale al manufatto principale).
Entrambe non colgono nel segno.
Quanto alla prima, essa si scontra col granitico insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ In materia urbanistico-edilizia, in presenza di abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore ” (così da ultimo C.G.A. n. 701 del 14.9.2024. In termini del tutto analoghi, tra le più recenti: T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, n. 2573 del 16.9.2024; T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, n. 4965 del 13.9.2024; Cons. St., sez. V, n. 7457 del 6.9.2024; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II stralcio, n. 16102 del 5.9.2024).
Quanto alla seconda, deve osservarsi che le ragguardevoli dimensioni della tettoia in questione (occupante oltre 43 mq. di superficie), nonché l’assenza di alcun altro edificio sul lotto di terreno ove sorge la medesima esclude che alla stessa possa attribuirsi la qualificazione, invocata dal ricorrente, di opera pertinenziale facilmente amovibile, non rispondendo essa al consolidato insegnamento pretorio secondo cui “ La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001), si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo, che deve essere pertanto individuato nel permesso di costruire. La mancanza del previo permesso legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria, la quale costituisce atto dovuto per l’amministrazione comunale. L’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono ” (Cons. St., sez. VII, n. 3283 del 29.3.2023. Nello stesso senso: C.G.A. n. 805 del 15.11.2023; Cons. St., n. 8475 del 22.9.2023).
Ancora, quanto all’invocato carattere pertinenziale, anche in questo caso la qualificazione proposta non può essere accolta, siccome ripetutamente affermato in giurisprudenza che “ la qualifica di pertinenza urbanistica è infatti applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615) ” (così Cons. St., n. 1205 del 4.2.2023).
Nel caso di specie, le non secondarie dimensioni del manufatto, la destinazione d’uso di fatto impressagli a deposito e l’assenza di altri immobili di proprietà del ricorrente nel lotto di terreno circostante inducono a ritenere che l’opera in questione sia del tutto autonoma da altri fabbricati e, avendo determinato una stabile trasformazione dello stato dei luoghi, necessitasse di titolo abilitativo mai chiesto né ottenuto.
In definitiva, quindi, il gravame proposto è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese a carico della parte soccombente, ed in favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 2.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO