Ordinanza collegiale 20 novembre 2020
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2021
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/01/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01899/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07961/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2020, proposto da IA RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;
contro
- Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- VA CA, NI Di Giacomo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione n° U. 0002791 del 26 agosto 2020 con l’allegato elenco, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie per “carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nella fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso in capo al candidato”;
- del provvedimento del Ministero prot. U. 0002999 con il quale il Ministero ha pubblicato le graduatorie definitive escludendo la ricorrente;
- di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, ivi compreso, se ed in quanto necessario, il decreto del Ministero dell’Istruzione n° R 0000060 del 10 luglio 2020, con il quale il Ministero ha approvato la procedura per l’istituzione delle graduatorie provinciali;
per la condanna
- dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei i danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’odierno ricorso la parte ricorrente ha premesso in fatto che:
- “ in data 21 luglio 2017 la ricorrente presentava domanda sull’apposito modello, per l’inclusione in II e/o III fascia sulle classi di insegnamento A066 e B016. Considerato che la ricorrente veniva all’epoca inserita solo ed esclusivamente nella classe di concorso A066, in data 19 settembre del 2017 la stessa presentava ricorso amministrativo alle Autorità Scolastiche, per essere inserito anche nella classe di insegnamento B016. A seguito di tale ricorso, l’interessata veniva inserita in seconda fascia classe di concorso B016, dapprima con riserva e poi in via definitiva ”;
- “ in data 4 dicembre 2017, con provvedimento prot. 9504/7.1.A l’Istituto di 3 I.S “G. Bonfantini” di Novara, in qualità Scuola Capofila, emetteva decreto in autotutela, con il quale la ricorrente veniva espunta dalla classe di concorso B016 (per il triennio 2017/2020) … , mantenendo l’inserimento con la classe di concorso A066 terza fascia … Ed infatti, la ricorrente è rimasta inserita nella graduatoria triennale con la classe di insegnamento A066 ”;
- “ in data 1 agosto 2020 la ricorrente, in esito alla pubblicazione del relativo avviso, ha presentato domanda per la “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto” per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 ”;
- “ la presentazione della domanda si è effettuata mediante inserimento dei dati nel modello telematico guidato. Tuttavia, l’odierna ricorrente allorquando ha inserito i propri dati anagrafici ha constatato che il sistema ha compilato (in automatico) il riquadro contenuto alla pagina 3 di 7 (“graduatoria su cui valutare il servizio”), assegnando al candidato la classe B016 … il sistema telematico di formazione delle graduatorie non ha consentito al ricorrente di poter inserire, in alternativa o in via cumulativa alla classe B016, anche la classe di insegnamento A066 ”.
Il Ministero resistente, con i provvedimenti impugnati, ha escluso la ricorrente dalle graduatorie indicate in epigrafe a causa della “ carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso ”.
2. La ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti articolando un unico motivo di ricorso (“ 1. Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 - Violazione art. 5 lex specialis - Violazione art. 3 Costit. - Eccesso di potere per manifesta ed abnorme mancata valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi emergenti ex actis - Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e per violazione del principio di efficienza - Difetto di istruttoria e contraddittorietà degli atti amministrativi ”).
La ricorrente lamenta che:
- “ l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria è del tutto illegittima, in quanto l’interessata in realtà ha tutti requisiti utili sia per essere inserita nella graduatoria classe di insegnamento B016 che nella graduatoria A066 … è stato il sistema telematico che, in sede di presentazione della domanda, ha automaticamente compilato le caselle della classe di concorso, inserendo appunto la classe B016 ”;
- “ l’art. 5 dell’avviso prevede, come unico requisito per essere incluso nella graduatoria A066, che gli aspiranti siano già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 … la ricorrente, per come detto e provato in sede di narrazione dei fatti, nel triennio dal 2017 al 2020 è stata inclusa nella graduatoria relativa alla classe di insegnamento A066 ”.
La parte ha, inoltre, agito per il risarcimento dei danni allegando che “ la ricorrente è stata depennata ingiustamente dalla graduatoria classe B016 e ciò ha arrecato gravissimo danno. Ancora, il ricorrente ha già subito e subirà il c.d. danno curriculare, per il quale la giurisprudenza è orientata a riconoscerlo senza la necessità di uno specifico supporto probatorio (conf: Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2546). Inoltre, sempre la RI ha anche un danno da perdita di chances, in quanto il ritardo nell’inserimento delle graduatorie sicuramente preclude all’interessato di accedere ad incarichi di insegnamento ”.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati ed il “ consequenziale inserimento, a pieno titolo e con il punteggio spettante al ricorrente, della Sig.ra RI IA nella graduatoria sicuramente per la classe di insegnamento A066 ed eventualmente per la classe di insegnamento B016 ”, nonché la “ condanna dell’Amministrazione ex art. 30, c. 2 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente ”.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di stile.
4. Con ordinanza n. 12194 del 20 novembre 2020 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, “ nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie, meglio indicate in epigrafe, per la classe di insegnamento B016 e A066 della Provincia di Novara, oggetto di gravame ”.
La ricorrente ha depositato in data 1 dicembre 2020 la documentazione attestante l’avvenuto adempimento.
Con la medesima ordinanza il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di depositare “ una relazione sulle modalità di funzionamento del sistema informatico per la presentazione della domanda e sulle ragioni della impossibilità di inserire i dati relativi all’asserito inserimento della ricorrente nella fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso ”.
L’Amministrazione non ha dato seguito all’ordinanza, omettendo di fornire al Collegio i chiarimenti richiesti.
5. Con ordinanza n. 1533 del 11 marzo 2021 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, ai fini del “ l’inserimento con riserva della ricorrente nelle graduatorie per la classe di insegnamento A066 ”, con la seguente motivazione:
“ Considerato che l’art. 5 dell’O.M. 60 del 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede espressamente che “Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso:..b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;.. possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”;
Considerato che la ricorrente ha depositato in atti documentazione da cui si evincerebbe l’inclusione nel triennio dal 2017 al 2020 nella graduatoria relativa alla classe di insegnamento A066 per la quale tuttavia il sistema non le avrebbe consentito di presentare domanda inserendola automaticamente nella classe di concorso B016;
Considerato altresì che l’Amministrazione non ha dato alcun seguito alla ordinanza n. 12194 del 20 novembre 2020 con la quale si disponeva di acquisire una relazione sulle modalità di funzionamento del sistema informatico per la presentazione della domanda e sulle ragioni della impossibilità di inserire i dati da parte della ricorrente per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso ”.
5. Pervenuto all’udienza pubblica di smaltimento del giorno 17 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
7. La ricorrente ha depositato il provvedimento prot. 9504/7.1.A, adottato nei suoi confronti dall’Istituto di 3 I.S “G. Bonfantini” di Novara in data 4 dicembre 2017, del seguente tenore:
“ visto il prot. 9289/7.1.A del 27/11/2017 in cui codesta Istituzione procedeva al depennamento del prof.ri in oggetto dalla classe di concorso B016, dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2017/2020, inviato per conoscenza agli interessati, alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Novara e all’U.S.T. di riferimento;
preso atto che l’Istituzione indicata dai prof.ri come precedente inserimento nella provincia di Brescia, per i trienni precedenti, aveva erroneamente inserito gli stessi nella classe di concorso B016 e codesta Istituzione aveva, a sua volta, erroneamente confermato il modello A2 presentato dai prof.ri sulla scorta delle valutazioni effettuate precedentemente;
si precisa che le domande prodotte dal docenti prof.ssa ARTURI IA e prof. SPROVIERI Franco, per l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto di III fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020, presentate a codesta Istituzione NON RISULTANO di carattere mendace poiché si evince, nella sezione "Dichiarazione Titoli Culturali", il possesso del diploma di maturità di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale di Acri (Cosenza), il quale dà accesso esclusivamente alla classe di concorso A066, erroneamente valutato anche per l’accesso alla classe di concorso B016 da altra Istituzione;
conferma che la prof.ssa ARTURI IA nata a [...] il [...] debba essere esclusa (in quanto aspirante non fornito di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto di cui of D.P.R. n. 19/2016, nonché of sensi dell’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 e all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 non in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alla classe di concorso B016 ai sensi del D.M. n. 39/98) dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto nelle quali è erroneamente inserita con classe di concorso B016 (mantenendo l’inserimento con classe di concorso A066 e relativo punteggio) ”.
Dal contenuto di tale provvedimento, rispetto al quale l’Amministrazione resistente non ha fornito elementi di segno contrario, si ricava che, con riferimento al triennio 2017/2020, la ricorrente deve considerarsi in possesso - limitatamente alla classe di insegnamento A066 - del requisito di partecipazione previsto dall’art. 5 dell’O.M. 60 del 2020, rappresentato dalla inclusione “ nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ”.
8. Risulta, inoltre, incontroverso – ai sensi dell’art 64, comma 2 c.p.a. – il fatto che il sistema informatico di presentazione della domanda non abbia consentito alla ricorrente di indicare la classe di insegnamento A066, inserendola automaticamente nella classe di concorso B016.
Va evidenziato che l’Amministrazione non solo, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato i fatti allegati nel ricorso, ma ha anche omesso di rispondere alle richieste istruttorie che le erano state rivolte in proposito dal Collegio, il che costituisce un argomento di prova valutabile a sfavore dell’Amministrazione stessa ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a..
9. Essendo stato dimostrato il possesso del requisito in discussione ed essendo pacifica l’impossibilità per la ricorrente di indicarlo nella domanda di partecipazione, occorre concludere - conformemente a quanto statuito in sede cautelare - che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di annullamento dei gravati provvedimenti, nella parte in cui non includono la ricorrente nelle graduatorie GSP per la classe di insegnamento A066.
10. Il ricorso non merita, viceversa, favorevole considerazione per quanto concerne l’inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie per la classe di insegnamento B016.
Va, invero, considerato che:
- la ricorrente ha allegato di aver presentato “ ricorso amministrativo alle Autorità Scolastiche, per essere inserito anche nella classe di insegnamento B016 ” e che “ a seguito di tale ricorso, l’interessata veniva inserita in seconda fascia classe di concorso B016, dapprima con riserva e poi in via definitiva ”, ma non ha prodotto alcun documento a sostegno di quanto affermato;
- dal provvedimento sopra citato emerge che la ricorrente era stata “ erroneamente inserita nella classe di concorso B016 ”, che il titolo di studio in possesso della ricorrente “ dà accesso esclusivamente alla classe di concorso A066, erroneamente valutato anche per l’accesso alla classe di concorso B016 da altra Istituzione ” e che la medesima non è “ in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alla classe di concorso B016 ”;
- la stessa ricorrente nel ricorso afferma di essere stata “ espunta dalla classe di concorso B016 per il triennio 2017/2020 ”.
Ne discende che, con riferimento alla classe di concorso B016, la ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso del requisito relativo al precedente inserimento nelle graduatorie di istituto per la “ specifica classe di concorso ”.
11. Non può, infine, trovare accoglimento la generica richiesta di risarcimento dei danni subiti, in considerazione della assenza di sufficienti allegazioni in ordine al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi del lamentato danno, prospettati in termini del tutto generici, essendo rimasto del tutto inosservato l’onere di allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
12. Tenuto conto della soccombenza reciproca sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Lucia Gizzi, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO