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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6607 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG 306 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 chiedeva la modifica del decreto del Parte_1
Tribunale di Napoli pubblicato in data 15.11.17 Rg 2405/17 che disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla relazione non matrimoniale con il convenuto
( 22.1.13 E 7.12.13). Controparte_1 Controparte_2 Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la modifica della collocazione privilegiata ovvero - fermo l'affidamento condiviso dei figli
1 minori – riconoscere la domiciliazione privilegiata materna;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre pari a
500,00€ mensili (250,00€ per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
Solo parte ricorrente compariva in data 30.4.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava
Parte_1
Titolo di studio: licenza elementare
Attività lavorativa attuale e/o pregressa :lavoro saltuariamente come collaboratrice domestica massimo un paio di ore a settimana
Convivenza in corso : vivo solo con i miei figli e nonché il mio figlio Controparte_2 Per_1 primogenito che ha quasi 19 anni frutto di una precedente relazione Persona_2
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora: abitazione locata con canone locativo di
250,00 €
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: preciso che io ho obblighi contributivi anche nei confronti del mio primo figlio in quanto unico genitore di che è ancora in cerca di occupazione Per_3
Redditi/rendite/proprietà: percepisco 650,00€ mensili come reddito di inclusione e preciso che da maggio 2020 ad ottobre 2022 mi ha passato solo € 250 al mese ovvero l'importo CP_1 corrispondente al canone di locazione.
Da ottobre 2022 lui ha cambiato casa, non mi ha passato mai più niente in modo sistematico;
2/3 volte l'anno, quando proprio sono alle strette e magari gli chiedo singoli contributi per delle spese alle quali devo far fronte, lui mi dà importi pari a circa 200-€ 300.
Preciso che lui per un periodo ha lavorato al Nord come operaio, attualmente si trova a Napoli tanto che i nostri figli hanno rapporti liberi con lui quando vogliono;
purtroppo non ha però CP_1 rapporti costanti con loro, soltanto qualche volta si intrattiene anche a dormire dal padre. Per_1
Preciso che per buona parte della nostra convivenza non lavorava e quindi non CP_1 contribuiva alle spese di casa, nel periodo in cui invece ha lavorato a Capri contribuiva alle spese di casa con circa € 1000 al mese.
non ha altri figli nei confronti dei quali ha obblighi contributivi. CP_1
Io ho cercato più volte una soluzione ragionevole con , ho cercato di sensibilizzare anche CP_1 la madre, puntualmente ci incontriamo e lui mi dice;
va bene adesso ti comincio a passare un mantenimento ma poi non mi passa niente;
questo è il motivo per cui mi sono rivolta al tribunale.
non ha problemi di salute, ha una perfetta capacità lavorativa;
preciso che dopo la CP_1 notifica del ricorso lui si è mostrato più attento alle mie esigenze nel senso che ad esempio mi ha dato € 200 per pagare il canone di locazione del mese di marzo ca che altrimenti non avrei pagato.
2 Preciso che il precedente provvedimento individuava come genitore collocatario dei CP_1 nostri figli solo perché lui ha offerto al tribunale una prospettazione assolutamente non aderente alla realtà accusandomi di voler portare i figli all'estero solo perché io avevo fatto un viaggio all'estero; tanto aveva indotto a prospettare, da parte mia, condotte finalizzate a sottrarre i figli. CP_1
Preciso che poi fu decisa la collocazione dei nostri figli presso il padre anche in quanto lui all'epoca era inoccupato mentre io lavoravo per l'intera giornata.
Con separata ordinanza il Giudice relatore così statuiva
• Affida i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenere con sé i minori ,
▪ due pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevandoli all'uscita da scuola o presso la abitazione materna alle ore 16.00 per riportarli alle ore 20 .00
▪ a settimane alterne dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle ore 20.00
▪ per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5.
▪ Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
▪ Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza
▪ Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
▪ Prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato (stante la contumacia del convenuto e alla luce di quanto riferito dalla ricorrente in ordine alla modesta capacità contributiva del ), dispone che versi a (ex art 473 CP_1 Controparte_1 Parte_1 bis 22 con decorrenza dalla domanda) la somma di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (225,00 € per ciascun figlio) entro il Controparte_2 Per_1 giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
3 In assenza di istanze istruttorie Il Giudice relatore rilevava solo la necessità di acquisire informazioni del SS in ordine alle condizioni dei minori
Alla successiva udienza del 31.10.24 e 6.3.25 si disponeva rinvio in quanto non pervenute le informazioni richieste.
All'udienza del 12.6.25 si rimetteva la causa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate dalla parte attrice per la decisione senza termini ex art 473bis28 stante l'espressa rinuncia.
Il P.M. concludeva come in atti.
Il collegio rileva che i servizi sociali hanno accertato che effettivamente i minori vivono con la madre, hanno rapporti costanti, ma non frequenti con il padre, complice anche l'attuale permanenza in Sardegna del per motivi lavorativi. CP_1
Il SS non registrava alcuna criticità per i minori neanche in ambito scolastico e per l'effetto il
Collegio ritiene di confermare quanto già statuito dal relatore giusto provvedimento provvisorio in ordine al cambio di collocazione privilegiata dei minori, al calendario indicativo di incontri tra il padre e i minori (che, in quanto oramai adolescenti, comunque ben potranno incontrarlo anche al di fuori del calendario) nonché in ordine alle determinazioni economiche.
Il Collegio osserva, inoltre che correttamente il relatore non ha ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori non solo in ragione del dato anagrafico (che non lo impone per Per_1 essendo infradodicenne) ma anche alla luce delle risultanze degli approfonditi accertamenti del SS
(condotti anche in ambito scolastico) che hanno fornito al Tribunale elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento ed alla collocazione meglio rispondente all'interesse dei minori senza necessità di un loro ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso inoltre osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione circostanziata, come nel caso di specie, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore
4 contumace,(tanto anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla all'udienza del 30.4.24). Pt_1
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto
e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori che va confermato nella misura statuita giusto provvedimento ex art 473 bis 22 alla luce di quanto riferito dalla ricorrente in ordine alla modesta capacità contributiva del . CP_1
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto all'Au il Collegio reputa , d'ufficio, di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente pur in vigenza di affidamento condiviso la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la Circolare dell'Inps, n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione della attuale distanza tra la residenza dei minori e il luogo di lavoro del padre e della inevitabile ridotta frequentazione (vedi rel SS). L'attribuzione integrale al genitore – che, convivendo con i figli, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimi e che è ovviamente tenuto ex lege ad
5 utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole - appare nel caso di specie conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. (Tribunale Bari sez. I, 3012/ 2023, Tribunale Pavia
25.7.24 Cass. civ., Sez. 4672/2025).
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: dispone la parziale modifica del decreto del Tribunale di Napoli pubblicato in data 15.11.17 Rg
2405/17 e per l'effetto :
• Fermo l'affidamento condiviso dei figli minori E Controparte_2 Per_1
dispone la residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto di visita del padre
[...] come in motivazione.
• dispone che versi a (con decorrenza dalla domanda) la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_2
(225,00 € per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare Per_1 ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli
e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
• dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre collocataria della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20.6.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 chiedeva la modifica del decreto del Parte_1
Tribunale di Napoli pubblicato in data 15.11.17 Rg 2405/17 che disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla relazione non matrimoniale con il convenuto
( 22.1.13 E 7.12.13). Controparte_1 Controparte_2 Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la modifica della collocazione privilegiata ovvero - fermo l'affidamento condiviso dei figli
1 minori – riconoscere la domiciliazione privilegiata materna;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre pari a
500,00€ mensili (250,00€ per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
Solo parte ricorrente compariva in data 30.4.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava
Parte_1
Titolo di studio: licenza elementare
Attività lavorativa attuale e/o pregressa :lavoro saltuariamente come collaboratrice domestica massimo un paio di ore a settimana
Convivenza in corso : vivo solo con i miei figli e nonché il mio figlio Controparte_2 Per_1 primogenito che ha quasi 19 anni frutto di una precedente relazione Persona_2
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora: abitazione locata con canone locativo di
250,00 €
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: preciso che io ho obblighi contributivi anche nei confronti del mio primo figlio in quanto unico genitore di che è ancora in cerca di occupazione Per_3
Redditi/rendite/proprietà: percepisco 650,00€ mensili come reddito di inclusione e preciso che da maggio 2020 ad ottobre 2022 mi ha passato solo € 250 al mese ovvero l'importo CP_1 corrispondente al canone di locazione.
Da ottobre 2022 lui ha cambiato casa, non mi ha passato mai più niente in modo sistematico;
2/3 volte l'anno, quando proprio sono alle strette e magari gli chiedo singoli contributi per delle spese alle quali devo far fronte, lui mi dà importi pari a circa 200-€ 300.
Preciso che lui per un periodo ha lavorato al Nord come operaio, attualmente si trova a Napoli tanto che i nostri figli hanno rapporti liberi con lui quando vogliono;
purtroppo non ha però CP_1 rapporti costanti con loro, soltanto qualche volta si intrattiene anche a dormire dal padre. Per_1
Preciso che per buona parte della nostra convivenza non lavorava e quindi non CP_1 contribuiva alle spese di casa, nel periodo in cui invece ha lavorato a Capri contribuiva alle spese di casa con circa € 1000 al mese.
non ha altri figli nei confronti dei quali ha obblighi contributivi. CP_1
Io ho cercato più volte una soluzione ragionevole con , ho cercato di sensibilizzare anche CP_1 la madre, puntualmente ci incontriamo e lui mi dice;
va bene adesso ti comincio a passare un mantenimento ma poi non mi passa niente;
questo è il motivo per cui mi sono rivolta al tribunale.
non ha problemi di salute, ha una perfetta capacità lavorativa;
preciso che dopo la CP_1 notifica del ricorso lui si è mostrato più attento alle mie esigenze nel senso che ad esempio mi ha dato € 200 per pagare il canone di locazione del mese di marzo ca che altrimenti non avrei pagato.
2 Preciso che il precedente provvedimento individuava come genitore collocatario dei CP_1 nostri figli solo perché lui ha offerto al tribunale una prospettazione assolutamente non aderente alla realtà accusandomi di voler portare i figli all'estero solo perché io avevo fatto un viaggio all'estero; tanto aveva indotto a prospettare, da parte mia, condotte finalizzate a sottrarre i figli. CP_1
Preciso che poi fu decisa la collocazione dei nostri figli presso il padre anche in quanto lui all'epoca era inoccupato mentre io lavoravo per l'intera giornata.
Con separata ordinanza il Giudice relatore così statuiva
• Affida i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenere con sé i minori ,
▪ due pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevandoli all'uscita da scuola o presso la abitazione materna alle ore 16.00 per riportarli alle ore 20 .00
▪ a settimane alterne dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle ore 20.00
▪ per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5.
▪ Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
▪ Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza
▪ Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
▪ Prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato (stante la contumacia del convenuto e alla luce di quanto riferito dalla ricorrente in ordine alla modesta capacità contributiva del ), dispone che versi a (ex art 473 CP_1 Controparte_1 Parte_1 bis 22 con decorrenza dalla domanda) la somma di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (225,00 € per ciascun figlio) entro il Controparte_2 Per_1 giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
3 In assenza di istanze istruttorie Il Giudice relatore rilevava solo la necessità di acquisire informazioni del SS in ordine alle condizioni dei minori
Alla successiva udienza del 31.10.24 e 6.3.25 si disponeva rinvio in quanto non pervenute le informazioni richieste.
All'udienza del 12.6.25 si rimetteva la causa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate dalla parte attrice per la decisione senza termini ex art 473bis28 stante l'espressa rinuncia.
Il P.M. concludeva come in atti.
Il collegio rileva che i servizi sociali hanno accertato che effettivamente i minori vivono con la madre, hanno rapporti costanti, ma non frequenti con il padre, complice anche l'attuale permanenza in Sardegna del per motivi lavorativi. CP_1
Il SS non registrava alcuna criticità per i minori neanche in ambito scolastico e per l'effetto il
Collegio ritiene di confermare quanto già statuito dal relatore giusto provvedimento provvisorio in ordine al cambio di collocazione privilegiata dei minori, al calendario indicativo di incontri tra il padre e i minori (che, in quanto oramai adolescenti, comunque ben potranno incontrarlo anche al di fuori del calendario) nonché in ordine alle determinazioni economiche.
Il Collegio osserva, inoltre che correttamente il relatore non ha ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori non solo in ragione del dato anagrafico (che non lo impone per Per_1 essendo infradodicenne) ma anche alla luce delle risultanze degli approfonditi accertamenti del SS
(condotti anche in ambito scolastico) che hanno fornito al Tribunale elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento ed alla collocazione meglio rispondente all'interesse dei minori senza necessità di un loro ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso inoltre osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione circostanziata, come nel caso di specie, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore
4 contumace,(tanto anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla all'udienza del 30.4.24). Pt_1
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto
e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori che va confermato nella misura statuita giusto provvedimento ex art 473 bis 22 alla luce di quanto riferito dalla ricorrente in ordine alla modesta capacità contributiva del . CP_1
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto all'Au il Collegio reputa , d'ufficio, di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente pur in vigenza di affidamento condiviso la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la Circolare dell'Inps, n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione della attuale distanza tra la residenza dei minori e il luogo di lavoro del padre e della inevitabile ridotta frequentazione (vedi rel SS). L'attribuzione integrale al genitore – che, convivendo con i figli, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimi e che è ovviamente tenuto ex lege ad
5 utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole - appare nel caso di specie conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. (Tribunale Bari sez. I, 3012/ 2023, Tribunale Pavia
25.7.24 Cass. civ., Sez. 4672/2025).
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: dispone la parziale modifica del decreto del Tribunale di Napoli pubblicato in data 15.11.17 Rg
2405/17 e per l'effetto :
• Fermo l'affidamento condiviso dei figli minori E Controparte_2 Per_1
dispone la residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto di visita del padre
[...] come in motivazione.
• dispone che versi a (con decorrenza dalla domanda) la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_2
(225,00 € per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare Per_1 ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli
e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
• dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre collocataria della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20.6.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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