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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 10/02/2025, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429
e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 9557 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Ventura, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 10/02/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2023 agiva in giudizio nei confronti dell' Parte_1 CP_1 per accertare e dichiarare il difetto dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Speciale Inps degli Esercenti Attività Commerciali e la non debenza di alcun contributo a tale titolo.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: che in data 27.09.2022 è stata costituita la società Regia s.a.s. di Vaccanio Carlo, di cui è socio accomandatario, avente ad oggetto «la locazione, la compravendita e la gestione di immobili, oltre alla costruzione, ristrutturazione ed il restauro degli stessi, in proprio o per appalto a terzi»; che a seguito della costituzione della predetta società l' gli ha comunicato l'obbligo di iscrizione alla Gestione CP_1
Speciale degli Esercenti Attività Commerciali poichè socio amministratore della predetta CP_1
società; che con nota del 27.12.2022 (protocollo .0901.27/12/2022.0266383), ha CP_1 comunicato all' di non essere tenuto alla suddetta iscrizione in quanto Controparte_2
l'attività svolta con il codice ATECO 68.20.01 è volta all'esercizio dell'attività di locazione immobiliare finalizzata alla mera riscossione dei relativi canoni, svolgendo attività di tipo
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professionale e non commerciale, rimanendo però priva di riscontro;
che solo successivamente l' gli ha comunicato, con avviso bonario del 4.05.2023, il riepilogo della sua Controparte_2 situazione debitoria indicando come dovuta la somma di € 1.022,22 a titolo di n° 1 rata non corrisposta per l'anno 2022 e di relative sanzioni, in relazione alla predetta iscrizione alla
Gestione Speciale degli Esercenti Attività Commerciale;
che con ulteriore avviso bonario CP_1 del 16.11.2023, l' gli ha comunicato un ulteriore riepilogo della situazione debitoria, CP_1 indicando come dovuta l'ulteriore somma di € 2.241,75 a titolo di n° 2 rate non corrisposte per il
2023 e di relative sanzioni, sempre in relazione alla predetta iscrizione alla Gestione Speciale
degli Esercenti Attività Commerciale;
che secondo l'orientamento ormai consolidato della CP_1
Suprema Corte, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, che ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale e che la società di persone che svolge un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare;
che a tal fine non rileva di per sé neppure il contenuto dell'oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale;
che, nel caso di specie, la società Regia s.a.s. svolge esclusivamente un'attività diretta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei relativi canoni, come risulta dalla totalità delle fatture emesse dalla sua costituzione nell'anno
2022 ad oggi;
che, conseguentemente, deve escludersi l'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla Gestione Speciale INPS degli Esercenti Attività Commerciali;
che ha quindi interesse all'accertamento negativo della pretesa previdenziale difettandone i presupposti.
Per tutti questi motivi ha adito il Tribunale il Tribunale per accertare e dichiarare il difetto dei
CP_ presupposti per l'iscrizione nella Gestione Speciale degli Esercenti Attività Commerciali e la non debenza di alcun contributo a tale titolo;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , nella qualità in atti, deducendo che nelle more del giudizio, CP_1
riesaminata la posizione del ricorrente ed avendo riscontrato la carenza del requisito oggettivo, ha provveduto ad annullare la posizione contributiva del ricorrente. Ha chiesto dunque di dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il tutto con compensazione di spese.
*****
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi bonari del
4.05.2023 e del 16.11.2023 oggetto di impugnazione.
2
Dalla memoria di costituzione dell' depositata in data 09.05.2024, è emerso infatti che lo CP_1
stesso Istituto, riesaminata la posizione del ricorrente, in esito ad approfondimenti istruttori, ha verificato che nell'ambito della REGIA SAS non risultava essere svolta attività di intermediazione immobiliare, che possa qualificare l'attività come attività di servizi/commerciale, evincendosi tra l'altro dagli atti del Registro che la predetta Società si limita a riscuotere i canoni di locazione in forza di contratti dalla durata pluriennale. In
CP_ conseguenza di tanto l' ha dunque provveduto a sgravare l'intera posizione debitoria del ricorrente derivante dalla sua iscrizione nella Gestione Commercianti, compreso il debito incorporato negli avvisi bonari impugnati nel presente giudizio.
Non vi è quindi ragione per pronunciarsi in ordine al merito della controversia.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd.
“soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
In virtù di ciò, nel caso di specie, sussistono i presupposti perché le spese processuali del ricorrente siano poste a carico dell' , essendo evidente che la cancellazione del nominativo CP_1
del ricorrente dalla Gestione Commercianti (che denota riconoscimento di una pretesa errata da parte dell' ) è avvenuto successivamente al deposito del ricorso giudiziario e dunque solo a CP_1 seguito dell'instaurazione del predetto procedimento, nonostante il ricorrente avesse già tempestivamente segnalato all' , con nota protocollata in data 27.12.2022 (protocollo CP_1
.0901.27/12/2022.0266383 e dunque prima dell'istaurazione del giudizio), l'assenza dei CP_1
presupposti per la pretesa contributiva.
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
28.12.2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in € CP_1
43,00 per esborsi ed € 3.291,00 per compensi, oltre RSG, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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