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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 46482/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIOE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46482/2018 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. RONDINI STEFANIA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINI FILIPPO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
C.F./P.I. ), Controparte_2
(C.F./P.I. ), Controparte_3
TU PR MA TU (C.F./P.I. ),
SI IO (C.F./P.I. ),
EN ON AN NS SL (C.F./P.I. ),
(C.F./P.I. ), Persona_1
pagina 1 di 14 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIOI
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato all'indirizzo PEC di i sigg.ri CP_4 Parte_1
e formulavano domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza Parte_2
del sinistro stradale occorso in data 4.6.2015 e dichiaravano di convenire in giudizio il proprietario, il conducente e la compagnia di assicurazioni rumena dell'autocarro
Volkswagen tg. CL15DNS su cui erano trasportati, nonché il proprietario, il conducente e la compagnia di assicurazioni slovacca del complesso veicolare antagonista ATVT
Scania tg. KN675CY.
In particolare, gli attori deducevano che in data 4.6.2015, alle ore 02.55 nel territorio del comune di Cessalto (TV), lungo l'autostrada A4 Torino–Trieste, viaggiavano in qualità di terzi trasportati sull'autocarro Volkswagen tg. CL15DNS, di proprietà del sig.
[...]
e condotto dal sig. , assicurato per la RCA con la Compagnia Persona_2 CP_5 rumena . Giunto all'altezza del km. 43+873, il conducente dell'autocarro CP_2
tamponava con la parte anteriore il complesso veicolare tg. KN675CY, di CP_6
proprietà della e condotto dal sig. assicurato Controparte_7 Persona_1 con l' . A causa dell'urto i due passeggeri Controparte_8
e riportavano gravi lesioni per la cura delle quali venivano trasportati Pt_1 Pt_2
tramite 118 presso il più vicino nosocomio.
Sul luogo dell'occorso interveniva altresì la Polizia Stradale del distaccamento di San
Donà di Piave, che sanzionava il sig. per la violazione dell'art. 141, co. 6 Persona_1
e 11 C.d.S. perché circolava a velocità ridotta e tale da costituire pericolo. Veniva anche sanzionato il sig. ex art. 149, co. 1 C.d.S. per la mancata adozione di CP_5
adeguata distanza di sicurezza;
ex art. 78, co. 3 e 4 C.d.S. per le modifiche apportate alle pagina 2 di 14 caratteristiche costruttive dell'autocarro consistite nell'aggiungere una fila di tre sedili con relative cinture;
ex art. 169 co. 8 e 9 C.d.S. perché trasportava più persone rispetto a quelle consentite, ex art. 89 co. 9 e 10 C.d.S. perché utilizzava l'autocarro destinato a trasporto di cose per trasportare n. 9 passeggeri.
A detta di parte attrice la responsabilità nella determinazione dell'incidente de quo andrebbe ascritta “in via concorsuale od integrale ai conducenti i mezzi protagonisti del sinistro”.
Con riferimento al quantum debeatur, gli attori esponevano che sulla base della relazione medico – legale di parte versata in atti il danno patito dal sig. Parte_1 poteva stimarsi in un'ITT di gg. 60, un'ITP al 50% di gg. 60, oltre ad un'IP del 18%; le lesioni riportate dal sig. potevano invece valutarsi in un'ITT di gg. 90, Parte_2 un'ITP al 50% di gg. 90, oltre ad un'IP del 50%.
Sulla scorta dei valori di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano, gli stessi attori quantificavano in termini monetari il danno del sig. n € 99.500,00 ed il danno Pt_1
Contr del sig. in € 528.511,00, concludendo per la condanna di l risarcimento di Pt_2
tali somme in loro favore, ovvero di quelle minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Nella contumacia degli altri convenuti, si costituiva nella sua qualità di CP_4 garante ex lege dell'autocarro Volkswagen LT 28 tg. CL15DNS (RO), per contestare le domande degli attori, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non essendo stato specificato se esso convenuto fosse stato evocato in giudizio in qualità di garante in Italia dell'autocarro Volkswagen con targa rumena ovvero dell'autoarticolato Scania con targa slovacca. Circa la dinamica del sinistro, deduceva la responsabilità quanto meno prevalente di quest'ultimo mezzo, evidenziando comunque che la Polizia Stradale intervenuta aveva accertato il mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione da parte dei passeggeri trasportati sull'autocarro
Volkswagen, donde l'eccezione del concorso di colpa degli attori. Eccepiva inoltre il concorso di colpa di questi ultimi per aver accettato il rischio di farsi trasportare su di un veicolo non adibito al trasporto di persone ed oggetto di modifica strutturale. Contestava le domande attoree anche nel quantum, chiedendo tra l'altro la parametrazione degli pagina 3 di 14 importi richiesti alla realtà socio-economica del paese di sostanziale residenza degli attori.
Alla prima udienza del 10.7.2019 il primo Giudice assegnatario, dott. Quatrida, rilevava Contr come risultasse agli atti una sola notifica nei confronti del soggetto non potendo quindi il contraddittorio dirsi integrato nei confronti dei litisconsorti necessari presso lo stesso domiciliati, sicché disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
L'udienza fissata per la verifica di tale incombente veniva differita d'ufficio al
16.9.2020 in ragione delle disposizioni emergenziali vigenti nel corso della pandemia
Covid-19. Con provvedimento presidenziale in data 1.6.2020 la causa veniva riassegnata al Giudice dott. Carbonaro, innanzi al quale si teneva l'udienza del
16.9.2020. All'esito di tale udienza il G.I., accertata la rinnovazione della notifica ad Contr nche quale garante dell'autoarticolato Scania, riteneva non fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, “in quanto dalla pur scarna narrazione attorea emergono i fatti storici allegati e l'addebito di responsabilità ai conducenti dei due veicoli stranieri, sufficienti a radicare, secondo la prospettazione attorea, la responsabilità
Contr dell' in qualità di rappresentante/garante di entrambe le imprese assicurative straniere, non comportando nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. l'incompleta sussunzione dei fatti nelle fattispecie normative”. Il G.I. sollevava poi d'ufficio questione di improponibilità della domanda risarcitoria (qualificabile ex Contr art. 144 cod. ass.) nei confronti dell' quale rappresentante/garante della compagnia ai sensi degli articoli 126 comma 2 lett. c), 145 comma 1 e 148 comma 2 CP_8
cod. ass., in quanto le richieste stragiudiziali di risarcimento in atti attengono soltanto
Contr alla responsabilità dell' quale garante dell'assicuratore romeno del veicolo vettore, per i danni patiti dagli attori in qualità di terzi trasportati, e in dette richieste non viene mai menzionata la responsabilità del veicolo antagonista e del suo assicuratore OV
(cfr. doc. 3 att.), sicché non risulta esperita la procedura di cui all'art. 148 comma 2 cod. Contr ass. a tale titolo. Respingeva infine l'istanza di i chiamata in causa di proprietario, conducente ed assicuratore del veicolo antagonista, in quanto comportante l'ampliamento dell'oggetto del giudizio in contrasto con il principio di economia processuale.
pagina 4 di 14 Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'ammissione del teste residente in Italia sul capitolo n. 1 di parte attrice (per la cui audizione veniva delegato il Tribunale di Roma) e con la disposizione di CTU medico-legale sulla persona degli attori. All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio nel corso dell'assegnazione in supplenza nei primi mesi del 2022 al Tribunale di Varese del dott. Carbonaro. Successivamente, con decreto presidenziale in data
8.9.2022, la causa veniva riassegnata al sottoscritto Giudice, essendo stato il dott.
Carbonaro esonerato dal lavoro giudiziario dal 1.9.2022 al 31.8.2023 per lo svolgimento di uno stage di lunga durata presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le conclusioni venivano precisate in data 9.2.2023 e la causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente va osservato che, a seguito del rilievo officioso dell'improcedibilità della domanda attorea nei confronti del veicolo OV antagonista per mancato esperimento della procedura di cui all'art. 148 comma 2 Cod. Ass. anche ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., gli attori nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. hanno Contr precisato le loro domande rivolgendole nei confronti di “esclusivamente quali trasportati sul veicolo Autocarro Volkswagen tg.CL15DNS, assicurato per la RCA con la compagnia ”, ribadendo ciò in sede di memoria conclusionale di replica. CP_2
Appare quindi definitivamente superata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per Contr come formulata da peraltro già ritenuta non meritevole di accoglimento in base alle considerazioni del precedente G.I., innanzi richiamate.
Ciò posto, va premesso che “il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.” (Cass. n.
16181/2015 e succ. conf.).
pagina 5 di 14 Recentemente la Suprema Corte a sezioni unite ha peraltro affermato che “la nozione di
"caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318).
Circa la dinamica del sinistro, ai limitati fini che qui rilevano, gli attori hanno prodotto il verbale di incidente redatto dalla Polizia Stradale di San Donà di Piave, intervenuta nell'immediatezza dell'incidente, da cui, all'esito dei rilievi foto-planimetrici svolti, risulta la seguente ricostruzione: “Il giorno 04.06.2015, alle ore 2,55 circa, , CP_5 di nazionalità romena, conducente del veicolo “A” autocarro Volkswagen LT 28 tg.
CL15DNS (RO), con a bordo n. 9 passeggeri tutti di nazionalità romena, percorreva sulla corsia di marcia normale l'autostrada A/4 con direzione di marcia verso Trieste.
Giunto all'altezza del km 431+855 circa, dove la carreggiata si presentava illuminata da illuminazione pubblica, comunque nel territorio del Comune di Cessalto (TV), non manteneva una distanza di sicurezza rispetto al veicolo “BC” trattore stradale Scania tg. KN657CY (SK) e semirimorchio Schmitz tg. KN449YL (SK), condotto da Per_1
di nazionalità slovacca e solo a bordo. Lo stesso si era appena immesso in
[...]
carreggiata proveniente dall'area di servizio Calstorta Sud e procedeva regolarmente,
a velocità ridotta, essendo in fase di accelerazione e avendo occupato totalmente la corsia di marcia normale, il contatto di verificava oltre il termine della corsia di immissione. L'urto di grave entità si verificava tra lo spigolo anteriore destro del veicolo “A” e lo spigolo posteriore sinistro del complesso veicolare. Dopo l'urto il veicolo A si fermava sullo svincolo di Cessalto ed al nostro arrivo tutti gli occupanti ad eccezione di e di erano fuori dal veicolo.” Parte_2 Parte_1
Mette altresì conto rilevare che dalla compilazione delle schede relative ai trasportati emerge che è stato accertato l'utilizzo di cinture di sicurezza per , mentre Parte_1
nulla si dice per . Parte_2
pagina 6 di 14 Per tale motivo il precedente G.I. aveva posto al CTU medico-legale il quesito in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate con l'utilizzo dei sistemi di ritenzione avuto riguardo al solo . Parte_2
Sul punto gli attori avevano formulato uno specifico capitolo di prova, ammesso – con delega al Tribunale di Roma ex art. 203 c.p.c. – dal precedente G.I., che a seguito di istanza di parte attrice aveva consentito l'audizione, in vece del teste inizialmente indicato come residente nel Comune di Roma, di altro teste, ovvero di , che CP_5
tuttavia risulta essere il conducente del mezzo in questione, incapace a deporre ex art. 246 c.p.c. per pacifica giurisprudenza. Tale incapacità è stata tempestivamente eccepita in udienza da parte convenuta dopo l'audizione del teste (v. Cass. n. 18036/2014), eccezione che, pur non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni
(v. Cass. n. 14178/2023), merita di essere accolta quanto meno sub specie di inattendibilità. E' di tutta evidenza, infatti, che la conferma dell'utilizzo delle cinture da parte di un trasportato ad opera del conducente, che ha la responsabilità di controllare che si faccia uso dei sistemi di ritenzione per garantire la sicurezza della circolazione
(pur non facendo ciò venire meno la responsabilità dei singoli occupanti), va valutata in sé come soggettivamente non attendibile.
Non resta quindi che richiamare la risposta allo specifico quesito posto sul punto
(limitatamente a ) da parte del CTU medico-legale dott. , che così Parte_2 Per_3 si è pronunciato (v. pag. 31 elaborato): “In merito all'uso delle cinture di sicurezza, stante la dinamica del sinistro, come riportato nel verbale di rapporto dell'incidente, redatto dall'AC della Polizia di Stato, le lesioni fisiche riportate furono cagionate dall'urto diretto delle strutture metalliche del mezzo e non dalla proiezione del corpo contro le stesse (in tal caso evitabili dalla contenzione delle cinture di sicurezza). Ne deriva che nel fatto in specie, l'eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza risultasse indifferente.”.
Si noti che non sono state formulate osservazioni al riguardo dal CT nominato da parte Contr convenuta pagina 7 di 14 Non si ritiene quindi di dover considerare un concorso colposo ex art. 1227 c.c. dei danneggiati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, dovendosi quindi
Contr respingere la relativa eccezione di
Da respingere è altresì l'ulteriore eccezione di concorso di colpa sollevata dalla stessa Contr in quanto non consta che gli attori in qualità di trasportati fossero consapevoli delle modifiche apportate al veicolo immatricolato in Romania al fine di aggiungere una fila di tre sedili con relative cinture, non risultando peraltro che tali modifiche abbiano in concreto avuto efficacia causale neppure in termini di aggravamento delle lesioni riportate. Invero gli attori sono i soli due trasportati ad aver subito lesioni, essendo rimasti illesi gli altri 7 trasportati, nonostante due minori di altezza inferiore a m. 1,5 non fossero assicurati a sistemi di ritenuta a loro misura, essendone il veicolo rumeno sprovvisto: da ciò si evince che le lesioni riportate dagli attori discendono dalla posizione da loro occupata sul veicolo e dagli urti subiti in ragione delle concrete sollecitazioni e spinte dinamiche derivate dallo scontro con il veicolo precedente.
Non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
In proposito priva di pregio è la richiesta di parte convenuta di tenere conto del fatto che gli attori risiedevano al momento del sinistro in Romania, paese dove il valore della moneta ed il connesso sistema dei prezzi divergono rispetto al contesto economico italiano. Questo Giudice ritiene infatti di doversi uniformare al più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione del valore della persona umana. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha ritenuto ininfluente - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la residenza in Romania dei soggetti danneggiati)”
(Cass. Sez. 6, 15/02/2018, n. 3767).
pagina 8 di 14 Con riferimento alla posizione dell'attore , le conclusioni medico-legali Parte_1
del CTU Dott. , da condividersi in quanto congruamente ed Persona_4
esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate, sono le seguenti:
“In data 04 giugno 2015, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, il sig.
riportò la frattura diafisaria scomposta del femore sinistro. (…) Parte_1
A seguito di tali lesioni, derivò un periodo di invalidità temporanea assoluta di 21 giorni in quanto ricoverato, un periodo di invalidità temporanea parziale mediamente al 75%, di 30 (trenta) giorni, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale, mediamente al 50%, di 30 (trenta) giorni e un ulteriore periodo di invalidità temporanea minima, mediamente al 25%, di 30 (trenta) giorni. (…)
Residua una riduzione della preesistente integrità psicofisica del sig. Parte_1
quantificabile, in termini di danno biologico, in quanto espressione di invalidità permanente, nella misura del 12% (dodici percento), senza apprezzabili riflessi negativi sulle capacità lavorative-lucrative dello stesso (capacità lavorativa specifica).
Dagli atti di causa risultano spese mediche sostenute in proprio dall'attore, relative a prestazioni mediche - diagnostiche esclusivamente connotate in senso diagnostico terapeutico per complessivi euro 97,25 (euro novantasette/25); non si delinea la necessità di spese future.
Allegata in atti spesa di € 40,00 per copie cartella clinica.”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore Pt_1
a seguito del sinistro del 4.06.2015 hanno comportato, secondo la valutazione
[...]
espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 21 giorni al 100%, di 30 al
75%, di 30 al 50% e di 30 al 25%. Non vi sono ragioni per incrementare l'importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 115,00, tenuto conto che nell'elaborato peritale il CTU, riferendosi forzatamente a casi analoghi in assenza di documentazione clinica post ricovero, ritiene il configurarsi di una menomazione con buoni esiti e priva di particolari complicanze. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 7.590,00.
pagina 9 di 14 Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 12%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni), l'importo in moneta attuale di € 38.329,00. Si precisa che non può essere applicata alcuna percentuale di personalizzazione, non essendo stato dedotto alcunché al riguardo, ed avendo il CTU escluso riflessi negativi sulla c.d. capacità lavorativa generica.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 7.590,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 45.919,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche così come ritenute congrue dal CTU, per l'ammontare complessivo di € 137,25, somma che rivalutata dal 01.01.2016 (operando una media rispetto alle date in cui dette spese sono state singolarmente sostenute) ad oggi, è pari a € 166,48.
Si ottiene così l'importo complessivo di € 46.085,48.
Occorre a questo punto considerare che con ordinanza in data 8.4.2021 è stata riconosciuta in favore di la somma provvisionale di € 15.000,00, che in Parte_1
Contr sede di precisazione delle conclusioni ha affermato di aver corrisposto, non smentita sul punto negli scritti conclusionali attorei. Importo che, rivalutato dal 1.5.2021 alla data odierna per rendere omogenei i fattori di calcolo, è pari a € 17.505,00.
Tale importo va quindi detratto dalla somma di € 46.085,48, ottenendosi così la somma di € 28.580,48 spettante all'attore a titolo di risarcimento dei danni, che deve Pt_1
formare oggetto di condanna come da dispositivo.
pagina 10 di 14 Venendo alla posizione dell'altro attore , anche in tal caso vanno Parte_2
richiamate le considerazioni medico-legali del CTU Dott. , da Persona_4
condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate:
“In data 04 giugno 2015, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, il sig.
riportò Parte_2
Frattura-distacco degli apici dei processi trasversi di dx di L5 e di L2, L3 ed L4.
FLC arto superiore destro
Frattura complessa del bacino con articolazione sacroiliaca lussata e frattura della porzione posterocraniale dell'ala del sacro.
Frattura diastasata della colonna posteriore, che risulta trasversa ed estesa alla colonna anteriore dell'acetabolo destro.
Frattura della branca ischio ed ileo-pubica di sinistra.
Esitano significativi esiti cicatriziali, incidenti sulla efficienza estetica del soggetto. (…)
A seguito di tali lesioni, derivò un periodo di invalidità temporanea assoluta di 15
(quindici) giorni relativa al ricovero ospedaliero, un periodo di invalidità temporanea parziale, mediamente all'85%, di 30 (trenta) giorni, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale, mediamente al 50%, di 60 (sessanta) giorni e un ulteriore periodo di invalidità temporanea minima, mediamente al 35%, di 30 (trenta) giorni.
(…)
Residua una riduzione della preesistente integrità psicofisica del sig. Parte_2
quantificabile, in termini di danno biologico, in quanto espressione di invalidità permanente, comprensivo di una maggiore usura lavorativa, nella misura del 28%
(ventotto percento).
Dagli atti di causa risultano spese mediche per l'ammontare complessivo di € 75,00
(Euro settantacinque), sostenute in proprio dall'attore, relative a prestazioni mediche- diagnostiche esclusivamente connotate in senso diagnostico terapeutico e risultano necessarie e congrue in quanto giustificate dalla natura e dall'entità della lesione subita;
non si delinea la necessità di spese future.”
pagina 11 di 14 Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore Pt_2
a seguito del sinistro del 4.06.2015 hanno comportato, secondo la valutazione
[...]
espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 15 giorni al 100%, di 30 al
85%, di 60 al 50% e di 30 al 35%. Non vi sono ragioni per incrementare l'importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 115,00. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 9.315,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 28%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (27 anni), l'importo in moneta attuale di € 167.241,00. Si precisa che non può essere applicata alcuna percentuale di personalizzazione, non essendo stato dedotto alcunché al riguardo, ed avendo il CTU ricompreso nella percentuale stimata anche la maggior usura lavorativa.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 9.315,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 176.556,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche così come ritenute congrue dal CTU, per l'ammontare complessivo di € 75,00, somma che rivalutata dal 01.01.2016 (operando una media rispetto alle date in cui dette spese sono state singolarmente sostenute) ad oggi, è pari a € 90,98.
Si ottiene così l'importo complessivo di € 176.646,98.
Occorre a questo punto considerare che con ordinanza in data 8.4.2021 è stata riconosciuta in favore di la somma provvisionale di € 70.000,00, che in Parte_2
Contr sede di precisazione delle conclusioni ha affermato di aver corrisposto, non pagina 12 di 14 smentita sul punto negli scritti conclusionali attorei. Importo che, rivalutato dal 1.5.2021 alla data odierna per rendere omogenei i fattori di calcolo, è pari a € 81.690,00.
Tale importo va quindi detratto dalla somma di € 176.646,98, ottenendosi così la somma di € 94.956,98 spettante all'attore a titolo di risarcimento dei danni, che Pt_2
deve formare oggetto di condanna come da dispositivo.
Sulle somme innanzi liquidate, prima devalutate e poi via via rivalutate (cfr. Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi a far tempo dalla data del sinistro (4.6.2015) fino alla data della presente pronuncia. Sulle somme così come complessivamente determinate sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Consegue alla soccombenza, la condanna di alla rifusione nei confronti CP_4
degli attori, con distrazione ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
In virtù del medesimo criterio della soccombenza, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità di nella qualità di garante del veicolo su cui CP_4
erano trasportati gli attori in occasione del sinistro stradale del 4.6.2015;
2) dichiara tenuta e condanna a corrispondere all'attore CP_4 Parte_1
l'importo di € 28.580,48, già detratto quanto corrisposto in virtù della provvisionale, oltre interessi come specificato in motivazione;
pagina 13 di 14 3) dichiara tenuta e condanna a corrispondere all'attore CP_4 Parte_2
l'importo di € 94.956,98, già detratto quanto corrisposto in virtù della provvisionale, oltre interessi come specificato in motivazione;
4) dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori, con distrazione in CP_4
favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Stefania Rondini, le spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato e marca, ed oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di CP_4
Milano, 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIOE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46482/2018 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. RONDINI STEFANIA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINI FILIPPO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
C.F./P.I. ), Controparte_2
(C.F./P.I. ), Controparte_3
TU PR MA TU (C.F./P.I. ),
SI IO (C.F./P.I. ),
EN ON AN NS SL (C.F./P.I. ),
(C.F./P.I. ), Persona_1
pagina 1 di 14 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIOI
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato all'indirizzo PEC di i sigg.ri CP_4 Parte_1
e formulavano domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza Parte_2
del sinistro stradale occorso in data 4.6.2015 e dichiaravano di convenire in giudizio il proprietario, il conducente e la compagnia di assicurazioni rumena dell'autocarro
Volkswagen tg. CL15DNS su cui erano trasportati, nonché il proprietario, il conducente e la compagnia di assicurazioni slovacca del complesso veicolare antagonista ATVT
Scania tg. KN675CY.
In particolare, gli attori deducevano che in data 4.6.2015, alle ore 02.55 nel territorio del comune di Cessalto (TV), lungo l'autostrada A4 Torino–Trieste, viaggiavano in qualità di terzi trasportati sull'autocarro Volkswagen tg. CL15DNS, di proprietà del sig.
[...]
e condotto dal sig. , assicurato per la RCA con la Compagnia Persona_2 CP_5 rumena . Giunto all'altezza del km. 43+873, il conducente dell'autocarro CP_2
tamponava con la parte anteriore il complesso veicolare tg. KN675CY, di CP_6
proprietà della e condotto dal sig. assicurato Controparte_7 Persona_1 con l' . A causa dell'urto i due passeggeri Controparte_8
e riportavano gravi lesioni per la cura delle quali venivano trasportati Pt_1 Pt_2
tramite 118 presso il più vicino nosocomio.
Sul luogo dell'occorso interveniva altresì la Polizia Stradale del distaccamento di San
Donà di Piave, che sanzionava il sig. per la violazione dell'art. 141, co. 6 Persona_1
e 11 C.d.S. perché circolava a velocità ridotta e tale da costituire pericolo. Veniva anche sanzionato il sig. ex art. 149, co. 1 C.d.S. per la mancata adozione di CP_5
adeguata distanza di sicurezza;
ex art. 78, co. 3 e 4 C.d.S. per le modifiche apportate alle pagina 2 di 14 caratteristiche costruttive dell'autocarro consistite nell'aggiungere una fila di tre sedili con relative cinture;
ex art. 169 co. 8 e 9 C.d.S. perché trasportava più persone rispetto a quelle consentite, ex art. 89 co. 9 e 10 C.d.S. perché utilizzava l'autocarro destinato a trasporto di cose per trasportare n. 9 passeggeri.
A detta di parte attrice la responsabilità nella determinazione dell'incidente de quo andrebbe ascritta “in via concorsuale od integrale ai conducenti i mezzi protagonisti del sinistro”.
Con riferimento al quantum debeatur, gli attori esponevano che sulla base della relazione medico – legale di parte versata in atti il danno patito dal sig. Parte_1 poteva stimarsi in un'ITT di gg. 60, un'ITP al 50% di gg. 60, oltre ad un'IP del 18%; le lesioni riportate dal sig. potevano invece valutarsi in un'ITT di gg. 90, Parte_2 un'ITP al 50% di gg. 90, oltre ad un'IP del 50%.
Sulla scorta dei valori di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano, gli stessi attori quantificavano in termini monetari il danno del sig. n € 99.500,00 ed il danno Pt_1
Contr del sig. in € 528.511,00, concludendo per la condanna di l risarcimento di Pt_2
tali somme in loro favore, ovvero di quelle minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Nella contumacia degli altri convenuti, si costituiva nella sua qualità di CP_4 garante ex lege dell'autocarro Volkswagen LT 28 tg. CL15DNS (RO), per contestare le domande degli attori, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non essendo stato specificato se esso convenuto fosse stato evocato in giudizio in qualità di garante in Italia dell'autocarro Volkswagen con targa rumena ovvero dell'autoarticolato Scania con targa slovacca. Circa la dinamica del sinistro, deduceva la responsabilità quanto meno prevalente di quest'ultimo mezzo, evidenziando comunque che la Polizia Stradale intervenuta aveva accertato il mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione da parte dei passeggeri trasportati sull'autocarro
Volkswagen, donde l'eccezione del concorso di colpa degli attori. Eccepiva inoltre il concorso di colpa di questi ultimi per aver accettato il rischio di farsi trasportare su di un veicolo non adibito al trasporto di persone ed oggetto di modifica strutturale. Contestava le domande attoree anche nel quantum, chiedendo tra l'altro la parametrazione degli pagina 3 di 14 importi richiesti alla realtà socio-economica del paese di sostanziale residenza degli attori.
Alla prima udienza del 10.7.2019 il primo Giudice assegnatario, dott. Quatrida, rilevava Contr come risultasse agli atti una sola notifica nei confronti del soggetto non potendo quindi il contraddittorio dirsi integrato nei confronti dei litisconsorti necessari presso lo stesso domiciliati, sicché disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
L'udienza fissata per la verifica di tale incombente veniva differita d'ufficio al
16.9.2020 in ragione delle disposizioni emergenziali vigenti nel corso della pandemia
Covid-19. Con provvedimento presidenziale in data 1.6.2020 la causa veniva riassegnata al Giudice dott. Carbonaro, innanzi al quale si teneva l'udienza del
16.9.2020. All'esito di tale udienza il G.I., accertata la rinnovazione della notifica ad Contr nche quale garante dell'autoarticolato Scania, riteneva non fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, “in quanto dalla pur scarna narrazione attorea emergono i fatti storici allegati e l'addebito di responsabilità ai conducenti dei due veicoli stranieri, sufficienti a radicare, secondo la prospettazione attorea, la responsabilità
Contr dell' in qualità di rappresentante/garante di entrambe le imprese assicurative straniere, non comportando nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. l'incompleta sussunzione dei fatti nelle fattispecie normative”. Il G.I. sollevava poi d'ufficio questione di improponibilità della domanda risarcitoria (qualificabile ex Contr art. 144 cod. ass.) nei confronti dell' quale rappresentante/garante della compagnia ai sensi degli articoli 126 comma 2 lett. c), 145 comma 1 e 148 comma 2 CP_8
cod. ass., in quanto le richieste stragiudiziali di risarcimento in atti attengono soltanto
Contr alla responsabilità dell' quale garante dell'assicuratore romeno del veicolo vettore, per i danni patiti dagli attori in qualità di terzi trasportati, e in dette richieste non viene mai menzionata la responsabilità del veicolo antagonista e del suo assicuratore OV
(cfr. doc. 3 att.), sicché non risulta esperita la procedura di cui all'art. 148 comma 2 cod. Contr ass. a tale titolo. Respingeva infine l'istanza di i chiamata in causa di proprietario, conducente ed assicuratore del veicolo antagonista, in quanto comportante l'ampliamento dell'oggetto del giudizio in contrasto con il principio di economia processuale.
pagina 4 di 14 Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'ammissione del teste residente in Italia sul capitolo n. 1 di parte attrice (per la cui audizione veniva delegato il Tribunale di Roma) e con la disposizione di CTU medico-legale sulla persona degli attori. All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio nel corso dell'assegnazione in supplenza nei primi mesi del 2022 al Tribunale di Varese del dott. Carbonaro. Successivamente, con decreto presidenziale in data
8.9.2022, la causa veniva riassegnata al sottoscritto Giudice, essendo stato il dott.
Carbonaro esonerato dal lavoro giudiziario dal 1.9.2022 al 31.8.2023 per lo svolgimento di uno stage di lunga durata presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le conclusioni venivano precisate in data 9.2.2023 e la causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente va osservato che, a seguito del rilievo officioso dell'improcedibilità della domanda attorea nei confronti del veicolo OV antagonista per mancato esperimento della procedura di cui all'art. 148 comma 2 Cod. Ass. anche ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., gli attori nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. hanno Contr precisato le loro domande rivolgendole nei confronti di “esclusivamente quali trasportati sul veicolo Autocarro Volkswagen tg.CL15DNS, assicurato per la RCA con la compagnia ”, ribadendo ciò in sede di memoria conclusionale di replica. CP_2
Appare quindi definitivamente superata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per Contr come formulata da peraltro già ritenuta non meritevole di accoglimento in base alle considerazioni del precedente G.I., innanzi richiamate.
Ciò posto, va premesso che “il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.” (Cass. n.
16181/2015 e succ. conf.).
pagina 5 di 14 Recentemente la Suprema Corte a sezioni unite ha peraltro affermato che “la nozione di
"caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318).
Circa la dinamica del sinistro, ai limitati fini che qui rilevano, gli attori hanno prodotto il verbale di incidente redatto dalla Polizia Stradale di San Donà di Piave, intervenuta nell'immediatezza dell'incidente, da cui, all'esito dei rilievi foto-planimetrici svolti, risulta la seguente ricostruzione: “Il giorno 04.06.2015, alle ore 2,55 circa, , CP_5 di nazionalità romena, conducente del veicolo “A” autocarro Volkswagen LT 28 tg.
CL15DNS (RO), con a bordo n. 9 passeggeri tutti di nazionalità romena, percorreva sulla corsia di marcia normale l'autostrada A/4 con direzione di marcia verso Trieste.
Giunto all'altezza del km 431+855 circa, dove la carreggiata si presentava illuminata da illuminazione pubblica, comunque nel territorio del Comune di Cessalto (TV), non manteneva una distanza di sicurezza rispetto al veicolo “BC” trattore stradale Scania tg. KN657CY (SK) e semirimorchio Schmitz tg. KN449YL (SK), condotto da Per_1
di nazionalità slovacca e solo a bordo. Lo stesso si era appena immesso in
[...]
carreggiata proveniente dall'area di servizio Calstorta Sud e procedeva regolarmente,
a velocità ridotta, essendo in fase di accelerazione e avendo occupato totalmente la corsia di marcia normale, il contatto di verificava oltre il termine della corsia di immissione. L'urto di grave entità si verificava tra lo spigolo anteriore destro del veicolo “A” e lo spigolo posteriore sinistro del complesso veicolare. Dopo l'urto il veicolo A si fermava sullo svincolo di Cessalto ed al nostro arrivo tutti gli occupanti ad eccezione di e di erano fuori dal veicolo.” Parte_2 Parte_1
Mette altresì conto rilevare che dalla compilazione delle schede relative ai trasportati emerge che è stato accertato l'utilizzo di cinture di sicurezza per , mentre Parte_1
nulla si dice per . Parte_2
pagina 6 di 14 Per tale motivo il precedente G.I. aveva posto al CTU medico-legale il quesito in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate con l'utilizzo dei sistemi di ritenzione avuto riguardo al solo . Parte_2
Sul punto gli attori avevano formulato uno specifico capitolo di prova, ammesso – con delega al Tribunale di Roma ex art. 203 c.p.c. – dal precedente G.I., che a seguito di istanza di parte attrice aveva consentito l'audizione, in vece del teste inizialmente indicato come residente nel Comune di Roma, di altro teste, ovvero di , che CP_5
tuttavia risulta essere il conducente del mezzo in questione, incapace a deporre ex art. 246 c.p.c. per pacifica giurisprudenza. Tale incapacità è stata tempestivamente eccepita in udienza da parte convenuta dopo l'audizione del teste (v. Cass. n. 18036/2014), eccezione che, pur non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni
(v. Cass. n. 14178/2023), merita di essere accolta quanto meno sub specie di inattendibilità. E' di tutta evidenza, infatti, che la conferma dell'utilizzo delle cinture da parte di un trasportato ad opera del conducente, che ha la responsabilità di controllare che si faccia uso dei sistemi di ritenzione per garantire la sicurezza della circolazione
(pur non facendo ciò venire meno la responsabilità dei singoli occupanti), va valutata in sé come soggettivamente non attendibile.
Non resta quindi che richiamare la risposta allo specifico quesito posto sul punto
(limitatamente a ) da parte del CTU medico-legale dott. , che così Parte_2 Per_3 si è pronunciato (v. pag. 31 elaborato): “In merito all'uso delle cinture di sicurezza, stante la dinamica del sinistro, come riportato nel verbale di rapporto dell'incidente, redatto dall'AC della Polizia di Stato, le lesioni fisiche riportate furono cagionate dall'urto diretto delle strutture metalliche del mezzo e non dalla proiezione del corpo contro le stesse (in tal caso evitabili dalla contenzione delle cinture di sicurezza). Ne deriva che nel fatto in specie, l'eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza risultasse indifferente.”.
Si noti che non sono state formulate osservazioni al riguardo dal CT nominato da parte Contr convenuta pagina 7 di 14 Non si ritiene quindi di dover considerare un concorso colposo ex art. 1227 c.c. dei danneggiati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, dovendosi quindi
Contr respingere la relativa eccezione di
Da respingere è altresì l'ulteriore eccezione di concorso di colpa sollevata dalla stessa Contr in quanto non consta che gli attori in qualità di trasportati fossero consapevoli delle modifiche apportate al veicolo immatricolato in Romania al fine di aggiungere una fila di tre sedili con relative cinture, non risultando peraltro che tali modifiche abbiano in concreto avuto efficacia causale neppure in termini di aggravamento delle lesioni riportate. Invero gli attori sono i soli due trasportati ad aver subito lesioni, essendo rimasti illesi gli altri 7 trasportati, nonostante due minori di altezza inferiore a m. 1,5 non fossero assicurati a sistemi di ritenuta a loro misura, essendone il veicolo rumeno sprovvisto: da ciò si evince che le lesioni riportate dagli attori discendono dalla posizione da loro occupata sul veicolo e dagli urti subiti in ragione delle concrete sollecitazioni e spinte dinamiche derivate dallo scontro con il veicolo precedente.
Non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
In proposito priva di pregio è la richiesta di parte convenuta di tenere conto del fatto che gli attori risiedevano al momento del sinistro in Romania, paese dove il valore della moneta ed il connesso sistema dei prezzi divergono rispetto al contesto economico italiano. Questo Giudice ritiene infatti di doversi uniformare al più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione del valore della persona umana. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha ritenuto ininfluente - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la residenza in Romania dei soggetti danneggiati)”
(Cass. Sez. 6, 15/02/2018, n. 3767).
pagina 8 di 14 Con riferimento alla posizione dell'attore , le conclusioni medico-legali Parte_1
del CTU Dott. , da condividersi in quanto congruamente ed Persona_4
esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate, sono le seguenti:
“In data 04 giugno 2015, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, il sig.
riportò la frattura diafisaria scomposta del femore sinistro. (…) Parte_1
A seguito di tali lesioni, derivò un periodo di invalidità temporanea assoluta di 21 giorni in quanto ricoverato, un periodo di invalidità temporanea parziale mediamente al 75%, di 30 (trenta) giorni, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale, mediamente al 50%, di 30 (trenta) giorni e un ulteriore periodo di invalidità temporanea minima, mediamente al 25%, di 30 (trenta) giorni. (…)
Residua una riduzione della preesistente integrità psicofisica del sig. Parte_1
quantificabile, in termini di danno biologico, in quanto espressione di invalidità permanente, nella misura del 12% (dodici percento), senza apprezzabili riflessi negativi sulle capacità lavorative-lucrative dello stesso (capacità lavorativa specifica).
Dagli atti di causa risultano spese mediche sostenute in proprio dall'attore, relative a prestazioni mediche - diagnostiche esclusivamente connotate in senso diagnostico terapeutico per complessivi euro 97,25 (euro novantasette/25); non si delinea la necessità di spese future.
Allegata in atti spesa di € 40,00 per copie cartella clinica.”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore Pt_1
a seguito del sinistro del 4.06.2015 hanno comportato, secondo la valutazione
[...]
espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 21 giorni al 100%, di 30 al
75%, di 30 al 50% e di 30 al 25%. Non vi sono ragioni per incrementare l'importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 115,00, tenuto conto che nell'elaborato peritale il CTU, riferendosi forzatamente a casi analoghi in assenza di documentazione clinica post ricovero, ritiene il configurarsi di una menomazione con buoni esiti e priva di particolari complicanze. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 7.590,00.
pagina 9 di 14 Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 12%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni), l'importo in moneta attuale di € 38.329,00. Si precisa che non può essere applicata alcuna percentuale di personalizzazione, non essendo stato dedotto alcunché al riguardo, ed avendo il CTU escluso riflessi negativi sulla c.d. capacità lavorativa generica.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 7.590,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 45.919,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche così come ritenute congrue dal CTU, per l'ammontare complessivo di € 137,25, somma che rivalutata dal 01.01.2016 (operando una media rispetto alle date in cui dette spese sono state singolarmente sostenute) ad oggi, è pari a € 166,48.
Si ottiene così l'importo complessivo di € 46.085,48.
Occorre a questo punto considerare che con ordinanza in data 8.4.2021 è stata riconosciuta in favore di la somma provvisionale di € 15.000,00, che in Parte_1
Contr sede di precisazione delle conclusioni ha affermato di aver corrisposto, non smentita sul punto negli scritti conclusionali attorei. Importo che, rivalutato dal 1.5.2021 alla data odierna per rendere omogenei i fattori di calcolo, è pari a € 17.505,00.
Tale importo va quindi detratto dalla somma di € 46.085,48, ottenendosi così la somma di € 28.580,48 spettante all'attore a titolo di risarcimento dei danni, che deve Pt_1
formare oggetto di condanna come da dispositivo.
pagina 10 di 14 Venendo alla posizione dell'altro attore , anche in tal caso vanno Parte_2
richiamate le considerazioni medico-legali del CTU Dott. , da Persona_4
condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate:
“In data 04 giugno 2015, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, il sig.
riportò Parte_2
Frattura-distacco degli apici dei processi trasversi di dx di L5 e di L2, L3 ed L4.
FLC arto superiore destro
Frattura complessa del bacino con articolazione sacroiliaca lussata e frattura della porzione posterocraniale dell'ala del sacro.
Frattura diastasata della colonna posteriore, che risulta trasversa ed estesa alla colonna anteriore dell'acetabolo destro.
Frattura della branca ischio ed ileo-pubica di sinistra.
Esitano significativi esiti cicatriziali, incidenti sulla efficienza estetica del soggetto. (…)
A seguito di tali lesioni, derivò un periodo di invalidità temporanea assoluta di 15
(quindici) giorni relativa al ricovero ospedaliero, un periodo di invalidità temporanea parziale, mediamente all'85%, di 30 (trenta) giorni, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale, mediamente al 50%, di 60 (sessanta) giorni e un ulteriore periodo di invalidità temporanea minima, mediamente al 35%, di 30 (trenta) giorni.
(…)
Residua una riduzione della preesistente integrità psicofisica del sig. Parte_2
quantificabile, in termini di danno biologico, in quanto espressione di invalidità permanente, comprensivo di una maggiore usura lavorativa, nella misura del 28%
(ventotto percento).
Dagli atti di causa risultano spese mediche per l'ammontare complessivo di € 75,00
(Euro settantacinque), sostenute in proprio dall'attore, relative a prestazioni mediche- diagnostiche esclusivamente connotate in senso diagnostico terapeutico e risultano necessarie e congrue in quanto giustificate dalla natura e dall'entità della lesione subita;
non si delinea la necessità di spese future.”
pagina 11 di 14 Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore Pt_2
a seguito del sinistro del 4.06.2015 hanno comportato, secondo la valutazione
[...]
espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 15 giorni al 100%, di 30 al
85%, di 60 al 50% e di 30 al 35%. Non vi sono ragioni per incrementare l'importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 115,00. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 9.315,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 28%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (27 anni), l'importo in moneta attuale di € 167.241,00. Si precisa che non può essere applicata alcuna percentuale di personalizzazione, non essendo stato dedotto alcunché al riguardo, ed avendo il CTU ricompreso nella percentuale stimata anche la maggior usura lavorativa.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 9.315,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 176.556,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche così come ritenute congrue dal CTU, per l'ammontare complessivo di € 75,00, somma che rivalutata dal 01.01.2016 (operando una media rispetto alle date in cui dette spese sono state singolarmente sostenute) ad oggi, è pari a € 90,98.
Si ottiene così l'importo complessivo di € 176.646,98.
Occorre a questo punto considerare che con ordinanza in data 8.4.2021 è stata riconosciuta in favore di la somma provvisionale di € 70.000,00, che in Parte_2
Contr sede di precisazione delle conclusioni ha affermato di aver corrisposto, non pagina 12 di 14 smentita sul punto negli scritti conclusionali attorei. Importo che, rivalutato dal 1.5.2021 alla data odierna per rendere omogenei i fattori di calcolo, è pari a € 81.690,00.
Tale importo va quindi detratto dalla somma di € 176.646,98, ottenendosi così la somma di € 94.956,98 spettante all'attore a titolo di risarcimento dei danni, che Pt_2
deve formare oggetto di condanna come da dispositivo.
Sulle somme innanzi liquidate, prima devalutate e poi via via rivalutate (cfr. Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi a far tempo dalla data del sinistro (4.6.2015) fino alla data della presente pronuncia. Sulle somme così come complessivamente determinate sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Consegue alla soccombenza, la condanna di alla rifusione nei confronti CP_4
degli attori, con distrazione ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
In virtù del medesimo criterio della soccombenza, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità di nella qualità di garante del veicolo su cui CP_4
erano trasportati gli attori in occasione del sinistro stradale del 4.6.2015;
2) dichiara tenuta e condanna a corrispondere all'attore CP_4 Parte_1
l'importo di € 28.580,48, già detratto quanto corrisposto in virtù della provvisionale, oltre interessi come specificato in motivazione;
pagina 13 di 14 3) dichiara tenuta e condanna a corrispondere all'attore CP_4 Parte_2
l'importo di € 94.956,98, già detratto quanto corrisposto in virtù della provvisionale, oltre interessi come specificato in motivazione;
4) dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori, con distrazione in CP_4
favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Stefania Rondini, le spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato e marca, ed oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di CP_4
Milano, 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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