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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 2398/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi, in virtù di Parte_4 C.F._4 mandato in atti, dall'avv. Filippo Cocola, presso il cui studio in Minervino Murge al corso Matteotti n. 150/A sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI contro
Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 10 luglio 2024 Parte_1
e chiedevano che venisse Parte_2 Parte_3 Parte_4 accertata e dichiarata la riferibilità a loro e a delle firme apposte in Controparte_1 calce al verbale di definizione del procedimento di mediazione n. 150/2020 e all'allegato atto di transazione e che, per l'effetto, venisse ordinato al Conservatore dei
Registri immobiliari di Trani, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2652 n. 3,
2657 e 2658 c.c., di procedere alla trascrizione dell'atto di transazione che ha consacrato il trasferimento immobiliare.
Premettevano i ricorrenti che:
-con avevano sottoscritto dinanzi all'Organismo di Mediazione del Controparte_1
Foro di Trani il verbale di mediazione con allegato accordo nel procedimento n.
150/2020, avente ad oggetto l'accertamento, in favore del , dell'acquisto per CP_1 usucapione del fondo rustico sito in agro di Minervino Murge, identificato al foglio
129 particella 193;
- con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Trani sub n. r.g. 5396/2021 avevano chiesto il riconoscimento giudiziale delle firme apposte da tutti i comparenti dinanzi all'Organismo di Mediazione, ma, per mero errore materiale, era stata accertata l'autenticità della sottoscrizione del solo . Controparte_1
Nessuno si costituiva in giudizio per , nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., , e insistevano perché venisse Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 accertata la riferibilità a loro e a delle firme apposte in calce al Controparte_1 verbale di definizione del procedimento di mediazione n. 150/2020, tenuto conto della circostanza per cui la riferibilità della firma a era stata già Controparte_1 riconosciuta con ordinanza resa in data 4 luglio 2022, repertorio n. 1468/2022 del
12.7.2022 all'esito del procedimento sub n. r.g. 5396/2021.
pagina 2 di 4 La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È noto che colui che intenda rendere opponibile ai terzi l'acquisto di un immobile avvenuto mediante scrittura privata non autenticata, "deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652 n. 3 c.c. e, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei RR.II. ex art. 2658 c.c." (cfr. Cassaz. Civ., Sez. II,
7/11/2000 n. 14486).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che i ricorrenti hanno riconosciuto, in favore di , l'intervenuto acquisto per usucapione del Controparte_1 fondo rustico sito in agro di Minervino Murge, identificato al foglio 129 particella 193.
I ricorrenti hanno allegato al proprio fascicolo di parte il verbale di definizione del procedimento di mediazione n. 150/2020.
Il resistente, la cui sottoscrizione è stata già peraltro riconosciuta con ordinanza resa in data 4 luglio 2022, repertorio n. 1468/2022 del 12.7.2022 all'esito del procedimento sub n. r.g. 5396/2021, non si è costituito nel presente giudizio né ha proposto formale opposizione.
Può, dunque, concludersi che le firme apposte da , Parte_1 Parte_2
e poste in calce al verbale di definizione del Parte_3 Parte_4 procedimento di mediazione n. 150 del 2020 ed allegato atto di transazione devono dichiararsi riferibili a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con la ulteriore conseguenza che il ridetto atto, avente ad oggetto il trasferimento da
, e a del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 fondo rustico sito in agro di Minervino Murge, identificato al foglio 129 particella 193 può essere trascritto ai sensi del combinato disposto degli articoli 2652, 2657 e 2658
c.c.
pagina 3 di 4 Il relativo ordine va, dunque, impartito al competente Conservatore dei RR.II. di Trani che vi deve provvedere con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
La condotta del resistente, che non si è opposto all'accoglimento dell'avversa domanda, costituisce giusta causa per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, e con ricorso proposto ex art.
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
281 decies c.p.c. e depositato il 10 luglio 2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la riferibilità a , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e delle sottoscrizioni apposte in calce al verbale di
[...] Parte_4 definizione del procedimento di mediazione n. 150 del 2020 ed allegato atto di transazione, tenuto conto della circostanza per cui la riferibilità della firma a risulta già accertata con provvedimento reso dall'intestato Controparte_1
Tribunale all'esito del procedimento iscritto al n. 5396/2021 R.G (n. rep. 1468 del 12 luglio 2022);
2. ordina al Conservatore dei RR.II. di Trani di trascrivere l'atto di transazione di cui al punto n. 1;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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