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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 22.4.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1603/2023 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] a [...], ivi residente in [...], cod. Parte_1 fisc.: , elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, Via C.F._1
Asmara n.12/A, presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, cod. fisc.:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio C.F._2 separato, da intendersi congiunto con il presente atto, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso e che dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge al seguenti indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Patti, C. da Case Nuove Controparte_1
SS - Timeto, P. IVA , in persona del suo titolare , PartitaIVA_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Patti, Via Due Giugno n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro
Aquino, C.F. , P.E.C. dal CodiceFiscale_4 Email_2 quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 19 maggio 2023, deduceva di essere Parte_1 stato assunto in data 8 novembre 1982 dalla ditta MGM di Furnari Antonino, con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nel livello E del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Esponeva di aver lavorato in modo continuativo per la resistente fino al 27 settembre
2022, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa, a seguito del reiterato mancato pagamento delle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022, nonché delle tredicesime mensilità maturate dal 2015 al 2022.
Lamentava, inoltre, il mancato pagamento dell'intero trattamento di fine rapporto
(TFR), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto al TFR, evidenziava che, a partire dal 1° gennaio 2007, l'azienda avrebbe dovuto versare le quote maturate al fondo pensionistico complementare ARCO, ai sensi del D.lgs. n. 252/2005, ma che, come da prospetto riepilogativo rilasciato dal fondo in data 29 settembre 2022, risultava versata solo una minima parte (euro 3.241,89). A sostegno delle proprie pretese, allegava le denunce retributive trasmesse Pt_2 all' , la Certificazione Unica 2022, il modulo di recesso dal rapporto di lavoro, CP_2 estratti del CCNL applicabile e il prospetto riepilogativo del fondo ARCO.
Includeva nel ricorso un conteggio dettagliato del proprio credito, quantificato in complessivi euro 62.506,73, rivendicati in ragione delle seguenti causali:
- euro 2.837,00 per retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2022;
- euro 9.620,23 per tredicesime mensilità 2015–2022;
- euro 47.568,68 per TFR (comprensivo della quota maturata nel 2022);
- euro 2.480,82 per indennità sostitutiva del preavviso.
Chiedeva, pertanto, la condanna della resistente al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite.
, nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 7 dicembre 2023,
[...] contestando integralmente le domande avversarie.
Pag. 2 di 10 Sosteneva, anzitutto, di aver regolarmente corrisposto le retribuzioni per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022, mediante bonifici effettuati il 15 marzo, il 14 giugno e il
25 luglio 2023, di cui produceva le contabili e le relative buste paga.
Quanto alle tredicesime mensilità, la resistente affermava che le somme ancora dovute al lavoratore sarebbero di gran lunga inferiori a quelle indicate nel ricorso, in quanto già corrisposte in parte e comunque da calcolarsi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, regolarmente operate e versate. Analoga contestazione veniva formulata in relazione al TFR, ritenuto erroneamente quantificato dal ricorrente, anche alla luce dei versamenti effettuati al fondo ARCO, che risulterebbero superiori a quanto indicato nel ricorso.
Dichiarava, inoltre, di aver corrisposto acconti per complessivi euro 2.000,00 mediante bonifici del 18 settembre e del 20 ottobre 2023, da detrarre da quanto eventualmente ancora dovuto.
Contestava, altresì, la sussistenza della giusta causa di dimissioni, ritenendo che il ritardo nei pagamenti fosse dovuto a difficoltà contingenti dell'azienda e non potesse giustificare la risoluzione del rapporto.
Al contrario, riferiva che il 28 luglio 2022 il ricorrente avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il titolare dell'azienda, proferendo epiteti ingiuriosi e scagliando un sasso contro di lui, episodio che sarebbe stato interrotto solo grazie all'intervento di altri dipendenti.
A seguito di tale episodio, il ricorrente si sarebbe assentato dal lavoro per malattia fino alla data delle dimissioni.
Conseguentemente, sosteneva la pretestuosità e l'infondatezza delle dimissioni e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via equitativa.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei seguenti termini.
Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
Pag. 3 di 10 Va premesso che è incontestato il fatto che abbia lavorato per la o la Parte_1 ditta dal 1982 al 27 settembre 2022, data in cui ha Controparte_1 rassegnato le dimissioni per giusta causa.
A fronte di ciò, il ricorrente ha lamento il mancato pagamento delle seguenti spettanze retributive:
- le retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2022;
- le tredicesime mensilità maturate dal 2015 al 2022;
- il trattamento di fine rapporto;
- l'indennità sostitutiva del preavviso.
Tali richieste sono state fondate dal ricorrente, quanto alle mensilità arretrate, in base alla produzione in giudizio delle denunce retributive trasmesse mensilmente Pt_2 dalla datrice di lavoro all' in via telematica, ai sensi di quanto previsto dall'art. CP_3
44, comma 9, della legge n. 326/2003, atteso che, sempre secondo le allegazioni attoree, il datore di lavoro non avrebbe consegnato le buste paga relative alle anzidette mensilità.
Quanto al TFR, il ricorrente, nel rilevare il mancato pagamento, ha quantificato l'importo dovuto sulla base della Certificazione Unica 2022 (relativa all'anno 2021), redatta e consegnata dallo stesso datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, tenuto conto anche della restante parte che la ditta resistente avrebbe dovuto versare al fondo ARCO dal 01/01/2007 al 31/12/2021.
L'importo relativo alla quota del TFR per l'anno 2022 e per le tredicesime mensilità è stato ottenuto in base a semplici calcoli matematici, svolti in base ai criteri fissati, rispettivamente, dall'art. 2120 c.c. e dall'art.17 del D.p.r. n.1070/60 e dall'art. 77 del vigente CCNL, il quale prevede che la tredicesima viene ragguagliata alla retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore, e, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, spetteranno tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.
Tanto premesso, applicando le regole generali in materia di distribuzione dell'onere probatorio, appare pacifico che il ricorrente abbia provato sia la sussistenza del rapporto lavorativo, sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative di cui oggi chiede il pagamento.
Pag. 4 di 10 Peraltro, nelle sue difese la ditta resistente non ha contestato in alcun modo né tali elementi, né la sostanziale correttezza dei conteggi degli emolumenti dovuti risultanti dalle certificazioni uniemens, limitandosi ad osservare:
- quanto alle mensilità arretrate, da un lato che le somme dovrebbero calcolarsi al netto delle ritenute fiscali e contributive e, dall'altro, di aver saldato quanto dovuto, come risulterebbe dalle contabili dei bonifici del 15.3.2023, del
14.6.2023 e del 25.7.2023, e dalle buste paga relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2022;
- quanto alle tredicesime mensilità per gli anni 2015/22, ancora una volta si sostiene soltanto che le somme dovute sarebbero inferiori, poiché dovrebbero essere pagate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
- quanto al TFR, la resistente non ha negato di dover corrispondere al lavoratore quanto dovuto per tale causale, ma si è limitata a sostenere che, partendo dai dati di cui alla C.U. 2022 (redditi 2021), e tenuto conto dei versamenti effettuati dalla deducente in favore del Fondo Complementare Arco, che sarebbero di importo maggiore rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente, gli importi dovuti sarebbero certamente inferiori rispetto alla somma di euro 47.568,68, da cui dovrebbe comunque detrarsi la somma di euro 2.000,00, versata con bonifici del
18.9.2023 e del 20.10.2023
Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che dai dati documentali e dalle stesse allegazioni di parte resistente, risulta con evidenza che la ditta ricorrente, al momento delle dimissioni per giusta causa presentate dal ricorrente il 27 settembre 2022, fosse gravemente e reiteratamente inadempiente nel pagamento delle mensilità arretrate di giugno, luglio e agosto 2022, oltre che per le tredicesime dovute per il periodo 2015/22.
Ed infatti, da un lato le buste paga prodotte non risultano sottoscritte dal lavoratore e, dall'altro, tali pagamenti risultano effettuati in data successiva alle dimissioni del lavoratore (15 marzo, 14 giugno e 25 luglio 2023), e dunque non possono ritenersi tempestivi
Peraltro, risulta documentalmente provato che il bonifico del 15.3.2023, pari a €
1672,54 non riguarda una causale oggetto dell'odierno giudizio, posto che la causale del bonifico è espressamente riferita al saldo delle somme reclamate con la raccomandata
Pag. 5 di 10 del 13.3.2023, il cui oggetto riguardava esclusivamente il versamento delle somme dovute a titolo di malattia.
Dunque, i versamenti riferibili a causali oggetto dell'odierna domanda risultano effettuati soltanto in data successiva al deposito dell'odierno ricorso.
Tanto premesso, occorre rammentare che, secondo il pacifico e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015
(Rv. 636824 - 01)).
E, d'altro canto, dalla documentazione in atti non emerge nemmeno il corretto pagamento di tali oneri specificamente riferiti al ricorrente, atteso che dai pagamenti
DM 10 e dagli F24 risulta soltanto il generico versamento di oneri per tutti i dipendenti dell'azienda e non la prova dello specifico versamento delle somme versate per la posizione dell'odierno ricorrente.
Dunque, la quantificazione del credito oggetto dell'odierno ricorso va correttamente fatta sull'importo lordo delle somme oggetto di ingiunzione.
Conseguentemente, dalle somme richieste a titolo di emolumenti per le mensilità arretrate di giugno, luglio e agosto 2022 (calcolate sulla base dei modelli uniemens in complessivi euro 2837,00), dovrà sottrarsi soltanto la somma di € 2340,05, versata successivamente al deposito dell'odierno ricorso, così ottenendosi la somma di €
496,95.
Inoltre, alla luce delle richiamate considerazioni, deve rilevarsi la correttezza del calcolo delle somme reclamate a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2015/22, atteso che dalle considerazioni appena svolte emerge nettamente l'infondatezza dell'unica
Pag. 6 di 10 contestazione formulata al riguardo da parte resistente, fondata soltanto sull'argomento che tali somme avrebbero dovuto calcolarsi al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
Passando alle rivendicazioni relative al TFR, rispetto al conteggio svolto dal ricorrente, la ditta resistente si è limitata a rilevare genericamente di aver versato al fondo ARCO una somma maggiore rispetto a quella indicata dal ricorrente, senza tuttavia indicare specificamente la somma differente, né senza svolgere alcun analitico conteggio o indicare i punti precisi in cui il conteggio svolto da parte ricorrente sarebbe errato,
Pertanto, anche in relazione al TFR, deve ritenersi fondata la pretesa del ricorrente, dalla quale andrà detratta la somma di € 2.000 versata con i bonifici del 19.9.23 e del
23.10.23 (e così euro 47.568,68, meno euro 2000, pari a euro 45.568,68).
Quanto all'indennità di mancato preavviso, si è già detto che il lavoratore ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, deducendo il reiterato e grave inadempimento del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni e che tale circostanza risulta confermata dalla documentazione in atti e dalla stessa difesa della resistente, che non ha fornito prova del tempestivo pagamento delle spettanze. Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 98 del CCNL applicabile, pari a € 2.480,82, come da conteggio svolto in ricorso e non specificamente contestato da parte resistente.
Infine, deve ritenersi nulla la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, per difetto di specificazione della causa petendi e del petitum.
Dalla lettura del ricorso, infatti, è possibile ricavare soltanto una descrizione estremamente generica di un episodio che si sarebbe verificato il 28 luglio 2022, atteso che gli unici riferimenti sono indicati in “gravissimi comportamenti ai danni del titolare”, da parte del ricorrente, il quale avrebbe formulato “all'indirizzo del datore di lavoro epiteti gravemente ingiuriosi e minacciosi”, arrivando “a scagliare contro lo stesso” un grosso sasso.
Indi, si sostiene che, “alla luce dell'accaduto e della gravità dei fatti, il ricorrente deve essere tenuto al risarcimento dei danni da determinarsi equitativamente, in favore della deducente”.
Pag. 7 di 10 Tanto premesso, va rammentato il pacifico e condivisibile il principio secondo cui la valutazione di nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, non può essere condotta su un piano esclusivamente formale, ma implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite (da ultimo, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7097 del 09/05/2012 (Rv. 622704 - 01)).
Il suesposto principio, tuttavia, va interpretato in maniera rigorosa, tenendo presente la necessità di preservare le esigenze di rispetto del diritto di difesa e di concentrazione ed immediatezza che caratterizzano in maniera inequivoca il rito del lavoro.
Peraltro, l'esposizione precisa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda costituisce requisito indispensabile al fine di consentire al resistente di approntare le proprie difese in maniera precisa, alla luce di quanto previsto – a pena di decadenza – dal 2° comma dell'art. 416 c.p.c.; ne consegue che, in caso di carenza di elementi nel ricorso che impediscano al convenuto di conoscere l'effettiva portata delle pretese avverse, ovvero i fatti posti a fondamento delle stesse, il ricorso debba essere dichiarato nullo, sia perché non consente il rispetto delle regole fondamentali poste a base del processo del lavoro, quali in precedenza specificate, sia in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c..
Tanto premesso, il suindicato tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio rivela l'assoluta carenza degli elementi minimi per individuare l'oggetto preciso della domanda, gli elementi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda.
Anzitutto, non è assolutamente chiara la natura e il soggetto passivo del danno lamentato, atteso che l'atto di costituzione è redatto in nome della ditta individuale, di cui è vero che è titolare, ma che è comunque distinto centro di imputazione di CP_1 diritti distinto.
In particolare, ciò che non emerge dall'anzidetta esposizione è se il danno lamentato sia un personalmente subito da come persona fisica o un danno subito dalla ditta CP_1 individuale, posto che si chiede il risarcimento in favore “della deducente”.
Peraltro, tale opacità caratterizza la causa petendi, atteso che non vi è in alcun modo una descrizione di quali sarebbero i danni subiti (dalla ditta, dal suo titolare?) e da quale delle specifiche condotte addebitate al ricorrente sarebbero derivati.
Pag. 8 di 10 Infatti, dalla richiamata descrizione, non viene individuato il collegamento causale tra un preciso evento dannoso (che non viene descritto) e le condotte indicate in ricorso, che, in ogni caso, sono descritte in maniera assolutamente generica.
Conseguentemente, in assenza di una compiuta allegazione degli elementi minimi che devono caratterizzare la domanda giudiziale, la riconvenzionale proposta dal ricorrente deve essere ritenuta nulla.
In definitiva, tenuto conto delle anzidette considerazioni, deve riconoscersi che il ricorrente vanta ancora a carico della ditta resistente i seguenti crediti:
• euro 496,95 per residuo dovuto sulle retribuzioni di giugno, luglio e agosto
2022;
• euro 9.620,23 per tredicesime mensilità 2015–2022;
• euro 45.568,68 per TFR;
• euro 2.480,82 per indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, il credito residuo spettante al ricorrente ammonta ad euro 58.166,68, al cui pagamento in suo favore andrà condannata la ditta resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese seguono la soccombenza, sicché la ditta resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano ex DM n. 147/22 (valore della causa, parametro tra minimo e medio) in € 379,50 per spese e in € 8.000 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) Condanna la ditta individuale al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 58.166,68 dovuta per le causali specificate in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge dalle scadenze e sino alla soddisfazione.
2) Dichiara la nullità della domanda riconvenzionale proposta dalla ditta resistente.
Pag. 9 di 10 3) Condanna la ditta individuale al Controparte_1 pagamento delle spese lite in favore del ricorrente, in € 379,50 per spese e in €
8.000 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatario.
Patti, 14.10.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 22.4.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1603/2023 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] a [...], ivi residente in [...], cod. Parte_1 fisc.: , elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, Via C.F._1
Asmara n.12/A, presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, cod. fisc.:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio C.F._2 separato, da intendersi congiunto con il presente atto, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso e che dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge al seguenti indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Patti, C. da Case Nuove Controparte_1
SS - Timeto, P. IVA , in persona del suo titolare , PartitaIVA_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Patti, Via Due Giugno n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro
Aquino, C.F. , P.E.C. dal CodiceFiscale_4 Email_2 quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 19 maggio 2023, deduceva di essere Parte_1 stato assunto in data 8 novembre 1982 dalla ditta MGM di Furnari Antonino, con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nel livello E del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Esponeva di aver lavorato in modo continuativo per la resistente fino al 27 settembre
2022, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa, a seguito del reiterato mancato pagamento delle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022, nonché delle tredicesime mensilità maturate dal 2015 al 2022.
Lamentava, inoltre, il mancato pagamento dell'intero trattamento di fine rapporto
(TFR), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto al TFR, evidenziava che, a partire dal 1° gennaio 2007, l'azienda avrebbe dovuto versare le quote maturate al fondo pensionistico complementare ARCO, ai sensi del D.lgs. n. 252/2005, ma che, come da prospetto riepilogativo rilasciato dal fondo in data 29 settembre 2022, risultava versata solo una minima parte (euro 3.241,89). A sostegno delle proprie pretese, allegava le denunce retributive trasmesse Pt_2 all' , la Certificazione Unica 2022, il modulo di recesso dal rapporto di lavoro, CP_2 estratti del CCNL applicabile e il prospetto riepilogativo del fondo ARCO.
Includeva nel ricorso un conteggio dettagliato del proprio credito, quantificato in complessivi euro 62.506,73, rivendicati in ragione delle seguenti causali:
- euro 2.837,00 per retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2022;
- euro 9.620,23 per tredicesime mensilità 2015–2022;
- euro 47.568,68 per TFR (comprensivo della quota maturata nel 2022);
- euro 2.480,82 per indennità sostitutiva del preavviso.
Chiedeva, pertanto, la condanna della resistente al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite.
, nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 7 dicembre 2023,
[...] contestando integralmente le domande avversarie.
Pag. 2 di 10 Sosteneva, anzitutto, di aver regolarmente corrisposto le retribuzioni per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022, mediante bonifici effettuati il 15 marzo, il 14 giugno e il
25 luglio 2023, di cui produceva le contabili e le relative buste paga.
Quanto alle tredicesime mensilità, la resistente affermava che le somme ancora dovute al lavoratore sarebbero di gran lunga inferiori a quelle indicate nel ricorso, in quanto già corrisposte in parte e comunque da calcolarsi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, regolarmente operate e versate. Analoga contestazione veniva formulata in relazione al TFR, ritenuto erroneamente quantificato dal ricorrente, anche alla luce dei versamenti effettuati al fondo ARCO, che risulterebbero superiori a quanto indicato nel ricorso.
Dichiarava, inoltre, di aver corrisposto acconti per complessivi euro 2.000,00 mediante bonifici del 18 settembre e del 20 ottobre 2023, da detrarre da quanto eventualmente ancora dovuto.
Contestava, altresì, la sussistenza della giusta causa di dimissioni, ritenendo che il ritardo nei pagamenti fosse dovuto a difficoltà contingenti dell'azienda e non potesse giustificare la risoluzione del rapporto.
Al contrario, riferiva che il 28 luglio 2022 il ricorrente avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il titolare dell'azienda, proferendo epiteti ingiuriosi e scagliando un sasso contro di lui, episodio che sarebbe stato interrotto solo grazie all'intervento di altri dipendenti.
A seguito di tale episodio, il ricorrente si sarebbe assentato dal lavoro per malattia fino alla data delle dimissioni.
Conseguentemente, sosteneva la pretestuosità e l'infondatezza delle dimissioni e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via equitativa.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei seguenti termini.
Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
Pag. 3 di 10 Va premesso che è incontestato il fatto che abbia lavorato per la o la Parte_1 ditta dal 1982 al 27 settembre 2022, data in cui ha Controparte_1 rassegnato le dimissioni per giusta causa.
A fronte di ciò, il ricorrente ha lamento il mancato pagamento delle seguenti spettanze retributive:
- le retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2022;
- le tredicesime mensilità maturate dal 2015 al 2022;
- il trattamento di fine rapporto;
- l'indennità sostitutiva del preavviso.
Tali richieste sono state fondate dal ricorrente, quanto alle mensilità arretrate, in base alla produzione in giudizio delle denunce retributive trasmesse mensilmente Pt_2 dalla datrice di lavoro all' in via telematica, ai sensi di quanto previsto dall'art. CP_3
44, comma 9, della legge n. 326/2003, atteso che, sempre secondo le allegazioni attoree, il datore di lavoro non avrebbe consegnato le buste paga relative alle anzidette mensilità.
Quanto al TFR, il ricorrente, nel rilevare il mancato pagamento, ha quantificato l'importo dovuto sulla base della Certificazione Unica 2022 (relativa all'anno 2021), redatta e consegnata dallo stesso datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, tenuto conto anche della restante parte che la ditta resistente avrebbe dovuto versare al fondo ARCO dal 01/01/2007 al 31/12/2021.
L'importo relativo alla quota del TFR per l'anno 2022 e per le tredicesime mensilità è stato ottenuto in base a semplici calcoli matematici, svolti in base ai criteri fissati, rispettivamente, dall'art. 2120 c.c. e dall'art.17 del D.p.r. n.1070/60 e dall'art. 77 del vigente CCNL, il quale prevede che la tredicesima viene ragguagliata alla retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore, e, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, spetteranno tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.
Tanto premesso, applicando le regole generali in materia di distribuzione dell'onere probatorio, appare pacifico che il ricorrente abbia provato sia la sussistenza del rapporto lavorativo, sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative di cui oggi chiede il pagamento.
Pag. 4 di 10 Peraltro, nelle sue difese la ditta resistente non ha contestato in alcun modo né tali elementi, né la sostanziale correttezza dei conteggi degli emolumenti dovuti risultanti dalle certificazioni uniemens, limitandosi ad osservare:
- quanto alle mensilità arretrate, da un lato che le somme dovrebbero calcolarsi al netto delle ritenute fiscali e contributive e, dall'altro, di aver saldato quanto dovuto, come risulterebbe dalle contabili dei bonifici del 15.3.2023, del
14.6.2023 e del 25.7.2023, e dalle buste paga relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2022;
- quanto alle tredicesime mensilità per gli anni 2015/22, ancora una volta si sostiene soltanto che le somme dovute sarebbero inferiori, poiché dovrebbero essere pagate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
- quanto al TFR, la resistente non ha negato di dover corrispondere al lavoratore quanto dovuto per tale causale, ma si è limitata a sostenere che, partendo dai dati di cui alla C.U. 2022 (redditi 2021), e tenuto conto dei versamenti effettuati dalla deducente in favore del Fondo Complementare Arco, che sarebbero di importo maggiore rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente, gli importi dovuti sarebbero certamente inferiori rispetto alla somma di euro 47.568,68, da cui dovrebbe comunque detrarsi la somma di euro 2.000,00, versata con bonifici del
18.9.2023 e del 20.10.2023
Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che dai dati documentali e dalle stesse allegazioni di parte resistente, risulta con evidenza che la ditta ricorrente, al momento delle dimissioni per giusta causa presentate dal ricorrente il 27 settembre 2022, fosse gravemente e reiteratamente inadempiente nel pagamento delle mensilità arretrate di giugno, luglio e agosto 2022, oltre che per le tredicesime dovute per il periodo 2015/22.
Ed infatti, da un lato le buste paga prodotte non risultano sottoscritte dal lavoratore e, dall'altro, tali pagamenti risultano effettuati in data successiva alle dimissioni del lavoratore (15 marzo, 14 giugno e 25 luglio 2023), e dunque non possono ritenersi tempestivi
Peraltro, risulta documentalmente provato che il bonifico del 15.3.2023, pari a €
1672,54 non riguarda una causale oggetto dell'odierno giudizio, posto che la causale del bonifico è espressamente riferita al saldo delle somme reclamate con la raccomandata
Pag. 5 di 10 del 13.3.2023, il cui oggetto riguardava esclusivamente il versamento delle somme dovute a titolo di malattia.
Dunque, i versamenti riferibili a causali oggetto dell'odierna domanda risultano effettuati soltanto in data successiva al deposito dell'odierno ricorso.
Tanto premesso, occorre rammentare che, secondo il pacifico e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015
(Rv. 636824 - 01)).
E, d'altro canto, dalla documentazione in atti non emerge nemmeno il corretto pagamento di tali oneri specificamente riferiti al ricorrente, atteso che dai pagamenti
DM 10 e dagli F24 risulta soltanto il generico versamento di oneri per tutti i dipendenti dell'azienda e non la prova dello specifico versamento delle somme versate per la posizione dell'odierno ricorrente.
Dunque, la quantificazione del credito oggetto dell'odierno ricorso va correttamente fatta sull'importo lordo delle somme oggetto di ingiunzione.
Conseguentemente, dalle somme richieste a titolo di emolumenti per le mensilità arretrate di giugno, luglio e agosto 2022 (calcolate sulla base dei modelli uniemens in complessivi euro 2837,00), dovrà sottrarsi soltanto la somma di € 2340,05, versata successivamente al deposito dell'odierno ricorso, così ottenendosi la somma di €
496,95.
Inoltre, alla luce delle richiamate considerazioni, deve rilevarsi la correttezza del calcolo delle somme reclamate a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2015/22, atteso che dalle considerazioni appena svolte emerge nettamente l'infondatezza dell'unica
Pag. 6 di 10 contestazione formulata al riguardo da parte resistente, fondata soltanto sull'argomento che tali somme avrebbero dovuto calcolarsi al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
Passando alle rivendicazioni relative al TFR, rispetto al conteggio svolto dal ricorrente, la ditta resistente si è limitata a rilevare genericamente di aver versato al fondo ARCO una somma maggiore rispetto a quella indicata dal ricorrente, senza tuttavia indicare specificamente la somma differente, né senza svolgere alcun analitico conteggio o indicare i punti precisi in cui il conteggio svolto da parte ricorrente sarebbe errato,
Pertanto, anche in relazione al TFR, deve ritenersi fondata la pretesa del ricorrente, dalla quale andrà detratta la somma di € 2.000 versata con i bonifici del 19.9.23 e del
23.10.23 (e così euro 47.568,68, meno euro 2000, pari a euro 45.568,68).
Quanto all'indennità di mancato preavviso, si è già detto che il lavoratore ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, deducendo il reiterato e grave inadempimento del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni e che tale circostanza risulta confermata dalla documentazione in atti e dalla stessa difesa della resistente, che non ha fornito prova del tempestivo pagamento delle spettanze. Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 98 del CCNL applicabile, pari a € 2.480,82, come da conteggio svolto in ricorso e non specificamente contestato da parte resistente.
Infine, deve ritenersi nulla la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, per difetto di specificazione della causa petendi e del petitum.
Dalla lettura del ricorso, infatti, è possibile ricavare soltanto una descrizione estremamente generica di un episodio che si sarebbe verificato il 28 luglio 2022, atteso che gli unici riferimenti sono indicati in “gravissimi comportamenti ai danni del titolare”, da parte del ricorrente, il quale avrebbe formulato “all'indirizzo del datore di lavoro epiteti gravemente ingiuriosi e minacciosi”, arrivando “a scagliare contro lo stesso” un grosso sasso.
Indi, si sostiene che, “alla luce dell'accaduto e della gravità dei fatti, il ricorrente deve essere tenuto al risarcimento dei danni da determinarsi equitativamente, in favore della deducente”.
Pag. 7 di 10 Tanto premesso, va rammentato il pacifico e condivisibile il principio secondo cui la valutazione di nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, non può essere condotta su un piano esclusivamente formale, ma implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite (da ultimo, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7097 del 09/05/2012 (Rv. 622704 - 01)).
Il suesposto principio, tuttavia, va interpretato in maniera rigorosa, tenendo presente la necessità di preservare le esigenze di rispetto del diritto di difesa e di concentrazione ed immediatezza che caratterizzano in maniera inequivoca il rito del lavoro.
Peraltro, l'esposizione precisa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda costituisce requisito indispensabile al fine di consentire al resistente di approntare le proprie difese in maniera precisa, alla luce di quanto previsto – a pena di decadenza – dal 2° comma dell'art. 416 c.p.c.; ne consegue che, in caso di carenza di elementi nel ricorso che impediscano al convenuto di conoscere l'effettiva portata delle pretese avverse, ovvero i fatti posti a fondamento delle stesse, il ricorso debba essere dichiarato nullo, sia perché non consente il rispetto delle regole fondamentali poste a base del processo del lavoro, quali in precedenza specificate, sia in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c..
Tanto premesso, il suindicato tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio rivela l'assoluta carenza degli elementi minimi per individuare l'oggetto preciso della domanda, gli elementi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda.
Anzitutto, non è assolutamente chiara la natura e il soggetto passivo del danno lamentato, atteso che l'atto di costituzione è redatto in nome della ditta individuale, di cui è vero che è titolare, ma che è comunque distinto centro di imputazione di CP_1 diritti distinto.
In particolare, ciò che non emerge dall'anzidetta esposizione è se il danno lamentato sia un personalmente subito da come persona fisica o un danno subito dalla ditta CP_1 individuale, posto che si chiede il risarcimento in favore “della deducente”.
Peraltro, tale opacità caratterizza la causa petendi, atteso che non vi è in alcun modo una descrizione di quali sarebbero i danni subiti (dalla ditta, dal suo titolare?) e da quale delle specifiche condotte addebitate al ricorrente sarebbero derivati.
Pag. 8 di 10 Infatti, dalla richiamata descrizione, non viene individuato il collegamento causale tra un preciso evento dannoso (che non viene descritto) e le condotte indicate in ricorso, che, in ogni caso, sono descritte in maniera assolutamente generica.
Conseguentemente, in assenza di una compiuta allegazione degli elementi minimi che devono caratterizzare la domanda giudiziale, la riconvenzionale proposta dal ricorrente deve essere ritenuta nulla.
In definitiva, tenuto conto delle anzidette considerazioni, deve riconoscersi che il ricorrente vanta ancora a carico della ditta resistente i seguenti crediti:
• euro 496,95 per residuo dovuto sulle retribuzioni di giugno, luglio e agosto
2022;
• euro 9.620,23 per tredicesime mensilità 2015–2022;
• euro 45.568,68 per TFR;
• euro 2.480,82 per indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, il credito residuo spettante al ricorrente ammonta ad euro 58.166,68, al cui pagamento in suo favore andrà condannata la ditta resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese seguono la soccombenza, sicché la ditta resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano ex DM n. 147/22 (valore della causa, parametro tra minimo e medio) in € 379,50 per spese e in € 8.000 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) Condanna la ditta individuale al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 58.166,68 dovuta per le causali specificate in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge dalle scadenze e sino alla soddisfazione.
2) Dichiara la nullità della domanda riconvenzionale proposta dalla ditta resistente.
Pag. 9 di 10 3) Condanna la ditta individuale al Controparte_1 pagamento delle spese lite in favore del ricorrente, in € 379,50 per spese e in €
8.000 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatario.
Patti, 14.10.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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