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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MAGENTA 14 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. VILLA LUCA THOMAS, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VITELLA
GIANMATTEO ) VIA MAGENTA 14 21100 VARESE;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in VIA PODGORA, 11 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
GRIMOLDI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 11 all'avv. STEIDL STEFANO ( ) Via Castronno 21040 C.F._4
MORAZZONE;
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._5
domiciliato in VIA PODGORA, 11 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
GRIMOLDI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STEIDL STEFANO ( ) Via Castronno 21040 C.F._4
MORAZZONE;
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previe le pronunce opportune:
– in via principale e nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 76/2024 resa inter partes dal Tribunale di Varese, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, respinte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del muro per cui è causa (nella perizia in atti il cd. “muro b”) in capo alla convenuta (o, subordinatamente e a tutto voler concedere, perlomeno la comproprietà del medesimo, eventualmente per acquisto a titolo originario, tra attrici e convenuta), in ogni caso accertando e dichiarando la legittimità dei manufatti per cui è causa, anche ove occorra in ragione della risalenza ultraventennale del muro e della sagoma dell'edificio e/o eventualmente riconoscendo l'acquisto per usucapione della servitù di distanza. In ogni caso respingere l'appello incidentale in quanto infondato. Spese di entrambi i gradi rifuse. In via istruttoria, ove occorra si chiede che la Corte d'Appello voglia disporre prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che sin dagli anni '70 risultavano stabilmente innestati nel muro perimetrale dell'immobile di proprietà della convenuta, sito in Angera, via per Ranco n. 99, nella porzione prospiciente l'adiacente proprietà delle attrici, alcuni elementi in ferro uniti alla facciata dell'edificio di-sposti a Pt_1 formare una sorta di pergolato sul terrazzo, come risulta dalla documentazione fotografica che mi si rammostra (docc. 3-4-5-7 di parte con-venuta);
pagina 2 di 11
2. Vero che la persona raffigurata nella foto prodotta da parte convenuta sub doc. 5 è la signora madre della convenuta, deceduta in data 16 agosto 1972; Persona_1
3. Vero che a partire dai primi anni '80, nella parte prospicente la proprietà delle attrici, la struttura descritta nel capitolo che precede ha assunto la sua attuale sagoma attraverso la chiusura della parte superiore del terrazzo con pannelli e lastre in policarbonato, posati sui predetti elementi in fer-ro, come risulta dalla documentazione fotografica che mi si rammostra (sub doc. 4);
4. Vero che l'intervento realizzato nel 2012 non ha innovato la configurazione esterna come descritta nel capitolo che precede, ma ha comportato la rimozione e la sostituzione degli elementi costitutivi preesistenti (le la-stre il policarbonato su cui poggiava la copertura) con mattoni di pari altezza;
5. Vero che da oltre trent'anni la (ex) terrazza di proprietà appare stabilmente chiusa verso Pt_1 la proprietà CP_1
6. Vero che all'interno della proprietà a metà degli anni '70, era presente una tettoia, poi CP_1 demolita, il cui appoggio verso la proprietà era rappresentato da un contromuro esistente in Pt_1 aderenza al muro per cui è causa.
Si indicano quali testimoni , residente in [...]; Testimone_1 Testimone_2 residente in [...]; il signor Tes_3 Tes_4
di Angera.
[...]
La convenuta, ove occorrer possa, si rende disponibile ad offrire in produzione al Collegio alcuni pannelli in policarbonato asportati al tempo dell'esecuzione delle opere di cui si discute per compararli con le foto in at-ti. Sin d'ora si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle prove articola-te dalle appellate, con i testi indicati in atto e salvo altri.
Per e Controparte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione sia di merito sia istruttoria,
Nel merito: SULL'APPELLO PRINCIPALE rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello principale proposto e confermare la sentenza di primo grado limitatamente al capo impugnato dall'appellante relativo alla proprietà del muro originario di confine, e comunque rigettare ogni e qualsivoglia domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
SULL'APPELLO INCIDENTALE accogliere, in parziale riforma della sentenza n. 76/2024 resa inter partes dal Tribunale di Varese, per tutti i motivi esposti in atti, l'appello incidentale, riformando la sentenza impugnata limitatamente ai capi con cui il Giudice di primo grado ha:
I. dichiarato la legittimità delle opere realizzate dalla Sig.ra sul muro originario di confine;
Pt_1
II. dichiarato la reciproca parziale soccombenza tra le parti con conseguente posizione a carico solidale delle parti delle spese di CTU e integrale compensazione delle spese di lite;
e per l'effetto, respinte le domande di parte appellante principale:
pagina 3 di 11
a. condannare l'appellante principale al pagamento delle spese di giudizio (ivi comprese anche le spese tecniche per la CTU oltre a quelle legali anche per il procedimento di mediazione) sia di primo sia di secondo grado (per compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge); b. accogliere le domande già formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni datato 02.03.2023 (sub All. C.I) nel primo grado di giudizio (da intendersi riferite in questa sede all'appellata in luogo di “parte attrice” e all'appellante in luogo di “parte convenuta”) e di seguito riportate: NEL MERITO I.accertare e dichiarare l'illegittimità, anche per violazione dell'art. 6, comma 8 e 9, del Piano delle regole e degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dei fatti e/o attualmente vigenti e per violazione degli articoli 869 e 872 del Codice Civile, ovvero di ogni altra norma che sarà ritenuta applicabile dall'ill.mo Giudicante, delle opere tutte poste in essere dalla convenuta e come meglio descritte in atto di citazione e quindi l'illegittimità dell'intervento di sopraelevazione e modificazione morfologica del muro descritto in atto di citazione e delle opere connesse, e quindi anche la illegittimità:
a. della copertura del terrazzo, ovvero della sua sostituzione;
b. della realizzazione di un tetto a copertura del medesimo terrazzo;
c. della realizzazione di facciate sul lato est e ovest a chiusura dei nuovi spazi abitativi ricavati con la realizzazione del tetto;
d. della realizzazione di spazi abitativi coperti ed interni;
e. della realizzazione di una grondaia, sporgente sulla proprietà della attrici;
ovvero comunque di ogni e qualsiasi opera realizzata secondo quanto descritto in atti;
II.Accertare e dichiarare la illegittimità delle opere indicate sub I anche per violazione delle distanze per quanto dedotto con atto di citazione;
III.Quindi per l'effetto (di cui ai precedenti punti I e II, in via anche alternativa): condannare l'odierna convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e quindi Parte_1 condannare la stessa, a titolo esemplificativo, alla eliminazione di tutte le opere indicate sub II, e quindi condannare la stessa a:
1. demolire ogni opera realizzata senza autorizzazione delle proprietà confinanti;
CP_1
2. ridurre in pristino stato il muro per cui è causa;
3. eliminare ogni copertura del terrazzo descritto in atti;
4. eliminare le facciate realizzate a est e ovest, come descritte in atti;
5. eliminare la grondaia realizzata sul tetto a copertura del terrazzo;
ovvero comunque eseguire ogni e qualsiasi intervento finalizzato alla eliminazione delle opere indicate dalla convenuta nella D.I.A. in data 03.07.2012 ovvero comunque di tutte le opere descritte in atti;
il tutto in ogni caso a cura e spese della convenuta ovvero in subordine a cura delle attrici e a spese della convenuta;
IN OGNI CASO IV.Rigettare tutte le domande e eccezioni svolte da parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta;
V.Condannare la convenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero che sarà liquidata in via equitativa;
VI.disapplicare ogni diverso, contrario o interferente strumento giuridico – amministrativo del Comune di Angera a favore dell'odierna convenuta in relazione alla Denuncia di Parte_1
pagina 4 di 11
Inizio Attività per opere di “chiusura terrazzo” protocollata al Comune di Angera in data 03 luglio 2012 o in relazione ad altri atti amministrativi;
VII.condannare la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite.
*
IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede l'ammissione di tutti i mezzi di prova già dedotti nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. e, in ogni caso, di tutti quelli di seguito esposti: VIII.Rinnovare C.T.U. già ammessa con sostituzione del consulente per nullità della stessa o, in subordine, integrare la C.T.U. volta ad accertare e descrivere lo stato attuale dei luoghi, lo stato preesistente e le opere realizzate dalla convenuta e ad accertare l'illegittimità per i profili dedotti in atti delle opere realizzate dalla convenuta e descritte in atti, anche con riferimento alla D.I.A. protocollata in data 03 luglio 2012 al Comune di Angera e delle opere connesse e, altresì, rinnovare o, in subordine, integrare la C.T.U. già ammessa come da quesito di cui agli atti per nullità.
IX.Richiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione competente ex art. 213 C.P.C. sulla regolarità amministrativa dell'intervento di cui alla Denuncia di inizio di Attività edilizia protocollata in data 03 luglio 2012 al Comune di Angera. X.Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Pubblica Amministrazione: a) l'esibizione del fascicolo e di tutti gli atti relativi alla Denuncia di Inizio di Attività edilizia protocollata in data 03 luglio 2012 al Comune di Angera dall'odierna convenuta;
b) l'esibizione degli strumenti urbanistici e del Piano delle Regole vigenti nel luglio 2012 e/o degli strumenti ulteriori attualmente vigenti e applicabili nei luoghi di cui è causa. XI.In ogni caso, senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
VERO CHE:
1.La fotografia prodotta sub doc. n. 11 con atto di citazione – che mi si rammostra - ritrae in primo piano l'odierna attrice con il figlio e sullo sfondo il muro Parte_2 divisorio a confine (di proprietà tra l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. CP_1 93 (di proprietà delle signore e ) e l'immobile sito in Angera Controparte_1 Parte_2
(VA), Via Per Ranco, n. 99 (di proprietà della signora . Parte_1
2. La fotografia prodotta sub doc. n. 11 con atto di citazione – che mi si rammostra – è stata scattata nell'estate 1979 dal signor come da dichiarazione dallo stresso Parte_3 sottoscritta - che mi si rammostra - prodotta sub doc. 12 con atto di citazione.
3. La fotografia prodotta sub doc. n. 13 con atto di citazione – che mi si rammostra – ritrae in primo piano la piscina sita nella proprietà la tettoia appoggiata al muro di confine e CP_1 quindi il muro di confine e, in secondo, piano l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 (di proprietà nello stato di fatto rimasto immutato dagli anni ottanta fino all'anno 2009. Pt_1
4.La fotografia sub doc. n. 13 di parte attrice – che mi si rammostra – ritrae il terrazzo aperto della proprietà negli anni '80. Pt_1
5.Il terrazzo dell'immobile di proprietà della signora sito in Angera (VA), Via Per Parte_1 Ranco, n. 99 è rimasto aperto dalla sua realizzazione sino all'anno 2012.
6.La fotografia che si produce sub doc. 55 – che mi si rammostra - ritrae in primo piano la piscina sita nella proprietà la tettoia appoggiata al muro di confine e quindi il muro di confine CP_1
pagina 5 di 11
e, in secondo, piano l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 (di proprietà , Pt_1 nell'anno 2009. 7.La fotografia prodotta sub doc. 14 con atto di citazione – che mi si rammostra - rappresenta le facciate ovest (verso il lago, con un balcone) e sud (verso la proprietà dell'immobile CP_1 sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 di proprietà della signora nell'anno Parte_1
2009.
8.La fotografia prodotta sub doc. 15 con atto di citazione – che mi si rammostra – rappresenta la facciata est (verso la strada) dell'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 di proprietà della signora nell'anno 2009. Parte_1
9.Le fotografie prodotte sub docc. 16 e 17 con atto di citazione – che mi si rammostrano – ritraggono il muro divisorio a confine tra la proprietà della signora in Angera Parte_1 (VA), Via Per Ranco, n. 99 e l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 93 (di proprietà delle signore con la sovrastruttura a supporto della copertura del terrazzo con lastre in CP_1 policarbonato, nell'anno 2009.
10.Nell'estate del 2012 la signora rimuoveva le lastre in policarbonato poste a Parte_1 copertura del terrazzo dell'immobile di proprietà della medesima sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 e sopraelevava con più serie di mattoni il muro divisorio a confine tra la sua proprietà e l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 93 (di proprietà delle signore
. CP_1
11.Le fotografie prodotte sub docc. 18a, 18b, 19, 20, 21, 22 e 23 con l'atto di citazione – che mi si rammostrano - raffigurano lo stato dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio a confine tra l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 (di proprietà e l'immobile sito in Pt_1
Angera (VA), Via Per Ranco, n. 93 (di proprietà delle signore e i lavori di chiusura del CP_1 terrazzo della proprietà iniziati dalla signora nel mese di agosto, Pt_1 Parte_1 settembre e ottobre 2012. 12.Le fotografie prodotte sub docc. 18.a e 18.b con l'atto di citazione – che mi si rammostrano – rappresentano lo stato dei lavori realizzati nell'estate del 2012 dalla signora Parte_1 quindi raffigurano il terrazzo aperto e privo delle lastre in policarbonato poste a copertura del terrazzo dell'immobile di proprietà della medesima sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 e delle strutture in ferro per le piante rampicanti ivi presenti e raffigurano la posa di mattoni sul lato est dello stesso immobile e la realizzazione della parete di chiusura del nuovo locale.
13. Le fotografie prodotte sub docc. nn. 19, 20, 21 e 22 con l'atto di citazione – che mi si rammostrano – rappresentano le file di mattoni posate nei mesi di agosto e settembre dell'anno 2012 per la sopraelevazione del muro divisorio a confine tra la proprietà e l'immobile Pt_1
(di proprietà delle signore sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 93. CP_1
14. La fotografia prodotta sub doc. n. 23 con l'atto di citazione – che mi si rammostra - ritrae nel mese di settembre – ottobre 2012 i mattoni posati e intonacati sopra il muro divisorio a confine tra l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 (di proprietà e l'immobile (di Pt_1 proprietà delle signore sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 93 e lo stato dei lavori di CP_1 realizzazione del soffitto del nuovo locale così creato dalla signora nel mese di Parte_1 settembre – ottobre 2012.
15.Le fotografie prodotte sub docc. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 con l'atto di citazione – che mi si rammostrano – raffigurano lo stato dell'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 di proprietà della signora nel mese di ottobre 2012. Parte_1
pagina 6 di 11
16. Le fotografie prodotte sub docc. nn. 24, 25 e 26 con l'atto di citazione – che mi si rammostrano
– rappresentano la sovra-apposizione della struttura sul muro divisorio a confine tra l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 (di proprietà e l'immobile sito in Angera Pt_1 (VA), Via Per Ranco, n. 93 (di proprietà delle signore , la facciata dell'immobile di CP_1 proprietà della signora sul fronte lago e il tetto di copertura dei nuovi locali con Parte_1 due comignoli e con grondaia sporgente verso la proprietà realizzati dalla signora CP_1 nel 2012. Parte_1 17.Le fotografie prodotte sub docc. nn. 27, 28, 29 e 30 con l'atto di citazione – che mi si rammostrano – ritraggono la facciata verso il lago – lato ovest dell'immobile sito in Angera (VA),
Via Per Ranco, n. 99 di proprietà della signora la sovrapposizione del muro e la Parte_1 realizzazione del tetto e della grondaia sporgente sulla proprietà nell'ottobre del 2012. CP_1
18.La fotografia prodotta sub doc. 54 con la presente memoria – che mi si rammostra – rappresenta il muro a confine, la sua sopraelevazione e la grondaia dell'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 99 di proprietà della signora dopo i lavori eseguiti dalla Parte_1 signora nel 2012. Parte_1
19.La fotografia prodotta sub doc. 54 con la presente memoria – che mi si rammostra – è stata scattata dal signor nel mese di luglio 2014. Parte_4
20.La fotografia prodotta sub doc n. 31 con l'atto di citazione – che mi si rammostra – ritrae lo stato dei luoghi per cui è causa nell'ottobre 2012 e quindi il muro a confine e la facciata della proprietà dalla via per Ranco e quindi la facciata est dell'immobile sito in Angera (VA), Pt_1
Via Per Ranco, n. 99 di proprietà della signora Parte_1 21.La fotografia prodotta sub n. 32 con l'atto di citazione – che mi si rammostra – ritrae il muro divisorio a confine tra l'immobile sito in Angera (VA), Via Per Ranco, n. 93 (di proprietà delle signore e ) e l'immobile sito in Angera (VA), Controparte_1 Parte_2
Via Per Ranco, n. 99 (di proprietà della signora ad esito dei lavori di Parte_1 sopraelevazione realizzati dalla signora nell'anno 2012. Parte_1 I documenti tutti si intendono come da rammostrarsi ai testi e all'interpellanda. Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova dedotti:
- il signor residente in [...] (su tutti i capitoli di Parte_3 prova);
- il signor residente in [...] (su tutti i capitoli di Parte_4 prova);
- Arch. con studio in Busto Arsizio, Viale Venezia, n. 13 (su tutti i capitoli). Testimone_5
XII. si chiede il rigetto di tutte le domande istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti.
XIII.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati. Si confida pertanto nell'accoglimento delle conclusioni, di merito ed istruttorie.
pagina 7 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , assumendo che proprietaria Controparte_1 Parte_2 Parte_1 dell'immobile confinante, avesse sopraelevato, senza il loro consenso, il muro di loro proprietà al fine di chiudere il terrazzo preesistente e ricavarne un nuovo locale del proprio immobile, la citavano in giudizio affinchè venisse accertata la loro proprietà esclusiva del muro su cui erano stati effettuati i lavori e l'illegittimità degli stessi -anche sotto il profilo della violazione delle distanze legali-, con conseguente condanna della convenuta alla riduzione in pristino e al risarcimento del danno. proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse accertata la sua proprietà Pt_1 esclusiva del muro con conseguente rigetto delle domande delle attrici.
2. Il Tribunale di Varese, con sentenza n.76/24 pubblicata il 23.1.2024: 1) accertava la proprietà esclusiva del muro in capo alle 2) rigettava la domanda di riduzione in pristino delle opere realizzate CP_1 dalla in quanto legittimamente realizzate in conformità ai titoli edilizi rilasciati. Pt_1 In particolare, per quanto riguardava l'accertamento della proprietà del muro il tribunale affermava:
“La Consulenza ha avvalorato l'interpretazione secondo la quale la dicitura presente nell'atto di provenienza del 1942 “a muro di cinta lasciato” riferita alla coerenza con l'immobile delle attrici, significa che la proprietà non comprende il muro divisorio con la proprietà Pt_1 CP_1 pertanto detto muro deve essere dichiarato di esclusiva proprietà delle signore e la relativa CP_1 domanda dovrà quindi essere accolta” -pag.8-.
3. ha proposto un unico motivo di appello. Pt_1
3.1 Con il medesimo censura la decisione del tribunale in merito alla proprietà del muro attribuita alle deducendo che il primo giudice ha frainteso le risultanze della ctu e male interpretato CP_1 l'atto notarile citato in motivazione. Infatti, in proposito, il ctu aveva accertato che il muro che sorreggeva la tettoia all'interno della proprietà -poi abbattuta in quanto abusiva- era stato CP_1 costruito in aderenza e in epoca successiva a quello oggetto di causa che è stato sopraelevato e su cui poggia il tetto che ha chiuso l'originario terrazzo parte dell'abitazione dell'appellante. Inoltre, il ctu aveva interpretato l'atto notarile del 1942, avente per oggetto il trasferimento dell'immobile di proprietà in senso opposto a quello riportato dal tribunale nella sentenza. Infatti, la dicitura Pt_1
“a muro di cinta lasciato” significava che la confinante proprietà non comprendeva il muro CP_1 di cinta che, conseguentemente, era di proprietà Pt_1
4. e hanno proposto appello incidentale. Controparte_1 Parte_2
4.1 Con lo stesso censurano la statuizione del tribunale che ha dichiarato la legittimità delle opere edilizie eseguite dalla con conseguente accoglimento delle domande di riduzione in Pt_1 pristino e risarcimento dei danni. Infatti, secondo le stesse, è logicamente contradditorio dichiarare che il muro è di proprietà e, al tempo stesso, affermare la legittimità delle opere murarie CP_1 eseguite dalla sul muro di proprietà altrui senza consenso delle legittime proprietarie. Pt_1
pagina 8 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale deve essere accolto.
1.1 Risulta dalle fotografie dell'immobile di proprietà prodotte dalle – docc.6, 15, Pt_1 CP_1
17- che preesisteva, dal lato della proprietà una tettoia appoggiata ad un muro aderente ad CP_1 un altro muro con alla sommità un pluviale che racchiudeva, al primo piano, dal lato una Pt_1 terrazza coperta da un tetto in materiale translucido.
I lavori eseguiti dalla trasformavano questo terrazzo, chiuso dal lato dal muro in Pt_1 CP_1 contestazione, in un ambiente interno dell'abitazione Pt_1
Ciò posto, il ctu accertava che: 1) il solaio realizzato con la chiusura del terrazzo appoggiava, da un lato, sull'originario muro perimetrale dell'originaria abitazione e, dall'altro, sul muro al Pt_1 confine fra la proprietà il muro che chiudeva il preesistente terrazzo dal Controparte_2 lato pag. 8 ctu-; 2) “La copertura lignea dell'ex terrazzo risulta in appoggio al nuovo CP_1 paramento murario edificato a seguito della DIA 118/2012” -ossia l'innalzamento del preesistente muro che chiudeva il terrazzo dal lato 9 ctu-; 3) “Il canale di gronda e il tubo CP_3 pluviale, preesistente alla DIA 2012 come da doc. 6-15-17 del fascicolo di parte attrice, hanno la propria proiezione orizzontale e verticale corrispondenti all'intero spessore del muro originario (in riduzione rispetto all'origine - allegato 3 del fascicolo di parte convenuta). A seguito della citata DIA, hanno mantenuto la medesima posizione” -ovvero mantenevano la stessa posizione che avevano prima della sopraelevazione -pag.9 ctu-; 4) la tettoia insistente sulla proprietà - CP_1 ora abbattuta- appoggiava interamente su un muro costruito in aderenza al muro sopraelevato con i lavori che “sostiene la copertura di proprietà il canale di gronda e il pluviale sono Pt_1 contenuti all'interno dello spessore del muro originario” -pag.13 ctu-; 5) il “muro di confine” fra le due proprietà, risulta costituito dal muro originario, dal muro costruito successivamente in aderenza dal lato -tecnologicamente successivo- e quindi dalla sopraelevazione del muro originario CP_1 oggetto della del 2012- pag.15 ctu-. Parte_5 Tuttavia, quello che il ctu definisce “il muro originario” -denominato b) nella ctu- è parte dell'immobile in quanto ne costituiva il muro perimetrale e racchiudeva l'originario locale Pt_1 posto al pianto terra che si affacciava sulla via pubblica e il preesistente terrazzo al primo piano. Su questo muro è stato costruito la parte di muro su cui poggia il tetto che ha chiuso il terrazzo oggetto dei lavori autorizzati con la Scia del 2012. Questo era anche il muro perimetrale dell'immobile di proprietà oggetto di trasferimento Pt_1 con l'atto del notaio del 22.9.1942. In quell'atto, il notaio dopo aver identificato Per_2 l'immobile con la particella catastale, così lo individuava ulteriormente in modo indiretto attraverso l'identificazione degli immobili confinanti: “Coerenza in corpo – al levante la strada comunale Angera-Ranco dalla quale si scarica a mezzodì la proprietà a muro di cinta lasciato: a CP_1 ponente il Lago Maggiore a tramontana la proprietà a muro di cinta compreso. Scarico dalla Pt_6 strada di levante.” In questa parte dell'atto il notaio rogante descrive la consistenza delle coerenze dell'immobile trasferito. Quindi la frase “la proprietà a muro di cinta lasciato” si deve CP_1 intendere nel senso che il muro di cinta è escluso dalla proprietà CP_1
Ciò trova logica corrispondenza anche nella realtà fattuale esistente al momento del rogito. Infatti, la proprietà confinante con l'immobile oggetto del trasferimento di proprietà era CP_1 costituita da terreni e l'unico muro di cinta esistente -posto che quello insistente sulla proprietà in aderenza a quello è stato costruito successivamente- era il muro perimetrale CP_1 dell'immobile di proprietà oggetto di compravendita. Pt_1
pagina 9 di 11 Questa, peraltro, è anche la conclusione del ctu, fraintesa dal tribunale: “Da questa lettura scaturisce che la “coerenza Colombo” esclude il muro di cinta confinante (lasciato) e la Pt_1
“coerenza ricomprende invece il muro di cinta (compreso). Gli interventi tecnologici Pt_6 operati sul “manufatto” (come precedentemente descritti) confermerebbero queste interpretazioni”
-pag. 16 ctu-. Consegue, quindi, che il muro oggetto di causa -indicato nella ctu come “muro b”- è di proprietà di
. Parte_1
2. L'appello incidentale deve essere rigettato.
Infatti, le opere realizzate da in esecuzione della del 2012, oltrechè legittime in quanto Pt_1 Pt_5 conformi al titolo edilizio -come accertato dal ctu e non censurato con il motivo di appello-, sono anche state realizzate -diversamente da quanto sostenuto nello stesso- sul muro di proprietà Pt_1
3. Stante la soccombenza, e devono essere Controparte_1 Parte_2 condannato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, liquidate, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00, di cui €
1.701 per la fase di studio;
€ 1.204 per la fase introduttiva;
€ 1.806 per la trattazione/istruzione; € 2.905 per la fase decisoria- e, per quanto concerne il presente giudizio, in complessivi € 6.946,00, di cui €
2.058 per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico di e Controparte_1 [...]
. Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello incidentale di e Controparte_1 Parte_2
2. accoglie l'appello principale di e, per l'effetto Parte_1
3. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese n.76/24 pubblicata il 23.1.2024;
4. accerta e dichiara che il muro oggetto di causa indicato nella ctu come “muro b” di è di proprietà esclusiva di;
Parte_1
5. condanna e a pagare a le Controparte_1 Parte_2 Parte_1 spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi €
7.616,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi 6.946,00 il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6. pone definitivamente a carico di e le CP_1 Controparte_1 Parte_2 spese di ctu;
7. conferma nel resto la sentenza appellata;
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8. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti incidentali e dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 25.2.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
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