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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5428/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Proni e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Rebeggiani ed elettivamente domiciliata nello studio della prima in Lugo (RA), via
Monteverdi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Morena Carpi, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), c.so Matteotti n. 15, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bagnacavallo (Ra) in data
05.09.2010 dai sigg.ri e e trascritto presso gli Uffici del Comune di Parte_1 CP_1
Bagnacavallo dell'anno 2010, atto n. 17, parte 1; 2) ordinare al competente Ufficio del Comune di
Bagnacavallo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI e dichiarare equa l'attribuzione della somma c.d. una tantum di cui al successivo punto pagina 1 di 4 5), 4) La casa coniugale sita in Bagnacavallo (Ra), Via Piemonte n. 17 è di proprietà esclusiva del sig.
e, per tale ragione e non essendovi figli, non vi è nulla da provvedere in punto di CP_1 assegnazione della casa coniugale ma, in ogni caso, è a questi assegnata. La sig.ra si è Parte_1 già trasferita altrove (trasferendo la propria residenza) e prelevando dalla casa i propri effetti e gli oggetti. Il tutto come già concordato in sede di separazione dei coniugi;
5) Il sig. si CP_1 obbliga a versare alla moglie IG.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Parte_1
Tribunale e in una unica soluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 L. 898/1970 la somma complessiva di € 26.000,00 che verserà entro e non oltre quindici giorni dall'emissione della sentenza di divorzio munita della irrevocabilità, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato in via esclusiva alla sig.ra . Le parti riconoscono che tale attribuzione (c.d. una tantum) Parte_1 costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante a favore della sig.ra Parte_1 ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, compensativa, perequativa, assistenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/1970 di Parte_1
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza anche coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale. 6) I coniugi inoltre dichiarano di aver risolto ogni loro questione patrimoniale, economica e di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione
e/o causa. 7) I coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
8) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
9) I coniugi prestano acquiescenza alla sentenza di divorzio in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
10) Le spese legali sono compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 219/2025, pubblicata il 16.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto il Parte_1 CP_1 cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
26.11.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la pagina 2 di 4 comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 219/2025, pubblicata il 16.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In particolare, il Collegio rileva che la somma di € 26.000 che il sig. corrisponde alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 c. 8 L. n. 898/70 va ritenuta equa, Parte_1 considerata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, le loro condizioni economiche e la loro capacità lavorativa, nonché la durata del matrimonio.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5428/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in C.F._2
Bagnacavallo (RA) il 5.09.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n. 17, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnacavallo
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 4 Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5428/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Proni e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Rebeggiani ed elettivamente domiciliata nello studio della prima in Lugo (RA), via
Monteverdi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Morena Carpi, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), c.so Matteotti n. 15, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bagnacavallo (Ra) in data
05.09.2010 dai sigg.ri e e trascritto presso gli Uffici del Comune di Parte_1 CP_1
Bagnacavallo dell'anno 2010, atto n. 17, parte 1; 2) ordinare al competente Ufficio del Comune di
Bagnacavallo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI e dichiarare equa l'attribuzione della somma c.d. una tantum di cui al successivo punto pagina 1 di 4 5), 4) La casa coniugale sita in Bagnacavallo (Ra), Via Piemonte n. 17 è di proprietà esclusiva del sig.
e, per tale ragione e non essendovi figli, non vi è nulla da provvedere in punto di CP_1 assegnazione della casa coniugale ma, in ogni caso, è a questi assegnata. La sig.ra si è Parte_1 già trasferita altrove (trasferendo la propria residenza) e prelevando dalla casa i propri effetti e gli oggetti. Il tutto come già concordato in sede di separazione dei coniugi;
5) Il sig. si CP_1 obbliga a versare alla moglie IG.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Parte_1
Tribunale e in una unica soluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 L. 898/1970 la somma complessiva di € 26.000,00 che verserà entro e non oltre quindici giorni dall'emissione della sentenza di divorzio munita della irrevocabilità, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato in via esclusiva alla sig.ra . Le parti riconoscono che tale attribuzione (c.d. una tantum) Parte_1 costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante a favore della sig.ra Parte_1 ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, compensativa, perequativa, assistenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/1970 di Parte_1
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza anche coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale. 6) I coniugi inoltre dichiarano di aver risolto ogni loro questione patrimoniale, economica e di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione
e/o causa. 7) I coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
8) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
9) I coniugi prestano acquiescenza alla sentenza di divorzio in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
10) Le spese legali sono compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 219/2025, pubblicata il 16.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto il Parte_1 CP_1 cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
26.11.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la pagina 2 di 4 comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 219/2025, pubblicata il 16.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In particolare, il Collegio rileva che la somma di € 26.000 che il sig. corrisponde alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 c. 8 L. n. 898/70 va ritenuta equa, Parte_1 considerata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, le loro condizioni economiche e la loro capacità lavorativa, nonché la durata del matrimonio.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5428/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in C.F._2
Bagnacavallo (RA) il 5.09.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n. 17, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnacavallo
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 4 Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
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