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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 845/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cannizzaro CodiceFiscale_1
e
(nata a [...]/11/1987 il – c.f. ), rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Maria Stanganelli
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_2 Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data in IO UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21 parte II serie A anno 2017) e che dall'unione sono nati due figli (11/12/2017) e (08/11/2021), Persona_1 Persona_2 hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. La signora continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione Parte_2 coniugale, sita in Rosarno alla Via Giulio Cesare n. 8, mentre il marito, sig. Parte_1 vivrà in altra abitazione, come già sta facendo, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica all'atto di sottoscrizione del presente ricorso di separazione;
3. I figli e ancora minorenni, rimarranno affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori in regime di condivisione, pur se collocati presso la madre, nella casa dove attualmente risiedono;
4. Il padre potrà vedere i figli durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze e gli impegni genitoriali e sempre previo accordo tra gli stessi;
5. Il padre avrà diritto a due chiamate giornaliere con i figli, una pomeridiana e una serale, i cui orari saranno concordati preventivamente tra i genitori. In caso di necessità provvederà a dotare i bambini di un telefono cellulare con una scheda ricaricabile autonoma e indipendente dal telefono cellulare della Sig.ra , che rimarrà nella disponibilità della madre, al fine di effettuare le Parte_2 chiamate direttamente ai figli;
6. Il padre potrà tenere con sè i figli e una volta a Persona_1 Persona_2 settimana, a weekend alterni;
7. Il padre potrà andare a prendere i figli e a scuola Persona_1 Persona_2 almeno una volta a settimana e compatibilmente con gli impegni degli stessi relativamente alle attività sportive e di doposcuola;
8. Per quanto riguarda le festività annuali, i giorni delle feste di Natale, di Capodanno, di
Pasqua ed anche le ferie estive verranno concordati insieme di anno in anno, tenendo in considerazione anche gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
9. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti dei figli validi anche per l'espatrio;
10. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni spostamento dei figli;
8. Le decisioni di maggior interesse relative ai figli minori, così come stabilito dall'art. 155 c.c., verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori e, in particolare, saranno dagli stessi concordati le decisioni più importanti come quelle relative all'istruzione e alla educazione degli stessi;
9. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_3 mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio minore) che verrà versato sul conto corrente bancario Intesa San Paola filiale di IO UR IBAN
[...] intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
10. I coniugi convengono che il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli saranno ripartite in egual misura (50% a carico della madre e 50% a carico del padre), purché preventivamente concordate da entrambi e documentate, ad esclusione di quelle urgenti. Tra dette spese straordinarie si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12. I signori e provvederanno ognuno al proprio Parte_2 Persona_2 mantenimento”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2017 in IO UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21 parte II serie
A anno 2017) e che dall'unione sono nati due figli (11/12/2017) e Persona_1
(08/11/2021). Persona_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che Parte_2 Parte_1 qui si riportano di seguito integralmente: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. La signora continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione coniugale, sita Parte_2 in Rosarno alla Via Giulio Cesare n. 8, mentre il marito, sig. vivrà in altra Parte_1 abitazione, come già sta facendo, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica all'atto di sottoscrizione del presente ricorso di separazione;
3. I figli e ancora minorenni, rimarranno affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori in regime di condivisione, pur se collocati presso la madre, nella casa dove attualmente risiedono;
4. Il padre potrà vedere i figli durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze e gli impegni genitoriali e sempre previo accordo tra gli stessi;
5. Il padre avrà diritto a due chiamate giornaliere con i figli, una pomeridiana e una serale, i cui orari saranno concordati preventivamente tra i genitori. In caso di necessità provvederà a dotare i bambini di un telefono cellulare con una scheda ricaricabile autonoma e indipendente dal telefono cellulare della Sig.ra , che rimarrà nella disponibilità della madre, al fine di effettuare le Parte_2 chiamate direttamente ai figli;
6. Il padre potrà tenere con sè i figli e una volta a settimana, Persona_1 Persona_2
a weekend alterni;
7. Il padre potrà andare a prendere i figli e a scuola almeno Persona_1 Persona_2 una volta a settimana e compatibilmente con gli impegni degli stessi relativamente alle attività sportive e di doposcuola;
8. Per quanto riguarda le festività annuali, i giorni delle feste di Natale, di Capodanno, di Pasqua ed anche le ferie estive verranno concordati insieme di anno in anno, tenendo in considerazione anche gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
9. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti dei figli validi anche per l'espatrio;
10. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni spostamento dei figli;
8. Le decisioni di maggior interesse relative ai figli minori, così come stabilito dall'art. 155 c.c., verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori e, in particolare, saranno dagli stessi concordati le decisioni più importanti come quelle relative all'istruzione e alla educazione degli stessi;
9. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_3 mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio minore) che verrà versato sul conto corrente bancario Intesa San Paola filiale di IO UR IBAN
[...] intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat; 10. I coniugi convengono che il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli saranno ripartite in egual misura (50% a carico della madre e 50% a carico del padre), purché preventivamente concordate da entrambi e documentate, ad esclusione di quelle urgenti. Tra dette spese straordinarie si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12. I signori e provvederanno ognuno al proprio Parte_2 Persona_2 mantenimento”.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
IN TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cannizzaro CodiceFiscale_1
e
(nata a [...]/11/1987 il – c.f. ), rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Maria Stanganelli
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_2 Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data in IO UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21 parte II serie A anno 2017) e che dall'unione sono nati due figli (11/12/2017) e (08/11/2021), Persona_1 Persona_2 hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. La signora continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione Parte_2 coniugale, sita in Rosarno alla Via Giulio Cesare n. 8, mentre il marito, sig. Parte_1 vivrà in altra abitazione, come già sta facendo, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica all'atto di sottoscrizione del presente ricorso di separazione;
3. I figli e ancora minorenni, rimarranno affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori in regime di condivisione, pur se collocati presso la madre, nella casa dove attualmente risiedono;
4. Il padre potrà vedere i figli durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze e gli impegni genitoriali e sempre previo accordo tra gli stessi;
5. Il padre avrà diritto a due chiamate giornaliere con i figli, una pomeridiana e una serale, i cui orari saranno concordati preventivamente tra i genitori. In caso di necessità provvederà a dotare i bambini di un telefono cellulare con una scheda ricaricabile autonoma e indipendente dal telefono cellulare della Sig.ra , che rimarrà nella disponibilità della madre, al fine di effettuare le Parte_2 chiamate direttamente ai figli;
6. Il padre potrà tenere con sè i figli e una volta a Persona_1 Persona_2 settimana, a weekend alterni;
7. Il padre potrà andare a prendere i figli e a scuola Persona_1 Persona_2 almeno una volta a settimana e compatibilmente con gli impegni degli stessi relativamente alle attività sportive e di doposcuola;
8. Per quanto riguarda le festività annuali, i giorni delle feste di Natale, di Capodanno, di
Pasqua ed anche le ferie estive verranno concordati insieme di anno in anno, tenendo in considerazione anche gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
9. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti dei figli validi anche per l'espatrio;
10. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni spostamento dei figli;
8. Le decisioni di maggior interesse relative ai figli minori, così come stabilito dall'art. 155 c.c., verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori e, in particolare, saranno dagli stessi concordati le decisioni più importanti come quelle relative all'istruzione e alla educazione degli stessi;
9. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_3 mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio minore) che verrà versato sul conto corrente bancario Intesa San Paola filiale di IO UR IBAN
[...] intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
10. I coniugi convengono che il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli saranno ripartite in egual misura (50% a carico della madre e 50% a carico del padre), purché preventivamente concordate da entrambi e documentate, ad esclusione di quelle urgenti. Tra dette spese straordinarie si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12. I signori e provvederanno ognuno al proprio Parte_2 Persona_2 mantenimento”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2017 in IO UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21 parte II serie
A anno 2017) e che dall'unione sono nati due figli (11/12/2017) e Persona_1
(08/11/2021). Persona_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che Parte_2 Parte_1 qui si riportano di seguito integralmente: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. La signora continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione coniugale, sita Parte_2 in Rosarno alla Via Giulio Cesare n. 8, mentre il marito, sig. vivrà in altra Parte_1 abitazione, come già sta facendo, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica all'atto di sottoscrizione del presente ricorso di separazione;
3. I figli e ancora minorenni, rimarranno affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori in regime di condivisione, pur se collocati presso la madre, nella casa dove attualmente risiedono;
4. Il padre potrà vedere i figli durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze e gli impegni genitoriali e sempre previo accordo tra gli stessi;
5. Il padre avrà diritto a due chiamate giornaliere con i figli, una pomeridiana e una serale, i cui orari saranno concordati preventivamente tra i genitori. In caso di necessità provvederà a dotare i bambini di un telefono cellulare con una scheda ricaricabile autonoma e indipendente dal telefono cellulare della Sig.ra , che rimarrà nella disponibilità della madre, al fine di effettuare le Parte_2 chiamate direttamente ai figli;
6. Il padre potrà tenere con sè i figli e una volta a settimana, Persona_1 Persona_2
a weekend alterni;
7. Il padre potrà andare a prendere i figli e a scuola almeno Persona_1 Persona_2 una volta a settimana e compatibilmente con gli impegni degli stessi relativamente alle attività sportive e di doposcuola;
8. Per quanto riguarda le festività annuali, i giorni delle feste di Natale, di Capodanno, di Pasqua ed anche le ferie estive verranno concordati insieme di anno in anno, tenendo in considerazione anche gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
9. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti dei figli validi anche per l'espatrio;
10. L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni spostamento dei figli;
8. Le decisioni di maggior interesse relative ai figli minori, così come stabilito dall'art. 155 c.c., verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori e, in particolare, saranno dagli stessi concordati le decisioni più importanti come quelle relative all'istruzione e alla educazione degli stessi;
9. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_3 mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio minore) che verrà versato sul conto corrente bancario Intesa San Paola filiale di IO UR IBAN
[...] intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat; 10. I coniugi convengono che il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli saranno ripartite in egual misura (50% a carico della madre e 50% a carico del padre), purché preventivamente concordate da entrambi e documentate, ad esclusione di quelle urgenti. Tra dette spese straordinarie si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12. I signori e provvederanno ognuno al proprio Parte_2 Persona_2 mantenimento”.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
IN TI