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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2305/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 7/10/2025, alle ore 10:25, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GIUSEPPE IOZZIA, in sostituzione dell'avv. BONFIGLIO Pt_1 P.IVA_1
NATALE; per , l'avv. MEZZASALMA SALVATORE, anche Parte_2 in sostituzione dell'avv. LISSANDRELLO CARMELA;
per , nessuno compare;
Controparte_1 per , l'avv. ANNALISA FERLISI, in sostituzione dell'avv. CHIARA Controparte_2
CUCINOTTA.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte ricorre insiste come da note conclusive e chiede l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'avv. Mezzasalva richiama e produce copia della corte d'appello di Catania, n. 1709/2024, che riforma la sentenza di primo grado citata da Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma dell'ordinanza ingiunzione.
L'avv. Ferlisi si riporta al contenuto delle note già depositate e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA pagina 1 di 29 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2305/2019, a cui sono state riunite le cause iscritte ai numeri di r.g. 2823/2019 e 2824/2019, pendente tra:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Brolo (ME), Parte_1 P.IVA_1 contrada Lacco n. 65, con il patrocinio dell'avv. Natale Bonfiglio ( ), con elezione C.F._1 di domicilio in Messina, via Camiciotti n. 102, presso il di lui studio
RICORRENTE contro
( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Salvatore Mezzasalma
( ) e CA EL ( ), con elezione di domicilio C.F._2 C.F._3 in viale del Fante, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Consortile – Palazzo della Provincia Pt_2
RESISTENTE
e nei confronti di
( ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Comiso (RG), Controparte_2 P.IVA_3 piazza Fonte Diana, con il patrocinio, nella causa iscritta al n. r.g. 2305/2019, dell'avv. Chiara Cucinotta
( ), con elezione di domicilio in Vittoria (RG), piazza Italia n. 18, presso il di lei C.F._4 studio, e, nelle cause iscritte ai nn. r.g. 2823/2019 e 2824/2019, dell'avv. Giovanni Giurato
( ), con elezione di domicilio in Comiso (RG), via San Biagio n. 165, presso il di C.F._5 lui studio
RESISTENTE
e
( ), in Controparte_3 P.IVA_4 persona del direttore generale pro tempore, con elezione di domicilio in viale Sicilia n. 7, con il Pt_2 patrocinio dell'avv. Sabrina Sottile ( ) e della dott.ssa Maria Antoci C.F._6
( , presso la sede legale C.F._7
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2305/2019, con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione n.
40/A/2019 del 09/04/2019, la società conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2
il e l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 29 “l'On.le Tribunale adito, in composizione monocratica, previi gli incombenti di rito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: 1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle contestazioni formulate, con l'ordinanza ingiunzione oggi avversata, nei confronti dell'odierna ricorrente, e della conseguente sanzione irrogata, nonché del verbale di contestazione, per le ragioni sopra evidenziate, per la violazione dell'art. 14, comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.; 2)
Per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento di importi a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento e di analisi, contenuta nell'ordinanza ingiunzione conseguentemente, oggi l'annullamento avversata, della disponendo, stessa, nonché l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti a detta ordinanza ingiunzione presupposti, connessi e/o consequenziali, specificati in epigrafe, per le ragioni sopra evidenziate. In via istruttoria: 3) Disporre consulenza tecnica d'ufficio con il conferimento di mandato a Ingegnere idraulico dei seguenti quesiti:
1. Accertare la reale capacità di depurazione dell'attuale impianto.
2. Accertare l'effettiva portate delle acque reflue in entrate nell'impianto di depurazione, sia di giorno, sia durante tutta la giornata.
3. Accertare la sussistenza di nesso eziologico tra le eventuali maggiori quantità di reflui in entrata rispetto all'effettiva capacità dell'impianto e, quindi, rispetto al superamento dei valori soglia accertati e posti a fondamento dell'ingiunzione oggi impugnata. 4) Condannare le Amministrazioni resistenti, che hanno adottato gli atti impugnati, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Ordinare alle Amministrazioni resistenti di produrre i documenti e gli atti citati nel presente ricorso e disporre la CTU pure sopra specificata, ai fini dell'analisi dei detti campioni alla luce dei rilievi sopra formulati in relazione al presunto superamento dei parametri BOD5 COD, SST, AZOTO
AMMONIACALE ED ESCHERICHIA COLI”.
Allegava, a tal fine, che:
- a seguito dell'analisi eseguite su campioni prelevati il 05/04/2018 presso l'impianto di depurazione fognaria di Pedalino (RG), l' , sede territoriale di riscontrava “il superamento dei Controparte_1 Pt_2 limiti previsti dall'all.5 parte III del D.lgs. 152/06 per i parametri BOD 5 COD, SST, AZOTO
AMMONIACALE ED ESCHERICHIA COLI” e solo il 09/04/2019 veniva emessa apposita ordinanza- ingiunzione sull'assunto del predetto accertamento;
- le analisi venivano effettuate “in data 8 e 11 maggio 2018, per cui il aveva già Parte_2
acquisito alla data dell'11 maggio 2018, in via definitiva, tutti gli elementi necessari ed utili ai fini dell'accertamento e contestazione della violazione, come poi effettivamente ha fatto con la nota prot. n.
25099 del 21.5.2018”;
pagina 3 di 29 - in data 23/06/2018, la società inoltrava le proprie osservazioni così come previste dall'art. Parte_1
18, l. n. 689/1981;
- il emetteva l'ordinanza-ingiunzione il 09/04/2019, notificata Parte_2
il successivo 19/04/2019, per cui “erano abbondantemente trascorsi i 90 giorni previsti dall'art. 14, comma 2, della Legge n. 689/1981 e s.m.i.., il quale prevede che il provvedimento sanzionatorio sia notificato nei successivi 90 giorni dall'accertamento”. Ne consegue che l'ente era decaduto dal potere di comminare la sanzione;
- la gestione dell'impianto di depurazione fognaria affidata alla società si sostanziava in mera Parte_1
attività di manutenzione ed infatti, come risultava dal contratto di appalto, “ non ha il potere e Parte_1 nemmeno il dovere di modificare, ovvero di AMPLIARE strutturalmente l'impianto di depurazione: infatti, il superamento dei limiti soglia è determinato dal fatto che l'impianto è stato costruito e, in concreto, è autorizzato per smaltire 300 metri cubi l'ora di acque reflue;
laddove, invece, la concreta portata in entrata, di giorno, si attesta intorno ai 370 metri cubi l'ora con la consequenziale incapacità dell'impianto di attendere in pieno alla relativa funzione depurativa”;
- nessuna responsabilità poteva essere imputata alla società ricorrente, atteso che le funzioni di titolare dello scarico e di gestore dell'impianto erano assunte dal;
Controparte_2
- l'ordinanza-ingiunzione era viziata per difetto di motivazione.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva in giudizio il Parte_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, - Rigettare nella forma e nel merito l'opposizione proposta in quanto del tutto infondata ed inammissibile in fatto e in diritto;
- Confermare il provvedimento sanzionatorio gravato ed il diritto di credito nello stesso consacrato per sanzione amministrative irrogata e relativi accessori. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Deduceva, a tal fine, che:
- con processo verbale prot. n. 25099 del 21.5.2018, l' , sede territoriale di Controparte_1 Pt_2
“riferiva di aver accertato che, a seguito di analisi eseguite su campioni prelevati in data 5.4.2018 presso l'impianto di depurazione fognaria a servizio della frazione di Pedalino del in c.da Controparte_2
Bosco Cicogne, i reflui non risultavano in regola con i parametri [...] fissati dalla legge”;
- per tale violazione, venivano individuati come soggetti responsabili la società in qualità di Parte_1
gestore dell'impianto, e – in solido – il quale proprietario dell'impianto di Controparte_2 depurazione fognario;
pagina 4 di 29 - ritenuto di non procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio, il
[...]
irrogava la sanzione amministrativa tramite ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019; Parte_2
- il termine di novanta giorni previsto dalla legge decorreva “dal momento in cui sono stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione che, nella fattispecie di accertamenti mediante analisi di campioni, coincide con la redazione del rapporto di prova: dunque, atteso che nella fattispecie de qua i rapporti di prova sono dell'11.5.2018, il processo verbale di contestazione dell'illecito - notificato il 29.5.2018 - è perfettamente legittimo in quanto la sua notifica controparte è avvenuta entro il termine di 90 gg. dall'11.5.2018”;
- l'autorità competente a ricevere il rapporto (nel caso di specie il era Parte_2 Parte_2
sottoposta al termine quinquennale di cui all'art. 28, l. n. 689/1981 ai fini dell'adozione di apposita ordinanza-ingiunzione ovvero per archiviare il procedimento sanzionatorio;
- l'omessa valutazione delle memorie depositate dalla società non costituiva vizio idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, atteso che gli eventuali elementi ed argomenti a proprio favore “che l'interessato può sostenere dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”;
- la società ricorrente svolgeva attivamente un ruolo di gestore dell'impianto di depurazione “e il tentativo di scaricare ogni responsabilità sul proprietario del presidio e, come tale, Controparte_2 titolare dell'autorizzazione allo scarico non può sortire alcun effetto per quanto d'interesse in questa sede”;
- la società ricorrente non poteva, dunque, esimersi da responsabilità per la gestione inefficiente dell'impianto, “in quanto risulta a tutti gli effetti (sia tecnicamente che giuridicamente) gestore dell'impianto de quo, per essere stata aggiudicataria del servizio di conduzione e manutenzione dello stesso e suo detentore qualificato al momento del controllo da parte dell' ”. CP_1
Concludeva, dunque, come in premessa.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, il per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “[p]iaccia all'On.le Tribunale di Ragusa Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Nel merito accogliere il primo e terzo motivo dell'opposizione proposta dalla ricorrente e per l'effetto revocare e comunque porre nel nulla l'ordinanza-ingiunzione n.
40/A/2019 del 9.04.2019 notificata al in persona del Sindaco pro-tempore, quale Controparte_2 obbligato in solido, per i motivi di cui in premessa con ogni consequenziale statuizione;
- Nel merito ed in ogni caso rigettare il secondo motivo di opposizione perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale statuizione;
- In via gradata, in caso di rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente, dire obbligata la società in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
pagina 5 di 29 al pagamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, e di tenere indenne il da ogni Controparte_2 pretesa fatta valere dai resistenti, anche in punto spese. Col favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Deduceva, a tal fine, che:
- il notificava al , quale obbligato in solido, Parte_2 Controparte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019 tardivamente, non avendo rispettato il termine di novanta giorni previsto per legge;
- in forza del contratto di appalto n. 7702 del 30/09/2016, il aveva affidato alla Controparte_2
società ricorrente “il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di e CP_2
Pedalino per la durata di 5 anni”. In particolare, l'art. 1 del contratto di appalto stabiliva “espressamente che l'Amministrazione concede al gestore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di gestione integrale (tecnico, manutentiva ed operativa) degli impianti di depurazione di e CP_2
Pedalino”. Inoltre, “nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare tecnico è chiaramente specificato che 'l'appalto si struttura in una prestazione principale alla quale afferiscono tutte le attività di gestione tecnico operativa degli impianti depurativi e la realizzazione degli interventi migliorativi proposti dal gestore in sede di partecipazione alla gara'”;
- solo la società ricorrente era il soggetto gestore dell'impianto, a differenza del Comune di il CP_2
quale era esclusivamente titolare “dell'autorizzazione allo scarico in quanto Ente proprietario”;
- a ciò si aggiunga che la società ricorrente, “nell'offerta tecnica formulata in sede di gara, proponeva delle opere strutturali sugli impianti precisando che tali interventi migliorativi sarebbero stati sufficienti a riportare gli scarichi degli impianti al rispetto dei limiti tabellari previsti dal D. Lgs. 152/2006”;
- il provvedimento sanzionatorio non aveva tenuto debitamente in considerazione delle osservazioni che la società ricorrente aveva inoltrato in data 23/06/2018.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, in giudizio l'
[...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia codesto Controparte_4
Tribunale, contrariis rejectis: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata, con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_1 di causa”.
Deduceva, a tal fine, che:
- il provvedimento sanzionatorio non aveva tenuto debitamente in considerazione delle osservazioni che la società ricorrente aveva inoltrato in data 23/06/2018.
- nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, l' veniva identificato Controparte_1
quale “organo accertatore” degli eventuali illeciti di tipo ambientali sanzionati dalla legge;
pagina 6 di 29 - il era, invece, l'autorità competente ad adottare, sulla base Parte_2
dell'atto di accertamento e all'esito dell'istruttoria, l'eventuale provvedimento sanzionatorio;
- l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva, era, dunque il Parte_2
e non già l'organo accertatore;
[...]
- la contestazione era stata effettuata nel termine previsto per legge e, cioè, entro i “90 gg. dall'accertamento tramite analisi dei campioni [...] e comunque anche entro i 90 gg. dal prelievo”;
- la predetta contestazione costituiva un prius rispetto alla successiva ingiunzione, rispetto alla quale non veniva previsto per legge alcun termine specifico di conclusione del procedimento. In assenza di un dato normativo, “il termine massivo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione [era] quello quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge che, tuttavia, disciplina la prescrizione dell'illecito amministrativo e del collegato diritto di riscossione delle sanzioni pecuniarie”;
- come comunicato al legale rappresentante della società ricorrente, le analisi “dei campioni hanno invero avuto inizio il 06.04.18” e, come risultava dal verbale di apertura, il legale rappresentante non era presente “all'apertura dei campioni ed all'inizio delle operazioni analitiche”;
- le attività di accertamento svolta dal resistente, in qualità di organo accertatore, “attengono esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti tabellari del refluo in uscita ai fini della salvaguardia Co del corpo ricettore”. In ogni caso, “[d]ai dati storici derivanti dall'attività di controllo svolto dalla a seguito dell'installazione degli autocampionatori e dei misuratori di portati, si rileva che le portate medie in ingresso all'impianto di Pedalino sono sempre pari a circa 16 mc/h, dato nettamente inferiore a quello attestato nel ricorso, in cui si attribuiscono all'impianto di Pedalino portate di 370 mc/h”.
Concludeva, dunque, come in premessa.
All'udienza del 06/03/2020, il giudice dava atto ai comparenti “dell'odierna riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 2823/2019 r.g. [a cui era già stato riunito il procedimento iscritto al n. r.g. 2824/2019]”.
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2824/2019, con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione n.
57/A/2019 del 20/05/2019, la società ricorrente aveva convenuto in giudizio gli odierni Parte_1 resistenti ( e Parte_2 Controparte_2 [...]
) per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “si Chiede che l'On.le Controparte_4
Tribunale adito, in composizione monocratica, previi gli incombenti di rito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: 1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle contestazioni formulate, con l'ordinanza ingiunzione oggi avversata [ordinanza-ingiunzione n.
57/A/2019 del 20/05/2019], nei confronti dell'odierna ricorrente, e della conseguente sanzione irrogata, nonché del verbale di contestazione, per le ragioni sopra evidenziate, per la violazione dell'art. 14, pagina 7 di 29 comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.; 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento di importi a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento e di analisi, contenuta nell'ordinanza ingiunzione conseguentemente, oggi l'annullamento avversata, della disponendo, stessa, nonché l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti a detta ordinanza ingiunzione presupposti, connessi e/o consequenziali, specificati in epigrafe, per le ragioni sopra evidenziate. In via istruttoria: 3) Disporre consulenza tecnica d'ufficio con il conferimento di mandato a Ingegnere idraulico dei seguenti quesiti:
1. Accertare la reale capacità di depurazione dell'attuale impianto.
2. Accertare l'effettiva portate delle acque reflue in entrate nell'impianto di depurazione, sia di giorno, sia durante tutta la giornata.
3. Accertare la sussistenza di nesso eziologico tra le eventuali maggiori quantità di reflui in entrata rispetto all'effettiva capacità dell'impianto e, quindi, rispetto al superamento dei valori soglia accertati e posti a fondamento dell'ingiunzione oggi impugnata. 4) Condannare le Amministrazioni resistenti, che hanno adottato gli atti impugnati, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ordinare alle
Amministrazioni resistenti di produrre i documenti e gli atti citati nel presente ricorso e disporre la CTU pure sopra specificata, ai fini dell'analisi dei detti campioni alla luce dei rilievi sopra formulati in relazione al presunto superamento dei parametri AZOTO AMMONIACALE ed COLI”. Persona_1
Con comparsa regolarmente depositata anche in tale procedimento si costituiva il
[...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON.LE Parte_2
TRIBUNALE Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, - Rigettare nella forma e nel merito l'opposizione proposta in quanto del tutto infondata ed inammissibile in fatto e in diritto;
- Confermare il provvedimento sanzionatorio gravato ed il diritto di credito nello stesso consacrato per sanzione amministrative irrogata e relativi accessori. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, il per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare unico responsabile delle violazioni ingiunte Pt_1 nella qualità di gestore dell'impianto, e per l'effetto porre a carico della stessa l'esclusivo onere del pagamento delle sanzioni comminate ed ogni conseguente e inerente somma, tenendo indenne il
[...]
; - in subordine, ritenere e dichiarare nulla e illegittima l'opposta ordinanza ingiunzione la CP_2 relativa sanzione ingiunta in quanto nessuna violazione di legge è stata perpetrata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 17/01/2020, il giudice disponeva la riunione del procedimento iscritto al n. r.g.
2824/2019 a quello iscritto al n. 2823/2019 r.g. pagina 8 di 29 Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2823/2019, con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione n.
56/A/2019 del 20/05/2019, la società ricorrente conveniva in giudizio gli odierni resistenti Parte_1
( e Parte_2 Controparte_2 Controparte_4 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “si Chiede che l'On.le Tribunale
[...] adito, in composizione monocratica, previi gli incombenti di rito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: 1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle contestazioni formulate, con l'ordinanza ingiunzione oggi avversata [ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del
20/05/2019], nei confronti dell'odierna ricorrente, e della conseguente sanzione irrogata, nonché del verbale di contestazione, per le ragioni sopra evidenziate, per la violazione dell'art. 14, comma 2 della
L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.; 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento di importi a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento e di analisi, contenuta nell'ordinanza ingiunzione conseguentemente, oggi l'annullamento avversata, della disponendo, stessa, nonché l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti a detta ordinanza ingiunzione presupposti, connessi e/o consequenziali, specificati in epigrafe, per le ragioni sopra evidenziate. In via istruttoria: 3) Disporre consulenza tecnica d'ufficio con il conferimento di mandato a Ingegnere idraulico dei seguenti quesiti:
1. Accertare la reale capacità di depurazione dell'attuale impianto. 2.
Accertare l'effettiva portate delle acque reflue in entrate nell'impianto di depurazione, sia di giorno, sia durante tutta la giornata.
3. Accertare la sussistenza di nesso eziologico tra le eventuali maggiori quantità di reflui in entrata rispetto all'effettiva capacità dell'impianto e, quindi, rispetto al superamento dei valori soglia accertati e posti a fondamento dell'ingiunzione oggi impugnata. 4) Condannare le
Amministrazioni resistenti, che hanno adottato gli atti impugnati, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ordinare alle Amministrazioni resistenti di produrre i documenti e gli atti citati nel presente ricorso e disporre la CTU pure sopra specificata, ai fini dell'analisi dei detti campioni alla luce dei rilievi sopra formulati in relazione al presunto superamento dei parametri BOD5 e SST”.
Con comparsa regolarmente depositata in tale procedimento si costituiva in giudizio il CP_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE ADITO
[...] respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare unico responsabile delle violazioni ingiunte nella qualità di gestore dell'impianto, e per l'effetto porre a carico della Pt_1 stessa l'esclusivo onere del pagamento delle sanzioni comminate ed ogni conseguente e inerente somma, tenendo indenne il;
- in subordine, ritenere e dichiarare nulla e illegittima l'opposta Controparte_2
pagina 9 di 29 ordinanza ingiunzione la relativa sanzione ingiunta in quanto nessuna violazione di legge è stata perpetrata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, in giudizio il Parte_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Disattesa
[...] ogni avversa istanza, eccezione e difesa, - Rigettare nella forma e nel merito l'opposizione proposta in quanto del tutto infondata ed inammissibile in fatto e in diritto;
- Confermare il provvedimento sanzionatorio gravato ed il diritto di credito nello stesso consacrato per sanzione amministrative irrogata e relativi accessori. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'udienza del 17/01/2020, il giudice dava atto ai comparenti dell'avvenuta riunione del procedimento n. r.g. 2823/2019 con quello di cui al n. r.g. 2824/2019 e dichiarava, altresì, la contumacia di
[...]
. Controparte_4
All'udienza del 06/03/2020, il giudice, rilevata l'evidente connessione tra il procedimento n. r.g.
2823/2019 con quello iscritto al n. r.g. 2305/2019, ne disponeva la riunione.
Il successivo giudice divenuto nuovo assegnatario del fascicolo rinviava infine la causa per precisazione delle conclusioni e, infine, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., alla data odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
Con separati ricorsi, riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, l'odierno ricorrente adiva l'intestato tribunale lamentando l'illegittima adozione nei suoi confronti delle ordinanze-ingiunzioni nn.
40/A/2019 del 09/04/2019, 56/A/2019 del 20/05/2019 e 57/A/2019 del 20/05/2019.
Considerato che l'odierno ricorrente ha denunciato l'illegittimità dei predetti provvedimenti amministrativi sulla base delle medesime doglianze, appare opportuno procedere ad una trattazione unitaria delle cause in epigrafe.
In punto di diritto, preme rammentare che l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, formulata ai sensi dell'art. 22, l. 24/11/1981, n. 689 e dell'art. 6, d.lgs. 01/09/2011, n. 150, introduce un ordinario giudizio avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere nei confronti dell'autorità amministrativa opposta (non strutturandosi, di contro, come giudizio di impugnazione di un atto amministrativo).
Dunque, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione si svolge sul solo rapporto e, quindi, sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità prevista dalla legge: “[i]n tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità pagina 10 di 29 e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che [...] il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa [...] all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione” (cfr.
Cass. civ., sez. II, ord., 11/05/2022, n. 14861).
Da tali considerazioni discende che con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti dell'amministrazione resistente, la quale assume le vesti sostanziali di attrice, su cui ricade l'onere della prova: “[è] stato costantemente affermato il principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5095 del 26/05/1999)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 30/09/2020, n. 20878).
Delimitato in questi termini l'oggetto del presente procedimento, giova rammentare che soggetto legittimato a proporre l'opposizione è il solo destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Per orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, “anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, legittimato a proporre opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emanata ai sensi della L. n. 689 del 1981 è esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa. Invero, tale giudizio, pur inerendo a un rapporto giuridico avente la sua fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato come impugnazione di un atto amministrativo, con la conseguenza che non può ritenersi consentita la partecipazione ad esso di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, giacchè la legittimazione a ricorrere trova fondamento nell'esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui il ricorrente sia destinatario, mentre la circostanza di essere esposto a un'eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (cfr. Cass. n. 9286/2018, Cass. n. 325/2007, Cass. n.
14098/2006” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 22/02/2024, n. 4744).
Come chiaramente indicato dai giudici della suprema corte, parti necessarie del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sono esclusivamente l'ingiunto e l'amministrazione ingiungente, anche quando al procedimento sanzionatorio abbiano preso parte altri enti pubblici: “nel procedimento articolato che pagina 11 di 29 giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze e che in ragione di quelle concorrano all'iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l'iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l'Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 11/03/2020, n. 6964, in cui il giudice di legittimità ha richiamato la sua costante giurisprudenza sul punto: “[q]uesta Corte ha avuto modo di precisare che 'In tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d.
n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della I. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro' (Cass 15169/2015). In altro contesto processuale ha poi ribadito che 'In tema di sanzioni amministrative per violazione della legge sullo sciopero, in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro applicativa delle sanzioni amministrative, di natura pecuniaria, deliberate dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono inammissibili le censure che abbiano ad oggetto la delibera della Commissione stessa, atteso che contro quest'ultima è ammesso solamente, ai sensi dell'art. 20 bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso al giudice del lavoro' (Cass. n. 24207/2010). [...] A tali conclusioni anche recentemente questa Corte è giunta, in differente materia, sancendo che 'in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione' (Cass. n. 1661/2019; Cass. n. 22885/2018)”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione di cui agli artt. 22 e 23, l. n. 689/1981, l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza ingiunzione è la sola parte avente legittimazione a contraddire (sul punto si veda anche Cass. civ., sez. II, ord.,
22/11/2022, n. 35795: “[d]eve condividersi quanto di recente precisato da questa Corte: «Costituisce principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione pagina 12 di 29 amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza [...]; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione [...]. Ancora recentemente tali affermazioni sono state ribadite da questa Corte che ha affermato che nel giudizio di opposizione è passivamente legittimata la sola autorità amministrativa che abbia emesso l'ordinanza ingiunzione, la quale è pure l'unica attivamente legittimata all'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. n. 21511 del 2008; Cass. n.
12742 del 2007)» (Sez. 2, n. 8190/2020). L'esposta interpretazione trova specifica conferma nell'art. 7, comma 5 del d. Igs. n. 150/2011, il quale dispone: «La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni». L'orientamento sopra ripreso costituisce oramai convincente e consolidato superamento del diverso indirizzo talvolta espresso nel passato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 10216, 16/5/2005, Rv. 583769)”).
In particolare, l'art. 135, co. 1, d.lgs. 03/04/2006, n. 152 prevede che “[i]n materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”. La disposizione in esame fa salva la possibilità per le singole regioni di delegare l'esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie anche ad enti diversi.
La legge della regione siciliana del 27/04/1999, n. 10, prevede all'art. 28, co. 8 che “[i]n materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
Come ampiamente illustrato dai giudici della suprema corte, il legislatore del testo unico in materia ambientale non ha inteso abrogare la disciplina normativa previgente al d.lgs. n. 152/2006: “[t]ale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile pagina 13 di 29 di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170 in base al quale 'Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175'. Il riferimento specifico e congiunto ad 'atti e provvedimenti' induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare 'salvi' sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Ligura n. 43 del 1995 [...] dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto antinomia con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 27/01/2020, n. 1746).
Seguendo l'argomentazione della corte, non sono da considerarsi tacitamente abrogate le normative regionali che, antecedentemente all'adozione del testo unico in materia ambientale, prevedevano la delega delle funzioni amministrative sanzionatorie ad enti diversi e, in particolare, alle province.
Tanto premesso, non è vi dubbio che la Provincia di Ragusa (rectius, il
[...]
) sia l'amministrazione competente ad adottare le ordinanze-ingiunzioni di Parte_2 cui trattasi e, pertanto, unico soggetto legittimato a contraddire.
Da tale conclusione discende, altresì, la necessità di dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli altri enti pubblici convenuti e, cioè, il e l' Controparte_2 Controparte_1 [...]
, in quanto soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente Controparte_4
(il . Parte_2
Effettuate queste considerazioni preliminari di rito, con il primo motivo di opposizione, il ricorrente ha lamentato l'adozione dei provvedimenti sanzionatori in violazione del termine di cui all'art. 14, co. 2, l.
n. 689/1981.
La doglianza è infondata e non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, preme rammentare che l'art. 14, co. 2, l. n. 689/1981 onera l'autorità competente a procedere alla contestazione delle violazioni, salvo non sia possibile procedere immediatamente, mediante notifica degli estremi della violazione “agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Per giurisprudenza consolidata, il predetto termine di novanta giorni non decorre dalla commissione dell'illecito, ma dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento: “in tema di sanzioni pagina 14 di 29 amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il «fatto» è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 04/08/2022, n. 24209 conf. in Cass. civ., sez. II, ord., 19/02/2024, n. 4345. Sul punto, si richiama altresì Cass. civ., sez. II, ord., 25/03/2019, n. 8284: “[v]a infatti ribadito che 'In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n.689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto' (Cass. Sez. L, Sentenza n.7681 del 02/04/2014, Rv.630503; in termini, cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n.26734 del 13/12/2011, Rv. 620263, relativa al termine di centottanta giorni previsto dall'art.4 della legge 23 dicembre 1986 n.898 per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt.2 e 3 della medesima legge;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18574 del 03/09/2014, Rv.632068 in materia di sanzioni amministrative per violazione dell'art.180 comma 8 del Codice della Strada;
nonché
Cass. Sez. 2, Sentenza n.25836 del 02/12/2011, Rv. 620363, Cass. Sez. 2, Sentenza n.8687 del
03/05/2016, Rv. 639747 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081, tutte riferite al procedimento sanzionatorio attivato dalla . L'unico caso in cui il termine per la notificazione CP_6 degli estremi della violazione agli interessati decorre certamente dalla consegna degli atti all'autorità amministrativa competente è quello -previsto dall'art.14 comma 3 della Legge n.689/1981- in cui la trasmissione sia disposta direttamente dall'autorità giudiziaria, perché in tal caso si presume che l'accertamento del fatto sia già stato compiutamente svolto in sede giudiziaria. [...] In ogni altro caso, il giudice '... dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse -data dalla quale decorre ex art. 14 comma 2 della Legge n.689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione- deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni ...'
(Cass. Sez. 1, Sentenza n.8326 del 04/04/2018, Rv.647766; conf. Sez. L, Sentenza n.16642 del
08/08/2005, Rv.582917)”). pagina 15 di 29 Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'illecito ed entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'illecito, non è, altresì, contemplato per la conclusione della fase decisoria.
Particolarmente chiara sul punto la ricostruzione effettuata dalla Corte costituzionale: “[i]l procedimento sanzionatorio regolato dalla richiamata legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale sulle violazioni amministrative, si articola in due fasi distinte, la prima delle quali, affidata agli organi di vigilanza, è deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la seconda, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, è preordinata all'adozione, da parte dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria, di un atto complesso, l'ordinanza-ingiunzione, di applicazione della sanzione pecuniaria e di ingiunzione del relativo pagamento, ovvero dell'ordinanza di archiviazione. L'elemento di raccordo tra gli indicati snodi procedimentali è costituito dalla contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non è effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento». Il superamento di tale termine – che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione – è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Analogo termine non è, invece, contemplato per la conclusione della fase decisoria, in quanto il censurato art. 18, al primo comma, dispone che, «[e]ntro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità», e al secondo comma che
«[l]'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto». L'unico termine assegnato all'autorità decidente è, dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981” (cfr. Corte cost., sent.,
12/07/2021, n. 151.
Deve, tuttavia, precisarsi che la suprema corte ha rilevato come la carenza di un termine di conclusione del procedimento possa rendere inidonea l'effettività del diritto di difesa, sebbene una tale valutazione pagina 16 di 29 debba spettare in concreto al legislatore: “[a] fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Esso, al di là della varietà delle ipotesi ricostruttive cui la natura 'ibrida' della nozione legislativa ha dato adito – che ne individuano l'oggetto ora nel diritto di credito dell'autorità competente, ora nell'illecito, ora nello stesso potere sanzionatorio – identifica il margine temporale massimo dell'inerzia dell'amministrazione, superato il quale l'ordinamento presume il venir meno dell'interesse pubblico a dare attuazione alla pretesa punitiva. L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione. Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa
Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”).
In assenza di un diverso (e auspicabile) dato normativo, la soluzione a cui perviene la Corte costituzionale
è quella per cui la mancanza di un termine di conclusione del procedimento non debba essere integrata con le previsioni di cui alla legge fondamentale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, attesa la diversa funzione che assume la previsione del termine: “[a]lla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere (sentenze n. 176 del 2004, n. 262 del 1997), in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati” (cfr. Corte cost., n. 151/2021, cit.).
Già la Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, aveva chiarito che il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, di cui all'art. 18, l. n. 689/1981, non deve concludersi pagina 17 di 29 nel termine generale previsto dall'art. 2, l. n. 241/1990: “[r]itiene il collegio che debba essere seguito l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario. Non impedisce di pervenire a questa conclusione la
'universalità' della legge citata, che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi. Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono la L.
7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina. D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla 'partecipazione dell'interessato' (v., tra le altre, Cass. 27 novembre 2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005 n. 27681). Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente all'art.
2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18). Né l'ostacolo può essere superato, come si è opinato con la sentenza impugnata, applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che pagina 18 di 29 eventualmente lo compongono, bensì «dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte». Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS V sez. 3 giugno 1999 n. 621, V sez. 19 settembre 2000 n. 4844, VI sez. 13 maggio
2003 n. 2533, IV sez. 10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds VI sez. 19 dicembre 1997 n. 1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 27/04/2006, n. 9591).
Dalle osservazioni sopra esposte, in assenza di altri termini specifici previsti dalla l. n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge e non il diverso termine di novanta giorni di cui all'art. 14, co. 2, della medesima legge o il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, l. n. 241/1990.
Tanto premesso in diritto, nel caso che qui occupa, risultano rispettati sia il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, co. 2, l. n. 689/1981 (oggetto del motivo di opposizione), sia il termine (di prescrizione) quinquennale di cui all'art. 28 della medesima legge.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019 (cfr. all. al ricorso e all. alla comparsa n. r.g. 2305/2019): Parte_2
- in data 06/04/2018 si è proceduto all'avvio delle analisi dei campioni di acque reflue prelevati il
05/04/2018;
- i rapporti di prova sui campioni prelevati il 05/04/2018 recano la data dell'8 e 11/05/2018;
- il verbale di contestazione, protocollato al n. 0025099 il 21/05/2018, è stato notificato alla società ricorrente il 25/05/2018;
- il procedimento di accertamento e di contestazione si è concluso nel termine di novanta giorni;
- l'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019 è stata notificata il 18/04/2019 e, quindi, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del 20/05/2019 (cfr. all. al ricorso e all. alla comparsa n. r.g. 2823/2019): Parte_2
- in data 23/03/2018 si è proceduto all'avvio delle analisi dei campioni di acque reflue prelevati il
22/03/2018; pagina 19 di 29 - i rapporti di prova sui campioni prelevati il 22/03/2018 recano la data del 16/04/2018;
- il verbale di contestazione, protocollato al n. 0025095 il 21/05/2018, è stato notificato alla società ricorrente il 25/05/2018;
- il procedimento di accertamento e di contestazione si è concluso nel termine di novanta giorni;
- l'ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del 20/05/2019 è stata notificata il 23/05/2019 e, quindi, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 57/A/2019 del 20/05/2019 (cfr. all. al ricorso e all. alla comparsa n. r.g. 2824/2019): Parte_2
- in data 23/05/2018 si è proceduto all'avvio delle analisi dei campioni di acque reflue prelevati il
22/05/2018;
- i rapporti di prova sui campioni prelevati il 22/05/2018 recano la data del 21/06/2018;
- il verbale di contestazione, protocollato al n. 0035664 il 17/07/2018, è stato notificato alla società ricorrente il 23/07/2018;
- il procedimento di accertamento e di contestazione si è concluso nel termine di novanta giorni;
- l'ordinanza-ingiunzione n. 57/A/2019 del 20/05/2019 è stata notificata il 23/05/2019 e, quindi, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981.
Risultano, dunque, rispettati i termini normativamente prescritti, con conseguente infondatezza del primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione, la società ricorrente ha denunciato l'illegittimità dei verbali di accertamento e di contestazione (e, in via derivata, delle correlate ordinanze-ingiunzione) per mancata e/o omessa valutazione di fatti e circostanze, deducendo che il superamento dei limiti soglia risulti determinato da carenze strutturali (sottodimensionamento) dell'impianto di depurazione. Alcuna responsabilità potrebbe, dunque, essere imputata alla società ricorrente, la quale non aveva il potere di modificare o ampliare strutturalmente l'impianto di depurazione.
La doglianza è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Come già ha avuto modo di ribadire questo tribunale in controversie del tutto analoghe fra le odierni parti in lite: “[d]eve ritenersi che la nella sua qualità di titolare della gestione tecnica ed operativa Parte_1 dell'impianto di depurazione del sia stata correttamente individuata quale obbligata Controparte_2 in solido e, in quanto tale, responsabile del regolare funzionamento del sistema depurativo ma anche delle conseguenze dell'eventuale violazione della normativa relativa ai limiti di accettabilità dei reflui”
(cfr. sentenze allegate e, in particolare, trib. Ragusa, sent., 02/04/2021, n. 370 in trib. Ragusa, sent.,
09/03/2022, n. 307 e 308 e richiamata anche in trib. Ragusa, sent., 24/05/2022, n. 719 e ancora trib.
Ragusa, sent., 08/02/2022, n. 177). pagina 20 di 29 La conclusione a cui è già pervenuta l'intestato tribunale risulta altresì confermata dai più recenti interventi nomofilattici.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, puntualizzato la rilevanza e la necessità della distinzione tra il gestore dell'impianto di depurazione e il titolare dell'autorizzazione allo scarico: “[l']art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), ha introdotto il principio [...] della personalità dell'autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi;
ne deriva che il titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l'utilizzo dello scarico (Sez. 1, Sentenza n.
10480 del 08/05/2006), a meno che egli ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà. [...] Tuttavia, sempre in tema di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981 n. 689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto (Sez. 2, Sentenza n. 14441 del 22/06/2006; conf. Sez. 2, Sentenza n. 22295 del 02/11/2010 e
Sez. 2, Sentenza n. 28653 del 2011). È opportuno riportare il percorso motivazionale posto alla base delle menzionate decisioni: « […] la giurisprudenza penale di legittimità, in materia ambientale, è costantemente orientata nel senso dell'ammissibilità della delega di funzioni amministrative, con conseguente possibilità di escludere la colpa del soggetto delegante, al riguardo dettando precisi e rigorosi criteri, oggettivi e soggettivi, ai fini del riconoscimento della legittimità del trasferimento dei poteri e del conseguente assoggettamento a responsabilità del solo delegato. Sotto il primo profilo assumono rilevanza le dimensioni dell'ente o impresa delegante, tali da giustificare l'esigenza della delega, l'effettività del trasferimento di poteri, comportante completa autonomia gestionale, la conformità della delega alle norme interne o disposizioni statutarie al riguardo;
sotto il secondo assumono particolare rilevanza la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato, l'esistenza o meno di poteri di pagina 21 di 29 ingerenza, a termini della convenzione, del delegante nell'espletamento dell'attività delegatale eventuali richieste di intervento da parte del delegato, l'eventuale conoscenza da parte del delegante della negligenza o della sopravvenuta incapacità del gestore [...]. Altrettanto costante, peraltro, è la giurisprudenza nel ravvisare comunque la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l'avvenuto trasferimento della gestione dell'attività di depurazione, nei casi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi;
viene, invece, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del gestore nei casi di superamento dei limiti tabellari di emissione, dovuti ad improprio uso degli impianti o ad omessa adozione di particolari e contingenti misure tecniche (v. Cass. 3^ pen. 25/09/2000, Biizzi). Dai suesposti, convincenti, principi il
Collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, non condividendo il diverso ed isolato orientamento espresso dalla sentenza n. 8537/2005 della 1^ sez. civ. di questa Corte (nella quale si sostiene che appalti del genere potrebbero solo comportare il trasferimento della gestione tecnica degli impianti e non anche la delega a terzi di responsabilità derivanti da obblighi dalla legge imposti direttamente, in ragione di interessi pubblici, ai soggetti titolari), considerato che nei casi di specie non è la responsabilità in sè che
è oggetto del trasferimento, bensì il particolare rapporto con la cosa (nella specie gli impianti di depurazione), alla cui disponibilità è correlata tale responsabilità, che può essere legittimamente trasferito, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che lo consentono, con conseguente assoggettamento degli assuntori ai relativi obblighi, derivanti dai precetti normativi dei quali i medesimi divengono, in ragione dell'autonoma e qualificata detenzione, destinatari e, come tali passibili delle relative sanzioni, comminate a carico di 'chiunque' cagioni i fatti di inquinamento vietati dalla legge.
[…]»” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 25/02/2022, n. 6351).
Secondo l'interpretazione fornita dalla suprema corte, che qui si condivide, il gestore operativo dell'impianto di depurazione è certamente da ritenere come autore materiale della condotta vietata o, comunque, come corresponsabile. Infatti, la giurisprudenza è costante nel riconoscere la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l'avvenuto trasferimento della gestione dell'attività di depurazione, nelle ipotesi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissioni di intervento e nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi.
Per quel che riguarda la posizione del gestore, occorre rammentare che “[i]l T.U. sull'Ambiente attribuisce al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'Allegato 5. In particolare, sul gestore grava l'obbligo di verificare in continuazione l'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, per cui in caso contrario, sorge in capo allo stesso l'obbligo di attivarsi per effettuare pagina 22 di 29 i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento. Pertanto, il gestore dell'impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è oggettivamente responsabile dell'accertata violazione, a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà e senza possibilità di ovviarvi per tempo (Cass. n. 11479/2006 cit.). Medesima responsabilità grava, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 sul titolare dell'autorizzazione allo scarico (Cass. n. 6351 del 2022)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 08/10/2024, n.
26251).
Tanto premesso, si tratta, quindi, di verificare se dal contratto di appalto del servizio di gestione dell'impianto di depurazione sia evincibile una delega di funzioni nei termini sopra indicati.
Nel contratto di appalto del 30/09/2026 (cfr. all. 6 al ricorso) si prevede la concessione “al Gestore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di gestione integrale (tecnico, manutentiva ed operativa) degli impianti di depurazione di e Pedalino [...]. L'appalto si struttura in una CP_2 prestazione principale alla quale afferiscono tutte le attività di gestione tecnico operativa degli impianti depurativi e la realizzazione degli impianti migliorativi proposti dal Gestore in sede di partecipazione alla gara e in una prestazione secondaria nella quale è ricompresa l'attività di raccolta, trasporto e conferimento dei fanghi e dei rifiuti urbani prodotti nel ciclo depurativo per lo smaltimento/recupero”.
D'altro canto, nel capitolato speciale (cfr. all. 2 comparsa n. r.g. 2823/2019) si legge Controparte_2 che “[l']appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le prestazioni per la gestione degli impianti di depurazione del centro abitato di e Pedalino, CP_2 siti rispettivamente in C.da Balatelle e in C.da Bosco Cicogne. I servizi oggetto d'appalto riguardano sinteticamente: 1) la gestione tecnico-operativa: a) controlli operativi;
b) organizzazione ed esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, delle strutture, impianti e delle attrezzature inerenti gli impianti di depurazione;
c) ottimizzazione del processo depurativo;
d) controlli analitici;
e) pulizia e mantenimento degli accessi, dei piazzali e di tutte le aree di pertinenza (sfalcio erba, potature, ecc.); 2) la raccolta e trasporto dei rifiuti: [...]; 3) la manutenzione straordinaria degli impianti elettromeccanici (pompe di sollevamento, motori elettrici, aspiratori, ecc.) e delle attrezzature inerenti gli impianti di depurazione;
4) l'assistenza tecnico-amministrativa nei confronti dell'Ente appaltante (predisposizione in bozza dei documenti autorizzativi, gestione dei dati tecnico- amministrativi, ecc.). La corretta gestione e manutenzione del sistema depurativo complessivo deve garantire, con costanza e continuità, il rispetto dei limiti di accettabilità del conferimento nell'effluente finale ed il rispetto dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 3, allegato 5 alla parte III del Decreto
Legislativo n. 152/2006 o eventuali norme più restrittive imposte dagli Enti preposti”. In ogni caso, l'art. pagina 23 di 29 7 del capitolato speciale esclude il potere da parte dell'impresa appaltatrice di apportare modifiche all'impianto che non siano state preventivamente autorizzate, non escludendo perciò la possibilità di apportare le modifiche e le migliori che si rendano opportune nell'attività di gestione: “[è] vietato all'I.A. apportare ulteriori modifiche all'impianto, oltre a quelle presentate in sede di gara, senza la preventiva autorizzazione dell' Eventuali ulteriori modifiche tecniche e impiantistiche finalizzate al CP_7 raggiungimento dei livelli depurativi previsti per legge, dovranno essere previamente autorizzate dall' Detto consenso ed autorizzazione, comunque, non annulla né limita la responsabilità CP_7 dell'Appaltatore, né lo esonera da alcuni degli obblighi e garanzie contrattuali”. Alla luce di ciò, appare ridondante richiamare il contenuto dell'art. 8 del capitolato speciale, secondo cui “[l'impresa appaltatrice], tramite il proprio Responsabile Tecnico, è responsabile sia civilmente che penalmente nei confronti dell'Ente e di tutte le autorità preposte circa eventuali violazioni delle norme di legge che regolano la materia (tutela dell'ambiente, prevenzione dell'inquinamento, sicurezza dei cantieri di lavoro, ecc.). Pertanto, anche se l'impianto è già stato collaudato dalle competenti Autorità al momento CP_ dell'attivazione, l' dovrà controllare, per tutto il periodo di gestione, che tutto il complesso impiantistico sia mantenuto in regola e rispetti tutte le leggi vigenti. [...] 7. La corretta gestione e manutenzione del sistema depurativo complessivo deve garantire, con costanza e continuità, il rispetto dei limiti di accettabilità del conferimento nell'effluente finale ed il rispetto dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 3, allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006. Il rispetto dei limiti di scarico deve essere assicurato anche nei periodi di pioggia con afflusso all'impianto di portate anche superiori a quelle previste”.
Tale regime risulta, altresì, confermato nel disciplinare tecnico (cfr. all. 3 alla comparsa CP_2
n. r.g. 2823/2019) che, integrando il capitolato speciale, prevede che “[l]a corretta gestione e
[...] manutenzione del sistema depurativo complessivo deve garantire, con costanza e continuità, il rispetto dei limiti di accettabilità del conferimento nell'effluente finale ed il rispetto dei parametri previsti nel
Decreto Legislativo n. 152/2006 tabelle 1 e 3 o eventuali parametri più restrittivi eventualmente imposti dagli organi competenti durante la gestione senza che la ditta abbia nulla a pretendere per tali modifiche”.
Nella nota del , protocollata al n. 006967 del 28/02/2017 (cfr. all. 5 al ricorso), si fa Controparte_2 esplicito riferimento ad una istanza di deroga ai valori limite allo scarico presentata dalla “ditta affidataria del servizio di gestione tecnica-operativa degli impianti comunali di e Pedalino”. CP_2
Del resto, è la stessa società ricorrente a chiarire nel ricorso (p. 8) di essere “obbligata a gestire l'impianto in esecuzione del contratto di appalto [...]. La gestione dell'impianto, con la massima diligenza impiegata da determina un piccolo superamento dei valori soglia scaturente dal sottodimensionamento Parte_1
pagina 24 di 29 del medesimo impianto. Ma, non gestire l'impianto, ovvero abbandonarlo, determinerebbe un danno ambientale di dimensioni apocalittiche”.
È sufficiente, dunque, richiamare il contratto di appalto in cui si evince espressamente come la società odierna ricorrente sia il soggetto deputato alla gestione dell'impianto di depurazione e, quindi, destinatario in via prioritaria della sanzione amministrativa.
Tale considerazione, giova ribadirlo, non esclude l'applicabilità del regime di solidarietà nei confronti del proprietario dell'impianto, qualora si dimostri una radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti.
Per le ragioni predette, il secondo motivo di opposizione è, dunque, non meritevole di accoglimento.
Con il terzo motivo di opposizione (limitatamente al procedimento iscritto al n. r.g. 2305/2019), la società ricorrente ha denunciato l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del
09/04/2019 per violazione ed erronea applicazione dell'art. 18, l. n. 689/1981 e per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990.
In particolare, l'odierna ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dell'amministrazione ingiungente delle osservazioni trasmesse in data 23/06/2018.
La doglianza è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'art. 18, co. 1 e 2, l. n. 689/1981 prevede la possibilità per gli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o di notificazione della violazione, di “far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
La violazione della norma in commento, tuttavia, non è idonea a determinare la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, atteso che le eventuali deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e non valutate dall'autorità competente possono essere riproposte anche in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio.
È stato, infatti, autorevolmente affermato che “i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede pagina 25 di 29 amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 28/01/2010, n. 1786).
Stante il citato canone ermeneutico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che eventuali difetti di motivazione dell'atto non costituiscono vizi invalidanti, qualora detti vizi non precludano all'interessato di portare all'attenzione del giudice dell'opposizione le medesime argomentazioni che avrebbe potuto avanzare innanzi all'autorità amministrativa, considerato che il sindacato giurisdizionale si estende alla validità sostanziale dell'intero rapporto.
In altri termini, l'omessa audizione (se richiesta) dell'interessato, così come l'omessa valutazione specifica degli scritti difensivi, costituiscono vizi non idonei a determinare l'illegittimità sostanziale dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, in quanto i vizi del procedimento sanzionatorio non esimono il decidente dal valutare nel merito la sussistenza della pretesa sanzionatoria: “l'attuale indirizzo giurisprudenziale, in materia, è nel senso che «In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa [...] a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l.
n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale» (così, da ultimo, Cass. 7/08/2019, n. 21146; in senso analogo v. Cass. 10/05/2018, n.
11300: «In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. - secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento - non integra una ipotesi di cd. 'prospective overruling', poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione»)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 07/09/2023, n. 26050).
D'altro canto, recente giurisprudenza di legittimità ha, altresì, equiparato la mancata audizione dell'interessato all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione prima della scadenza del termine previsto per la trasmissione di scritti difensivi: “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, emessa a conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 18 della l. n.
689 cit., la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, al pari della pronuncia dell'ordinanza ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni fissato per pagina 26 di 29 la trasmissione di scritti difensivi da parte dell'interessato, non comportano la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione o di scritti difensivi dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 21146 del 2019)”
(cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 01/03/2021, n. 5558).
Tanto premesso, la mancata valutazione degli scritti difensivi può essere considerato come vizio procedimentale di per sé inidoneo a determinare la nullità del provvedimento impugnato, in quanto – riguardando il giudizio di opposizione il rapporto – gli argomenti a proprio favore, non considerati dall'autorità amministrativa, possono essere prospettati anche in sede giurisdizionale.
Inconducente appare, altresì, il richiamo all'art. 3, l. n. 241/1990, atteso che la più recente giurisprudenza ha “ribadito l'inconciliabilità della legge n. 241/1990 con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 08/05/2025, n. 12243).
In ogni caso, deve ribadirsi il costante orientamento “di questa Corte secondo cui 'l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione' (Cass. 16316/2020)” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.,
27/09/2021, n. 26146).
Nel caso che qui occupa, l'onere motivazionale risulta assolto, atteso che le ragioni su cui si fonda la decisione sono desumibili per relationem dal citato verbale di accertamento, protocollato al n. 25099 il
21/05/2018, “con il quale l' ha riferito di aver accertato, a seguito di analisi eseguite Controparte_1
Co sui campioni prelevati in data 5.4.2018 da personale della di presso l'impianto di Pt_2 depurazione fognaria 'il superamento dei limiti previsti dall'all. 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, SST, Azoto Ammoniacale ed Escherichia Coli'” (cfr. all. 1 al ricorso).
Risultando, dunque, le ragioni poste a fondamento della decisione amministrativa, il fatto che l'ordinanza-ingiunzione non dia conto della presentazione di scritti difensivi non determina l'inesistenza della motivazione, ma un vizio sanabile attraverso la riproposizione delle doglianze non valutate dall'amministrazione innanzi al giudice dell'opposizione a sanzione.
Il terzo motivo di opposizione è, dunque, infondato e non è meritevole di accoglimento.
Occorre, da ultimo, precisare che l'odierno decidente non può pronunciarsi sulla domanda proposta dal pagina 27 di 29 con le memorie difensive e volta alla dichiarazione dell'illegittimità delle ordinanze- Controparte_2 ingiunzioni impugnate limitatamente alla parte in cui prevedono l'obbligazione solidale del CP_2 medesimo.
L'odierno decidente non può, altresì, esprimersi sulla domanda proposta dal in via Controparte_2 subordinata nei procedimenti iscritti ai nn. 2823 e 2824 del 2019 e volta alla dichiarazione dell'illegittimità delle ordinanza-ingiunzioni per violazione delle norme che regolano i procedimenti di accertamento di competenza dell' , in qualità di organo accertatore. Controparte_1
Infatti, il , nella sua qualità di obbligato in solido, avrebbe dovuto proporre CP_2 CP_2 un'autonoma impugnazione avverso i provvedimenti sanzionatori nel termine perentorio previsto dalla legge.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). P.IVA_1
Nell'ipotesi di riunione di cause introdotte separatamente, la liquidazione “dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018)” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 31/05/2022, n.
17693).
Nel caso che qui occupa, occorre, dunque, distinguere le fasi dei vari procedimenti fino alla loro riunione:
- nel procedimento iscritto al n. r.g. 2824/2019: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio;
- nel procedimento iscritto al n. r.g. 2823/2019: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio. Poiché la fase di trattazione e istruzione della causa è stata solamente avviata, senza l'espletamento di alcun mezzo istruttorio, si ritiene di applicare, limitatamente a tale fase, i valori medi diminuiti del 50%;
- nel procedimento iscritto al n. r.g. 2305/2019: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio.
Premesso che la riunione della causa n. r.g. 2823/2019 (a cui era stata riunito il procedimento n. r.g.
2824/2019) con la causa iscritta al n. r.g. 2305/2019 è avvenuta all'inizio della fase di trattazione e istruzione e considerata la mancata assunzione di mezzi di prova, si ritiene di applicare, limitatamente a tale fase, i valori medi diminuiti del 50%. Per la fase decisoria, i valori medi.
Nei rapporti tra ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), considerato il valore delle domande, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, considerate P.IVA_2
pagina 28 di 29 le attività in pendenza della riunione dei procedimento nei termini predetti, si liquidano in euro 5.517,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Nei rapporti tra ) e ( , le spese di lite Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_3 devono essere compensate, atteso che quest'ultimo ha aderito alle domande della prima in termini di accoglimento dell'opposizione.
Nei rapporti tra ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
( ), vista la dichiarazione di contumacia nei procedimenti
[...] P.IVA_4 iscritti ai nn. 2823 e 2824 del 2019, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m.
55/2014, ritenuto di dover applicare i valori medi, ridotti al 50% limitatamente alla fase di trattazione e istruzione della causa, si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019;
- rigetta il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del 20/05/2019;
- rigetta il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 57/A/2019 del 20/05/2019;
- condanna, altresì, ( ) a rifondare in favore del Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.517,00 per Parte_2 P.IVA_2 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
- compensa le spese di lite tra ) e ( ); Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_3
- condanna, altresì, ( ) a rifondare in favore dell' Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 P.IVA_4 in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 7/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 29 di 29
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 7/10/2025, alle ore 10:25, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GIUSEPPE IOZZIA, in sostituzione dell'avv. BONFIGLIO Pt_1 P.IVA_1
NATALE; per , l'avv. MEZZASALMA SALVATORE, anche Parte_2 in sostituzione dell'avv. LISSANDRELLO CARMELA;
per , nessuno compare;
Controparte_1 per , l'avv. ANNALISA FERLISI, in sostituzione dell'avv. CHIARA Controparte_2
CUCINOTTA.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte ricorre insiste come da note conclusive e chiede l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'avv. Mezzasalva richiama e produce copia della corte d'appello di Catania, n. 1709/2024, che riforma la sentenza di primo grado citata da Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma dell'ordinanza ingiunzione.
L'avv. Ferlisi si riporta al contenuto delle note già depositate e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA pagina 1 di 29 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2305/2019, a cui sono state riunite le cause iscritte ai numeri di r.g. 2823/2019 e 2824/2019, pendente tra:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Brolo (ME), Parte_1 P.IVA_1 contrada Lacco n. 65, con il patrocinio dell'avv. Natale Bonfiglio ( ), con elezione C.F._1 di domicilio in Messina, via Camiciotti n. 102, presso il di lui studio
RICORRENTE contro
( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Salvatore Mezzasalma
( ) e CA EL ( ), con elezione di domicilio C.F._2 C.F._3 in viale del Fante, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Consortile – Palazzo della Provincia Pt_2
RESISTENTE
e nei confronti di
( ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Comiso (RG), Controparte_2 P.IVA_3 piazza Fonte Diana, con il patrocinio, nella causa iscritta al n. r.g. 2305/2019, dell'avv. Chiara Cucinotta
( ), con elezione di domicilio in Vittoria (RG), piazza Italia n. 18, presso il di lei C.F._4 studio, e, nelle cause iscritte ai nn. r.g. 2823/2019 e 2824/2019, dell'avv. Giovanni Giurato
( ), con elezione di domicilio in Comiso (RG), via San Biagio n. 165, presso il di C.F._5 lui studio
RESISTENTE
e
( ), in Controparte_3 P.IVA_4 persona del direttore generale pro tempore, con elezione di domicilio in viale Sicilia n. 7, con il Pt_2 patrocinio dell'avv. Sabrina Sottile ( ) e della dott.ssa Maria Antoci C.F._6
( , presso la sede legale C.F._7
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2305/2019, con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione n.
40/A/2019 del 09/04/2019, la società conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2
il e l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 29 “l'On.le Tribunale adito, in composizione monocratica, previi gli incombenti di rito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: 1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle contestazioni formulate, con l'ordinanza ingiunzione oggi avversata, nei confronti dell'odierna ricorrente, e della conseguente sanzione irrogata, nonché del verbale di contestazione, per le ragioni sopra evidenziate, per la violazione dell'art. 14, comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.; 2)
Per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento di importi a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento e di analisi, contenuta nell'ordinanza ingiunzione conseguentemente, oggi l'annullamento avversata, della disponendo, stessa, nonché l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti a detta ordinanza ingiunzione presupposti, connessi e/o consequenziali, specificati in epigrafe, per le ragioni sopra evidenziate. In via istruttoria: 3) Disporre consulenza tecnica d'ufficio con il conferimento di mandato a Ingegnere idraulico dei seguenti quesiti:
1. Accertare la reale capacità di depurazione dell'attuale impianto.
2. Accertare l'effettiva portate delle acque reflue in entrate nell'impianto di depurazione, sia di giorno, sia durante tutta la giornata.
3. Accertare la sussistenza di nesso eziologico tra le eventuali maggiori quantità di reflui in entrata rispetto all'effettiva capacità dell'impianto e, quindi, rispetto al superamento dei valori soglia accertati e posti a fondamento dell'ingiunzione oggi impugnata. 4) Condannare le Amministrazioni resistenti, che hanno adottato gli atti impugnati, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Ordinare alle Amministrazioni resistenti di produrre i documenti e gli atti citati nel presente ricorso e disporre la CTU pure sopra specificata, ai fini dell'analisi dei detti campioni alla luce dei rilievi sopra formulati in relazione al presunto superamento dei parametri BOD5 COD, SST, AZOTO
AMMONIACALE ED ESCHERICHIA COLI”.
Allegava, a tal fine, che:
- a seguito dell'analisi eseguite su campioni prelevati il 05/04/2018 presso l'impianto di depurazione fognaria di Pedalino (RG), l' , sede territoriale di riscontrava “il superamento dei Controparte_1 Pt_2 limiti previsti dall'all.5 parte III del D.lgs. 152/06 per i parametri BOD 5 COD, SST, AZOTO
AMMONIACALE ED ESCHERICHIA COLI” e solo il 09/04/2019 veniva emessa apposita ordinanza- ingiunzione sull'assunto del predetto accertamento;
- le analisi venivano effettuate “in data 8 e 11 maggio 2018, per cui il aveva già Parte_2
acquisito alla data dell'11 maggio 2018, in via definitiva, tutti gli elementi necessari ed utili ai fini dell'accertamento e contestazione della violazione, come poi effettivamente ha fatto con la nota prot. n.
25099 del 21.5.2018”;
pagina 3 di 29 - in data 23/06/2018, la società inoltrava le proprie osservazioni così come previste dall'art. Parte_1
18, l. n. 689/1981;
- il emetteva l'ordinanza-ingiunzione il 09/04/2019, notificata Parte_2
il successivo 19/04/2019, per cui “erano abbondantemente trascorsi i 90 giorni previsti dall'art. 14, comma 2, della Legge n. 689/1981 e s.m.i.., il quale prevede che il provvedimento sanzionatorio sia notificato nei successivi 90 giorni dall'accertamento”. Ne consegue che l'ente era decaduto dal potere di comminare la sanzione;
- la gestione dell'impianto di depurazione fognaria affidata alla società si sostanziava in mera Parte_1
attività di manutenzione ed infatti, come risultava dal contratto di appalto, “ non ha il potere e Parte_1 nemmeno il dovere di modificare, ovvero di AMPLIARE strutturalmente l'impianto di depurazione: infatti, il superamento dei limiti soglia è determinato dal fatto che l'impianto è stato costruito e, in concreto, è autorizzato per smaltire 300 metri cubi l'ora di acque reflue;
laddove, invece, la concreta portata in entrata, di giorno, si attesta intorno ai 370 metri cubi l'ora con la consequenziale incapacità dell'impianto di attendere in pieno alla relativa funzione depurativa”;
- nessuna responsabilità poteva essere imputata alla società ricorrente, atteso che le funzioni di titolare dello scarico e di gestore dell'impianto erano assunte dal;
Controparte_2
- l'ordinanza-ingiunzione era viziata per difetto di motivazione.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva in giudizio il Parte_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, - Rigettare nella forma e nel merito l'opposizione proposta in quanto del tutto infondata ed inammissibile in fatto e in diritto;
- Confermare il provvedimento sanzionatorio gravato ed il diritto di credito nello stesso consacrato per sanzione amministrative irrogata e relativi accessori. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Deduceva, a tal fine, che:
- con processo verbale prot. n. 25099 del 21.5.2018, l' , sede territoriale di Controparte_1 Pt_2
“riferiva di aver accertato che, a seguito di analisi eseguite su campioni prelevati in data 5.4.2018 presso l'impianto di depurazione fognaria a servizio della frazione di Pedalino del in c.da Controparte_2
Bosco Cicogne, i reflui non risultavano in regola con i parametri [...] fissati dalla legge”;
- per tale violazione, venivano individuati come soggetti responsabili la società in qualità di Parte_1
gestore dell'impianto, e – in solido – il quale proprietario dell'impianto di Controparte_2 depurazione fognario;
pagina 4 di 29 - ritenuto di non procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio, il
[...]
irrogava la sanzione amministrativa tramite ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019; Parte_2
- il termine di novanta giorni previsto dalla legge decorreva “dal momento in cui sono stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione che, nella fattispecie di accertamenti mediante analisi di campioni, coincide con la redazione del rapporto di prova: dunque, atteso che nella fattispecie de qua i rapporti di prova sono dell'11.5.2018, il processo verbale di contestazione dell'illecito - notificato il 29.5.2018 - è perfettamente legittimo in quanto la sua notifica controparte è avvenuta entro il termine di 90 gg. dall'11.5.2018”;
- l'autorità competente a ricevere il rapporto (nel caso di specie il era Parte_2 Parte_2
sottoposta al termine quinquennale di cui all'art. 28, l. n. 689/1981 ai fini dell'adozione di apposita ordinanza-ingiunzione ovvero per archiviare il procedimento sanzionatorio;
- l'omessa valutazione delle memorie depositate dalla società non costituiva vizio idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, atteso che gli eventuali elementi ed argomenti a proprio favore “che l'interessato può sostenere dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”;
- la società ricorrente svolgeva attivamente un ruolo di gestore dell'impianto di depurazione “e il tentativo di scaricare ogni responsabilità sul proprietario del presidio e, come tale, Controparte_2 titolare dell'autorizzazione allo scarico non può sortire alcun effetto per quanto d'interesse in questa sede”;
- la società ricorrente non poteva, dunque, esimersi da responsabilità per la gestione inefficiente dell'impianto, “in quanto risulta a tutti gli effetti (sia tecnicamente che giuridicamente) gestore dell'impianto de quo, per essere stata aggiudicataria del servizio di conduzione e manutenzione dello stesso e suo detentore qualificato al momento del controllo da parte dell' ”. CP_1
Concludeva, dunque, come in premessa.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, il per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “[p]iaccia all'On.le Tribunale di Ragusa Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Nel merito accogliere il primo e terzo motivo dell'opposizione proposta dalla ricorrente e per l'effetto revocare e comunque porre nel nulla l'ordinanza-ingiunzione n.
40/A/2019 del 9.04.2019 notificata al in persona del Sindaco pro-tempore, quale Controparte_2 obbligato in solido, per i motivi di cui in premessa con ogni consequenziale statuizione;
- Nel merito ed in ogni caso rigettare il secondo motivo di opposizione perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale statuizione;
- In via gradata, in caso di rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente, dire obbligata la società in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
pagina 5 di 29 al pagamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, e di tenere indenne il da ogni Controparte_2 pretesa fatta valere dai resistenti, anche in punto spese. Col favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Deduceva, a tal fine, che:
- il notificava al , quale obbligato in solido, Parte_2 Controparte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019 tardivamente, non avendo rispettato il termine di novanta giorni previsto per legge;
- in forza del contratto di appalto n. 7702 del 30/09/2016, il aveva affidato alla Controparte_2
società ricorrente “il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di e CP_2
Pedalino per la durata di 5 anni”. In particolare, l'art. 1 del contratto di appalto stabiliva “espressamente che l'Amministrazione concede al gestore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di gestione integrale (tecnico, manutentiva ed operativa) degli impianti di depurazione di e CP_2
Pedalino”. Inoltre, “nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare tecnico è chiaramente specificato che 'l'appalto si struttura in una prestazione principale alla quale afferiscono tutte le attività di gestione tecnico operativa degli impianti depurativi e la realizzazione degli interventi migliorativi proposti dal gestore in sede di partecipazione alla gara'”;
- solo la società ricorrente era il soggetto gestore dell'impianto, a differenza del Comune di il CP_2
quale era esclusivamente titolare “dell'autorizzazione allo scarico in quanto Ente proprietario”;
- a ciò si aggiunga che la società ricorrente, “nell'offerta tecnica formulata in sede di gara, proponeva delle opere strutturali sugli impianti precisando che tali interventi migliorativi sarebbero stati sufficienti a riportare gli scarichi degli impianti al rispetto dei limiti tabellari previsti dal D. Lgs. 152/2006”;
- il provvedimento sanzionatorio non aveva tenuto debitamente in considerazione delle osservazioni che la società ricorrente aveva inoltrato in data 23/06/2018.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, in giudizio l'
[...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia codesto Controparte_4
Tribunale, contrariis rejectis: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata, con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_1 di causa”.
Deduceva, a tal fine, che:
- il provvedimento sanzionatorio non aveva tenuto debitamente in considerazione delle osservazioni che la società ricorrente aveva inoltrato in data 23/06/2018.
- nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, l' veniva identificato Controparte_1
quale “organo accertatore” degli eventuali illeciti di tipo ambientali sanzionati dalla legge;
pagina 6 di 29 - il era, invece, l'autorità competente ad adottare, sulla base Parte_2
dell'atto di accertamento e all'esito dell'istruttoria, l'eventuale provvedimento sanzionatorio;
- l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva, era, dunque il Parte_2
e non già l'organo accertatore;
[...]
- la contestazione era stata effettuata nel termine previsto per legge e, cioè, entro i “90 gg. dall'accertamento tramite analisi dei campioni [...] e comunque anche entro i 90 gg. dal prelievo”;
- la predetta contestazione costituiva un prius rispetto alla successiva ingiunzione, rispetto alla quale non veniva previsto per legge alcun termine specifico di conclusione del procedimento. In assenza di un dato normativo, “il termine massivo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione [era] quello quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge che, tuttavia, disciplina la prescrizione dell'illecito amministrativo e del collegato diritto di riscossione delle sanzioni pecuniarie”;
- come comunicato al legale rappresentante della società ricorrente, le analisi “dei campioni hanno invero avuto inizio il 06.04.18” e, come risultava dal verbale di apertura, il legale rappresentante non era presente “all'apertura dei campioni ed all'inizio delle operazioni analitiche”;
- le attività di accertamento svolta dal resistente, in qualità di organo accertatore, “attengono esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti tabellari del refluo in uscita ai fini della salvaguardia Co del corpo ricettore”. In ogni caso, “[d]ai dati storici derivanti dall'attività di controllo svolto dalla a seguito dell'installazione degli autocampionatori e dei misuratori di portati, si rileva che le portate medie in ingresso all'impianto di Pedalino sono sempre pari a circa 16 mc/h, dato nettamente inferiore a quello attestato nel ricorso, in cui si attribuiscono all'impianto di Pedalino portate di 370 mc/h”.
Concludeva, dunque, come in premessa.
All'udienza del 06/03/2020, il giudice dava atto ai comparenti “dell'odierna riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 2823/2019 r.g. [a cui era già stato riunito il procedimento iscritto al n. r.g. 2824/2019]”.
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2824/2019, con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione n.
57/A/2019 del 20/05/2019, la società ricorrente aveva convenuto in giudizio gli odierni Parte_1 resistenti ( e Parte_2 Controparte_2 [...]
) per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “si Chiede che l'On.le Controparte_4
Tribunale adito, in composizione monocratica, previi gli incombenti di rito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: 1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle contestazioni formulate, con l'ordinanza ingiunzione oggi avversata [ordinanza-ingiunzione n.
57/A/2019 del 20/05/2019], nei confronti dell'odierna ricorrente, e della conseguente sanzione irrogata, nonché del verbale di contestazione, per le ragioni sopra evidenziate, per la violazione dell'art. 14, pagina 7 di 29 comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.; 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento di importi a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento e di analisi, contenuta nell'ordinanza ingiunzione conseguentemente, oggi l'annullamento avversata, della disponendo, stessa, nonché l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti a detta ordinanza ingiunzione presupposti, connessi e/o consequenziali, specificati in epigrafe, per le ragioni sopra evidenziate. In via istruttoria: 3) Disporre consulenza tecnica d'ufficio con il conferimento di mandato a Ingegnere idraulico dei seguenti quesiti:
1. Accertare la reale capacità di depurazione dell'attuale impianto.
2. Accertare l'effettiva portate delle acque reflue in entrate nell'impianto di depurazione, sia di giorno, sia durante tutta la giornata.
3. Accertare la sussistenza di nesso eziologico tra le eventuali maggiori quantità di reflui in entrata rispetto all'effettiva capacità dell'impianto e, quindi, rispetto al superamento dei valori soglia accertati e posti a fondamento dell'ingiunzione oggi impugnata. 4) Condannare le Amministrazioni resistenti, che hanno adottato gli atti impugnati, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ordinare alle
Amministrazioni resistenti di produrre i documenti e gli atti citati nel presente ricorso e disporre la CTU pure sopra specificata, ai fini dell'analisi dei detti campioni alla luce dei rilievi sopra formulati in relazione al presunto superamento dei parametri AZOTO AMMONIACALE ed COLI”. Persona_1
Con comparsa regolarmente depositata anche in tale procedimento si costituiva il
[...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON.LE Parte_2
TRIBUNALE Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, - Rigettare nella forma e nel merito l'opposizione proposta in quanto del tutto infondata ed inammissibile in fatto e in diritto;
- Confermare il provvedimento sanzionatorio gravato ed il diritto di credito nello stesso consacrato per sanzione amministrative irrogata e relativi accessori. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, il per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare unico responsabile delle violazioni ingiunte Pt_1 nella qualità di gestore dell'impianto, e per l'effetto porre a carico della stessa l'esclusivo onere del pagamento delle sanzioni comminate ed ogni conseguente e inerente somma, tenendo indenne il
[...]
; - in subordine, ritenere e dichiarare nulla e illegittima l'opposta ordinanza ingiunzione la CP_2 relativa sanzione ingiunta in quanto nessuna violazione di legge è stata perpetrata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 17/01/2020, il giudice disponeva la riunione del procedimento iscritto al n. r.g.
2824/2019 a quello iscritto al n. 2823/2019 r.g. pagina 8 di 29 Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2823/2019, con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione n.
56/A/2019 del 20/05/2019, la società ricorrente conveniva in giudizio gli odierni resistenti Parte_1
( e Parte_2 Controparte_2 Controparte_4 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “si Chiede che l'On.le Tribunale
[...] adito, in composizione monocratica, previi gli incombenti di rito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: 1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle contestazioni formulate, con l'ordinanza ingiunzione oggi avversata [ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del
20/05/2019], nei confronti dell'odierna ricorrente, e della conseguente sanzione irrogata, nonché del verbale di contestazione, per le ragioni sopra evidenziate, per la violazione dell'art. 14, comma 2 della
L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.; 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento di importi a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento e di analisi, contenuta nell'ordinanza ingiunzione conseguentemente, oggi l'annullamento avversata, della disponendo, stessa, nonché l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti a detta ordinanza ingiunzione presupposti, connessi e/o consequenziali, specificati in epigrafe, per le ragioni sopra evidenziate. In via istruttoria: 3) Disporre consulenza tecnica d'ufficio con il conferimento di mandato a Ingegnere idraulico dei seguenti quesiti:
1. Accertare la reale capacità di depurazione dell'attuale impianto. 2.
Accertare l'effettiva portate delle acque reflue in entrate nell'impianto di depurazione, sia di giorno, sia durante tutta la giornata.
3. Accertare la sussistenza di nesso eziologico tra le eventuali maggiori quantità di reflui in entrata rispetto all'effettiva capacità dell'impianto e, quindi, rispetto al superamento dei valori soglia accertati e posti a fondamento dell'ingiunzione oggi impugnata. 4) Condannare le
Amministrazioni resistenti, che hanno adottato gli atti impugnati, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ordinare alle Amministrazioni resistenti di produrre i documenti e gli atti citati nel presente ricorso e disporre la CTU pure sopra specificata, ai fini dell'analisi dei detti campioni alla luce dei rilievi sopra formulati in relazione al presunto superamento dei parametri BOD5 e SST”.
Con comparsa regolarmente depositata in tale procedimento si costituiva in giudizio il CP_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE ADITO
[...] respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare unico responsabile delle violazioni ingiunte nella qualità di gestore dell'impianto, e per l'effetto porre a carico della Pt_1 stessa l'esclusivo onere del pagamento delle sanzioni comminate ed ogni conseguente e inerente somma, tenendo indenne il;
- in subordine, ritenere e dichiarare nulla e illegittima l'opposta Controparte_2
pagina 9 di 29 ordinanza ingiunzione la relativa sanzione ingiunta in quanto nessuna violazione di legge è stata perpetrata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva, altresì, in giudizio il Parte_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Disattesa
[...] ogni avversa istanza, eccezione e difesa, - Rigettare nella forma e nel merito l'opposizione proposta in quanto del tutto infondata ed inammissibile in fatto e in diritto;
- Confermare il provvedimento sanzionatorio gravato ed il diritto di credito nello stesso consacrato per sanzione amministrative irrogata e relativi accessori. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'udienza del 17/01/2020, il giudice dava atto ai comparenti dell'avvenuta riunione del procedimento n. r.g. 2823/2019 con quello di cui al n. r.g. 2824/2019 e dichiarava, altresì, la contumacia di
[...]
. Controparte_4
All'udienza del 06/03/2020, il giudice, rilevata l'evidente connessione tra il procedimento n. r.g.
2823/2019 con quello iscritto al n. r.g. 2305/2019, ne disponeva la riunione.
Il successivo giudice divenuto nuovo assegnatario del fascicolo rinviava infine la causa per precisazione delle conclusioni e, infine, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., alla data odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
Con separati ricorsi, riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, l'odierno ricorrente adiva l'intestato tribunale lamentando l'illegittima adozione nei suoi confronti delle ordinanze-ingiunzioni nn.
40/A/2019 del 09/04/2019, 56/A/2019 del 20/05/2019 e 57/A/2019 del 20/05/2019.
Considerato che l'odierno ricorrente ha denunciato l'illegittimità dei predetti provvedimenti amministrativi sulla base delle medesime doglianze, appare opportuno procedere ad una trattazione unitaria delle cause in epigrafe.
In punto di diritto, preme rammentare che l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, formulata ai sensi dell'art. 22, l. 24/11/1981, n. 689 e dell'art. 6, d.lgs. 01/09/2011, n. 150, introduce un ordinario giudizio avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere nei confronti dell'autorità amministrativa opposta (non strutturandosi, di contro, come giudizio di impugnazione di un atto amministrativo).
Dunque, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione si svolge sul solo rapporto e, quindi, sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità prevista dalla legge: “[i]n tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità pagina 10 di 29 e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che [...] il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa [...] all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione” (cfr.
Cass. civ., sez. II, ord., 11/05/2022, n. 14861).
Da tali considerazioni discende che con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti dell'amministrazione resistente, la quale assume le vesti sostanziali di attrice, su cui ricade l'onere della prova: “[è] stato costantemente affermato il principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5095 del 26/05/1999)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 30/09/2020, n. 20878).
Delimitato in questi termini l'oggetto del presente procedimento, giova rammentare che soggetto legittimato a proporre l'opposizione è il solo destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Per orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, “anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, legittimato a proporre opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emanata ai sensi della L. n. 689 del 1981 è esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa. Invero, tale giudizio, pur inerendo a un rapporto giuridico avente la sua fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato come impugnazione di un atto amministrativo, con la conseguenza che non può ritenersi consentita la partecipazione ad esso di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, giacchè la legittimazione a ricorrere trova fondamento nell'esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui il ricorrente sia destinatario, mentre la circostanza di essere esposto a un'eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (cfr. Cass. n. 9286/2018, Cass. n. 325/2007, Cass. n.
14098/2006” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 22/02/2024, n. 4744).
Come chiaramente indicato dai giudici della suprema corte, parti necessarie del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sono esclusivamente l'ingiunto e l'amministrazione ingiungente, anche quando al procedimento sanzionatorio abbiano preso parte altri enti pubblici: “nel procedimento articolato che pagina 11 di 29 giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze e che in ragione di quelle concorrano all'iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l'iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l'Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 11/03/2020, n. 6964, in cui il giudice di legittimità ha richiamato la sua costante giurisprudenza sul punto: “[q]uesta Corte ha avuto modo di precisare che 'In tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d.
n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della I. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro' (Cass 15169/2015). In altro contesto processuale ha poi ribadito che 'In tema di sanzioni amministrative per violazione della legge sullo sciopero, in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro applicativa delle sanzioni amministrative, di natura pecuniaria, deliberate dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono inammissibili le censure che abbiano ad oggetto la delibera della Commissione stessa, atteso che contro quest'ultima è ammesso solamente, ai sensi dell'art. 20 bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso al giudice del lavoro' (Cass. n. 24207/2010). [...] A tali conclusioni anche recentemente questa Corte è giunta, in differente materia, sancendo che 'in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione' (Cass. n. 1661/2019; Cass. n. 22885/2018)”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione di cui agli artt. 22 e 23, l. n. 689/1981, l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza ingiunzione è la sola parte avente legittimazione a contraddire (sul punto si veda anche Cass. civ., sez. II, ord.,
22/11/2022, n. 35795: “[d]eve condividersi quanto di recente precisato da questa Corte: «Costituisce principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione pagina 12 di 29 amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza [...]; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione [...]. Ancora recentemente tali affermazioni sono state ribadite da questa Corte che ha affermato che nel giudizio di opposizione è passivamente legittimata la sola autorità amministrativa che abbia emesso l'ordinanza ingiunzione, la quale è pure l'unica attivamente legittimata all'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. n. 21511 del 2008; Cass. n.
12742 del 2007)» (Sez. 2, n. 8190/2020). L'esposta interpretazione trova specifica conferma nell'art. 7, comma 5 del d. Igs. n. 150/2011, il quale dispone: «La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni». L'orientamento sopra ripreso costituisce oramai convincente e consolidato superamento del diverso indirizzo talvolta espresso nel passato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 10216, 16/5/2005, Rv. 583769)”).
In particolare, l'art. 135, co. 1, d.lgs. 03/04/2006, n. 152 prevede che “[i]n materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”. La disposizione in esame fa salva la possibilità per le singole regioni di delegare l'esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie anche ad enti diversi.
La legge della regione siciliana del 27/04/1999, n. 10, prevede all'art. 28, co. 8 che “[i]n materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
Come ampiamente illustrato dai giudici della suprema corte, il legislatore del testo unico in materia ambientale non ha inteso abrogare la disciplina normativa previgente al d.lgs. n. 152/2006: “[t]ale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile pagina 13 di 29 di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170 in base al quale 'Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175'. Il riferimento specifico e congiunto ad 'atti e provvedimenti' induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare 'salvi' sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Ligura n. 43 del 1995 [...] dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto antinomia con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 27/01/2020, n. 1746).
Seguendo l'argomentazione della corte, non sono da considerarsi tacitamente abrogate le normative regionali che, antecedentemente all'adozione del testo unico in materia ambientale, prevedevano la delega delle funzioni amministrative sanzionatorie ad enti diversi e, in particolare, alle province.
Tanto premesso, non è vi dubbio che la Provincia di Ragusa (rectius, il
[...]
) sia l'amministrazione competente ad adottare le ordinanze-ingiunzioni di Parte_2 cui trattasi e, pertanto, unico soggetto legittimato a contraddire.
Da tale conclusione discende, altresì, la necessità di dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli altri enti pubblici convenuti e, cioè, il e l' Controparte_2 Controparte_1 [...]
, in quanto soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente Controparte_4
(il . Parte_2
Effettuate queste considerazioni preliminari di rito, con il primo motivo di opposizione, il ricorrente ha lamentato l'adozione dei provvedimenti sanzionatori in violazione del termine di cui all'art. 14, co. 2, l.
n. 689/1981.
La doglianza è infondata e non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, preme rammentare che l'art. 14, co. 2, l. n. 689/1981 onera l'autorità competente a procedere alla contestazione delle violazioni, salvo non sia possibile procedere immediatamente, mediante notifica degli estremi della violazione “agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Per giurisprudenza consolidata, il predetto termine di novanta giorni non decorre dalla commissione dell'illecito, ma dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento: “in tema di sanzioni pagina 14 di 29 amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il «fatto» è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 04/08/2022, n. 24209 conf. in Cass. civ., sez. II, ord., 19/02/2024, n. 4345. Sul punto, si richiama altresì Cass. civ., sez. II, ord., 25/03/2019, n. 8284: “[v]a infatti ribadito che 'In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n.689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto' (Cass. Sez. L, Sentenza n.7681 del 02/04/2014, Rv.630503; in termini, cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n.26734 del 13/12/2011, Rv. 620263, relativa al termine di centottanta giorni previsto dall'art.4 della legge 23 dicembre 1986 n.898 per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt.2 e 3 della medesima legge;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18574 del 03/09/2014, Rv.632068 in materia di sanzioni amministrative per violazione dell'art.180 comma 8 del Codice della Strada;
nonché
Cass. Sez. 2, Sentenza n.25836 del 02/12/2011, Rv. 620363, Cass. Sez. 2, Sentenza n.8687 del
03/05/2016, Rv. 639747 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081, tutte riferite al procedimento sanzionatorio attivato dalla . L'unico caso in cui il termine per la notificazione CP_6 degli estremi della violazione agli interessati decorre certamente dalla consegna degli atti all'autorità amministrativa competente è quello -previsto dall'art.14 comma 3 della Legge n.689/1981- in cui la trasmissione sia disposta direttamente dall'autorità giudiziaria, perché in tal caso si presume che l'accertamento del fatto sia già stato compiutamente svolto in sede giudiziaria. [...] In ogni altro caso, il giudice '... dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse -data dalla quale decorre ex art. 14 comma 2 della Legge n.689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione- deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni ...'
(Cass. Sez. 1, Sentenza n.8326 del 04/04/2018, Rv.647766; conf. Sez. L, Sentenza n.16642 del
08/08/2005, Rv.582917)”). pagina 15 di 29 Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'illecito ed entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'illecito, non è, altresì, contemplato per la conclusione della fase decisoria.
Particolarmente chiara sul punto la ricostruzione effettuata dalla Corte costituzionale: “[i]l procedimento sanzionatorio regolato dalla richiamata legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale sulle violazioni amministrative, si articola in due fasi distinte, la prima delle quali, affidata agli organi di vigilanza, è deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la seconda, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, è preordinata all'adozione, da parte dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria, di un atto complesso, l'ordinanza-ingiunzione, di applicazione della sanzione pecuniaria e di ingiunzione del relativo pagamento, ovvero dell'ordinanza di archiviazione. L'elemento di raccordo tra gli indicati snodi procedimentali è costituito dalla contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non è effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento». Il superamento di tale termine – che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione – è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Analogo termine non è, invece, contemplato per la conclusione della fase decisoria, in quanto il censurato art. 18, al primo comma, dispone che, «[e]ntro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità», e al secondo comma che
«[l]'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto». L'unico termine assegnato all'autorità decidente è, dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981” (cfr. Corte cost., sent.,
12/07/2021, n. 151.
Deve, tuttavia, precisarsi che la suprema corte ha rilevato come la carenza di un termine di conclusione del procedimento possa rendere inidonea l'effettività del diritto di difesa, sebbene una tale valutazione pagina 16 di 29 debba spettare in concreto al legislatore: “[a] fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Esso, al di là della varietà delle ipotesi ricostruttive cui la natura 'ibrida' della nozione legislativa ha dato adito – che ne individuano l'oggetto ora nel diritto di credito dell'autorità competente, ora nell'illecito, ora nello stesso potere sanzionatorio – identifica il margine temporale massimo dell'inerzia dell'amministrazione, superato il quale l'ordinamento presume il venir meno dell'interesse pubblico a dare attuazione alla pretesa punitiva. L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione. Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa
Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”).
In assenza di un diverso (e auspicabile) dato normativo, la soluzione a cui perviene la Corte costituzionale
è quella per cui la mancanza di un termine di conclusione del procedimento non debba essere integrata con le previsioni di cui alla legge fondamentale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, attesa la diversa funzione che assume la previsione del termine: “[a]lla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere (sentenze n. 176 del 2004, n. 262 del 1997), in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati” (cfr. Corte cost., n. 151/2021, cit.).
Già la Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, aveva chiarito che il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, di cui all'art. 18, l. n. 689/1981, non deve concludersi pagina 17 di 29 nel termine generale previsto dall'art. 2, l. n. 241/1990: “[r]itiene il collegio che debba essere seguito l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario. Non impedisce di pervenire a questa conclusione la
'universalità' della legge citata, che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi. Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono la L.
7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina. D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla 'partecipazione dell'interessato' (v., tra le altre, Cass. 27 novembre 2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005 n. 27681). Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente all'art.
2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18). Né l'ostacolo può essere superato, come si è opinato con la sentenza impugnata, applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che pagina 18 di 29 eventualmente lo compongono, bensì «dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte». Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS V sez. 3 giugno 1999 n. 621, V sez. 19 settembre 2000 n. 4844, VI sez. 13 maggio
2003 n. 2533, IV sez. 10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds VI sez. 19 dicembre 1997 n. 1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 27/04/2006, n. 9591).
Dalle osservazioni sopra esposte, in assenza di altri termini specifici previsti dalla l. n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge e non il diverso termine di novanta giorni di cui all'art. 14, co. 2, della medesima legge o il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, l. n. 241/1990.
Tanto premesso in diritto, nel caso che qui occupa, risultano rispettati sia il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, co. 2, l. n. 689/1981 (oggetto del motivo di opposizione), sia il termine (di prescrizione) quinquennale di cui all'art. 28 della medesima legge.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019 (cfr. all. al ricorso e all. alla comparsa n. r.g. 2305/2019): Parte_2
- in data 06/04/2018 si è proceduto all'avvio delle analisi dei campioni di acque reflue prelevati il
05/04/2018;
- i rapporti di prova sui campioni prelevati il 05/04/2018 recano la data dell'8 e 11/05/2018;
- il verbale di contestazione, protocollato al n. 0025099 il 21/05/2018, è stato notificato alla società ricorrente il 25/05/2018;
- il procedimento di accertamento e di contestazione si è concluso nel termine di novanta giorni;
- l'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019 è stata notificata il 18/04/2019 e, quindi, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del 20/05/2019 (cfr. all. al ricorso e all. alla comparsa n. r.g. 2823/2019): Parte_2
- in data 23/03/2018 si è proceduto all'avvio delle analisi dei campioni di acque reflue prelevati il
22/03/2018; pagina 19 di 29 - i rapporti di prova sui campioni prelevati il 22/03/2018 recano la data del 16/04/2018;
- il verbale di contestazione, protocollato al n. 0025095 il 21/05/2018, è stato notificato alla società ricorrente il 25/05/2018;
- il procedimento di accertamento e di contestazione si è concluso nel termine di novanta giorni;
- l'ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del 20/05/2019 è stata notificata il 23/05/2019 e, quindi, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 57/A/2019 del 20/05/2019 (cfr. all. al ricorso e all. alla comparsa n. r.g. 2824/2019): Parte_2
- in data 23/05/2018 si è proceduto all'avvio delle analisi dei campioni di acque reflue prelevati il
22/05/2018;
- i rapporti di prova sui campioni prelevati il 22/05/2018 recano la data del 21/06/2018;
- il verbale di contestazione, protocollato al n. 0035664 il 17/07/2018, è stato notificato alla società ricorrente il 23/07/2018;
- il procedimento di accertamento e di contestazione si è concluso nel termine di novanta giorni;
- l'ordinanza-ingiunzione n. 57/A/2019 del 20/05/2019 è stata notificata il 23/05/2019 e, quindi, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981.
Risultano, dunque, rispettati i termini normativamente prescritti, con conseguente infondatezza del primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione, la società ricorrente ha denunciato l'illegittimità dei verbali di accertamento e di contestazione (e, in via derivata, delle correlate ordinanze-ingiunzione) per mancata e/o omessa valutazione di fatti e circostanze, deducendo che il superamento dei limiti soglia risulti determinato da carenze strutturali (sottodimensionamento) dell'impianto di depurazione. Alcuna responsabilità potrebbe, dunque, essere imputata alla società ricorrente, la quale non aveva il potere di modificare o ampliare strutturalmente l'impianto di depurazione.
La doglianza è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Come già ha avuto modo di ribadire questo tribunale in controversie del tutto analoghe fra le odierni parti in lite: “[d]eve ritenersi che la nella sua qualità di titolare della gestione tecnica ed operativa Parte_1 dell'impianto di depurazione del sia stata correttamente individuata quale obbligata Controparte_2 in solido e, in quanto tale, responsabile del regolare funzionamento del sistema depurativo ma anche delle conseguenze dell'eventuale violazione della normativa relativa ai limiti di accettabilità dei reflui”
(cfr. sentenze allegate e, in particolare, trib. Ragusa, sent., 02/04/2021, n. 370 in trib. Ragusa, sent.,
09/03/2022, n. 307 e 308 e richiamata anche in trib. Ragusa, sent., 24/05/2022, n. 719 e ancora trib.
Ragusa, sent., 08/02/2022, n. 177). pagina 20 di 29 La conclusione a cui è già pervenuta l'intestato tribunale risulta altresì confermata dai più recenti interventi nomofilattici.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, puntualizzato la rilevanza e la necessità della distinzione tra il gestore dell'impianto di depurazione e il titolare dell'autorizzazione allo scarico: “[l']art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), ha introdotto il principio [...] della personalità dell'autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi;
ne deriva che il titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l'utilizzo dello scarico (Sez. 1, Sentenza n.
10480 del 08/05/2006), a meno che egli ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà. [...] Tuttavia, sempre in tema di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981 n. 689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto (Sez. 2, Sentenza n. 14441 del 22/06/2006; conf. Sez. 2, Sentenza n. 22295 del 02/11/2010 e
Sez. 2, Sentenza n. 28653 del 2011). È opportuno riportare il percorso motivazionale posto alla base delle menzionate decisioni: « […] la giurisprudenza penale di legittimità, in materia ambientale, è costantemente orientata nel senso dell'ammissibilità della delega di funzioni amministrative, con conseguente possibilità di escludere la colpa del soggetto delegante, al riguardo dettando precisi e rigorosi criteri, oggettivi e soggettivi, ai fini del riconoscimento della legittimità del trasferimento dei poteri e del conseguente assoggettamento a responsabilità del solo delegato. Sotto il primo profilo assumono rilevanza le dimensioni dell'ente o impresa delegante, tali da giustificare l'esigenza della delega, l'effettività del trasferimento di poteri, comportante completa autonomia gestionale, la conformità della delega alle norme interne o disposizioni statutarie al riguardo;
sotto il secondo assumono particolare rilevanza la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato, l'esistenza o meno di poteri di pagina 21 di 29 ingerenza, a termini della convenzione, del delegante nell'espletamento dell'attività delegatale eventuali richieste di intervento da parte del delegato, l'eventuale conoscenza da parte del delegante della negligenza o della sopravvenuta incapacità del gestore [...]. Altrettanto costante, peraltro, è la giurisprudenza nel ravvisare comunque la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l'avvenuto trasferimento della gestione dell'attività di depurazione, nei casi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi;
viene, invece, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del gestore nei casi di superamento dei limiti tabellari di emissione, dovuti ad improprio uso degli impianti o ad omessa adozione di particolari e contingenti misure tecniche (v. Cass. 3^ pen. 25/09/2000, Biizzi). Dai suesposti, convincenti, principi il
Collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, non condividendo il diverso ed isolato orientamento espresso dalla sentenza n. 8537/2005 della 1^ sez. civ. di questa Corte (nella quale si sostiene che appalti del genere potrebbero solo comportare il trasferimento della gestione tecnica degli impianti e non anche la delega a terzi di responsabilità derivanti da obblighi dalla legge imposti direttamente, in ragione di interessi pubblici, ai soggetti titolari), considerato che nei casi di specie non è la responsabilità in sè che
è oggetto del trasferimento, bensì il particolare rapporto con la cosa (nella specie gli impianti di depurazione), alla cui disponibilità è correlata tale responsabilità, che può essere legittimamente trasferito, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che lo consentono, con conseguente assoggettamento degli assuntori ai relativi obblighi, derivanti dai precetti normativi dei quali i medesimi divengono, in ragione dell'autonoma e qualificata detenzione, destinatari e, come tali passibili delle relative sanzioni, comminate a carico di 'chiunque' cagioni i fatti di inquinamento vietati dalla legge.
[…]»” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 25/02/2022, n. 6351).
Secondo l'interpretazione fornita dalla suprema corte, che qui si condivide, il gestore operativo dell'impianto di depurazione è certamente da ritenere come autore materiale della condotta vietata o, comunque, come corresponsabile. Infatti, la giurisprudenza è costante nel riconoscere la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l'avvenuto trasferimento della gestione dell'attività di depurazione, nelle ipotesi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissioni di intervento e nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi.
Per quel che riguarda la posizione del gestore, occorre rammentare che “[i]l T.U. sull'Ambiente attribuisce al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'Allegato 5. In particolare, sul gestore grava l'obbligo di verificare in continuazione l'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, per cui in caso contrario, sorge in capo allo stesso l'obbligo di attivarsi per effettuare pagina 22 di 29 i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento. Pertanto, il gestore dell'impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è oggettivamente responsabile dell'accertata violazione, a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà e senza possibilità di ovviarvi per tempo (Cass. n. 11479/2006 cit.). Medesima responsabilità grava, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 sul titolare dell'autorizzazione allo scarico (Cass. n. 6351 del 2022)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 08/10/2024, n.
26251).
Tanto premesso, si tratta, quindi, di verificare se dal contratto di appalto del servizio di gestione dell'impianto di depurazione sia evincibile una delega di funzioni nei termini sopra indicati.
Nel contratto di appalto del 30/09/2026 (cfr. all. 6 al ricorso) si prevede la concessione “al Gestore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di gestione integrale (tecnico, manutentiva ed operativa) degli impianti di depurazione di e Pedalino [...]. L'appalto si struttura in una CP_2 prestazione principale alla quale afferiscono tutte le attività di gestione tecnico operativa degli impianti depurativi e la realizzazione degli impianti migliorativi proposti dal Gestore in sede di partecipazione alla gara e in una prestazione secondaria nella quale è ricompresa l'attività di raccolta, trasporto e conferimento dei fanghi e dei rifiuti urbani prodotti nel ciclo depurativo per lo smaltimento/recupero”.
D'altro canto, nel capitolato speciale (cfr. all. 2 comparsa n. r.g. 2823/2019) si legge Controparte_2 che “[l']appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le prestazioni per la gestione degli impianti di depurazione del centro abitato di e Pedalino, CP_2 siti rispettivamente in C.da Balatelle e in C.da Bosco Cicogne. I servizi oggetto d'appalto riguardano sinteticamente: 1) la gestione tecnico-operativa: a) controlli operativi;
b) organizzazione ed esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, delle strutture, impianti e delle attrezzature inerenti gli impianti di depurazione;
c) ottimizzazione del processo depurativo;
d) controlli analitici;
e) pulizia e mantenimento degli accessi, dei piazzali e di tutte le aree di pertinenza (sfalcio erba, potature, ecc.); 2) la raccolta e trasporto dei rifiuti: [...]; 3) la manutenzione straordinaria degli impianti elettromeccanici (pompe di sollevamento, motori elettrici, aspiratori, ecc.) e delle attrezzature inerenti gli impianti di depurazione;
4) l'assistenza tecnico-amministrativa nei confronti dell'Ente appaltante (predisposizione in bozza dei documenti autorizzativi, gestione dei dati tecnico- amministrativi, ecc.). La corretta gestione e manutenzione del sistema depurativo complessivo deve garantire, con costanza e continuità, il rispetto dei limiti di accettabilità del conferimento nell'effluente finale ed il rispetto dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 3, allegato 5 alla parte III del Decreto
Legislativo n. 152/2006 o eventuali norme più restrittive imposte dagli Enti preposti”. In ogni caso, l'art. pagina 23 di 29 7 del capitolato speciale esclude il potere da parte dell'impresa appaltatrice di apportare modifiche all'impianto che non siano state preventivamente autorizzate, non escludendo perciò la possibilità di apportare le modifiche e le migliori che si rendano opportune nell'attività di gestione: “[è] vietato all'I.A. apportare ulteriori modifiche all'impianto, oltre a quelle presentate in sede di gara, senza la preventiva autorizzazione dell' Eventuali ulteriori modifiche tecniche e impiantistiche finalizzate al CP_7 raggiungimento dei livelli depurativi previsti per legge, dovranno essere previamente autorizzate dall' Detto consenso ed autorizzazione, comunque, non annulla né limita la responsabilità CP_7 dell'Appaltatore, né lo esonera da alcuni degli obblighi e garanzie contrattuali”. Alla luce di ciò, appare ridondante richiamare il contenuto dell'art. 8 del capitolato speciale, secondo cui “[l'impresa appaltatrice], tramite il proprio Responsabile Tecnico, è responsabile sia civilmente che penalmente nei confronti dell'Ente e di tutte le autorità preposte circa eventuali violazioni delle norme di legge che regolano la materia (tutela dell'ambiente, prevenzione dell'inquinamento, sicurezza dei cantieri di lavoro, ecc.). Pertanto, anche se l'impianto è già stato collaudato dalle competenti Autorità al momento CP_ dell'attivazione, l' dovrà controllare, per tutto il periodo di gestione, che tutto il complesso impiantistico sia mantenuto in regola e rispetti tutte le leggi vigenti. [...] 7. La corretta gestione e manutenzione del sistema depurativo complessivo deve garantire, con costanza e continuità, il rispetto dei limiti di accettabilità del conferimento nell'effluente finale ed il rispetto dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 3, allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006. Il rispetto dei limiti di scarico deve essere assicurato anche nei periodi di pioggia con afflusso all'impianto di portate anche superiori a quelle previste”.
Tale regime risulta, altresì, confermato nel disciplinare tecnico (cfr. all. 3 alla comparsa CP_2
n. r.g. 2823/2019) che, integrando il capitolato speciale, prevede che “[l]a corretta gestione e
[...] manutenzione del sistema depurativo complessivo deve garantire, con costanza e continuità, il rispetto dei limiti di accettabilità del conferimento nell'effluente finale ed il rispetto dei parametri previsti nel
Decreto Legislativo n. 152/2006 tabelle 1 e 3 o eventuali parametri più restrittivi eventualmente imposti dagli organi competenti durante la gestione senza che la ditta abbia nulla a pretendere per tali modifiche”.
Nella nota del , protocollata al n. 006967 del 28/02/2017 (cfr. all. 5 al ricorso), si fa Controparte_2 esplicito riferimento ad una istanza di deroga ai valori limite allo scarico presentata dalla “ditta affidataria del servizio di gestione tecnica-operativa degli impianti comunali di e Pedalino”. CP_2
Del resto, è la stessa società ricorrente a chiarire nel ricorso (p. 8) di essere “obbligata a gestire l'impianto in esecuzione del contratto di appalto [...]. La gestione dell'impianto, con la massima diligenza impiegata da determina un piccolo superamento dei valori soglia scaturente dal sottodimensionamento Parte_1
pagina 24 di 29 del medesimo impianto. Ma, non gestire l'impianto, ovvero abbandonarlo, determinerebbe un danno ambientale di dimensioni apocalittiche”.
È sufficiente, dunque, richiamare il contratto di appalto in cui si evince espressamente come la società odierna ricorrente sia il soggetto deputato alla gestione dell'impianto di depurazione e, quindi, destinatario in via prioritaria della sanzione amministrativa.
Tale considerazione, giova ribadirlo, non esclude l'applicabilità del regime di solidarietà nei confronti del proprietario dell'impianto, qualora si dimostri una radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti.
Per le ragioni predette, il secondo motivo di opposizione è, dunque, non meritevole di accoglimento.
Con il terzo motivo di opposizione (limitatamente al procedimento iscritto al n. r.g. 2305/2019), la società ricorrente ha denunciato l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del
09/04/2019 per violazione ed erronea applicazione dell'art. 18, l. n. 689/1981 e per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990.
In particolare, l'odierna ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dell'amministrazione ingiungente delle osservazioni trasmesse in data 23/06/2018.
La doglianza è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'art. 18, co. 1 e 2, l. n. 689/1981 prevede la possibilità per gli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o di notificazione della violazione, di “far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
La violazione della norma in commento, tuttavia, non è idonea a determinare la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, atteso che le eventuali deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e non valutate dall'autorità competente possono essere riproposte anche in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio.
È stato, infatti, autorevolmente affermato che “i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede pagina 25 di 29 amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 28/01/2010, n. 1786).
Stante il citato canone ermeneutico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che eventuali difetti di motivazione dell'atto non costituiscono vizi invalidanti, qualora detti vizi non precludano all'interessato di portare all'attenzione del giudice dell'opposizione le medesime argomentazioni che avrebbe potuto avanzare innanzi all'autorità amministrativa, considerato che il sindacato giurisdizionale si estende alla validità sostanziale dell'intero rapporto.
In altri termini, l'omessa audizione (se richiesta) dell'interessato, così come l'omessa valutazione specifica degli scritti difensivi, costituiscono vizi non idonei a determinare l'illegittimità sostanziale dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, in quanto i vizi del procedimento sanzionatorio non esimono il decidente dal valutare nel merito la sussistenza della pretesa sanzionatoria: “l'attuale indirizzo giurisprudenziale, in materia, è nel senso che «In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa [...] a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l.
n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale» (così, da ultimo, Cass. 7/08/2019, n. 21146; in senso analogo v. Cass. 10/05/2018, n.
11300: «In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. - secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento - non integra una ipotesi di cd. 'prospective overruling', poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione»)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 07/09/2023, n. 26050).
D'altro canto, recente giurisprudenza di legittimità ha, altresì, equiparato la mancata audizione dell'interessato all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione prima della scadenza del termine previsto per la trasmissione di scritti difensivi: “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, emessa a conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 18 della l. n.
689 cit., la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, al pari della pronuncia dell'ordinanza ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni fissato per pagina 26 di 29 la trasmissione di scritti difensivi da parte dell'interessato, non comportano la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione o di scritti difensivi dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 21146 del 2019)”
(cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 01/03/2021, n. 5558).
Tanto premesso, la mancata valutazione degli scritti difensivi può essere considerato come vizio procedimentale di per sé inidoneo a determinare la nullità del provvedimento impugnato, in quanto – riguardando il giudizio di opposizione il rapporto – gli argomenti a proprio favore, non considerati dall'autorità amministrativa, possono essere prospettati anche in sede giurisdizionale.
Inconducente appare, altresì, il richiamo all'art. 3, l. n. 241/1990, atteso che la più recente giurisprudenza ha “ribadito l'inconciliabilità della legge n. 241/1990 con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 08/05/2025, n. 12243).
In ogni caso, deve ribadirsi il costante orientamento “di questa Corte secondo cui 'l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione' (Cass. 16316/2020)” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.,
27/09/2021, n. 26146).
Nel caso che qui occupa, l'onere motivazionale risulta assolto, atteso che le ragioni su cui si fonda la decisione sono desumibili per relationem dal citato verbale di accertamento, protocollato al n. 25099 il
21/05/2018, “con il quale l' ha riferito di aver accertato, a seguito di analisi eseguite Controparte_1
Co sui campioni prelevati in data 5.4.2018 da personale della di presso l'impianto di Pt_2 depurazione fognaria 'il superamento dei limiti previsti dall'all. 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, SST, Azoto Ammoniacale ed Escherichia Coli'” (cfr. all. 1 al ricorso).
Risultando, dunque, le ragioni poste a fondamento della decisione amministrativa, il fatto che l'ordinanza-ingiunzione non dia conto della presentazione di scritti difensivi non determina l'inesistenza della motivazione, ma un vizio sanabile attraverso la riproposizione delle doglianze non valutate dall'amministrazione innanzi al giudice dell'opposizione a sanzione.
Il terzo motivo di opposizione è, dunque, infondato e non è meritevole di accoglimento.
Occorre, da ultimo, precisare che l'odierno decidente non può pronunciarsi sulla domanda proposta dal pagina 27 di 29 con le memorie difensive e volta alla dichiarazione dell'illegittimità delle ordinanze- Controparte_2 ingiunzioni impugnate limitatamente alla parte in cui prevedono l'obbligazione solidale del CP_2 medesimo.
L'odierno decidente non può, altresì, esprimersi sulla domanda proposta dal in via Controparte_2 subordinata nei procedimenti iscritti ai nn. 2823 e 2824 del 2019 e volta alla dichiarazione dell'illegittimità delle ordinanza-ingiunzioni per violazione delle norme che regolano i procedimenti di accertamento di competenza dell' , in qualità di organo accertatore. Controparte_1
Infatti, il , nella sua qualità di obbligato in solido, avrebbe dovuto proporre CP_2 CP_2 un'autonoma impugnazione avverso i provvedimenti sanzionatori nel termine perentorio previsto dalla legge.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). P.IVA_1
Nell'ipotesi di riunione di cause introdotte separatamente, la liquidazione “dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018)” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 31/05/2022, n.
17693).
Nel caso che qui occupa, occorre, dunque, distinguere le fasi dei vari procedimenti fino alla loro riunione:
- nel procedimento iscritto al n. r.g. 2824/2019: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio;
- nel procedimento iscritto al n. r.g. 2823/2019: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio. Poiché la fase di trattazione e istruzione della causa è stata solamente avviata, senza l'espletamento di alcun mezzo istruttorio, si ritiene di applicare, limitatamente a tale fase, i valori medi diminuiti del 50%;
- nel procedimento iscritto al n. r.g. 2305/2019: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio.
Premesso che la riunione della causa n. r.g. 2823/2019 (a cui era stata riunito il procedimento n. r.g.
2824/2019) con la causa iscritta al n. r.g. 2305/2019 è avvenuta all'inizio della fase di trattazione e istruzione e considerata la mancata assunzione di mezzi di prova, si ritiene di applicare, limitatamente a tale fase, i valori medi diminuiti del 50%. Per la fase decisoria, i valori medi.
Nei rapporti tra ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), considerato il valore delle domande, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, considerate P.IVA_2
pagina 28 di 29 le attività in pendenza della riunione dei procedimento nei termini predetti, si liquidano in euro 5.517,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Nei rapporti tra ) e ( , le spese di lite Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_3 devono essere compensate, atteso che quest'ultimo ha aderito alle domande della prima in termini di accoglimento dell'opposizione.
Nei rapporti tra ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
( ), vista la dichiarazione di contumacia nei procedimenti
[...] P.IVA_4 iscritti ai nn. 2823 e 2824 del 2019, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m.
55/2014, ritenuto di dover applicare i valori medi, ridotti al 50% limitatamente alla fase di trattazione e istruzione della causa, si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 40/A/2019 del 09/04/2019;
- rigetta il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 56/A/2019 del 20/05/2019;
- rigetta il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 57/A/2019 del 20/05/2019;
- condanna, altresì, ( ) a rifondare in favore del Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.517,00 per Parte_2 P.IVA_2 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
- compensa le spese di lite tra ) e ( ); Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_3
- condanna, altresì, ( ) a rifondare in favore dell' Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 P.IVA_4 in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 7/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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