CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6189 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Memeo Michele;
Appellante
E
(c.f. ), CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Castaldi Carlo;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5189/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in tema di opposizione ordinanza ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Con la sentenza n. 5189/2021 il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione presentata da avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. CP_1
2729 del 23 novembre 2018 con la quale ha ingiunto all'istante il Parte_1 pagamento di euro 93.747,78 a fronte della violazione dell'art 63 del D.lgs n.446/1997 e dell'art 14 bis e 17 del regolamento in materia di occupazione di Suolo
Pubblico e del Canone deliberazione A.C. n 39 del 23 luglio 2014 . L'atto opposto r.g. n. 1 veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 12006263 del 23 settembre
2015 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia di con cui si Parte_1 contestava la violazione di cui agli artt. 14 e 14 bis cosap, in via Riccardo Forster dal civico n 167 al civico n 195 “ per avere occupato, senza il prescritto titolo autorizzativo, l'area adibita a parcheggio pubblico, per una superfice di 450mq delimitandola con nastro bicolore bianco e rosso con all'interno 5 autocarri con scalette abbassate , generatore e cavi elettrici” .
Il Tribunale, respinte le molteplici eccezioni formali ( nullità della sanzione per mancata attestazione di conformità della copia telematica all'originale; per difetto di delega al dirigente, per errata indicazione dell'Autorità avanti a cui il destinatario della sanzione amministrativa può fare ricorso), accoglieva l'opposizione nel merito, con la seguente motivazione: “nel giudizio di opposizione ex art. 22, 23 della L. 689/81, l'Amministrazione che irroga la sanzione, assumendo la veste di attore sostanziale, è tenuta a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti, materiali e soggettivi, della violazione contestata, di tal ché, in difetto della relativa prova, la pretesa al pagamento della somma intimata non è fondata e l'opposizione deve essere accolta (v. Cass. n. 3837/2001, n. 5095/1999, n. 7951/1997, n.
5826/1989 e n. 5826/1983).
Nel verbale di accertamento richiamato nella determina impugnata viene indicata in mq 450 l'occupazione abusiva ma non vengono indicate le modalità di misurazione degli spazi occupati, né lo strumento utilizzato. Peraltro nella determina non è riferito il criterio di calcolo utilizzato da Parte_1 nell'ammontare della sanzione, il coefficiente moltiplicatore utilizzato e la quantificazione dell'occupazione, né lo stesso Comune ha dato prova in tal senso.
Pertanto la determina impugnata deve essere annullata non essendo possibile in questa sede modificare i motivi posti a basa della stessa (cfr. Cass. Sez. Un. n.
3271/90) “ ha presentato appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 gravata e il rigetto dell'opposizione sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio di “corrispondenza fra il chiesto ed pronunciato”: art. 112 c.p.c.; b) violazione del “principio di non contestazione”: art. 115 c.p.c.; c) violazione del diritto di difesa / contraddittorio;
d) violazione della presunzione della portata fidefaciente dell'atto pubblico: artt. 2699 e 2700 c.c. sulle modalità di misurazione;
e) infondatezza dei rilievi motivazionali di cui alla sentenza gravata, afferenti ai r.g. n. 2 criteri di calcolo dell'importo della sanzione irrogata e del coefficiente moltiplicatore.
costituitasi, instava per il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'udienza del 25.6.2025.
§2. L'appello è fondato.
Alla luce dei motivi formulati da l'appello in esame deve intendersi Parte_1 limitato alle sole statuizioni sul merito dell'opposizione.
L'appellante evidenzia a tal fine che l'unico motivo di opposizione nel merito avanzato dalla verteva esclusivamente sul mancato rispetto di non CP_1 meglio precisate norme sugli accertamenti irripetibili per desumerne l'annullabilità del provvedimento opposto con l'argomentazione che “Si è altresì violata la norma in relazione agli accertamenti tecnici irripetibili, che come nel caso di specie devono essere effettuati in contraddittorio sui luoghi al fine di permettere la difesa al cittadino, in quanto le misurazioni che la Polizia municipale fa sono effettuate non in contraddittorio, e la mancanza di rilievi fotografici-planimetrici- peraltro non prodotti in allegato né prodotti alla luce del ricorso in autotutela di cui al punto 1 della presente opposizione, ne rendono impossibile il contraddittorio e ogni difesa successiva” ( v. ricorso in opposizione p. 2).
Quanto alla disamina del merito, va preliminarmente osservato che, come condivisibilmente evidenziato da parte appellante, la nel corso del CP_1 presente procedimento non ha contestato il fatto storico occorso dell'occupazione del sito stradale con cinque autocarri di sua proprietà all'origine della sanzione contestata.
Il primo motivo di appello formulato da con cui si contesta la Parte_1 violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc, è fondato.
Invero, è dato desumere dall'unico effettivo motivo di opposizione nel merito formulato da parte appellata ( opponente in primo grado che la CP_1 contestazione sollevata da quest'ultima al fondamento della sanzione attiene esclusivamente alle misurazioni effettuate dalla Polizia Municipale.
A fronte delle difese di parte appellante secondo cui un tale profilo avrebbe potuto essere contestato solo attraverso la querela di falso, merita richiamare il principio r.g. n. 3 di diritto secondo cui Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale ( v. Cassaz. n. 10376/2024 in massima). La Corte di Cassazione ha, in particolare, affermato che Invero, l'art. 2700 cod. civ. non è utilmente invocabile nel presente caso. Difatti, con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, “giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente”, si è affermato – da parte di questa Corte – che “il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati”, rende gli stessi “attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n.
20025, Rv. 642611-01) Analogamente, nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca”, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv.
604689- 01), ma non efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme anche
Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208, non massimata). ( v. Cassaz. n.
10376/2024 in motivazione).
Nel caso di specie, parte appellata, a fronte delle contestate misurazioni da parte dell'organo accertatore, non solo non ha contestato l'accadimento storico, ma non ha neppure addotto elementi di prova contraria alle rilevazioni operate dagli agenti e trasfuse nell'atto impugnato, come pure sarebbe stato nella sua possibilità compiere, ad esempio adducendo una differente misurazione degli automezzi rivenuti sul sito stradale ed attraverso cui si è consumata la contestata occupazione.
Non solo, ma come condivisibilmente contestato da parte appellante, il giudice di r.g. n. 4 prime cure, senza che ciò costituisse oggetto di motivo di opposizione nel merito formulato da ( come sopra richiamato), ha statuito anche in merito ad CP_1 una carenza del criterio di calcolo utilizzato da nella determinazione Parte_1 della sanzione, il coefficiente moltiplicatore utilizzato e la quantificazione dell'occupazione, che – osserva la Corte- avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione, attesa la specifica identità del tema rispetto al profilo delle sole misurazioni, e che, invece, per tali ragioni, non può neppure ritenersi implicitamente ricompreso nell'unico profilo di merito contestato.
Ne consegue che il motivo di appello appena esaminato è fondato e l'appello deve essere accolto.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione di avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva CP_1
n. 2729 del 23 novembre 2018;
- Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, nella misura di € 4.500 e per il secondo grado nella misura di € 4.900, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 25.6.2025
.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5