Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 7631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7631 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07631/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04279/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4279 del 2022, proposto da
EP SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AP, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della disposizione prot. n. 37140 dell'11 maggio 2022, notificata il successivo 27 con la quale il dirigente dell'Area Urbanistica, Servizio antiabusivismo e condono edilizio, del Comune di AP, ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria e contestualmente ha ordinato la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, con riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, al parere negativo reso da AB- Acqua Bene Comune, con nota prot. 17700 del 29 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 il dott. GI AN, presente in collegamento da remoto l’avv. Erra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Riferisce il ricorrente di avere acquistato, con atto per notaio M. Rep. 7642, Racc. 3110 registrato il 15 febbraio 2006, “un terreno di forma irregolare della superficie di are 18.10 di natura vigneto/frutteto, confinante a Nord/Est con via del Serbatoio allo Scudillo, da cui ha accesso dal civico 10 (..) riportato nel catasto Terreni di AP al Foglio 71 p.lla 657, Are 18,10- frutteto C1 2 RAE 33,75 RAE 17,76”. Sul terreno insisteva un piccolo comodo rurale, di circa 65 metri quadri, per la cui trasformazione il dante causa del ricorrente aveva presentato domanda di sanatoria edilizia ai sensi del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003.
In attesa della definizione della pratica di sanatoria, il ricorrente concedeva in comodato d'uso piccolo locale in questione alla Onlus Ne. la quale che lo utilizzava per attività di volontariato medico-sociale, in particolare ai fini di assistenza a pazienti per il trattamento e la cura delle dipendenze, la cura integrata di traumi arto-neuro psicomotori, la formazione e la ricerca.
Con nota prot. n. 9450 del 16 aprile 2018 (non allegata agli atti della causa), AB – l’azienda preposta alla gestione del servizio idrico ed all’erogazione dell’acqua per il comune di AP - rilasciava parere favorevole alla realizzazione di un “impianto di smaltimento delle acque reflue” a servizio dell'immobile in questione.
A sua volta il Comune autorizzava i lavori e nulla eccepiva sulla DIA relativa ai lavori di manutenzione.
Con la disposizione dirigenziale, prot. n. 37140 dell'11 maggio 2022, notificata il successivo 27, il dirigente dell'Area Urbanistica, Servizio antiabusivismo e condono edilizio, del Comune di AP, ha tuttavia rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria e contestualmente ha ordinato la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica, delle opere eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2.- Avverso il diniego, si oppone il ricorrente con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, col quale ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 37, DL 269 /2003; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione.
Sulla richiesta di sanatoria si era già formato il silenzio-assenso, circostanza di cui erano ben consapevoli sia il Comune di AP sia la stessa AB, tanto da autorizzare interventi consistenti sull'immobile in questione (realizzazione collettore fognario, manutenzione) che presupponevano la sua avvenuta regolarizzazione.
2) violazione e falsa applicazione del d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione.
Gli interventi in parola sono comunque assentibili, posto che l'effettiva destinazione dell'immobile in questione, di tipo assistenziale e non residenziale, risulta conforme alle norme urbanistiche fissate dal P.R.G. e non contrastante coi vincoli paesistici e d’acquedotto.
D’altronde in area agricola sono impediti esclusivamente insediamenti residenziali, mentre sarebbe ammissibile la realizzazione di manufatti destinati ad altro (cfr., Cons. Stato, Sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5917).
Per di più, l'attività in concreto svolta dall'Associazione Ne. non collide col vincolo paesaggistico né con quello d’acquedotto, ossia della fascia di rispetto dal vincolo serbatoio ex ARIN. Né alcun rilievo può ammettersi al preteso ritardo nella presentazione dell’istanza di sanatoria di cui è fatto cenno nel provvedimento impugnato. In ogni caso, l'istanza di sanatoria mantiene comunque valore di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001.
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione.
L'AB aveva reso nel 2018 parere favorevole alla realizzazione di un collettore fognario a servizio dell'immobile in questione, salvo poi rendere parere sfavorevole – allo stato non conosciuto – sulla sanatoria, ciò in maniera ingiustificata ed oscura, tanto più ove si consideri che la realizzazione del condotto fognario non comprometterebbe affatto ma al contrario agevolerebbe la sicurezza dell'attività di AB.
L’amministrazione comunale di AP, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 16 ottobre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta per essere decisa
3.- Il ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce a suo favore, oltre al formarsi del silenzio assenso per decorso del termine per decidere sulla domanda di sanatoria, il comportamento contraddittorio dell’amministrazione comunale che avrebbe assentito lavori di manutenzione e, soprattutto, la realizzazione del collettore fognario, già autorizzato da AB.
Invero, questi aspetti non appaiono affatto determinanti ai fini dell’avvenuta regolarizzazione dell’immobile.
Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, la formazione del silenzio-assenso, per decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della istanza di condono, postula che l'istanza sia assistita da tutti gli elementi di fatto e normativi necessari per il suo accoglimento, non potendosi determinare la regolarizzazione dell'abuso per il solo decorso del termine ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto o di diritto previsti dalla normativa di legge (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 22 agosto 2024, n. 7216; sez. VI, 30 agosto 2022, n. 7453; 24 novembre 2020, n. 7382).
Inoltre le dichiarazioni del ricorrente, in ordine a presunte precedenti autorizzazioni non sono supportate da alcun elemento probatorio.
L’amministrazione comunale, nel provvedimento impugnato, indica tutti gli elementi che si oppongono alla sanatoria. Il diniego risulta quindi plurimotivato, attesa la molteplicità delle ragioni che si oppongono al condono e che tutte resistono alle censure formulate. In particolare:
- l’originaria domanda di sanatoria è inammissibile in quanto pervenuta al prot. gen. dell’ente (n. 114400, bolletta n. 92173) in data 31 gennaio 2005 e, quindi, oltre il termine inderogabile del 10 dicembre 2004. A riprova del mancato rispetto del termine, allegata alla domanda di sanatoria vi è una dichiarazione di ultimazione dei lavori sottoscritta dallo stesso richiedente in data 19 gennaio 2005.
- Alcun documento di natura tecnica, quali perizia giurata, idoneità statica, grafici, rilievo fotografico, accatastamento risulta allegata alla pratica.
- Dalla scheda urbanistica vincoli, acquisita in data 4 novembre 2021, risulta che gli interventi edilizi, per i quali è chiesta la sanatoria, sono stati eseguiti in area sottoposta a vincoli di cui al D.M. n. 83 del 14 dicembre 1979, a vincolo paesistico ambientale ai sensi del d. lgs. 42/2004. Inoltre, gli stessi ricadono nel Parco regionale metropolitano colline di AP di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale Campania n. 855 del 10 giugno 2004, zona “C” oltreché in zona “Fa1” (Aree agricole” della Variante generale al PRG, Tavole 5 e 6, come approvata con DPGRC n. 323 dell’11 giugno 2004.
- Infine, l’area oggetto degli abusi, ricade nella Fascia di rispetto del “Vincolo serbatoio Arin”, ragion per cui si è reso necessario acquisire il relativo parere da parte dell’AC, quale ente preposto alla tutela del vincolo. AB si è espressa in senso negativo posto che – come rilevato nella nota del 6 maggio 2021 – l’area in questione (particella 657) è “sovrastante il Serbatoio di acqua potabile dello Scudillo di proprietà di AB AP e sottoposta a strettissime servitù acquedottistiche a favore di AB che inibiscono qualsiasi attività sul soprasuolo a salvaguardia e tutela della risorsa idrica, ‘essendo soltanto consentito il rimaneggiamento del terreno per gli ordinari bisogni dell’agricoltura’ ”. In questo senso, AB ha solo sollecitato all’amministrazione comunale l’esame dell’istanza di sanatoria per definire la questione, non certo per la sua conclusione in senso favorevole alle ragioni del ricorrente.
4.- Non si dispone sulle spese in assenza di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
GI AN, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AN | LO RI |
IL SEGRETARIO