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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3166/2023
Verbale di udienza del 21/10/2025
È presente per la società ricorrente l'avvocato Felice Ferrantino, il quale si riporta a tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo ed insiste per l'integrale accoglimento, il tutto con vittoria delle spese di lite come per legge. Impugna e contesta quanto ex avverso dedotto atteso che la documentazione in atti conferma la fondatezza del ricorso superando le pretestuose ed infondate osservazioni avversarie.
E' presente per l' l'avv. Silvio Garofalo che si riporta alle difese in atti e alle conclusioni CP_1 ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento.
Entrambi i procuratori chiedono che ove disposto rinvio per la discussione, la udienza sia fissata a trattazione scritta e dichiarano in ogni caso di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 21/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
21/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3166/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. FERRANTINO FELICE, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Persona_1
Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312202300003122218000, notificato dall' il CP_1
5/10/2023 per omesso pagamento di contributi dovuti per i licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato ex art 2, comma 31, legge 92/2012 in relazione al periodo 07/2017 – 12/2018 per un totale di € 12.210,79.
Parte ricorrente domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso d'addebito, accertarsi la non debenza del credito vantato dall' e dichiararsi la nullità CP_1
e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
2. Accolta inaudita altera parte la istanza di sospensione e instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè CP_1 infondata in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'opposizione è ammissibile, in quanto proposta nel termine di 40 giorni, previsto dall'art. 24 co. 5° d. lgs 46/1999, decorrente dalla notifica dell'avviso impugnato, pacificamente eseguita il 5/10/2023.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, si osserva che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta da altro giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 840/2024, resa a definizione del procedimento R.G. 3163/2023 avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sia pure con le dovute precisazioni.
Giova altresì precisare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento o meno del diritto della società ricorrente a beneficiare dell'esonero dal versamento dei c.d. Ticket
Licenziamento previsto dal comma 34, art. 2, L. n. 92/2012 relativi al licenziamento dei lavoratori indicati nella diffida dell' avente prot. 0800.24/11/2020.0446116 CP_1 CP_1 essendo la stessa azienda operante nel settore dell'edilizia ed essendo i licenziamenti del personale a tempo indeterminato riconducibili al completamento delle attività o alla fine di una fase lavorativa e alla chiusura del cantiere ove gli stessi erano impiegati.
La legge n. 92 del 28.06.2012 (Riforma Fornero) ha istituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), successivamente sostituita ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dalla NASpI, con lo scopo di fornire un'indennità mensile ai lavoratori che avessero perduto involontariamente la propria occupazione e che quindi si trovassero in stato di disoccupazione.
Parallelamente a tale beneficio per i lavoratori, la citata disposizione normativa ha introdotto una forma di “tassa” di licenziamento a carico del datore di lavoro, il c.d. ticket di licenziamento disciplinato dal comma 31, come modificato dall'art. 1, comma 250, della L. n. 228/2012, il quale prevede che “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI
[oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello
a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il legislatore ha previsto, tuttavia, che in alcune circostanze tale ticket non sia dovuto ed in particolare, il comma 34 lettera b) dispone che il contributo non è dovuto nel caso di
“interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
Con messaggio n. 3933 del 24.10.2018 l'Ente ha fornito dei chiarimenti in ordine ai CP_1 ticket di licenziamento previsti dal citato art. 2, comma 31, della L. 92/2012, precisando che per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere “la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.
(…). Con il presente messaggio si chiarisce che per comprovare la condizione di esonero dell'azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione <> e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all'atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata. In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all' anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture CP_2 territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note
“pratica chiusa con documentazione prodotta dall'azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N”.
Nella fattispecie in esame l' ha inviato alla società ricorrente dapprima una CP_1 convocazione per richiesta di informazioni e documenti (prot.
0800.17/08/2020.0319349) e poi una diffida accertativa (prot. CP_1 0800.24/11/2020.0446116) con la quale comunicava che “a seguito dei controlli CP_1 documentali effettuati è emerso che non ha provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in relazione ai periodi indicati”, allegando un elenco dettagliato dei 21 lavoratori licenziati, per i quali si richiedeva il pagamento del contributo, per un totale complessivo dovuto pari a €
9.847,90.
L'azienda non ha dato alcun riscontro né alla convocazione per richiesta di informazioni né alla diffida.
A tale diffida ha fatto seguito l'avviso di addebito in questa sede impugnato, cui ha fatto seguito ricorso amministrativo in autotutela, a mezzo del quale l'odierna ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito, ritenendo dovuto l'esonero ex comma 34, art. 2, L. n. 92/2012 per la tipologia di attività edile svolta e trasmettendo, in allegato al ricorso, le copie delle lettere di assunzioni e di licenziamento del personale oggetto di diffida con l'indicazione del cantiere, nonché la clausola di cessazione del rapporto di lavoro per chiusura o completamento di esso.
Ciò posto, si osserva che l'Ente resistente, nel messaggio n. 3933 del 24.10.2018 sopra citato, ha chiarito che le aziende diffidate nel corso dei controlli sui ticket di licenziamento dovevano attestare la condizione di esonero dell'azienda mediante produzione delle lettere di assunzione riportanti i cantieri e le mansioni assegnate ai lavoratori, nonché le lettere di licenziamento riportanti quali motivazione dell'interruzione del rapporto di lavoro “fine cantiere o completamento lavori” oltre che la data di cessazione del rapporto di lavoro, entrambi i documenti firmati per ricevuta dai lavoratori, precisando ancora l'Ente che, in presenza della sopracitata documentazione, “le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio”.
Dalla documentazione prodotta dalla è emerso che la stessa ha allegato -sebbene Parte_1 soltanto dopo la emissione dell'avviso di addebito- tutta la documentazione indicata nel messaggio n. 3933/2018.
Nel dettaglio parte ricorrente ha depositato le relative lettere di assunzione e le comunicazioni di fine attività e conseguente licenziamento. Effettivamente, tutte le risoluzioni contrattuali effettuate nel periodo 2017/2028 sono avvenute per fine cantiere, come riportato sulle lettere di licenziamento in atti, tutte sottoscritte per ricevuta dagli operai destinatari.
A prescindere dal dato formale, al quale la parte ricorrente non ha adempiuto, i recessi furono intimati ai dipendenti per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Ricorre quindi l'ipotesi contemplata dalla norma, ossia quella in cui la ditta chiuda uno dei suoi cantieri, al termine dei lavori, e licenzi il personale in esso impiegato, per l'impossibilità di un suo reimpiego in altre unità produttive, ossia, in altri cantieri, e, tuttavia, nella prospettiva, almeno potenziale, di una prosecuzione dell'attività.
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. La non corretta adesione alla procedura formale nell'invio della documentazione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 13/11/2023, iscritto al n. 3166/2023 R.G. e ritualmente notificato nei confronti dell' ogni contraria deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede: CP_1
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
312202300003122218000;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 21/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3166/2023
Verbale di udienza del 21/10/2025
È presente per la società ricorrente l'avvocato Felice Ferrantino, il quale si riporta a tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo ed insiste per l'integrale accoglimento, il tutto con vittoria delle spese di lite come per legge. Impugna e contesta quanto ex avverso dedotto atteso che la documentazione in atti conferma la fondatezza del ricorso superando le pretestuose ed infondate osservazioni avversarie.
E' presente per l' l'avv. Silvio Garofalo che si riporta alle difese in atti e alle conclusioni CP_1 ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento.
Entrambi i procuratori chiedono che ove disposto rinvio per la discussione, la udienza sia fissata a trattazione scritta e dichiarano in ogni caso di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 21/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
21/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3166/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. FERRANTINO FELICE, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Persona_1
Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312202300003122218000, notificato dall' il CP_1
5/10/2023 per omesso pagamento di contributi dovuti per i licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato ex art 2, comma 31, legge 92/2012 in relazione al periodo 07/2017 – 12/2018 per un totale di € 12.210,79.
Parte ricorrente domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso d'addebito, accertarsi la non debenza del credito vantato dall' e dichiararsi la nullità CP_1
e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
2. Accolta inaudita altera parte la istanza di sospensione e instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè CP_1 infondata in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'opposizione è ammissibile, in quanto proposta nel termine di 40 giorni, previsto dall'art. 24 co. 5° d. lgs 46/1999, decorrente dalla notifica dell'avviso impugnato, pacificamente eseguita il 5/10/2023.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, si osserva che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta da altro giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 840/2024, resa a definizione del procedimento R.G. 3163/2023 avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sia pure con le dovute precisazioni.
Giova altresì precisare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento o meno del diritto della società ricorrente a beneficiare dell'esonero dal versamento dei c.d. Ticket
Licenziamento previsto dal comma 34, art. 2, L. n. 92/2012 relativi al licenziamento dei lavoratori indicati nella diffida dell' avente prot. 0800.24/11/2020.0446116 CP_1 CP_1 essendo la stessa azienda operante nel settore dell'edilizia ed essendo i licenziamenti del personale a tempo indeterminato riconducibili al completamento delle attività o alla fine di una fase lavorativa e alla chiusura del cantiere ove gli stessi erano impiegati.
La legge n. 92 del 28.06.2012 (Riforma Fornero) ha istituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), successivamente sostituita ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dalla NASpI, con lo scopo di fornire un'indennità mensile ai lavoratori che avessero perduto involontariamente la propria occupazione e che quindi si trovassero in stato di disoccupazione.
Parallelamente a tale beneficio per i lavoratori, la citata disposizione normativa ha introdotto una forma di “tassa” di licenziamento a carico del datore di lavoro, il c.d. ticket di licenziamento disciplinato dal comma 31, come modificato dall'art. 1, comma 250, della L. n. 228/2012, il quale prevede che “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI
[oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello
a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il legislatore ha previsto, tuttavia, che in alcune circostanze tale ticket non sia dovuto ed in particolare, il comma 34 lettera b) dispone che il contributo non è dovuto nel caso di
“interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
Con messaggio n. 3933 del 24.10.2018 l'Ente ha fornito dei chiarimenti in ordine ai CP_1 ticket di licenziamento previsti dal citato art. 2, comma 31, della L. 92/2012, precisando che per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere “la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.
(…). Con il presente messaggio si chiarisce che per comprovare la condizione di esonero dell'azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione <
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata. In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all' anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture CP_2 territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note
“pratica chiusa con documentazione prodotta dall'azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N”.
Nella fattispecie in esame l' ha inviato alla società ricorrente dapprima una CP_1 convocazione per richiesta di informazioni e documenti (prot.
0800.17/08/2020.0319349) e poi una diffida accertativa (prot. CP_1 0800.24/11/2020.0446116) con la quale comunicava che “a seguito dei controlli CP_1 documentali effettuati è emerso che non ha provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in relazione ai periodi indicati”, allegando un elenco dettagliato dei 21 lavoratori licenziati, per i quali si richiedeva il pagamento del contributo, per un totale complessivo dovuto pari a €
9.847,90.
L'azienda non ha dato alcun riscontro né alla convocazione per richiesta di informazioni né alla diffida.
A tale diffida ha fatto seguito l'avviso di addebito in questa sede impugnato, cui ha fatto seguito ricorso amministrativo in autotutela, a mezzo del quale l'odierna ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito, ritenendo dovuto l'esonero ex comma 34, art. 2, L. n. 92/2012 per la tipologia di attività edile svolta e trasmettendo, in allegato al ricorso, le copie delle lettere di assunzioni e di licenziamento del personale oggetto di diffida con l'indicazione del cantiere, nonché la clausola di cessazione del rapporto di lavoro per chiusura o completamento di esso.
Ciò posto, si osserva che l'Ente resistente, nel messaggio n. 3933 del 24.10.2018 sopra citato, ha chiarito che le aziende diffidate nel corso dei controlli sui ticket di licenziamento dovevano attestare la condizione di esonero dell'azienda mediante produzione delle lettere di assunzione riportanti i cantieri e le mansioni assegnate ai lavoratori, nonché le lettere di licenziamento riportanti quali motivazione dell'interruzione del rapporto di lavoro “fine cantiere o completamento lavori” oltre che la data di cessazione del rapporto di lavoro, entrambi i documenti firmati per ricevuta dai lavoratori, precisando ancora l'Ente che, in presenza della sopracitata documentazione, “le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio”.
Dalla documentazione prodotta dalla è emerso che la stessa ha allegato -sebbene Parte_1 soltanto dopo la emissione dell'avviso di addebito- tutta la documentazione indicata nel messaggio n. 3933/2018.
Nel dettaglio parte ricorrente ha depositato le relative lettere di assunzione e le comunicazioni di fine attività e conseguente licenziamento. Effettivamente, tutte le risoluzioni contrattuali effettuate nel periodo 2017/2028 sono avvenute per fine cantiere, come riportato sulle lettere di licenziamento in atti, tutte sottoscritte per ricevuta dagli operai destinatari.
A prescindere dal dato formale, al quale la parte ricorrente non ha adempiuto, i recessi furono intimati ai dipendenti per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Ricorre quindi l'ipotesi contemplata dalla norma, ossia quella in cui la ditta chiuda uno dei suoi cantieri, al termine dei lavori, e licenzi il personale in esso impiegato, per l'impossibilità di un suo reimpiego in altre unità produttive, ossia, in altri cantieri, e, tuttavia, nella prospettiva, almeno potenziale, di una prosecuzione dell'attività.
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. La non corretta adesione alla procedura formale nell'invio della documentazione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 13/11/2023, iscritto al n. 3166/2023 R.G. e ritualmente notificato nei confronti dell' ogni contraria deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede: CP_1
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
312202300003122218000;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 21/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)