Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Abbasanta, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Asl n. 5 - Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Angelo Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
PER LA DECLARATORIA DELL’INADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO
attivato a seguito della “ Istanza per l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica e dell’igiene ai sensi della normativa vigente - Situazione di grave degrado igienico-sanitario in -OMISSIS-, proveniente dall’esercizio commerciale bar -OMISSIS- ”, inoltrata alle Amministrazioni intimate in data -OMISSIS-;
PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO E
PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO
DELL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE
adottando il provvedimento finale del procedimento di cui all’istanza su riportata entro un preciso termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Abbasanta e dell’ASL n. 5 - Oristano;
Vista la memoria del 22.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OS RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che il ricorrente, residente in un appartamento situato sopra l’esercizio commerciale bar “-OMISSIS-”, in -OMISSIS-, ha agito avverso il silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano e dal Comune di Abbasanta sull’istanza dal medesimo presentata per ottenere l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica e dell’igiene, in relazione ad una “ grave situazione di degrado igienico-sanitario, dovuta principalmente a due ordini di problemi: a) l’abbandono e lo stoccaggio incontrollato di rifiuti di ogni genere sulla terrazza di pertinenza del bar, con conseguenti esalazioni nauseabonde e proliferazione di insetti e animali nocivi; b) l’utilizzo sistematico, da parte degli avventori del locale nelle ore serali e notturne, degli angoli esterni delle proprietà dei ricorrenti come latrine a cielo aperto ”;
- che in data 22 novembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha rappresentato che “ l’Amministrazione resistente, in data -OMISSIS-, ha riscontrato l’istanza esposto del ricorrente, inoltrando la relazione dettagliata sul sopralluogo ” e che, pertanto, “ il presente ricorso non ha più ragione di continuare ”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda;
Considerato che:
- il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 47 del 20.11.2025 della competente commissione;
- l’Agenzia delle Entrate, con nota del -OMISSIS-, ha comunicato di avere rilevato, in sede di verifica, il superamento dei limiti reddituali previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 127 del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115);
- il Segretario generale di questo Tribunale ha comunicato di avere richiesto al ricorrente di precisare la natura dei redditi esenti percepiti dal nucleo familiare, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro;
Ritenuto di dover revocare il decreto n. 47/2025 della commissione per il patrocinio a spese dello Stato e dichiarare inammissibile l’istanza di ammissione al predetto patrocinio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa le spese del giudizio tra le parti;
- revoca il decreto n. 47/2025 della commissione per il patrocinio a spese dello Stato e dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
OS RO, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS RO | Marco CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.