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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1950/2022 R.G. promossa da:
N PERSONA DELL'AMMINISTRATORE IN Controparte_1
CARICA (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CP_2 P.IVA_1
MAZZANTI SELENIA e con elezione di domicilio in presso avv. MAZZANTI
SELENIA;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio dell' avv. SERAFINI ALBERTO e con elezione di domicilio in VIA
RISORGIMEENTO N. 8/B 61032 FANO, presso e nello studio dell'avv. SERAFINI
ALBERTO;
CONVENUTO opposto
E
Controparte_4
[...]
[...]
pagina 1 di 14
Togliatti 21/5
Chiamati
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte opponente:
-dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Pesaro il 17.06.2022 – n. 508/22 - R.G. n. 1422/22 RG per la somma di € 12.203,55, oltre interessi e spese per € 540,00 ed accessori, rigettando integralmente le domande in esso proposte siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
--nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese azionate in via monitoria, dichiarare i terzi chiamati, nata a [...] Controparte_4
(PU) il 14.09.1949 (codice fiscale: ), nato a C.F._1 Controparte_4
SS (PU) il 28.02.1969 (codice fiscale: ) entrambi C.F._2
residenti in [...] e nato a Controparte_4
SS (PU) il 20.10.1974 (codice fiscale: ) residente in C.F._3
Apecchio (PU) – 61042 - Via R. Sanzio, n. 10 per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, tenuti a garantire e manlevare il - Codice fiscale: Controparte_5
sito in SS (PU) – Via G. Galilei, n. 17-19-21, in persona P.IVA_1
dell'Amministratore in carica p.t. da qualsiasi effetto pregiudizievole della sentenza e, per l'effetto, condannare i terzi, in solido tra loro, a rimborsare qualsiasi somma che il pagina 2 di 14 dovesse essere tenuto a corrispondere a qualsiasi titolo alla Controparte_5
unipersonale; Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicate volesse accogliere, anche solo in parte, la richiesta creditoria della nei confronti del - Codice Controparte_3 Controparte_5
fiscale: sito in SS (PU) – Via G. Galilei, n. 17-19-21, in P.IVA_1
persona dell'Amministratore in carica p.t, per qualsivoglia titolo e/o ragione, questa dovrà essere ridimensionata per avere i terzi chiamati, (codice fiscale: Controparte_4
) (codice fiscale: ) C.F._1 Controparte_4 C.F._2
residenti in [...] e (codice fiscale: Controparte_4
) residente in [...] con la C.F._3
propria condotta, concorso a cagionare l'evento dannoso da cui è scaturito il credito oggetto di ingiunzione n. 508/22, con esclusione di qualsivoglia solidarietà con il
; CP_5
IN VIA RICONVENZIONALE:
-accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei terzi chiamati (codice Controparte_4
fiscale: ), (codice fiscale: C.F._1 Controparte_4
) entrambi reisdenti in Fossomborne (PU) – Via G. Galilei, n. 17 C.F._2
e (codice fiscale: ) residente in [...] – Controparte_4 C.F._3
Via R. Sanzio, n. 10 nella causazione dell'evento dannoso da cui è scaturito il credito oggetto di ingiunzione n. 508/22, condannare gli stessi alla restituzione in favore del della somma di € 5.990,45 da quest'ultimo versati alla Controparte_5 [...]
. Controparte_3
In ogni caso, vinte le spese, competenze ed onorari di lite.
Parte opposta:
pagina 3 di 14 IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e non provate e conseguentemente confermare il Decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
Parte chiamata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, accertare e dichiarare, per le causali di cui al-le rispettive comparse di costituzione, ovvero a qualsiasi altro titolo, la carenza di legittimazione passiva dei IGg.
[...]
e rispetto alle domande avanzate nei loro CP_4 Controparte_4 Controparte_4
confronti dal nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le Controparte_5
domande stesse, di-chiarando l'estromissione degli odierni chiamati dal medesimo giudizio;
in via subordinata, rigettare in ogni caso, poiché infondate in fatto e diritto le domande di cui alle rispettive comparse di costituzione, nei confronti dei IGg.
[...]
e dal Con vittoria di CP_4 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
spese e compenso professionale, oltre a rimborso 15% per spese generali e accessori come per legge».
Motivi della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva di Controparte_3
ingiungere il pagamento di euro 12.203,55 al di SS Controparte_5
per ottenere il pagamento della prestazione costituita da analisi e campionatura dell'area pagina 4 di 14 dei locali, carico-trasporto e smaltimento di materiale presente nel sottotetto. Il
aveva dato degli acconti ma non aveva corrisposto il saldo. CP_5
Il decreto ingiuntivo veniva concesso.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il deducendo che sì l'incarico CP_5
lo aveva dato il Condominio ma poi il doveva essere manlevato dai CP_5
responsabili dell'incendio ovvero i proprietari dell'appartamento in cui era situata la canna fumaria da cui era divampato l'incendio, in quanto custodi del bene. Invero il
22.12.20 verso le 20 all'interno della canna fumaria dell'unità di proprietà di CP_4
, e si sprigionava un incendio. Il Comune di
[...] Controparte_4 Controparte_4
SS disponeva interventi di ripristino necessari per garantire condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata autorità; l'amministratore, in ottemperanza al provvedimento del Comune, nominava Responsabile rischio amianto e Persona_1
conferiva incarico alla unipersonale per l'analisi dei locali e Controparte_3
smaltimento di materiale dal sottotetto. Il Condominio pagava acconti ma poi veniva emessa fattura per il saldo;
in una assemblea di condominio, il offriva di pagare CP_4
10.000 euro alla ditta e invero dovevano garantire il CP_3 Controparte_6
Condominio. Chiedeva quindi di essere autorizzato alla chiamata in causa dei predetti e di revocare il d.i. e in subordine di ottenere la manleva da costoro. Contestava anche il quantum debeatur.
Si costituiva la unipersonale sostenendo che il decreto era Controparte_3
legittimo tanto è vero che il Condominio aveva pagato acconti, i due preventivi erano stati firmati dal Condominio e vi era una mail dell'amministratore in cui riconosceva il proprio debito.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di , e Controparte_4 Controparte_4 CP_4
Si costituiva che deduceva il difetto di legittimazione passiva per Controparte_4
presunzione della proprietà comune della canna fumaria come bene del condominio;
non pagina 5 di 14 era stata superata la presunzione di bene comune;
inoltre non si poteva configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del perchè egli risiedeva altrove e quindi non CP_4
aveva il controllo diretto dell'appartamento; il dovere di manutenere la canna fumaria ricadeva sull'amministratore e il danneggiato (il condominio) non era stato in grado di fornire la esatta ricostruzione dell'incidente anche perchè i VV FF. avevano rilevato che la canna fumaria al piano terzo, di proprietà di tale era rotta. Il Persona_2
presunto riconoscimento di debito infine era stato fatto da che però solo Controparte_4
per via di una modesta scolarizzazione era stato determinato a offrire il pagamento dell'intervento.
Si costituivano e che escludevano una loro Controparte_4 Controparte_4
responsabilità avendo fatto pulire la canna fumaria pochi mesi prima dell'evento; quindi avevano superato la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.; era stata la a Per_2
omettere di riferire che la sua canna fumaria era rotta e comunque il dovere di manutenere la canna era in capo all'amministratore; chiedevano dunque tutti i chiamati dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della domanda.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo il 12.1.24.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali (testi e interrogatorio) e a mezzo ctu. Parte opposta rinunciava alla audizione dei suoi testi.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.24.
L'opposizione va respinta e va confermato il decreto ingiuntivo a carico del condominio;
in accoglimento della domanda di rimborso si condannano a loro volta i chiamati a rifondere il Condominio di quanto in questa sede viene previsto a carico del
. CP_5
pagina 6 di 14 Invero la pretesa della ditta trova fondamento nei tre contratti da cui ha origine l'odierno credito, firmati dall'amministratore del condominio, nelle relative fatture elettroniche, nelle diffide di pagamento e nel riconoscimento di debito costituito dalla lettera del
21.1.22 dell'amministratore (doc. 18 fasc. monitorio ovvero email del geom.
[...]
. CP_2
Che poi l'amministratore abbia accettato i preventivi dei lavori della solo a CP_3
settembre /ottobre 2021 mentre l'incendio risale a dicembre 2020, non previamente autorizzato dall'assemblea, in violazione del regolamento del condominio, è del tutto irrilevante. Sostiene in sostanza parte chiamata che l'art. 14 del regolamento condominiale vieta all'amministratore di disporre lavori di straordinaria amministrazione (come quelli di cui è causa) in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, salvo casi di comprovata urgenza. Tale urgenza sarebbe smentita dalla tempistica suddetta;
ebbene l'eventuale mala gestio dell'amministratore non è pertinente a questa causa (se del caso altri saranno i rimedi, come ad es. la richiesta di revoca dell'amministratore,..).
Si ricordi poi che il con ordinanza 29.12.20 e con ordinanza Controparte_7
del 22.3.21 indirizzate -anche- all'amministratore di condominio (docc. 5 e 7 fasc. attoreo) disponeva che venissero intraprese le procedure per la bonifica del MCA
(materiali contenenti amianto) e quindi in ottemperanza a tali prescrizioni l'amministratore conferiva incarico alla Parte_1
Che poi l'amministratore di condominio abbia dato scarico all'assicurazione condominiale (doc. 18 fasc. monitorio -scambio email del 21.1.21- e doc. 1 fasc. chiamato ovvero verbale assemblea del 26.4.22) per il risarcimento dei danni, non smentisce la responsabilità dei proprietari perchè l'assicurazione ha Controparte_6
offerto di pagare solo 6.600,00 euro, mentre il resto ,richiesto dalla ditta opposta, rimaneva a carico del Condominio che quindi può legittimamente reclamare dai pagina 7 di 14 chiamati. Anzi nello stesso verbale del 26.4.22 al punto 5 si stabilisce che chi utilizza un camino si adoperi per ottenere una polizza personale che copra tale tipo di danni.
Inoltre la denuncia all'assicurazione da parte del non implica alcuna CP_5
ammissione di responsabilità in quanto trattasi di polizza globale fabbricati e in particolare:
Quindi l'amministratore poteva effettuare la denuncia anche in caso di responsabilità dei proprietari di unità immobiliari in via esclusiva, per i danni alla parte condominiale.
Sulla scorta della ctu vanno poi condannati i tre chiamati a rimborsare il CP_5
perchè è risultato che causa dell'incendio è stata la omessa idonea manutenzione della canna fumaria da parte dei suddetti comproprietari che han provocato la fuliggine;
la fuliggine è stata originata da chi aveva la possibilità di alimentare la bocca del camino della canna fumaria in esame ,ovvero i soli chiamati.
Già in sede di verbale dei VV.FF. era stata adottata una prescrizione a carico di una comproprietaria:.. provvedimenti: notifica di prescrizione alla IG.ra Controparte_4
proprietaria del I piano int 16: divieto di riaccendere il camino fino al ripristino della canna fumaria da parte di personale specializzato.
Ma soprattutto l'esito della ctu, le cui conclusioni si condividono per l'esperienza del perito e per l'analiticità dell'elaborato, sono decisive: “..Conseguentemente secondo quanto accertato dallo scrivente CTU:….
pagina 8 di 14 - la canna fumaria oggetto di studio è stato accertato essere ad utilizzo esclusivo della proprietà corrispondente al civico 18 scala B interno 2 al Foglio 7 particella sub. 7 proprietà , in quanto essa serve un unico camino la cui Parte_2 CP_4 CP_8
unica bocca è collocata nel vano cucina di detta proprietà… di ulteriore ausilio è la Scheda rapporto intervento di soccorso n.4468/1 del
22/12/2020 Compilata da presente a fascicolo dove nel paragrafo Persona_3
Relazione di intervento viene riportato 'Si notava che la canna fumaria era rotta e il fuoco aveva acceso il materiale depositato nelle vicinanze della stessa, costituito da libri scarpe ed effetti personali. Nell' appartamento del III piano int 6 vi erano delle cospicue fessurazioni nel muro in corrispondenza del passaggio della canna fumaria con fuoriuscita di fumo;
nell' appartamento del II piano int 8 non si notavano fessurazioni ma la tv non riceveva più il segnale dall'antenna…'. Questo evidenzia ulteriormente che la canna fumaria era rotta nel sottotetto e che erano già evidenti le lesioni al piano sottostante in corrispondenza del tramezzo interessato dal passaggio della canna.
Sempre nella medesima scheda, nel paragrafo Dati intervento, si evince che la sostanza oggetto di incendio risulta essere stata 'fuliggine'. Occorre rilevare che la fuliggine è, senza dubbio, dovuta all'impiego di combustibile solido. La fuliggine si deposita all'interno della canna fumaria. Anche questo elemento conferma che l'incendio si è propagato dall'interno della canna fumaria.
La fuliggine si accumula, con l'impiego del combustibile solido, e causa dapprima una ostruzione della sezione, dopodichè al verificarsi di una o più condizioni anche non contemporanee provoca l'innesco dell'incendio.
Le condizioni più note sono la riaccensione del camino dopo periodo prolungato senza aver fatto manutenzione ordinaria (1), utilizzo prevalente di combustibile a fiamma veloce, ad. es. materiali lignei dolci o resinosi, non stagionati, o a sezione ridotta (2),
pagina 9 di 14 uso quotidiano intenso e/o prolungato senza intervento di manutenzione straordinaria
(3), differenza notevole di temperatura fra l'aria interna e esterna combinata con utilizzo con quantitativo abbondante di combustibile (4). Inoltre occorre tener in considerazione che in giornate invernali, con una apprezzabile differenza tra la temperatura dell'aria esterna e quella dei fumi, un buon tiraggio, come quello della canna fumaria in esame che attraversa oltre tre piani, funge da amplificatore della combustione.
Ciò posto, la fuliggine è stata originata da chi aveva la possibilità di alimentare la bocca del camino della canna fumaria in esame. L'unica unità immobiliare su cui ricadeva un utilizzo esclusivo della bocca del camino secondo quanto riportato nel punto A è quella al piano terra relativa dei IG.ri , I. Parte_2 Parte_3 CP_4
Ne consegue che la fuliggine è stata originata dall'utilizzo del camino all'interno della proprietà dei IG.ri , I….In conclusione l'evento è da Parte_2 Parte_3 CP_4
ricondurre all'utilizzo esclusivo del camino di proprietà dei IG.ri , Parte_2 Parte_3
Pertanto non è escluso il nesso di causa tra l'evento occorso e l'utilizzo della CP_8
canna da parte dei signori convenuti , Parte_2 Parte_3 CP_4
CONCLUSIONI
Secondo quanto accertato dallo scrivente si evince quanto segue:
- L'incendio è avvenuto dall'interno della canna;
- La sostanza oggetto di incendio è la fuliggine;
- Dal fascicolo è presente una attestazione della manutenzione effettuata nell'estate antecedente l'evento, dal quale tuttavia non risulta allegata alcuna scheda di rilievo datata e firmata da operatore e committente nel giorno dell'operazione. Non è escluso inoltre che altri eventi al di fuori della mancata ordinaria manutenzione (1), riconducibili all'utilizzo di combustibile solido nella bocca del camino nella proprietà
, abbiano causato l'accumulo di fuliggine e l'innesco Parte_2 Parte_3 CP_8
pagina 10 di 14 dell'incendio: (2), (3), (4). In conclusione l'evento è da ricondurre all'utilizzo esclusivo del camino di proprietà dei IG.ri , Pertanto non è Parte_2 Parte_3 CP_8
escluso il nesso di causa tra l'evento occorso e l'utilizzo della canna da parte dei signori convenuti , . Parte_2 Parte_3 CP_4
Quindi il ctu ha ben individuato la causa dell'incendio e si noti che le parti chiamate non hanno depositato alcuna osservazione alla ctu, tramite i propri ctp.
Inoltre si rileva che solo negli scritti conclusivi le parti chiamate hanno eccepito la nullità della ctu perchè il consulente avrebbe acquisito documenti presso gli enti pubblici, non autorizzato, in violazione del principio dell'onere della prova. Tuttavia tale eccezione è stata sollevata tardivamente, in quanto il deposito dell'elaborato è del
31.7.24 mentre nella prima udienza successiva al deposito, ovvero il 25.9.24, le parti chiamate non hanno sollevato alcuna eccezione sulla ctu né lo hanno fatto nelle note di trattazione successive, del 3.5.24 e del 9.12.24.
Nel merito si respingono le censure alla ctu sollevate dalle parti chiamate.
Anzi, il ctu ha accertato che l'isolamento della canna al calore era adeguato fin tanto che la tenuta strutturale della canna è risultata sufficiente e che non ci sono stati eventi o cause esterne alla canna che abbiano determinato l'innesco dell'incendio.
In sede di riposta alle osservazioni attoree ha chiaramente affermato: ..la canna ha subito una rottura senza dubbio per cause provenienti dall'interno e in particolare dovuta alla fuliggine.
Il teste ,di parte chiamata, è stato molto generico nel riferire di avere Tes_1
pulito la canna fumaria nell'estate del 2020, soprattutto perchè non è agli atti una scheda relativa al lavoro prestato e la dichiarazione depositata (doc. 2 del 5.3.21 fasc. chiamato) è del tutto generica.
pagina 11 di 14 Ma anche a ritenere provata tale circostanza, il ctu ha affermato, accogliendo l' osservazione del ctp attoreo: “…La presenza di una attestazione di manutenzione effettuata nell'estate antecedente l'evento, alla quale non risulta allegata alcuna scheda di rilievo datata e firmata da operatore e committente nel giorno dell'operazione non può essere testimonianza assoluta di assenza di fuliggine, dato che come anche riportato nella perizia l'utilizzo prevalente di combustibile a fiamma veloce, ad. es. materiali lignei dolci o resinosi, non stagionati, o a sezione ridotta, l'uso quotidiano intenso e/o prolungato possono determinare la creazione di fuliggine in pochi mesi”.
Che poi il intendesse rivalersi sui responsabili emerge dal verbale seguente CP_5
di assemblea del 9.8.22:
Di rilievo è poi che il abbia offerto di corrispondere la cifra di 10.000,00 euro al CP_4
, in sostanza ammettendo la propria responsabilità da custode;
che abbia CP_5
fatto ciò da sprovveduto -come sostiene parte chiamata- è smentito dal fatto che tale offerta è stata ripetuta in ben due occasioni ovvero nelle assemblee del 5.7.22 e del
9.8.22:
pagina 12 di 14
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di ctu si pongono a carico di parte chiamata per il principio di causalità e soccombenza ex art. 91 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: respinge l'opposizione proposta da in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica e conferma il decreto ingiuntivo n. 508/2022; in accoglimento della domanda del di SS Controparte_1
condanna , e a rifondere al Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 [...]
la somma ingiunta con decreto ivi comprese le spese legali del Controparte_1
monitorio; pone le spese di ctu a carico di , e in Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 pagina 13 di 14 solido, come liquidate in corso di causa.
AN il a rimborsare Controparte_9
alla parte le spese di lite, che si Controparte_3
liquidano in €4200,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700 per la fase introduttiva, euro 1500,00 per la fase istruttoria e euro 1100,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
AN , e in solido alla rifusione Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4
delle spese di lite in favore del che si Controparte_9
liquidano in € 2700,00 di cui euro 600,00 per la fase di studio, euro 400 ,00per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase istruttoria e euro 900,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 25.3.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 14 di 14