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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1700 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Guadagni.
Appellanti
e
(C.F. Controparte_1
e P. VA ), con sede in Gragnano (NA), alla Via Vittorio Veneto n. 69, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempre, sig.ra (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Tonio Magnotti;
C.F._3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 360/2021, emessa in data 22.02.2021 dal
Tribunale di Nola, pubblicata in data 24.02.2021, all'esito del procedimento avente
R.G. n. 2265/2012, non notificata, in materia di lesioni.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'appellato in data 4.6.2025 e dalla difesa degli appellanti in data 5.6.2025.
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.4.2012, e Persona_1
, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore , convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Nola, Parte_2
l' onde sentirlo Controparte_3 condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2048 comma II c.c., al risarcimento dei danni per le lesioni subite dal detto in data 8.10.2010, Pt_2 allorquando, nel corso di una partita di calcetto che si stava svolgendo all'interno del predetto Istituto, ad opera del comportamento di un altro minore impegnato nella medesima attività ludico-sportiva, rovinava a terra riportando la frattura scomposta del radio destro, come acclarato dai sanitari dell'Ospedale Santobono di Napoli, ove lo stesso veniva nell'immediatezza del fatto trasportato. Sulla scorta di tali deduzioni, ritenendo responsabile dell'evento lesivo il menzionato Istituto religioso, ne domandavano la condanna al risarcimento di dei danni patiti dal minore complessivamente quantificati in € 14.832,67. Pt_2
Nel corso del giudizio si costituiva ritualmente l' , contestando la domanda CP_1 attorea perché asseritamente infondata in fatto ed in diritto.
In data 1.3.2018, divenuto nelle more maggiorenne, spiegava Parte_2 intervento volontario, costituendosi in giudizio e riportandosi al libello introduttivo notificato all'Ente convenuto, nonché, a tutte le deduzioni e conclusioni ivi rassegnate.
Nel corso del giudizio, venivano escussi i testi addotti dagli istanti ed espletata una ctu medico-legale al fine di accertare gli eventuali postumi subiti dal minore
Pt_2
Conclusa la fase istruttoria, il G.U. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.11.2020, nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza qui impugnata n. 360/2021, emessa in data 22.02.2021, il
Tribunale di Nola, decideva nel merito la vertenza, così conclusivamente statuendo:
“1) Rigetta la domanda attorea, per quanto di ragione. 2) Condanna Persona_1
e al pagamento, in solido tra loro, delle spese Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 13 di lite in favore dell' Controparte_3
liquidate in complessivi € 2.738,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa
[...] come per legge;
3) Pone le spese di CTU liquidate in corso di causa definitivamente a carico di , e in solido tra loro”. Persona_1 Parte_1 Parte_2
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di , hanno proposto appello avverso Persona_1 la testé menzionata sentenza n. 360/2021 del Tribunale di Nola, articolando all'uopo due distinti motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver rigettato l'originaria domanda attorea malamente interpretando il tenore dell'art. 2048 comma II c.c., scegliendo di concentrarsi, nella valutazione della responsabilità del convenuto Ente, sull'applicazione del solo principio della colpevolezza del soggetto agente rispetto a quello dell'antigiuridicità e, comunque, erroneamente valutando le risultanze probatorie. In particolare, il
Giudicante, nella propria valutazione e disamina delle risultanze processuali, si sarebbe soffermato sul solo aspetto soggettivo dell'illecito di cui all'articolo 2048 II comma c.c., escludendo la configurabilità di tale ultima forma di responsabilità nel caso in esame dato l'asserito mancato sussistere dell'intento volitivo o doloso del danneggiante, ed erroneamente “ritenendo che siffatto intento costituisse elemento essenziale ed imprescindibile, per il giudizio di imputabilità della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 2048 c.c., II comma, escludendo, peraltro, la sua configurabilità sulla scorta di una erronea disamina dei fatti e delle risultanze probatorie”. Secondo
l'appellante, il Tribunale avrebbe incentrato il proprio ragionamento esclusivamente sulla insussistenza della colpevolezza, trascurando del tutto l'aspetto dell'antigiuridicità, pretesamente provata, dell'evento lesivo, su cui, al contrario, poggerebbe il dettato normativo di cui all'articolo 2048 II comma c.c., che “trova applicazione, limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo, indipendentemente dalla colpevolezza dell'atto compiuto”. Detto altrimenti, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2048 II comma c.c. sarebbe, a detta del gravante, sufficiente la sola “illiceità del fatto, alla stregua del
pagina 3 di 13 caso di specie, e non anche la sua imputazione personale”. Da qui, l'abnormità della pronuncia qui impugnata.
Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver ritenuto che la domanda giudiziale de qua rientrasse nell'ambito applicativo del solo articolo 2048 II comma c.c., escludendo immotivatamente, ai fini della decisione della controversia, l'applicabilità dell'articolo 12l8 c.c.. Invero, argomenta il gravante, Giudice di merito avrebbe dovuto correttamente valutare il caso, ritenendo applicabile entrambe le disposizioni codicistiche (artt. 12l8 e 2048 II comma c.c.), avendo invece i fatti di causa integrato
“l'ipotesi del concorso di titoli di diverse responsabilità, quella rilevante sotto il profilo contrattuale e quella extracontrattuale, disciplinate rispettivamente dagli articoli 1218
c.c. e 2048 c.c.”. La imputabilità anche contrattuale dell'illecito sarebbe, infatti, riconducibile al mero fatto dell'accoglimento “dell'alunno nella struttura scolastica”, evento dal quale scaturirebbe un “vincolo negoziale, da cui discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza o sulla incolumità dell'alunno stesso, per tutto il tempo in cui questi fruisca della prestazione, in tutte le sue forme ed espressioni”. Da qui, l'erronea esclusione della configurabilità di una responsabilità a carico dell'appellato anche sotto il profilo contrattuale.
Alla luce delle ragioni tutte così esposte, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accogliere lo spiegato appello e riformare integralmente l'impugnata sentenza;
2) accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato all'interno della struttura e nell'ambito dell'Istituto missionario figlie di di Controparte_3 [...]
durante il regolare svolgimento di attività ludico-ricreative, organizzate CP_4 all'interno della stessa struttura;
3) condannare l' figlie di IA Controparte_3
Ausiliatrice di patiti dal sig. dipendenti e Controparte_4 Parte_2 derivanti dall'evento dannoso occorso;
4) condannare l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_5 pagamento delle spese processuali e competenze professionali del presente giudizio oltre al rimborso forfettario ai sensi della L.P., I.V.A. e C.P.A. con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.9.2021, si è ritualmente costituito l' , Controparte_3
pagina 4 di 13 chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del presente gravame ai sensi e per l'effetto degli artt. 348 bis e ter c.p.c.. Nel merito, poi, ha chiesto il rigetto integrale del gravame proposto, perché asseritamente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa integrale conferma della pronuncia gravata, ha insistito per la condanna degli appellanti alle spese e competenze di lite relative al grado.
Con ordinanza del 21.10.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.4.2023. Indi, dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale datato al 13.5.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del
10.6.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalla difesa dell'appellato in data
4.6.2025 e dalla difesa degli appellanti in data 5.6.2025), alla detta udienza del
10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite in data 16.6.2025 previa concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
L'appello proposto è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, qualora, durante l'orario scolastico, l'alunno cagioni un danno a sé stesso, la fattispecie deve essere valutata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., a norma del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Nel caso di specie, l'istituto scolastico sarebbe identificabile quale debitore, l'alunno (o chi ne esercita la patria potestà), sarebbe invece da identificarsi con il creditore;
il contratto richiamato quale fonte del rapporto obbligatorio è quello che si conclude tra l'istituto scolastico e lo studente (o pagina 5 di 13 gli esercenti la patria potestà) al momento dell'iscrizione presso l'istituto. Quanto, invece, al personale scolastico (insegnanti, personale ATA ecc...), la fonte contrattuale risiederebbe nel cosiddetto “contatto sociale qualificato”. Orbene, qualora l'alunno cagioni un danno a sé stesso – senza, dunque, il coinvolgimento diretto o indiretto di un altro soggetto – l'articolo di riferimento è il 1218 c.c.. Per quanto concerne questa specifica ipotesi, la Suprema Corte di cassazione ha evidenziato che: “La responsabilità della scuola e del personale scolastico per i danni da autolesione provocati dall'alunno, durante l'orario scolastico e/o in una recita, è di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.; la fonte di tale responsabilità risiede, per la scuola, nel contratto stipulato tra genitore e istituto scolastico e, per il personale scolastico, nel
c.d. contatto sociale” (Cass. civ., Sez. III, 22.09.2015, n. 18615).
Il secondo tipo di danno che può verificarsi in ambiente scolastico è quello che scaturisce dal fatto illecito di un alunno in danno di altro alunno, ad esempio quando, come nel caso che qui ci occupa, il primo spinga violentemente il secondo, cagionandone la rovina al suolo. È evidente che in questo caso si configura una responsabilità di tipo extracontrattuale, valutabile sotto il profilo dell'art. 2048 c.c..
Pertanto, la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. è invocabile solo nel caso di un danno cagionato ad un alunno dalla condotta illecita di un altro alunno, e non nella differente ipotesi dell'autolesione. Sul punto, si riporta l'orientamento della
Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite, ormai consolidato: “La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sè stesso” (Cass. civ., S.S.
U.U., 9346/2002).
Orbene, la peculiarità dell'articolo 2048 c.c. sta nell'esatta contrapposizione alla logica sottesa all'art. 2043 c.c.: ai sensi del primo articolo, infatti, risponde del danno ingiusto non chi lo ha direttamente o indirettamente cagionato, bensì il soggetto prefigurato dalla legge, sul quale grava una particolare responsabilità, anche se l'evento è fattualmente causato da altri. Si tratta della responsabilità fondata sul dovere, ascritto in capo a determinate categorie di soggetti, di vigilare su determinati altri individui, i quali non sono in grado di poter provvedere pagina 6 di 13 autonomamente, né possono rendersi pienamente conto del tenore delle proprie azioni. Trattasi della cosiddetta culpa in vigilando, che qui viene in rilevo, contenuta nel secondo comma dell'art. 2048 c.c., che annovera tra i potenziali responsabili figure quali quelle dei precettori e di quanti insegnano un mestiere o un'arte, preposti all'osservanza dei loro allievi e apprendisti durante il tempo in cui sono posti sotto la loro vigilanza. Le espressioni di “precettori e maestri” si riferiscono a coloro ai quali il minore è affidato in un contesto di istruzione, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'Ente erogatore, ma, elemento imprescindibile affinché sussista tale responsabilità è che l'illecito commesso dai minori avvenga
“nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Trattasi, quindi, una responsabilità potenzialmente solidale, potendo coinvolgere: sia l'insegnante, al quale eventualmente ascrivere una responsabilità di tipo indiretta per la mancata vigilanza sull'alunno, da espletarsi durante le ore di lezione;
sia l'alunno stesso, che se capace di intendere e di volere risponderà personalmente per il fatto lesivo;
sia, infine, i genitori del danneggiante, che potranno essere chiamati a rispondere dell'illecito commesso dal figlio, in via indiretta, nel solo caso di violazione dei loro obblighi di educazione, secondo i criteri di convivenza civile e responsabilità (Cass. 18 settembre 2015, n. 18327).
La prova liberatoria della culpa in vigilando normata al comma III dell'art. 2048 c.c. si raggiunge “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Il docente, cioè, ha l'onere di dimostrare che ha usato ogni strumento atto a garantire una corretta osservanza sugli alunni e che, se l'evento si è ivi verificato, ha utilizzato ogni mezzo per impedirlo, per cui si è rivelato imprevedibile, improvviso, tale da non poter essere evitato.
Infine, e venendo al caso che qui ci occupa, la scuola è, in ogni caso e adottando ogni misura necessaria, tenuta ad evitare che gli allievi procurino danno a sé stessi o ad altri (Cass. n. 1769/2012), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, e messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (Cass. 3680/2011; Cass. 19160/2012).
Orbene, dalla dal materiale probatorio di primo grado è emerso il dato incontestato per cui l'allora minore , odierno appellante, riportava la frattura Parte_2 scomposta del radio a seguito di una caduta rimediata nel corso di una partita di pagina 7 di 13 calcio amatoriale, a causa della spinta di un altro minore coinvolto nella medesima competizione ludico-sportiva, sul terreno di gioco di una struttura annessa all'Istituto di proprietà dell'Ente religioso oggi appellato.
Ebbene, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 II comma c.c. è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto (v. Cass., 28/9/2009, n. 20743). In un arresto relativamente recente, la Suprema Corte, confermando un indirizzo giurisprudenziale risalente, ha avuto modo di offrire ulteriori importanti precisazioni sul tema, precisando che “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta l'atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell'alea normale della medesima” (Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 9983, del 10.4.2019).
E, sempre nel medesimo arresto, in tema di distribuzione dei relativi oneri probatori, ha chiarito come “in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa”.
Ebbene, questa Corte rileva che dei suindicati principi il primo Giudice ha, nell'impugnata sentenza, fatto invero piena e corretta applicazione. Nel primo grado del presente giudizio, infatti, è emerso, dalla dichiarazione resa dal teste Tes_1
pagina 8 di 13 l'unico ad essere presente in loco al momento del fatto, che Parte_2 rovinava a terra nel contesto, tipicamente agonistico, di una partita di calcio amatoriale tra coetanei, a seguito della spinta di un altro minore, probabilmente militante nella squadra opposta a quella del danneggiato, sotto gli occhi delle religiose e dei docenti che assistevano impotenti all'accaduto per essere anch'essi presenti nel luogo in cui si stava svolgendo la partita.
Tuttavia, ai fini della configurabilità in capo all'Ente titolare della struttura della responsabilità ex art. 2948 comma II c.c., è pur sempre necessario accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo in campo al danneggiante, accertare, cioè, che l'atto illecito sia stato volontario. In tal senso, è utile tenere presente che: 1) costituiscono illeciti sportivi, non punibili penalmente né sanzionabili civilmente, le lesioni determinate da violazioni involontarie del regolamento;
2) possono configurare illeciti penali e/o civili le lesioni cagionate volontariamente durante la competizione sportiva, ove la gara venga a rappresentare solo il pretesto per recare offesa da parte di un giocatore ad un altro. L'esempio scolastico di condotta penalmente e civilmente rilevante è quella del calciatore che, a gioco fermo e con la palla lontana, colpisca deliberatamente l'avversario per lederlo. Nel caso specifico dell'attività calcistica, poi, affinché il comportamento del giocatore integri una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2048 c.c., non basta affatto la mera volontarietà dell'atto, ma occorre dimostrare altresì che non sussista alcun collegamento funzionale tra l'azione di gioco nel corso della quale è avvenuto l'incidente e l'evento lesivo occorso. Perché sussista l'antigiuridicità è, cioè, necessario sincerarsi del fatto che la lesione è stata la conseguenza di una attività avvenuta sì all'interno del gioco, ma deliberatamente finalizzata ad arrecare pregiudizi fisici all'avversario, travalicando il “rischio consentito”, una condotta non diretta, cioè, a perseguire un mero obiettivo agonistico, ancorché ad opera di una condotta antisportiva. Per rischio consentito deve intendersi l'area di liceità operativa non delimitata dal mero rispetto del regolamento sportivo, ma indicante un ambito più ampio, inclusivo di azioni di gioco che possono ritenersi normali da parte dei partecipanti. Detto altrimenti, chi pratica il calcio, disciplina che qui viene espressamente in rilievo, accetta il rischio di esporsi a contatti potenzialmente violenti nell'ambito del confronto agonistico
(cosiddetta “violenza eventuale”), e quindi, ai fini della configurazione di una pagina 9 di 13 responsabilità ex art. 2048 c.c., occorre acclarare se l'episodio violento sia o meno andato oltre il mero illecito sportivo, travalicando il già menzionato “rischio consentito” ed integrando un vero e proprio illecito penale e/o civile.
Orbene, dall'istruttoria conclusa nel primo grado del presente giudizio è emerso che:
1) la partita di calcio rientrava nella normali attività consentite dalla scuola;
2)
l'incontro si stava svolgendo alla presenza delle insegnanti e delle religiose, che, dunque, non avevano affatto abbandonato a loro stessi i ragazzi e che, tuttavia, furono verosimilmente impedite dallo scongiurare il contatto fisico occorso tra i due alunni nel corso del gioco;
3) il predetto contatto si consumava, appunto, nel corso della gara calcistica, normalmente caratterizzata da furore agonistico, come confermato tanto dal che dall' , quest'ultimo invero sopravvenuto sul Tes_1 Pt_3 luogo dell'incidente successivamente al suo verificarsi.
Ebbene, a fronte di tali considerazioni, gli attori originari, odierni appellanti, non hanno in alcuno modo provato che le modalità di accadimento dell'incidente potessero ascriversi ad una condotta, quella dell'allievo danneggiante, posta in essere con una finalità deliberatamente illecita, ovvero del tutto esorbitane rispetto alle fisiologiche modalità di svolgimento del gioco e con lo stesso non compatibile, perché teleologicamente orientate al solo obiettivo di ledere il . Il primo Pt_2
Giudice ha quindi fatto corretta applicazione dei principi fin qui espressi, laddove ha ritenuto che il fallo commesso ai danni del minore potesse godere della “scriminante sportiva” dal momento che la violenza esercitata (lo spintone) era funzionalmente riconducibile allo spirito agonistico tipico delle normali dinamiche di gioco. E questo perché, come detto, la partecipazione a competizioni sportive comporta pur sempre l'accettazione implicita di rischi ad essi connessi e, quindi, anche il consenso a condotte di “violenza sportiva” ed alle conseguenze lesive a queste eventualmente riconducibili. Detto altrimenti, il limite del c.d. “rischio consentito”, oltre il quale si riespande la responsabilità per colpa ovvero a titolo di dolo eventuale dell'agente, è superato solo quando il fatto sia di durezza tale da comportare la prevedibilità delle conseguenze dell'evento lesivo a carico dell'avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio alla pratica di gioco. Ora, non è chi non veda come i frequenti casi di contatto fisico, che fisiologicamente ricorrono tra gli atleti di squadre opposte in una partita di calcio,
pagina 10 di 13 ancorché a livello amatoriale, possano verosimilmente includere anche lo spingersi, magari reciprocamente, o comunque l'incontrarsi fisicamente, soprattutto durante un contrasto, o anche nelle concitate fasi di particolari momenti topici di un match, tra i quali annoverare, a titolo di esempio, quello durante il quale i giocatori di entrambi le squadre si assemblano in occasione, ad esempio, di un calcio di punizione ai limiti dell'area.
Alla luce di tutte le ragioni fin qui elencate, si deve nel caso presente escludere, come peraltro correttamente già fatto dal primo Giudice, il ricorrere di un illecito in capo a chi spingeva Gaetano, e ciò in quanto, il sussistere di una condotta dichiaratamente e pacificamente contraria alle norme regolamentari di una data disciplina non necessariamente assurge ad elemento costitutivo dell'antigiuridicità/illiceità civilmente rilevante ai fini della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2048 c.c., responsabilità peraltro invocata, nel caso in esame, in capo a terzi, ovvero, in capo all'Ente proprietario della struttura, le cui religiose, in seguito all'accaduto, come chiarito dai testi escussi e come confermato dall'intero materiale probatorio, prontamente soccorrevano il minore, prestandogli le cure del caso e contattavano telefonicamente i genitori del minore. In altre parole, l'illeceità si configura solo in presenza di quei comportamenti informati a ben precisi requisiti volontaristici – dolo o colpa grave – soggiacenti a condotte non riconducibili alle normali dinamiche gioco, pur nelle sue espressioni pericolose, o perché intenzionalmente dirette a procurare danno alla persona, o perché, siccome in contrasto con il principio di lealtà sportiva, sono del tutto estranee all'ambito di applicazione delle regole del gioco. Non ricorrendo nel caso di specie detta illiceità, rectius, non essendo essa stata adeguatamente provata dal danneggiato, che si è limitato ad incentrare le proprie difese sulla versione dei fatti fornita dal teste
[...]
– che ha solamente e semplicemente riferito di una spinta, nell'ambio di una Tes_1 partita di calcio tra ragazzi, subita dal e che determinava la caduta con la Pt_2 conseguente frattura – dovrà escludersi la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2048 comma II c.c., in capo all'Ente oggi appellato. A tal proposito, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato che: “L'amministrazione scolastica risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.). In altri termini, incombe sul
pagina 11 di 13 danneggiato l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo” (Cass. civ., Sez. III, 12.5.2020, n.
8811). Orbene, trattandosi di responsabilità di tipo extracontrattuale, l'onere probatorio gravante sull'alunno ha una maggiore intensità rispetto all'ipotesi ex art. 1218 c.c.: l'infortunato deve dimostrare, a mezzo istruttoria, che l'evento si sia verificato durante l'orario scolastico, a causa della condotta illecita, commissiva e/o omissiva, di un altro soggetto. Solo a questo punto, l'ente scolastico, per liberarsi da responsabilità, dovrà fornire la prova del caso fortuito, dimostrando di aver posto in essere tutte le misure e cautele per evitare il danno, ivi compresa una costante vigilanza da parte del docente, atta a garantire ordine e sicurezza tra gli alunni.
Ebbene, la prova dell'illecito da parte dei gravanti non è stata fornita e, pertanto,
l'Istituto va mandato esente da colpa per rientrare l'evento nell'alea normale dell'attività sportiva cui nella specie l'odierno ricorrente ha preso parte, oltre che per essersi il sinistro verificatosi con modalità tali da non potere essere né previsto, né impedito. Da qui, il rigetto del primo motivo di gravame.
Il secondo motivo di gravame, postulante una declaratoria di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c., resta assorbito da quanto sopra esposto.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto dall'appellante comporta la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in favore di parte appellata, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minini e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
pagina 12 di 13 n.12), con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di , avverso la testé menzionata Persona_1 sentenza n. 360/2021 del Tribunale di Nola, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara tenuto e condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi di ,in solido tra
[...] Persona_1 loro al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro
3.000,00 per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 29.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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