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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET GE ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4595 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Valdinievole n. 11, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv Ester Ferrari Morandi, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto CP_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445-bis comma 6° c.p.c., depositato il 29 luglio 2024, parte ricorrente si è rivolta al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984 a decorrere dalla data della domanda amministrativa di conferma del
27 settembre 2022, non riconosciuta dal CTU nel procedimento di ATPO, nel quale il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di una valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_ 1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con provvedimento del 30 ottobre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che, in relazione alla condizione di procedibilità, il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, consentendo al ricorrente di promuovere il ricorso sul merito in forma ordinaria. Tale provvedimento, pur avendo carattere negativo, soddisfa la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis c.p.c., rendendo legittima la prosecuzione dell'azione giudiziaria secondo le forme ordinarie
(Cass. ord. 1 febbraio 2025, n. 2440).
3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essere in possesso di diploma di scuola media inferiore e di aver sempre svolto attività lavorativa come bracciante agricola.
Quanto alla sussistenza del requisite sanitario, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “ , Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.
ai fini del riconoscimento dell'Assegno di Invalidità (Art. 1 L. 222/84), è C.F._1 affetta dal seguente complesso morboso:
Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con localizzazione alla colonna nel tratto lombare, alla spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, alle ginocchia e mani e piedi in un quadro di sindrome fibromialgica e di mastocitosi sistemica. Allegata sindrome depressiva endoreattiva grave. Pregressa (2023) quadrantectomia sinistra e successiva RT per Ca mammario.
Il quadro morboso che colpisce la è caratterizzato principalmente dalla Parte_1 presenza di una Mastocitosi Sistemica (malattia rara legata ad una alterazione genetica inquadrabile come tumore benigno) prima cutanea nel 2009 e poi sistemica dal 2915, con prurito resistente a terapia, dermografismo, gastralgia, diarrea che alterano negativamente e limitano la sua capacità funzionale in particolare se allegata alla presenza di una artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con localizzazione alla colonna nel tratto cervicale e lombare, alla spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, alle ginocchia e mani e piedi.
Infatti i movimenti della colonna vertebrale sono ridotti per presenza di rigidità del tratto lombare associata ad un deficit di extrarotazione e abduzione della spalla dx oltre alla gonartrosi bilaterale con esiti di protesi al ginocchio dx e artralgie delle mani con rizoartrosi Rx evidente e dei piedi.
Tale quadro patologico comporta una limitazione della capacità lavorativa della in generale ma anche in occupazioni confacenti alle sue abitiudini considerando che il Parte_1 lavoro svolto è quello di bracciante agricola con tutto ciò che comporta tale attività, sollecitazioni di tutto l'apparato muscolo scheletrico associato alla presenza di perfrigerazioni e posture incongrue.
Per tali motivi già nel 2017 il Medico del Lavoro della società per cuui lavorava le aveva dato l'idoneità con prescrizione.
A tutto ciò si associa (come da diagnosi reumatologica) una sindrome fibromialgica con artromialgie diffuse con riduzione dell'autonomia personale ulteriormente aggravata da una sindrome depressiva endoreattiva grave con insonnia , stato di angoscia e fobico che aumenta in presenza dei sintomi della mastocitosi, come prurito diffuso e irrefrenabile, gastralgia e diarrea e di quelli a carico dell'apparato osteomuscolare.
Da tutto ciò si deduce che le patologie sopra descritte complessivamente vanno a ridurre la capacità funzionale e la autonomia della in particolare nelle occupazioni confacenti Parte_1 alle sue attitudini lavorative, come bracciante agricola.
E' da tenere presente che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato e non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato (Cass.
7770/2006; Cass. 17812/2003).
Per tutti tali motivi si ritiene che il complesso morboso non stabilizzato che colpisce la aggravatosi nell'ultimo anno determina una limitazione funzionale nella capacità Parte_1 lavorativa tale da poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la concessione dell'assegno di invalidità e consente di rispondere positivamente al quesito del Magistrato : ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': (art. 1 L. 222/84) se la capacità di lavoro da parte ricorrente, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo con decorrenza dal 01-07-2024 per riferito aggravamento del quadro clinico generale e con revisione a anni tre da tale data 01-07-2024 in quanto complesso morboso non stabilizzato” (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso: “ , nata a [...]
Roma il 28/11/1960, residente in [...], C.F.
ai fini del riconoscimento dell'Assegno di Invalidità (Art. 1 L. 222/84), è C.F._1 affetta dal seguente complesso morboso:
Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con localizzazione alla colonna nel tratto lombare, alla spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, alle ginocchia e mani e piedi in un quadro di sindrome fibromialgica e di mastocitosi sistemica. Allegata sindrome depressiva endoreattiva grave. Pregressa (2023) quadrantectomia sinistra e successiva RT per Ca mammario.
Le patologie sopra descritte complessivamente vanno a ridurre la capacità funzionale e la autonomia della in particolare nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini Parte_1 lavorative, come bracciante agricola.
E' da tenere presente che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato e non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato (Cass.
7770/2006; Cass. 17812/2003).
Per tutti tali motivi si ritiene che il complesso morboso non stabilizzato che colpisce la come riferito aggravatosi nell'ultimo anno, determina una limitazione funzionale nella Parte_1 capacità lavorativa tale da poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la concessione dell'assegno di invalidità e consente di rispondere positivamente al quesito del Magistrato :
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': (art. 1 L. 222/84) se la capacità di lavoro da parte ricorrente, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo con decorrenza dal 01-07-2024 per riferito aggravamento del quadro clinico generale e con revisione a anni tre da tale data 01-07-2024 in quanto complesso morboso non stabilizzato”.
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, il ricorso deve essere parzialmente accolto, e deve essere dichiarata la sussistenza in capo ad del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984, Parte_1 dall'1 luglio 2024, e con revisione a tre anni da tale data.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva, nel caso concreto, la compensazione integrale dei compensi, per entrambe le fasi di giudizio, essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario solo dall'1 luglio 2024, a fronte di una domanda amministrativa formulata il 26 settembre 2022.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' , come liquidate in separato decreto. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo ad Parte_1 del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984, dall'1 luglio 2024, e con
[...] revisione a tre anni da tale data;
compensa integralmente i compensi di lite;
CP_ pone le spese di CTU in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separato decreto, in via definitiva.
Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice
ET GE ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET GE ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4595 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Valdinievole n. 11, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv Ester Ferrari Morandi, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto CP_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445-bis comma 6° c.p.c., depositato il 29 luglio 2024, parte ricorrente si è rivolta al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984 a decorrere dalla data della domanda amministrativa di conferma del
27 settembre 2022, non riconosciuta dal CTU nel procedimento di ATPO, nel quale il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di una valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_ 1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con provvedimento del 30 ottobre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che, in relazione alla condizione di procedibilità, il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, consentendo al ricorrente di promuovere il ricorso sul merito in forma ordinaria. Tale provvedimento, pur avendo carattere negativo, soddisfa la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis c.p.c., rendendo legittima la prosecuzione dell'azione giudiziaria secondo le forme ordinarie
(Cass. ord. 1 febbraio 2025, n. 2440).
3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essere in possesso di diploma di scuola media inferiore e di aver sempre svolto attività lavorativa come bracciante agricola.
Quanto alla sussistenza del requisite sanitario, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “ , Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.
ai fini del riconoscimento dell'Assegno di Invalidità (Art. 1 L. 222/84), è C.F._1 affetta dal seguente complesso morboso:
Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con localizzazione alla colonna nel tratto lombare, alla spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, alle ginocchia e mani e piedi in un quadro di sindrome fibromialgica e di mastocitosi sistemica. Allegata sindrome depressiva endoreattiva grave. Pregressa (2023) quadrantectomia sinistra e successiva RT per Ca mammario.
Il quadro morboso che colpisce la è caratterizzato principalmente dalla Parte_1 presenza di una Mastocitosi Sistemica (malattia rara legata ad una alterazione genetica inquadrabile come tumore benigno) prima cutanea nel 2009 e poi sistemica dal 2915, con prurito resistente a terapia, dermografismo, gastralgia, diarrea che alterano negativamente e limitano la sua capacità funzionale in particolare se allegata alla presenza di una artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con localizzazione alla colonna nel tratto cervicale e lombare, alla spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, alle ginocchia e mani e piedi.
Infatti i movimenti della colonna vertebrale sono ridotti per presenza di rigidità del tratto lombare associata ad un deficit di extrarotazione e abduzione della spalla dx oltre alla gonartrosi bilaterale con esiti di protesi al ginocchio dx e artralgie delle mani con rizoartrosi Rx evidente e dei piedi.
Tale quadro patologico comporta una limitazione della capacità lavorativa della in generale ma anche in occupazioni confacenti alle sue abitiudini considerando che il Parte_1 lavoro svolto è quello di bracciante agricola con tutto ciò che comporta tale attività, sollecitazioni di tutto l'apparato muscolo scheletrico associato alla presenza di perfrigerazioni e posture incongrue.
Per tali motivi già nel 2017 il Medico del Lavoro della società per cuui lavorava le aveva dato l'idoneità con prescrizione.
A tutto ciò si associa (come da diagnosi reumatologica) una sindrome fibromialgica con artromialgie diffuse con riduzione dell'autonomia personale ulteriormente aggravata da una sindrome depressiva endoreattiva grave con insonnia , stato di angoscia e fobico che aumenta in presenza dei sintomi della mastocitosi, come prurito diffuso e irrefrenabile, gastralgia e diarrea e di quelli a carico dell'apparato osteomuscolare.
Da tutto ciò si deduce che le patologie sopra descritte complessivamente vanno a ridurre la capacità funzionale e la autonomia della in particolare nelle occupazioni confacenti Parte_1 alle sue attitudini lavorative, come bracciante agricola.
E' da tenere presente che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato e non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato (Cass.
7770/2006; Cass. 17812/2003).
Per tutti tali motivi si ritiene che il complesso morboso non stabilizzato che colpisce la aggravatosi nell'ultimo anno determina una limitazione funzionale nella capacità Parte_1 lavorativa tale da poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la concessione dell'assegno di invalidità e consente di rispondere positivamente al quesito del Magistrato : ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': (art. 1 L. 222/84) se la capacità di lavoro da parte ricorrente, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo con decorrenza dal 01-07-2024 per riferito aggravamento del quadro clinico generale e con revisione a anni tre da tale data 01-07-2024 in quanto complesso morboso non stabilizzato” (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso: “ , nata a [...]
Roma il 28/11/1960, residente in [...], C.F.
ai fini del riconoscimento dell'Assegno di Invalidità (Art. 1 L. 222/84), è C.F._1 affetta dal seguente complesso morboso:
Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con localizzazione alla colonna nel tratto lombare, alla spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, alle ginocchia e mani e piedi in un quadro di sindrome fibromialgica e di mastocitosi sistemica. Allegata sindrome depressiva endoreattiva grave. Pregressa (2023) quadrantectomia sinistra e successiva RT per Ca mammario.
Le patologie sopra descritte complessivamente vanno a ridurre la capacità funzionale e la autonomia della in particolare nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini Parte_1 lavorative, come bracciante agricola.
E' da tenere presente che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato e non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato (Cass.
7770/2006; Cass. 17812/2003).
Per tutti tali motivi si ritiene che il complesso morboso non stabilizzato che colpisce la come riferito aggravatosi nell'ultimo anno, determina una limitazione funzionale nella Parte_1 capacità lavorativa tale da poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la concessione dell'assegno di invalidità e consente di rispondere positivamente al quesito del Magistrato :
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': (art. 1 L. 222/84) se la capacità di lavoro da parte ricorrente, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo con decorrenza dal 01-07-2024 per riferito aggravamento del quadro clinico generale e con revisione a anni tre da tale data 01-07-2024 in quanto complesso morboso non stabilizzato”.
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, il ricorso deve essere parzialmente accolto, e deve essere dichiarata la sussistenza in capo ad del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984, Parte_1 dall'1 luglio 2024, e con revisione a tre anni da tale data.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva, nel caso concreto, la compensazione integrale dei compensi, per entrambe le fasi di giudizio, essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario solo dall'1 luglio 2024, a fronte di una domanda amministrativa formulata il 26 settembre 2022.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' , come liquidate in separato decreto. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo ad Parte_1 del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 222/1984, dall'1 luglio 2024, e con
[...] revisione a tre anni da tale data;
compensa integralmente i compensi di lite;
CP_ pone le spese di CTU in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separato decreto, in via definitiva.
Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice
ET GE ZI