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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.R.G. 18989/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. 22064/2023) vertente
TRA
, nata a [...] greco il 18.01.1977, residente in [...]
n. 6, c.f , ed elettivamente domiciliata in Via Portanova n. 38 presso CodiceFiscale_1 lo studio dell' avv. Maria Elena Sassone che la rappresenta e difende in virtù di procura del ricorso (comunicazioni alla PEC: ed al fax 081264933) Email_1
-ricorrente -
E
(c.f. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 (comunicazioni alla Per_1
PEC: t;
) Email_2
-resistente –
OGGETTO: ASSEGNO DI INVALIDITA'
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 5.09.2024 la ricorrente indicata in epigrafe evidenziava quanto segue:
- che ritenendosi invalida, in data 27.03.2023 aveva presentato alla sede di Napoli CP_1 domanda finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla vigente normativa in favore di invalidi civili ed in particolare quelli relativi all'assegno mensile previsto dall'art. 13 della Legge
118/71 (assistenza economica destinata agli invalidi civili parziali, ovvero a coloro che hanno una riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 74% e il 99%);
- che l'erogazione da parte dell' di tale beneficio è subordinato alla sussistenza di CP_1 specifici requisiti, tra cui l'età, la residenza in Italia e un limite di reddito personale annuo, requisiti tutti in suo possesso;
- che nella fase amministrativa sottoposta a visita medico collegiale in data 25.10.2023, non otteneva riscontro, sicchè, decorsi i tempi di legge, aveva proposto ricorso giudiziario al fine di ottenere, ex art. 445 bis cpc, il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile;
- che nella procedura, recante RG 22064/2023, alla udienza del 09.05.2024 veniva nominato quale CTU il dott. il quale sottoposta a visita la ricorrente, la giudicava invalida Per_2 nella misura del 67%;
- che avvero tali conclusione aveva presentato dichiarazione di dissenso il in data 23.08.2024;
- che, infatti, ella risulta affetta “da un grave e complesso quadro patologico, certamente invalidante, come risulta dalla documentazione sanitaria e precisamente da obesità, lombosciatalgia cronica con paresi dello sciatico popliteo esterno a destra con dismetria e piede cavo e retropiede valgo, sindrome ansioso depressiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
- che la consulenza effettuata nella fase dell'ATP è censurabile per i motivi illustrati nel ricorso in opposizione (in particolare i motivi di doglianza “afferiscono sostanzialmente alla omessa valutazione della patologia ansioso depressiva certificata con relazione di struttura pubblica del 31.03.2023”);
- di non poter, quindi, condividere le risultanze della indagine peritale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. ). Per_4
All'odierna udienza cartolare del 3.7.2025 a seguito del provvedimento disposto ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata discussa dalle parti mediante deposito di note scritte e poi assegnata in riserva sciolta in data odierna col deposito della presente motivazione completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il tutto previa riunione a questo procedimento (avente N.R.G 18989/2024) del fascicolo di
ATP (avente n.r.g.22064/2023).
Nel merito la domanda è pienamente fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Il CTU dr. RA ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitata ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita.
Il CTU ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il beneficio Per_3 dell'assegno di invalidità ex art. 13 della legge118/17 riconoscendo una percentuale di invalidità superiore al 74% (precisamente pari al 76%, modificando gli esiti peritali già accertati sia nella fase amministrativa che in quella di ATPO).
Ha scritto, infatti, il CTU Dr. nell'elaborato peritale depositato in data 6.6.2025 nelle Per_3 considerazioni medico-legali finali che la ricorrente di anni 48 (essendo nata nel Parte_1
1977), sulla base della visita medica effettuata e della documentazione esibita, risulta affetta dalle seguenti patologie: “NOTE DI BRONCOPATIA CRONICA IN TABAGISTA. 2) OBESITÀ SEVERA IN SOGGETTO CON COMPLICANZE ARTROSICHE E CON ESITI DI
PARESI DELLO SCIATICO DX PER CAUSA IATROGENA E PIEDE TORTO CONGENITO
DX. 3) . 4) MODICA IPOACUSIA Controparte_2
NEUROSENSORIALE BILATERALE”.
Aveva premesso il CTU rispondendo precisamente al quesito a lui sottoposto dal giudice che
“Considerando la valutazione della documentazione in atti, il quadro clinico del paziente emerso dalla visita cui è stato sottoposto si desume quanto segue:
Le patologie di cui alla diagnosi sono tutte di natura cronica, presenti dalla data della domanda amministrativa e vengono valutate secondo le Tabelle Indicative del 05/02/92. In particolare si riconosce una broncopatia cronica ostruttiva, rilevata in atti e confermata all'esame obiettivo con moderati segni patognomonici, per cui è da valutare, come da codice 6455, per minorazione, in misura del 20%.
La patologia più rappresentativa e grave è una superobesità o obesità patologica. All'esame obiettivo abbiamo infatti rilevato un indice di massa corporea di 52,26 e considerato che la paziente presenta complicanze artrosiche ed esiti di paresi del nervo sciatico di destra e piede torto congenito, la fattispecie globalmente considerata va ad incidere notevolmente sulla validità fisica del soggetto con deambulazione che seppur autonoma è severamente impacciata e limitata. Si valuta quindi, come da codice 7105, per maggiorazione, in misura del 60%, atteso che le Tabelle Indicative relativamente al codice indicato 7105 prevedono valori percentuali tra 31% e 40% ma in soggetti con indice di massa corporea tra 35 e 40.
Nel caso in specie la paziente presenta, come detto un indice di massa corporea di 52,26.
Si riconosce ancora un disturbo ansioso depressivo endoreattivo accreditabile in soggetto che, a causa della sua condizione di obesità, ha ridotto la sua qualità di vita con disagio sociale rapportabile ad un soggetto di pari età. Indicata anche in atti da specialisti neurologici con segni clinici rilevati, tuttavia per quanto obiettivato dal sottoscritto, si valuta, come da codice 2205, in misura del 25%. Infine, si accredita una riferita ipoacusia ma in soggetto che ben percepisce la voce emessa alla comune distanza interlocutoria. Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'Art. 5 del DL 509/88, si perviene ad un tasso invalidante globale del 76% (settantasei per cento) da farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa (27/03/2023).”
Conseguentemente nell'elaborato peritale in atti il CTU conclude affermando che “- Per_3
-Le infermità sono preesistenti alla data della domanda e non risultano, in atto, aggravate nel tempo. --Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, viste le Tabelle Indicative del DL 05/02/1992, ritengo di considerare la perizianda invalida nella misura del 76%
(settantasei per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa ma con indicazione di revisione nel mese di Maggio 2027”.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 dal mese di aprile 2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 27.3.2023; cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU dr. ). Per_3 Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU RA pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio richiesto dell'assegno di invalidità ex lege 118/71 .
Lo scrivente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va ribadito che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di conseguenza, CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità ex lege 118/71 a partire dal 1°/4/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come indicato nella parte dispositiva avuto riguardo al totale accoglimento dell'opposizione (la decorrenza individuata dal CTU è dalla data di deposito della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese delle due CTU vengono poste a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in opposizione del 05.09.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara persona che presenta Parte_1 un complesso patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa generica in misura superiore al 74% (76%) dalla data della domanda amministrativa (27 marzo 2023) con revisione a maggio 2027; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno di CP_1 invalidità ex art. 13 della legge 118/71 dal 1°.
4.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.00/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 9.07.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.R.G. 18989/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. 22064/2023) vertente
TRA
, nata a [...] greco il 18.01.1977, residente in [...]
n. 6, c.f , ed elettivamente domiciliata in Via Portanova n. 38 presso CodiceFiscale_1 lo studio dell' avv. Maria Elena Sassone che la rappresenta e difende in virtù di procura del ricorso (comunicazioni alla PEC: ed al fax 081264933) Email_1
-ricorrente -
E
(c.f. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 (comunicazioni alla Per_1
PEC: t;
) Email_2
-resistente –
OGGETTO: ASSEGNO DI INVALIDITA'
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 5.09.2024 la ricorrente indicata in epigrafe evidenziava quanto segue:
- che ritenendosi invalida, in data 27.03.2023 aveva presentato alla sede di Napoli CP_1 domanda finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla vigente normativa in favore di invalidi civili ed in particolare quelli relativi all'assegno mensile previsto dall'art. 13 della Legge
118/71 (assistenza economica destinata agli invalidi civili parziali, ovvero a coloro che hanno una riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 74% e il 99%);
- che l'erogazione da parte dell' di tale beneficio è subordinato alla sussistenza di CP_1 specifici requisiti, tra cui l'età, la residenza in Italia e un limite di reddito personale annuo, requisiti tutti in suo possesso;
- che nella fase amministrativa sottoposta a visita medico collegiale in data 25.10.2023, non otteneva riscontro, sicchè, decorsi i tempi di legge, aveva proposto ricorso giudiziario al fine di ottenere, ex art. 445 bis cpc, il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile;
- che nella procedura, recante RG 22064/2023, alla udienza del 09.05.2024 veniva nominato quale CTU il dott. il quale sottoposta a visita la ricorrente, la giudicava invalida Per_2 nella misura del 67%;
- che avvero tali conclusione aveva presentato dichiarazione di dissenso il in data 23.08.2024;
- che, infatti, ella risulta affetta “da un grave e complesso quadro patologico, certamente invalidante, come risulta dalla documentazione sanitaria e precisamente da obesità, lombosciatalgia cronica con paresi dello sciatico popliteo esterno a destra con dismetria e piede cavo e retropiede valgo, sindrome ansioso depressiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
- che la consulenza effettuata nella fase dell'ATP è censurabile per i motivi illustrati nel ricorso in opposizione (in particolare i motivi di doglianza “afferiscono sostanzialmente alla omessa valutazione della patologia ansioso depressiva certificata con relazione di struttura pubblica del 31.03.2023”);
- di non poter, quindi, condividere le risultanze della indagine peritale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. ). Per_4
All'odierna udienza cartolare del 3.7.2025 a seguito del provvedimento disposto ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata discussa dalle parti mediante deposito di note scritte e poi assegnata in riserva sciolta in data odierna col deposito della presente motivazione completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il tutto previa riunione a questo procedimento (avente N.R.G 18989/2024) del fascicolo di
ATP (avente n.r.g.22064/2023).
Nel merito la domanda è pienamente fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Il CTU dr. RA ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitata ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita.
Il CTU ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il beneficio Per_3 dell'assegno di invalidità ex art. 13 della legge118/17 riconoscendo una percentuale di invalidità superiore al 74% (precisamente pari al 76%, modificando gli esiti peritali già accertati sia nella fase amministrativa che in quella di ATPO).
Ha scritto, infatti, il CTU Dr. nell'elaborato peritale depositato in data 6.6.2025 nelle Per_3 considerazioni medico-legali finali che la ricorrente di anni 48 (essendo nata nel Parte_1
1977), sulla base della visita medica effettuata e della documentazione esibita, risulta affetta dalle seguenti patologie: “NOTE DI BRONCOPATIA CRONICA IN TABAGISTA. 2) OBESITÀ SEVERA IN SOGGETTO CON COMPLICANZE ARTROSICHE E CON ESITI DI
PARESI DELLO SCIATICO DX PER CAUSA IATROGENA E PIEDE TORTO CONGENITO
DX. 3) . 4) MODICA IPOACUSIA Controparte_2
NEUROSENSORIALE BILATERALE”.
Aveva premesso il CTU rispondendo precisamente al quesito a lui sottoposto dal giudice che
“Considerando la valutazione della documentazione in atti, il quadro clinico del paziente emerso dalla visita cui è stato sottoposto si desume quanto segue:
Le patologie di cui alla diagnosi sono tutte di natura cronica, presenti dalla data della domanda amministrativa e vengono valutate secondo le Tabelle Indicative del 05/02/92. In particolare si riconosce una broncopatia cronica ostruttiva, rilevata in atti e confermata all'esame obiettivo con moderati segni patognomonici, per cui è da valutare, come da codice 6455, per minorazione, in misura del 20%.
La patologia più rappresentativa e grave è una superobesità o obesità patologica. All'esame obiettivo abbiamo infatti rilevato un indice di massa corporea di 52,26 e considerato che la paziente presenta complicanze artrosiche ed esiti di paresi del nervo sciatico di destra e piede torto congenito, la fattispecie globalmente considerata va ad incidere notevolmente sulla validità fisica del soggetto con deambulazione che seppur autonoma è severamente impacciata e limitata. Si valuta quindi, come da codice 7105, per maggiorazione, in misura del 60%, atteso che le Tabelle Indicative relativamente al codice indicato 7105 prevedono valori percentuali tra 31% e 40% ma in soggetti con indice di massa corporea tra 35 e 40.
Nel caso in specie la paziente presenta, come detto un indice di massa corporea di 52,26.
Si riconosce ancora un disturbo ansioso depressivo endoreattivo accreditabile in soggetto che, a causa della sua condizione di obesità, ha ridotto la sua qualità di vita con disagio sociale rapportabile ad un soggetto di pari età. Indicata anche in atti da specialisti neurologici con segni clinici rilevati, tuttavia per quanto obiettivato dal sottoscritto, si valuta, come da codice 2205, in misura del 25%. Infine, si accredita una riferita ipoacusia ma in soggetto che ben percepisce la voce emessa alla comune distanza interlocutoria. Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'Art. 5 del DL 509/88, si perviene ad un tasso invalidante globale del 76% (settantasei per cento) da farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa (27/03/2023).”
Conseguentemente nell'elaborato peritale in atti il CTU conclude affermando che “- Per_3
-Le infermità sono preesistenti alla data della domanda e non risultano, in atto, aggravate nel tempo. --Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, viste le Tabelle Indicative del DL 05/02/1992, ritengo di considerare la perizianda invalida nella misura del 76%
(settantasei per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa ma con indicazione di revisione nel mese di Maggio 2027”.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 dal mese di aprile 2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 27.3.2023; cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU dr. ). Per_3 Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU RA pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio richiesto dell'assegno di invalidità ex lege 118/71 .
Lo scrivente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va ribadito che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di conseguenza, CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità ex lege 118/71 a partire dal 1°/4/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come indicato nella parte dispositiva avuto riguardo al totale accoglimento dell'opposizione (la decorrenza individuata dal CTU è dalla data di deposito della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese delle due CTU vengono poste a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in opposizione del 05.09.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara persona che presenta Parte_1 un complesso patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa generica in misura superiore al 74% (76%) dalla data della domanda amministrativa (27 marzo 2023) con revisione a maggio 2027; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno di CP_1 invalidità ex art. 13 della legge 118/71 dal 1°.
4.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.00/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 9.07.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile