Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/06/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1878/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 20.6.2024 da
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di Presidente e legale rappresentante del RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Torre Massimo, con studio Via
[...] P.IVA_1
Augusto Aubry, 5 00195 Roma, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore;
appell ante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Santamaria Controparte_2 P.IVA_2
Giulia, con elezione di domicilio in Viale Coni Zugna 5, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Noleggio
Controparte_3
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, accertata e dichiarata la nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo giudizio nei confronti del Dott. Ing.
[...]
accertata e dichiarata, altresì, la nullità della notifica del ricorso Parte_1
introduttivo del primo grado di giudizio e, di conseguenza, la nullità della sentenza n. 887/2024 emessa dal Tribunale Civile di Pavia, pubblicata il 22/5/2024, rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per ivi sentire rigettare tutte le domande già avanzate in quella sede dalla ricorrente in prime cure.
- in estremo subordine, ove non ritenuta opportuna la rimessione al giudice di primo grado, decidere la causa nel merito rigettando tutte le domande già avanzate in primo grado dall'odierna appellata.
Con vittoria di spese e competenze, con accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
1) Respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. o comunque infondato e per l'effetto confermare la sentenza n. 887/2024 del Tribunale di Pavia meglio indicata in atti;
In via subordinata
2) Respingere le domande dell'appellante, in quanto inammissibili e/o comunque infondate per tutti i motivi esposti in atti;
Con vittoria di competenze e spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. – premesso di avere consegnato, Controparte_2
nella primavera del 2020, a Controparte_4
(per brevità “ ) (ora Ente del terzo settore) n. 4 carrelli elevatori in
[...] CP_5
comodato d'uso gratuito (modelli: 1 DFG 430; 1 DFG 430; 1 ERE 120 e 1 EJE 114-115, con numeri di serie rispettivamente FN 602087, FN 602089, 98220525 e 98223206); di averne, in seguito, chiesto la restituzione, concedendo a la facoltà di acquistarli o di noleggiarli;
che CP_5
2 quest'ultima optava per il noleggio e, come richiestole, indicava i dati per la relativa fatturazione;
di avere, pertanto, emesso nei confronti di fatture per un importo complessivo di € 34.038,00, CP_5
tutte rimaste insolute;
di avere comunicato a in data 7.9.2023, la risoluzione del contratto di CP_5
noleggio per grave inadempimento, intimando la restituzione dei carrelli, che veniva però negata da controparte sul presupposto che non fosse mai stato stipulato un contratto di noleggio- conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pavia la e CP_6 Parte_1
quale presidente della stessa, instando per la restituzione dei carrelli elevatori illegittimamente detenuti e per la condanna degli stessi in solido tra loro, al pagamento della somma di € 34.038,00, oltre interessi di mora, a titolo di canoni di noleggio, nonché della somma di € 2.250,00, oltre iva, per ciascun mese successivo alla risoluzione del contratto di noleggio sino all'effettiva restituzione dei beni, o in subordine i medesimi importi sopra indicati a titolo di arricchimento senza causa.
Nella contumacia delle parti convenute, il Tribunale pronunciava sentenza n. 887/24 in data
21.5.2024 con la quale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, condannava alla restituzione dei carrelli Controparte_7
elevatori identificati 1 DFG 430 serie FN 602087; 1 DFG 430 serie FN 602089; 1 ERE 120 serie
98220525; 1 EJE 114-115 serie 98223206; condannava
[...]
in solido tra loro, a corrispondere in favore di Parte_2 una somma pari ad € 2.250,00, oltre iva, a titolo di canone di noleggio Controparte_2
per ciascun mese da agosto 2022 alla risoluzione del contratto e la medesima somma per la detenzione illegittima dei carrelli per ciascun mese successivo alla risoluzione del contratto e sino alla loro effettiva restituzione;
condannava Parte_2
in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Controparte_2
le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello R.O.E. Parte_2
lamentando, con un primo motivo, la nullità della notifica
[...]
nei confronti di e di R.O.E. del ricorso introduttivo in primo Parte_1
grado, chiedendo conseguentemente la declaratoria di nullità della sentenza e la remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; con un secondo motivo, nel merito, prospettando di detenere i beni legittimamente, in forza di donazione;
che il ventilato contratto di noleggio risulta radicalmente viziato per difetto di causa o, quanto meno, per vizio del consenso.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_2
La Corte, dopo un differimento finalizzato a un tentativo di definizione transattiva, che non aveva buon esito, dichiarata inammissibile la querela di falso, su concorde richiesta delle parti, previa
3 concessione dei termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 10.6.2025 per la rimessione al Collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione deve essere accolta.
Il primo motivo, deducente la nullità della notifica nei confronti di Parte_1
è fondato.
[...]
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla luce della declaratoria di incostituzionalità della norma statuita con sentenza della Corte Cost.
14.1.2010 n. 3, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, gli effetti per il notificante si producono al momento della consegna, ma sono subordinati all'effettiva ricezione della cartolina da parte del destinatario della notificazione.
Nel caso in esame la notifica deve ritenersi non perfezionata, perché, a seguito di un primo accesso in data 16.3.2024 dell'ufficiale giudiziario presso l'indirizzo di certificata residenza, dell'“assenza” del destinatario, dell'affissione dell'avviso, e del deposito del plico presso la casa comunale, la successiva raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata dalle poste in data 23.3.2024, dava conto che il destinatario era “sconosciuto”.
Conforme la giurisprudenza di legittimità, che chiarisce come la notificazione secondo l'art. 140 c.p.c. è valida solo se vengono compiuti tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'invio e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale.
(Cass. Sez. V, Ordinanza, 12/9/2024, n. 24497, archivio SNCIV); la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono (id.
Sez. 5, Ordinanza n. 17970 del 4/7/2019, Rv. 654748)
Conseguentemente è irrilevante che successive notifiche siano andate a buon fine, presso il medesimo indirizzo, nelle date del 29.4.2024 (differimento udienza) e del 10.6.2024 (precetto).
4 Alla nullità della notifica dell'atto introduttivo consegue la nullità della sentenza n. 887/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 21.5.2024, pubblicata il 22/5/2024; s'impone pertanto di rimettere l'intera causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Parte ricorrente proponeva infatti domanda nel giudizio di primo grado nei confronti di
[...]
personalmente e quale presidente e legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
associazione non riconosciuta ai Parte_3
sensi degli artt. 36 e ss. c.c., nel presupposto che l'art. 38 c.c. prevede la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione, deducendone la responsabilità solidale con l'associazione.
a far data dal 7/11/2022, risulta essere un Ente del Terzo Settore regolarmente iscritto Parte_2
al Registro RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per cui, solo successivamente al contratto di cui si discute, risulta aver assunto personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.
n. 117/2017.
Tutto ciò premesso, si osserva come la responsabilità personale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, nell'esigenza di tutela dei terzi i quali, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, integri «una obbligazione, avente natura solidale, «inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione” (Cass. n. 10490/2024).
Orbene, se è vero che, sulla base di quanto emerge dall'art. 1306 cod. civ., di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano, come nel caso di specie, tra loro dipendenti, anche al fine di scongiurare la formazione di giudicati diversi su una medesima fattispecie (Cass. n. 34899/2022).
Si deve infatti osservare che, per la parte dell'indennità successiva alla risoluzione, la responsabilità
è risarcitoria, e nel caso concettualmente analogo di responsabilità ex art. 2049 c.c., in cui l'accertamento della responsabilità di uno degli autori dell'illecito presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri, s'è ritenuto che, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause, si verificasse situazione di inscindibilità (id.
Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 14/7/2009, Rv. 609383); analogamente, nel caso di cui all'art. 2054
c.c. (id. Sez. 3, Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019, Rv. 655374).
5 La prospettazione di responsabilità solidale formulata in ricorso impone pertanto la rimessione dell'intera causa al primo giudice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo giudizio nei confronti di e la conseguente nullità della Parte_1
sentenza n. 887/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, pubblicata il 22/5/2024;
visto l'art 354 c.p.c.
- dispone la rimessione della causa innanzi al Tribunale di Pavia;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Controparte_2
parte appellante, che liquida in € 8.469,00 per compensi defensionali, oltre spese generali 15%, IVA
e cpa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
6