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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.6.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 26.5.2025 e 18.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1788/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Proto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara M.ma via 4 novembre n. 1 con indicazione per le comunicazioni dell'indirizzo pec;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t ; Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito n. 303 2024 00013781 22 000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE DELLE PARTI. Il ricorrente impugna l'avviso di addebito indicato in epigrafe, emesso per i contributi asseritamente dovuti per la gestione commercianti per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, eccependo l'insussistenza dei presupposti per tale
1 iscrizione, in quanto, pur essendo amministratore unico della Brif s.r.l. non svolgeva alcuna attività lavorativa per conto di essa né percepiva alcun compenso, avendo come uniche entrate due pensioni. Si costituisce e resiste in giudizio l' evidenziando che invero CP_1
l' aveva chiesto egli stesso l'iscrizione stione commercianti in data Pt_1
in quanto socio unico, amministratore unico e preposto della Brif s.r.l.; che in data 22.2.2023 aveva segnalato di non essere tenuto a tale iscrizione ma la richiesta non era stata accolta;
che in data 27.5.2024 aveva richiesto la riduzione della contribuzione dovuta per gli anni successivi al 1998 ai sensi dell'art. 59 comma 15 legge 449/1997; che la Brif s.r.l. non ha dipendenti e che il volume di affari negli anni 2022-2023 attesta lo svolgimento di attività; che la mancata percezione di compensi non esonera dal pagamento del contributo fisso. Rileva che a fronte di tali univoche circostanze il ricorrente non ha articolato prove volte a smentire i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, sicché conclude per il rigetto dell'avversa pretesa. La causa, non essendo stata richiesta istruttoria, è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.6.2025. 2. OGGETTO DEL CONTENDERE. RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DEL RICORRENTE E RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA. Si ricorda nel merito che l'art. 1 comma 203 legge 662/1996 sancisce che sono tenuti all'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (…); b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (…); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, se previsto da leggi o regolamenti, delle prescritte licenze o autorizzazioni (…). Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente affinché sorga l'obbligo di versamento dei contributi. Sempre in via preliminare va evidenziato che grava sull' ex art. 2697 CP_1
c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l'avviso di addebito. Al riguardo, va rilevato che l' si è iscritto sua sponte alla gestione Pt_1 commercianti nel luglio 2018, in concomitanza con l'inizio dell'attività di impresa della Brif s.r.l., di cui è socio ed amministratore unico, sicché vi è sicuramente la presunzione di continuità nello svolgimento dell'attività di impresa in qualità di titolare sino a prova contraria. In merito, la giurisprudenza costante (Cass. 8651/2010, ma anche di
2 recente 3291/2020, 14187/2021) ritiene che in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 6625/1996). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (Cass. 9006/2001). Applicando tali principi al caso di specie, a fronte del mantenimento dell'iscrizione nella gestione commercianti e del comportamento del ricorrente che nel maggio 2024 ha chiesto la riduzione del carico contributivo derivante proprio dall'iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dell'art. 59 comma 15 legge 449/1997, sorge una presunzione semplice per la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa lo svolgimento di attività lavorativa nell'impresa che onera il ricorrente di fornire elementi di prova contraria. Nonostante le chiare difese dell' invero né in sede di prima udienza CP_1 né nelle note autorizzate per la di ne tale prova è stata fornita né vengono contestati gli ulteriori dati di fatto allegati dall' convenuto. CP_2
In particolare, l' producendo documentazio stegno evidenzia CP_1 che la Brif s.r.l. nel o per il quale si è azionata la pretesa contributiva (anni 2022-2023) ha svolto attività di impresa come risulta dai bilanci e dal registro IVA, pur non avendo alcun dipendente, sicché può ben presumersi che il socio e amministratore unico, volontariamente iscritto alla gestione commercianti, abbia lavorato nell'ambito dell'impresa che svolge attività di agente di commercio e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sanitari, parasanitari, elettromedicali, omeopatici, dietetici, cosmetici, fitoterapici, alimentari per l'infanzia e per celiaci. Tali allegazioni, risultanti, peraltro, dai documenti prodotti dall' CP_2 non sono state contestate, sicché si ritiene che vi siano indizi gravi,
3 concordanti dello svolgimento di attività lavorativa che giustifica l'iscrizione nella gestione commercianti. Né vale obiettare che l' non ha ricevuto alcun compenso, tenuto Pt_1 conto che i contributi dovuti alla gestione commercianti si distinguono in contributo fisso, che prescinde dal reddito, e contributo a percentuale, che non risulta essere preteso nell'avviso di addebito opposto, con conseguente irrilevanza della mancata percezione di redditi di impresa.
3. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica in persona della dr.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e rigettata;
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere all' le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in E accessori come ge. Così deciso in Ancona il 20.6.2025 all'esito della trattazione scritta dell'udienza con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 19.6.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.6.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 26.5.2025 e 18.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1788/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Proto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara M.ma via 4 novembre n. 1 con indicazione per le comunicazioni dell'indirizzo pec;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t ; Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito n. 303 2024 00013781 22 000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE DELLE PARTI. Il ricorrente impugna l'avviso di addebito indicato in epigrafe, emesso per i contributi asseritamente dovuti per la gestione commercianti per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, eccependo l'insussistenza dei presupposti per tale
1 iscrizione, in quanto, pur essendo amministratore unico della Brif s.r.l. non svolgeva alcuna attività lavorativa per conto di essa né percepiva alcun compenso, avendo come uniche entrate due pensioni. Si costituisce e resiste in giudizio l' evidenziando che invero CP_1
l' aveva chiesto egli stesso l'iscrizione stione commercianti in data Pt_1
in quanto socio unico, amministratore unico e preposto della Brif s.r.l.; che in data 22.2.2023 aveva segnalato di non essere tenuto a tale iscrizione ma la richiesta non era stata accolta;
che in data 27.5.2024 aveva richiesto la riduzione della contribuzione dovuta per gli anni successivi al 1998 ai sensi dell'art. 59 comma 15 legge 449/1997; che la Brif s.r.l. non ha dipendenti e che il volume di affari negli anni 2022-2023 attesta lo svolgimento di attività; che la mancata percezione di compensi non esonera dal pagamento del contributo fisso. Rileva che a fronte di tali univoche circostanze il ricorrente non ha articolato prove volte a smentire i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, sicché conclude per il rigetto dell'avversa pretesa. La causa, non essendo stata richiesta istruttoria, è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.6.2025. 2. OGGETTO DEL CONTENDERE. RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DEL RICORRENTE E RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA. Si ricorda nel merito che l'art. 1 comma 203 legge 662/1996 sancisce che sono tenuti all'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (…); b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (…); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, se previsto da leggi o regolamenti, delle prescritte licenze o autorizzazioni (…). Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente affinché sorga l'obbligo di versamento dei contributi. Sempre in via preliminare va evidenziato che grava sull' ex art. 2697 CP_1
c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l'avviso di addebito. Al riguardo, va rilevato che l' si è iscritto sua sponte alla gestione Pt_1 commercianti nel luglio 2018, in concomitanza con l'inizio dell'attività di impresa della Brif s.r.l., di cui è socio ed amministratore unico, sicché vi è sicuramente la presunzione di continuità nello svolgimento dell'attività di impresa in qualità di titolare sino a prova contraria. In merito, la giurisprudenza costante (Cass. 8651/2010, ma anche di
2 recente 3291/2020, 14187/2021) ritiene che in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 6625/1996). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (Cass. 9006/2001). Applicando tali principi al caso di specie, a fronte del mantenimento dell'iscrizione nella gestione commercianti e del comportamento del ricorrente che nel maggio 2024 ha chiesto la riduzione del carico contributivo derivante proprio dall'iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dell'art. 59 comma 15 legge 449/1997, sorge una presunzione semplice per la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa lo svolgimento di attività lavorativa nell'impresa che onera il ricorrente di fornire elementi di prova contraria. Nonostante le chiare difese dell' invero né in sede di prima udienza CP_1 né nelle note autorizzate per la di ne tale prova è stata fornita né vengono contestati gli ulteriori dati di fatto allegati dall' convenuto. CP_2
In particolare, l' producendo documentazio stegno evidenzia CP_1 che la Brif s.r.l. nel o per il quale si è azionata la pretesa contributiva (anni 2022-2023) ha svolto attività di impresa come risulta dai bilanci e dal registro IVA, pur non avendo alcun dipendente, sicché può ben presumersi che il socio e amministratore unico, volontariamente iscritto alla gestione commercianti, abbia lavorato nell'ambito dell'impresa che svolge attività di agente di commercio e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sanitari, parasanitari, elettromedicali, omeopatici, dietetici, cosmetici, fitoterapici, alimentari per l'infanzia e per celiaci. Tali allegazioni, risultanti, peraltro, dai documenti prodotti dall' CP_2 non sono state contestate, sicché si ritiene che vi siano indizi gravi,
3 concordanti dello svolgimento di attività lavorativa che giustifica l'iscrizione nella gestione commercianti. Né vale obiettare che l' non ha ricevuto alcun compenso, tenuto Pt_1 conto che i contributi dovuti alla gestione commercianti si distinguono in contributo fisso, che prescinde dal reddito, e contributo a percentuale, che non risulta essere preteso nell'avviso di addebito opposto, con conseguente irrilevanza della mancata percezione di redditi di impresa.
3. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica in persona della dr.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e rigettata;
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere all' le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in E accessori come ge. Così deciso in Ancona il 20.6.2025 all'esito della trattazione scritta dell'udienza con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 19.6.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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