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Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Sentenza 21 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/03/2022, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00464/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso, Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria del diritto
della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale, nonché per conoscere il sistema di calcolo utilizzato dall'Inps nella liquidazione della pensione,
e per la condanna
di INPS all'esibizione del modello IC (estratto conto analitico), del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 dell'ultima ricostituzione relativo alla pensione -OMISSIS- gestione dipendenti pubblici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.ti U. Troso e F.sco Cannoletta per la parte ricorrente e avv. D.Lutrino, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis e M. Mattia, per l’INPS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Premesso che il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso al fine di veder accertato il proprio diritto all’accesso di documentazione dalla quale poter conoscere: a) il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione; b) il valore retributivo degli stessi; c) il criterio di calcolo della retribuzione media settimanale; d) il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella
liquidazione della pensione;
- rilevato che, all’udienza udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuta sussistenza di giusti motivi – legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio – per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO