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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1839 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa IC D'GE, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. IC D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1839/2025 R.G.
Oggetto: accertamento invalidità per pensione di vecchiaia anticipata vertente tra
, c.f , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CRISTINA ACCARDO
- ricorrente -
e
(codice fiscale Controparte_1
), domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025, parte ricorrente, dipendente pubblico in servizio, ha avanzato domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, introducendo ricorso ex art. 445-bis c.p.c. , volto ad ottenere il riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 74% ed il riconoscimento di tutti i benefici connessi alla predetta percentuale (benefici
e agevolazioni in ambito pensionistico, pensione di vecchiaia anticipata, maggiorazione contributiva, etc).
Il Giudice, aderendo all'eccezione dell' ha dichiarato inammissibile il CP_1
predetto ricorso, ravvisando carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice delle pensioni pubbliche (Corte dei Conti).
Ha introdotto quindi il presente giudizio di merito contestando ad ogni effetto di legge la pronuncia del Giudice a quo insistendo nelle domande di cui al ricorso.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha insistito preliminarmente nella CP_1
eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, sussistendo giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti per le motivazioni spiegate e, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, ha chiesto il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta e la causa viene decisa con il deposito della presente sentenza.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Ed invero, il diritto alla pensione, sia in punto an che in punto quantum, dei pubblici dipendenti, tra cui rientra parte ricorrente, è materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ex artt. 13 e 62 del R.D. 1214 del 1934.
Peraltro, anche in ordine alle domande connesse all'accertamento di condizioni preliminari o di presupposti (quali quelle attinenti ai presupposti per l'accesso alla pensione anticipata come richiesta dalla ricorrente) all'accesso della pensione sono devolute alla medesima giurisdizione, stante lo stretto nesso causale e funzionale.
Sul punto giova richiamare il principio di diritto da ultimo sancito dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici;
se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).” (Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 5237 del 28/02/2025). Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita a favore della Corte dei Conti.
La natura della controversia rende equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore di quella della Corte dei Conti;
dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 28.11.2025 il Giudice
IC D'GE
SEZIONE LAVORO
RG. 1839 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa IC D'GE, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. IC D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1839/2025 R.G.
Oggetto: accertamento invalidità per pensione di vecchiaia anticipata vertente tra
, c.f , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CRISTINA ACCARDO
- ricorrente -
e
(codice fiscale Controparte_1
), domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025, parte ricorrente, dipendente pubblico in servizio, ha avanzato domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, introducendo ricorso ex art. 445-bis c.p.c. , volto ad ottenere il riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 74% ed il riconoscimento di tutti i benefici connessi alla predetta percentuale (benefici
e agevolazioni in ambito pensionistico, pensione di vecchiaia anticipata, maggiorazione contributiva, etc).
Il Giudice, aderendo all'eccezione dell' ha dichiarato inammissibile il CP_1
predetto ricorso, ravvisando carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice delle pensioni pubbliche (Corte dei Conti).
Ha introdotto quindi il presente giudizio di merito contestando ad ogni effetto di legge la pronuncia del Giudice a quo insistendo nelle domande di cui al ricorso.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha insistito preliminarmente nella CP_1
eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, sussistendo giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti per le motivazioni spiegate e, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, ha chiesto il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta e la causa viene decisa con il deposito della presente sentenza.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Ed invero, il diritto alla pensione, sia in punto an che in punto quantum, dei pubblici dipendenti, tra cui rientra parte ricorrente, è materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ex artt. 13 e 62 del R.D. 1214 del 1934.
Peraltro, anche in ordine alle domande connesse all'accertamento di condizioni preliminari o di presupposti (quali quelle attinenti ai presupposti per l'accesso alla pensione anticipata come richiesta dalla ricorrente) all'accesso della pensione sono devolute alla medesima giurisdizione, stante lo stretto nesso causale e funzionale.
Sul punto giova richiamare il principio di diritto da ultimo sancito dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici;
se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).” (Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 5237 del 28/02/2025). Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita a favore della Corte dei Conti.
La natura della controversia rende equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore di quella della Corte dei Conti;
dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 28.11.2025 il Giudice
IC D'GE