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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2040/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa RI Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.10.2024
da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Mario, Cristiano Gambarota,
e
, nata a [...] [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Emanuela Tatò,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 9.7.1992 in
AR (anno 1992, atto n. 235, parte II, serie A);
- dall'unione sono nate RI (il 2.6.1994) e (il 16.10.2004); Per_1 - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso l'8.6.2021
e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 11.6.2021.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni: obbligo dello Sguera di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1 indipendente economicamente, la somma mensile di € 150,00 oltre rivalutazione Istat
e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trani, nulla per l'altra figlia RI, considerata l'età e la capacità di inserirsi nel modo lavorativo, impegno reciproco al trasferimento della propria quota di immobili meglio specificati in ricorso ancora in comproprietà, da effettuarsi entro dodici mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio, obbligo dello Sguera di corrispondere la somma di € 600,00 in sei rate da € 100,00 ciascuna a far data dal 1°.11.2024 a titolo di rimborso per le pregresse spese straordinarie, rivalutazione monetaria, indice Istat ed ogni altra richiesta maturata e avanzata dalla dal deposito del decreto di Pt_2 omologa della separazione consensuale all'attualità e contestuale dichiarazione della stessa di ritenersi integralmente soddisfatta, rinuncia reciproca alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 14.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo decorso il termine di legge previsto per la pronuncia di divorzio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 9.7.1992 in AR (anno 1992, atto n. 235, parte II, serie A) da e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 25.10.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa RI Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa RI Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.10.2024
da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Mario, Cristiano Gambarota,
e
, nata a [...] [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Emanuela Tatò,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 9.7.1992 in
AR (anno 1992, atto n. 235, parte II, serie A);
- dall'unione sono nate RI (il 2.6.1994) e (il 16.10.2004); Per_1 - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso l'8.6.2021
e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 11.6.2021.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni: obbligo dello Sguera di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1 indipendente economicamente, la somma mensile di € 150,00 oltre rivalutazione Istat
e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trani, nulla per l'altra figlia RI, considerata l'età e la capacità di inserirsi nel modo lavorativo, impegno reciproco al trasferimento della propria quota di immobili meglio specificati in ricorso ancora in comproprietà, da effettuarsi entro dodici mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio, obbligo dello Sguera di corrispondere la somma di € 600,00 in sei rate da € 100,00 ciascuna a far data dal 1°.11.2024 a titolo di rimborso per le pregresse spese straordinarie, rivalutazione monetaria, indice Istat ed ogni altra richiesta maturata e avanzata dalla dal deposito del decreto di Pt_2 omologa della separazione consensuale all'attualità e contestuale dichiarazione della stessa di ritenersi integralmente soddisfatta, rinuncia reciproca alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 14.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo decorso il termine di legge previsto per la pronuncia di divorzio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 9.7.1992 in AR (anno 1992, atto n. 235, parte II, serie A) da e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 25.10.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa RI Anna Altamura dott. Giuseppe Rana