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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21529 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MALVAGNA SIMONA _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 21569/2025 ritualmente notificato all' Parte_2 ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni di cui all' art. art.3 comma 3 l. n. 104/92 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Nel caso specifico la condizione clinica (allegata copia documentazione relativa a controlli praticati in età infantile) è sintetizzata nella relazione dell'anno 2024 da cui risulta “… In passato il paziente ha effettuato svariati interventi riabilitativi e seguito un piano educativo individualizzato con sostegno. La madre riferisce libertà da crisi, persiste tremore diffuso accentuato da stati di tensione. Sono presenti, inoltre, episodi di cefalea con caratteristiche emicraniche. Dallo scorso anno è stato inserito in un centro per la terapia riabilitativa … EEG (26.7.2022): nei limiti … alla valutazione neuropsicologica (04/2022): debole attivazione delle funzioni verbali e delle funzioni esecutive Esame neurologico: pz vigile, orientato nel tempo spazio, lieve-moderato rallentamento ideomotorio. Nervi cranici in ordine. Eloquio fluente. Non deficit neurologici a focolaio. Fine tremore posturale alle mani a braccia protese dx>sin. Contr simmetrici. Lieve distonia della mano destra. Romberg negativo. Deambulazione autonoma nella norma”. Si tratta di condizione invero adeguatamente valutata in termini di comma uno dell'art. 3 della legge 104/92 e nella misura del 60% di invalidità civile, in giovane che tra l'altro è in possesso di patente di guida di tipo B. Trattasi comunque di soggetto che in nessun caso potrà essere considerato “persona abbisognevole intervento di assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ai sensi dell'art . 3, comma 3 della legge 104/92. Alla luce di quanto sopra esposto NON SUSSISTONO, a parere del sottoscritto, i presupposti per ammettere la presenza di una situazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 in accordo con il giudizio espresso in via amministrativa.”
Osserva il giudice che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1500,00, oltre iva e cpa. Roma,19.9.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21529 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MALVAGNA SIMONA _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 21569/2025 ritualmente notificato all' Parte_2 ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni di cui all' art. art.3 comma 3 l. n. 104/92 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Nel caso specifico la condizione clinica (allegata copia documentazione relativa a controlli praticati in età infantile) è sintetizzata nella relazione dell'anno 2024 da cui risulta “… In passato il paziente ha effettuato svariati interventi riabilitativi e seguito un piano educativo individualizzato con sostegno. La madre riferisce libertà da crisi, persiste tremore diffuso accentuato da stati di tensione. Sono presenti, inoltre, episodi di cefalea con caratteristiche emicraniche. Dallo scorso anno è stato inserito in un centro per la terapia riabilitativa … EEG (26.7.2022): nei limiti … alla valutazione neuropsicologica (04/2022): debole attivazione delle funzioni verbali e delle funzioni esecutive Esame neurologico: pz vigile, orientato nel tempo spazio, lieve-moderato rallentamento ideomotorio. Nervi cranici in ordine. Eloquio fluente. Non deficit neurologici a focolaio. Fine tremore posturale alle mani a braccia protese dx>sin. Contr simmetrici. Lieve distonia della mano destra. Romberg negativo. Deambulazione autonoma nella norma”. Si tratta di condizione invero adeguatamente valutata in termini di comma uno dell'art. 3 della legge 104/92 e nella misura del 60% di invalidità civile, in giovane che tra l'altro è in possesso di patente di guida di tipo B. Trattasi comunque di soggetto che in nessun caso potrà essere considerato “persona abbisognevole intervento di assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ai sensi dell'art . 3, comma 3 della legge 104/92. Alla luce di quanto sopra esposto NON SUSSISTONO, a parere del sottoscritto, i presupposti per ammettere la presenza di una situazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 in accordo con il giudizio espresso in via amministrativa.”
Osserva il giudice che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1500,00, oltre iva e cpa. Roma,19.9.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini