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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/08/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17127/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17127/2018 promossa da:
in persona dell'amministratore condominiale, dott.ssa Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avvocato ANTONIO GIOVANNI PRATI, elettivamente domiciliato in
[...]
Brescia (BS), via Diaz n. 1/E presso il suo studio
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avvocato NICOLA PELI, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Rodengo Saiano (BS), via Guglielmo Marconi n. 3/A, presso il suo studio
e
, quale titolare dell'omonima IMPRESA INDIVIDUALE, oggi cessata, con il Controparte_2 patrocinio degli avvocati PIERO SALA e NICOLA ZINI, elettivamente domiciliata in Quinzano d'Oglio (BS), piazza Garibaldi n. 18 presso il loro studio
CONVENUTI con la chiamata in causa di in persona dei legali rappresentanti dott. e dott. Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'avvocato PAOLOEMANUELE FASSIO, elettivamente Controparte_5 domiciliata in Brescia (BS), via A. Saffi n. 5 presso il suo studio
e
, in persona del Procuratore Controparte_6
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei dott.ssa con il CP_6 Controparte_7 patrocinio degli avvocati MATTEO CERRETTI e ANTONELLA GAGGIOTTI, elettivamente domiciliati in Milano (MI), via dei Bossi n. 6 presso lo studio dell'avvocato Cerretti.
pagina 1 di 16 TERZI CHIAMATI
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27 marzo 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza di gravi vizi e difetti connessi sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere eseguite presso il Parte_1 accertata dichiarata la responsabilità del GE e dell'impresa Controparte_1 individuale , in persona del suo titolare, Sig. Controparte_2 Controparte_2
a) condannare il Geom. e l' in via tra loro Controparte_1 Controparte_8 solidale, a corrispondere al la somma di €. 223.569,00 a titolo di/quale costo Controparte_9 dell'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità/vizi manifestatisi e cui il complesso risulta affetto, oltre ad € 7.547,90 per il ripristino della “Linea Vita”, salva la diversa misura, anche maggiore, accertata in corso di causa;
b) condannare il Geom. e l'Impresa Individuale in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, al risarcimento dei danni sofferti dal nella misura che verrà Controparte_9 accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi moratori a far data dalla messa in mora, o in subordine, dal deposito dell'ATP.
In via istruttoria: si richiede (prudenzialmente perché nonostante il provvedimento del Giudice in data 25 gennaio 2022 non vi è evidenza nel fascicolo elettronico) l'acquisizione agli atti del fascicolo relativo al procedimento di ATP esperito (RG. 4372/2017 Tribunale di Brescia), nonché, in via subordinata ed istruttoria l'ammissione delle prove dedotte con i testi indicati nella memoria 11 marzo 2020 ex art. 183 VI comma numero 2.
Con rifusione di spese, comprese quelle tecniche e competenze del presente giudizio, nonché del procedimento di ATP oltre il contributo Cassa Avvocati pari al 4%, oltre IVA, nella misura di legge, se dovuta”.
Per Controparte_1
“In via principale: rigettare la domanda svolta in quanto infondata ed illegittima, per i motivi di cui in esposto e per l'effetto condannare l'attore alla rifusione delle spese di causa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda avversaria fosse anche solo in parte accolta, ridursi nella misura che verrà ritenuta di giustizia gli importi e le somme richieste con l'atto introduttivo del presente giudizio;
In ogni caso: dichiarare il terzo tenuto a garantire il CP_6 Controparte_6 geom. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per Controparte_1
l'effetto condannarla al pagamento, dedotta la franchigia prevista in polizza per € 1.000,00, di tutte quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
In via istruttoria: alla luce delle superiori considerazioni, si insiste perché venga disposta nuova pagina 2 di 16 consulenza tecnica d'ufficio al fine di Verificare la realizzazione delle opere di tinteggiatura effettivamente svolte e gli eventuali vizi delle stesse in relazione all'incarico conferito dal . Parte_1
Così pure verificare e quantificare gli effettivi danni diretti senza estendere l'indagine alla realizzazione di opere nuove e diverse mai appaltate.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'Impresa Individuale Controparte_2
“In via principale e nel merito:
Respingere le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria delle spese.
In subordine
Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, anche parziali, che sia il convenuto tenuto indenne e manlevato da ogni condanna e conseguentemente condannare il convenuto geom. nonché la Terza chiamata “ ” al pagamento di Controparte_1 Controparte_10 quanto dovesse eventualmente emergere in corso di causa”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In principalità: respingere la domanda svolta dal nei confronti Parte_1 dell'Impresa individuale in quanto prescritta e comunque infondata e per l'effetto Controparte_2 respingere la domanda in garanzia proposta dalla assicurata nei confronti di Controparte_3
Spese di lite a carico di parte attrice.
Sempre in via principale: rilevata la prescrizione del diritto al soccorso assicurativo invocato da
quale titolare di impresa individuale, e comunque la non operatività nella fattispecie a Controparte_2 sensi delle CGA della garanzia n. 311840035, respingere la domanda svolta
contro
Controparte_3 dall'Impresa Beluzzi. Spese rifuse”.
Per CP_6 Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dal nei confronti del Geom. in Controparte_9 CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande proposte dal Geom.
nei confronti di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. CP_1 Parte_3
A4WBA021111;
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al Geom. : CP_1
pagina 3 di 16 respingere la domanda di indennizzo e/o manleva svolta dal Geom. nei confronti di quegli CP_1 che hanno assunto il rischio del certificato n. A4WBA021111 per i motivi Parte_3 spiegati in atti;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom. e di accertamento di un CP_1 qualsiasi obbligo indennitario in capo a quegli che hanno assunto il rischio Parte_3 del certificato n. A4WBA021111: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a quegli che hanno Parte_3 assunto il rischio del certificato n. A4WBA021111 entro la quota interna di responsabilità eventualmente ascritta al Geom. , deducendo l'importo di Euro 1.000,00 a titolo di CP_1 franchigia ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella Polizza e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23-26 novembre 2018, il conveniva Parte_1 in giudizio il geom. e l'impresa individuale chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 condanna degli stessi, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni subiti a causa dei gravi vizi e difetti derivati dalla progettazione e dalla realizzazione di opere sulle facciate dell'edificio condominiale, quantificati nell'importo complessivo di € 223.569,00.
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che, nel mese di aprile 2013, il Condominio Parte_1 aveva appaltato all'impresa individuale , in seguito cancellata, le opere di tinteggiatura Controparte_2 delle facciate condominiali e di rifacimento dei balconi;
ii) che la progettazione e direzione lavori era stata affidata, con separata scrittura privata per conferimento di incarico professionale, al geom.
che già nel 2012 aveva stilato un computo metrico dell'immobile; iii) che, al Controparte_1 termine dei suddetti lavori, era stata riscontrata la comparsa di fessurazioni nelle facciate del
, di scalfitture e rotture dei refilati in marmo della facciata e dei contorni delle finestre, CP_9 nonché fenomeni di percolamento delle scossaline, di distacco e screpolatura da ruggine nella verniciatura di alcune ringhiere;
iv) che il aveva promosso ricorso per accertamento Parte_1 tecnico preventivo, ritualmente notificato a entrambi gli odierni convenuti;
v) che il ctu incaricato aveva riscontrato l'esistenza dei vizi anzidetti, affermando che la responsabilità dell'anomalia riscontrata fosse “ripartibile, in eguale misura, sulle competenze di entrambi i soggetti: progettista e impresa esecutrice”, e aveva quantificato il costo per le opere di ripristino in € 223.569,00; vi) che, ciononostante, nulla era stato fatto per porre rimedio agli ingenti danni causati al e che si Parte_1 era, dunque, resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio;
vii) infine, in ordine ai profili di responsabilità, che nella fattispecie sussisterebbe la responsabilità dell'impresa esecutrice ai sensi pagina 4 di 16 dell'art. 1669 c.c., stante l'accertata gravità dei vizi riportati dall'edificio, nonché la responsabilità contrattuale e/o ex art. 1669 c.c. del professionista a cui era stata affidata la progettazione e la direzione lavori.
Con comparsa depositata in data 14 febbraio 2019, si costituiva in giudizio il Geom. CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia nell'an sia nel quantum e rilevando, in
[...] particolare, i) di essere stato incaricato di eseguire uno studio per la sola tinteggiatura delle facciate e non anche per il risanamento e il ripristino delle stesse;
ii) di aver comunque predisposto due computi metrici estimativi di intervento, uno concernente la mera applicazione di un rivestimento plastico e l'altro il risanamento delle facciate e l'applicazione di un cappotto termico;
iii) che i condomini avevano deciso di limitare l'intervento alla mera tinteggiatura, in quanto meno onerosa;
iv) che il
, dopo aver accettato l'opera nell'anno 2012, aveva denunciato all' Parte_1 CP_8 la presenza dei lamentati vizi e difetti soltanto nell'anno 2014, con conseguente decadenza
[...] dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore e/o nei confronti del progettista e direttore dei lavori;
v) che il consulente incaricato nell'ambito del procedimento per atp aveva errato nel non considerare la profonda diversità tra le opere realizzate dall'Impresa e quelle indicate nello studio preliminare CP_2
e nel qualificare la natura dell'intervento attuato come ripristino delle facciate del fabbricato anziché come modesta manutenzione ordinaria. Il convenuto chiedeva, quindi, in via CP_11 preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia di assicurazione
[...]
, al fine di essere da questa manlevato rispetto ad ogni somma Controparte_6 eventualmente dovuta al all'esito del presente giudizio e, nel merito, il Parte_1 rigetto della domanda attorea in quanto infondata e illegittima.
Con comparsa depositata in data 13 febbraio 2019 si costituiva altresì in giudizio l'impresa individuale contestando la fondatezza delle pretese attoree ed eccependo, in particolare, i) Controparte_2
l'assenza di responsabilità a proprio carico per i danni lamentati;
ii) di aver eseguito tutti i lavori a regola d'arte nel rispetto dei progetti e del consuntivo redatto dalla direzione lavori;
iii) che l'incarico conferito aveva ad oggetto la sola “tinteggiatura facciate e rifacimento della pavimentazione dei balconi del fabbricato”; iv) che ogni attività preliminare di studio, progettazione, scelta dei materiali e di calcolo era stata effettuata esclusivamente dal Geom. v) di aver sempre relazionato lo CP_1 stato avanzamento lavori alla direzione lavori, che mai aveva sollevato contestazioni né richiesto di modificare il progetto iniziale;
vi) che, benché il contratto sottoscritto tra il e la committente CP_2 recasse la dicitura “appalto”, il rapporto fosse da qualificare alla stregua di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., in considerazione sia delle ridotte dimensioni dell' sia Controparte_8 dell'attività svolta;
vii) che, in ogni caso, in data 22 novembre 2013 era stato effettuato un sopralluogo al fine di valutare quanto eseguito in forza del contratto del 2 aprile 2013 e che, nell'occasione, era stato sottoscritto un verbale dal quale risultava l'accettazione implicita dei lavori eseguiti. L'impresa convenuta domandava, quindi, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia al fine di essere dalla stessa manleva con riferimento ad ogni Controparte_10 eventuale condanna, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa depositata in data 7 giugno 2019 si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_10
pagina 5 di 16 che eccepiva, quanto alla garanzia assicurativa invocata dal la prescrizione del CP_12 CP_2 diritto al soccorso assicurativo e l'inoperatività della stessa per i danni denunciati dal Condominio. Quanto alla domanda attorea, la Compagnia sosteneva la decadenza, prescrizione e infondatezza dell'azione svolta nei confronti dell'impresa convenuta, anche in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.
Da ultimo, con comparsa parimenti depositata in data 7 giugno 2019 si costituiva in giudizio la Compagnia assicurativa aderendo, quanto al merito della Controparte_6 controversia, alle difese svolte dal proprio assicurato, Geom. ed eccependo, in ordine al CP_1 rapporto assicurativo, l'inoperatività della copertura per ragioni temporali nonché, in subordine, per pregressa conoscenza in capo all'assicurato delle circostanze di rischio ex art. 1892 c.c.
Differita la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi, il G.I. assegnava alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 17 febbraio 2021, il G.I. rigettava le istanze istruttorie delle parti e disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo. La causa era, quindi, ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 27 marzo 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Il Condominio ha agito in giudizio nei confronti di e dell Parte_1 Controparte_1 [...]
- in qualità, rispettivamente, di direttore lavori e di impresa appaltatrice - Controparte_8 al fine di sentir accertare la relativa responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nella causazione dei vizi e difetti riportati dall'edificio condominiale, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'importo complessivo di € 223.569,00.
In primo luogo, deve respingersi l'eccezione sollevata da secondo cui, benché il Controparte_2 contratto sottoscritto in data 2 aprile 2013 tra l'impresa e la committente recasse la dicitura “appalto” (cfr. doc. 1 di parte attrice), si sarebbe trattato di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c., in quanto tale assoggettato ad un diverso regime giuridico.
Al riguardo, occorre rilevare che la qualifica di piccolo imprenditore del - risultante dalla CP_2 visura storica dell'Impresa Individuale - non è incompatibile con quella di appaltatore Controparte_2
e che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, avevano inteso concludere un contratto non solo espressamente qualificato come contratto di appalto, ma nell'ambito del quale risultava altresì esplicitamente richiamata la disciplina dettata dal codice in materia (cfr. artt. 3 e 5 contratto). Inoltre, gli strumenti utilizzati (tra cui macchinari e ponteggi, cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione peritale e art. 10 del contratto di appalto, secondo cui “tutte le attrezzature ed i materiali s'intendono a carico dell'Impresa appaltatrice salvo diversa pattuizione tra le parti”), l'ausilio di dipendenti per lo svolgimento dei lavori commissionati (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale il CP_2
“ha svolto i lavori commissionati personalmente e con l'ausilio di due/tre dipendenti”), l'entità CP_2 delle opere eseguite, come risultanti dal computo metrico estimativo redatto dal Geom. CP_1
pagina 6 di 16 nonché l'ingente corrispettivo pattuito (€ 170.784,82 IVA esclusa1) sono indicative del fatto che l'opera che parte convenuta si era obbligata a realizzare necessitasse di un'organizzazione di impresa complessa.
Si evidenzia, inoltre, come nella fattispecie de qua non siano emerse “circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si fosse riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi”, e pertanto “la qualità di imprenditore del soggetto cui era stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio” non possa che far “presumere che le parti avessero inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera” ( Cass. n. 10154/2025; Cass. n. 27258/2017).
Tanto premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente provate oltreché non contestate, i) l'avvenuta realizzazione da parte dell'Impresa Individuale CP_2 di opere di tinteggiatura delle facciate e di rifacimento dei balconi dell'edificio denominato
[...]
”, sito in Concesio (BS); ii) l'avvenuto conferimento, con separata scrittura Parte_1 privata, di incarico professionale al Geom. per la progettazione e la direzione Controparte_1 degli anzidetti lavori (cfr. doc. 2 di parte attrice); iii) l'avvenuta predisposizione, da parte di quest'ultimo, di un computo metrico dell'immobile (cfr. doc. 3 di parte attrice).
L'esame della consulenza tecnica depositata dal ctu, Arch. all'esito del procedimento per Per_1 accertamento tecnico preventivo - acquisita agli atti del presente giudizio – consente di affermare la sussistenza della responsabilità degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Le indagini svolte dal tecnico hanno, infatti, accertato la presenza, sulle facciate dell'immobile, “di diffuse fessurazioni” interessanti “l'intero spessore del rasante (6-8 mm)”.
Il ctu ha, inoltre, evidenziato che dette fessurazioni “allo stato attuale non sono ancora particolarmente impregnate di agenti inquinanti;
tuttavia, la loro rilevanza estetica è destinata ad accentuarsi a causa dell'alternarsi dei regimi igrometrici stagionali, specie del periodo invernale, con livelli elevati di umidità relativa all'interno della parete” (cfr. pag. 4 relazione peritale).
Ciò rilevato, il consulente incaricato ha sottolineato che l'idoneità del supporto murario su cui applicare lo strato di finitura “andava rigorosamente verificata stante la preesistenza di lesioni significative dell'intonaco”, concludendo che “l'intervento manutentivo messo in atto di rifacimento dello strato di finitura delle facciate non ha risolto alla radice il vizio oggetto dell'intervento manutentivo” (cfr. pag. 4 e 5 relazione peritale).
Secondo la costante giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, compromettono “la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. SS.UU., n. 7756/2017; Cass., n. 24230/2018). 1 Art. 4 contratto di appalto: “l'impresa Appaltatrice assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a suo esclusivo rischio l'obbligo di eseguire le lavorazioni previste al precedente punto 2 a favore del Committente contro il corrispettivo di € 170.784,82 ... IVA esclusa di cui € 3.483,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a sconto), fatto salvo quanto previsto dall'art. 1664 c.c. sulla onerosità o difficoltà dell'esecuzione”. pagina 7 di 16 La più recente giurisprudenza, peraltro, è concorde nel ritenere che “anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass., n. 10048/2018).
E' stato, in particolare, ritenuto che “in edilizia il rivestimento ... è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche” e che “in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali” (cfr. Cass., n. 10048/2018 cit.).
La Suprema Corte ha, financo, affermato che, “quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (Cass. n. 1164 del 1995 e n. 1393 del 1998), esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 cod. civ. (così Cass. sez. U n. 7756 del 2017)” (cfr. Cass., n. 10048/2018 cit.).
Deve, pertanto, ritenersi superato il più risalente orientamento giurisprudenziale che escludeva l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. in presenza di lesioni ai rivestimenti aventi rilevanza unicamente estetica.
Ciò, del resto, deve considerarsi coerente “con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale” (cfr. Cass., n. 10048/2018 cit.).
Nella caso di specie, il consulente tecnico incaricato nell'ambito del procedimento per atp di accertare la natura dei vizi lamentati, ha, innanzitutto, riscontrato che “l'intervento messo in atto dalla
[...] si è configurato come ripristino delle facciate del fabbricato con annesse opere CP_13 CP_11 di manutenzione ai balconi, ai coronamenti in marmo dei vani finestra, oltre alle opere accessorie da lattoneria” e che “i lavori venivano appaltati sulla base del computo metrico e capitolato del 30 settembre 2012 a firma del convenuto Geom. ” (cfr. pag. 2 relazione peritale). CP_1
Ciò posto, con particolare riguardo alla sistemazione delle facciate dell'edificio il ctu ha, CP_11 come già sopra riportato, appurato la presenza di diffuse fessurazioni, da chiunque apprezzabili anche solo visionando le fotografie allegate alla relazione in atti. Queste ultime, infatti, nel raffigurare le facciate del complesso all'esito delle lavorazioni oggetto di causa, mostrano evidenti CP_11 crepe e discromie della tinteggiatura, la cui rilevanza è dimostrata, non solo dalla considerevole estensione delle stesse, ma anche dall'ingente importo stimato dal consulente per la loro rimozione. Alla luce di ciò e in considerazione del citato orientamento giurisprudenziale, nel caso che ci occupa devono ritenersi sussistenti i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente.
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha, secondo pagina 8 di 16 la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, natura extracontrattuale e nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti (in particolare il progettista e/o il direttore dei lavori) che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (cfr. ex multis Cass., n. 18289/2020).
E' parimenti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano contribuito, per colpa professionale, in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (cfr. Cass., n. 20704/2021; Cass., n. 22575/2022; Cass., n. 17874/2013).
Tale vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore e il progettista/direttore dei lavori trova, del resto, fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, pur essendo dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., n. 20704/2021 cit.; Cass., n. 14650/2012).
Il direttore dei lavori, invero, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspettava di conseguire, sicché il suo comportamento deve essere valutato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della c.d. “diligentia quam in concreto”. Rientrano, pertanto, “nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (cfr. Cass., n. 30658/2022; conf. ex multis Cass., n. 3249/2024, Cass., n. 14456/2023, Cass., n. 2913/2020, Cass., n. 7336/2019, Cass., n. 8700/2016, Cass., n. 10728/2008).
Nella fattispecie, il ctu, secondo un ragionamento logico e immune da vizi -che il tribunale reputa di condividere e fare proprio-, ha accertato che “i lavori eseguiti dalla ditta sono stati messi in CP_2 atto sulla scorta di presupposti tecnici e previsioni d'opera non finemente elaborate in ragione della vulnerabilità del supporto murario e della difficoltà esecutiva preannunciatasi con la necessità di rimuovere il preesistente intonaco plastico” (cfr. pag. 12 relazione peritale). Il consulente ha poi proseguito rilevando che “la formulazione del relativo “progetto” avrebbe dovuto comportare un'indagine preventiva secondo protocolli di settore che spesso necessitano di prestazioni specialistiche ... afferenti le certificazioni e la garanzia sull'intervento” e che “prova della suddetta carenza di valutazione tecnica è il fatto che a distanza di quattro anni dall'intervento, si ripresentano essenzialmente i vizi pregressi” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Si ritiene che il consulente nominato in sede di atp abbia, anche, correttamente replicato all'obiezione del ct di parte convenuta -secondo cui all'operato del professionista non avrebbe potuto CP_1 essere mosso alcun rimprovero atteso che il gli aveva assegnato un incarico di Parte_1 pagina 9 di 16 progettazione e direzione lavori delle sole opere di tinteggiatura e non anche di riqualificazione funzionale degli strati che compongono la parete esterna del fabbricato- affermando che “la decisione condominiale di appaltare le opere secondo un indirizzo tecnico considerato economicamente vantaggioso, non può costituire ... giustificazione a discolpa del progettista e direttore lavori, essendo l'intervento in questione comunque finalizzato a preservare il sistema murario di facciata dell'edificio” (cfr. pag. 13 relazione peritale).
Il ctu ha evidenziato, poi, come “nella moderna pratica del “recupero edilizio” (specie nelle applicazioni di finitura alle partizioni perimetrali esterne) sia giocoforza che progettista ed impresa esecutrice cooperino preventivamente nella formulazione del modello di intervento, in particolare quando ricorre la necessità di far fronte a condizioni di: ridotta massa muraria, esposizione a forti escursioni termiche con conseguente dilatazione dei materiali” (cfr. pag. 13 relazione peritale); ed, infine, che “a fronte delle previsioni di progetto sono state modificate le scelte riguardanti lo strato protettivo, senza approfondire l'analisi del comportamento dell'elemento murario e delle interazioni con gli strati protettivi e di finitura” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità concorrente e paritaria per i danni riportati dal Parte_1 dell'impresa appaltatrice e del geometra direttore dei lavori.
Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione, si rileva come i termini previsti dall'art. 1669 c.c. non fossero trascorsi alla data della proposizione della domanda.
Ed invero, il termine di decadenza di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile decorre “dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali” (cfr. Cass., n. 3040/2015; conf. ex multis Cass., n. 28958/2023; Cass., n. 35781/2022; Cass., n. 24486/2017; Cass., n. 28853/2009; Cass., n. 2460/2008; Cass., n. 1463/2008; Cass., n. 11740/2003).
Nel caso che ci occupa, le opere edili oggetto di contestazione furono iniziate nel mese di aprile 2013 per poi essere terminate nel mese di luglio dello stesso anno.
Il Condominio odierno attore ha instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo nel marzo 2017 e la relazione del consulente incaricato è stata depositata in data 26 novembre 2017.
Il tribunale ritiene che soltanto da tale ultima data parte attrice abbia avuto piena e oggettiva contezza della gravità dei vizi e difetti e delle cause che li avevano determinati.
Considerato che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 23-26 novembre 2018, gli anzidetti termini devono considerarsi rispettati.
Da ultimo, per quanto concerne la quantificazione dei danni, il consulente tecnico nominato in sede di atp ha sconsigliato un intervento di semplice riverniciatura delle facciate allo stato in essere (ipotesi A), poiché ciò non impedirebbe e non ridurrebbe la formazione di condensa interstiziale. Pertanto, il consulente ha prospettato due ipotesi alternative per l'eliminazione dei vizi, vale a dire i) l'applicazione di nuovo rasante elastico e nuova finitura con rivestimento elastomerico a base di resina siliconica,
pagina 10 di 16 elevata elasticità ed idrorepellenza (ipotesi B), ovvero ii) un intervento di riqualificazione anche energetica mediante isolamento tecnico a “cappotto” (ipotesi C). Il ctu ha precisato che entrambe le soluzioni necessitano di una fase preliminare di analisi dello stato di fatto, quindi di preparazione del supporto, al costo di € 69.937,00 (cfr. pag. 7 relazione peritale). Ciò posto, per la nuova applicazione nel caso B (applicazione di nuovo rasante e nuova finitura) il costo complessivo dell'intervento (come meglio descritto nell'elaborato peritale) è pari ad € 196.020,20, mentre per la nuova applicazione nel caso C (intervento di ripristino e riqualificazione dell'involucro edilizio mediante isolamento esterno a cappotto) il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 223.569,20 (cfr. pag.
7-8 relazione peritale).
Atteso che il odierno attore aveva dapprima accettato il computo metrico predisposto dal Parte_1 direttore lavori concernente le sole opere di tinteggiatura delle facciate e di rifacimento dei balconi, con espressa esclusione di un intervento di isolamento esterno a cappotto, il quale, pertanto, non aveva costituito oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, i danni da liquidare sono soltanto quelli riguardanti il rifacimento del rivestimento, secondo l'alternativa B indicata dal ctu (applicazione di nuovo rasante elastico e nuova finitura con rivestimento elastomerico a base di resina siliconica, elevata elasticità ed idrorepellenza). Invero, ove tra questi si includesse anche l'intervento di riqualificazione energetica mediante isolamento tecnico a “cappotto” (ipotesi C prospettata dal ctu), si andrebbe, all'evidenza, oltre la funzione meramente ripristinatoria del risarcimento del danno.
Pertanto, i convenuti Geom. e devono Controparte_1 Controparte_8 essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del della Parte_1 complessiva somma di € 196.020,20.
Trattandosi di un debito di valore, su tale somma sono dovuti (e liquidati anche d'ufficio) gli interessi compensativi e il danno da svalutazione. Pertanto, previa devalutazione dell'importo predetto alla data del 30 luglio 2013, sulla somma così ottenuta vanno calcolati, anno per anno e fino alla data odierna, la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi nella misura legale (cfr. Cass. S.U., n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno poi i soli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Deve, invece, essere respinta la domanda attorea - formulata per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. - di condanna dei convenuti alla corresponsione dell'importo di € 7.547,90 per il ripristino della “Linea Vita”. La richiesta del Condominio rappresenta domanda nuova, peraltro non concernente l'oggetto del presente giudizio, atteso che il contratto di appalto per cui è causa non includeva la realizzazione della c.d. linea vita.
* * *
Il convenuto ha domandato la condanna della Controparte_1 [...]
allegando la polizza assicurativa n. A4WBA02111. Parte_4
La Compagnia ha eccepito, in ordine al rapporto assicurativo, l'inoperatività della copertura per ragioni temporali nonché, in subordine, per pregressa conoscenza in capo all'assicurato di circostanze di rischio ex art. 1892 c.c.
Ebbene, la polizza assicurativa “rc geometra” prodotta dallo (quale rinnovo del contratto di CP_1 assicurazione già stipulato nell'anno 2013) aveva efficacia dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2015 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2016 e, come previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, pagina 11 di 16 la stessa era volta a tenere “indenne l' per i reclami ricevuti ... per la prima volta e notificati Parte_5 agli Assicuratori nel corso del periodo di vigenza della polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella Scheda”.
Il sinistro per cui è causa venne pacificamente denunciato alla Compagnia in data 28 settembre 2016 (cfr. doc. 3 Geom. , sicché è da respingere l'eccezione di inoperatività della copertura per
CP_1 ragioni temporali sollevata da D'altro canto, non può dirsi meritevole di accoglimento la tesi CP_6 sostenuta dalla Compagnia terza chiamata secondo cui i fatti oggetto dell'odierna vertenza fossero noti al Geom. “già dal 2014, anno in cui riceveva il primo reclamo” (cfr. pag. 6 comparsa di
CP_1 costituzione). Invero, nell'anno 2014, nella sua qualità di tecnico incaricato dal Condominio, lo si limitò a segnalare all'impresa alcune problematiche riscontrate in relazione alle
CP_1 CP_2 quali chiedeva a quest'ultima di intervenire. All'epoca, tuttavia, lo non aveva ricevuto alcun
CP_1 formale reclamo da parte del da cui poter desumere l'intenzione di quest'ultimo di Parte_1 ritenerlo responsabile di qualsivoglia danno. Nella e-mail prodotta dalla terza chiamata sub doc. 2, inviata dallo all' in data 11 marzo 2014, l'assicurato si limitava a
CP_1 Controparte_8 comunicare quanto segue: “in occasione dell'assemblea del condominio tenutasi ieri, mi sono stati segnalati alcuni problemi che dovrebbero essere da Voi risolti...”. Siffatta segnalazione di alcune problematiche da parte del non può di certo essere intesa alla stregua di un formale Parte_1 reclamo ai sensi di polizza.
A tal fine sono parimenti prive di rilievo le due lettere trasmesse dall'amministratrice condominiale in data 5 dicembre 2014 e 2 settembre 2015 - versate in atti dalla Compagnia sub doc. 4 e 5 - le quali sono indirizzate all' e solo per conoscenza al Geom. . Nell'ambito di queste, Controparte_8 CP_1 peraltro, l'amministratrice condominiale faceva presente al come lo stesso si fosse impegnato CP_2 allo svolgimento di alcune lavorazioni di pulizia e di ripristino anche alla presenza del Geom.
CP_1
Per le stesse ragioni è da reputare priva di pregio anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla Compagnia terza chiamata, secondo cui l'assicurato avrebbe violato i termini di polizza sotto il profilo degli obblighi informativi sullo stesso gravanti nei confronti degli assicuratori. Non può, infatti, ritenersi - per i motivi anzidetti - che anteriormente al rinnovo dell'assicurazione lo avesse contezza CP_1 dell'intenzione del di agire giudizialmente nei suoi confronti, sicché nessuna reticenza od Parte_1 omissione informativa è addebitabile all'assicurato ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Deve, quindi, affermarsi la piena operatività della copertura assicurativa con rigetto delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata e, conseguentemente, quest'ultima va condannata a tenere indenne il proprio assicurato da tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza, dedotta la franchigia di polizza.
* * *
Anche ha svolto domanda di manleva nei confronti della propria compagnia Controparte_2 [...]
in virtù della polizza di “assicurazione responsabilità civile impresa edile” n. 311840035 CP_3
(cfr. doc. 6 e 7 di parte convenuta).
La Compagnia ha eccepito la prescrizione del diritto al soccorso assicurativo - in quanto l'assicurata pagina 12 di 16 sarebbe stata a conoscenza dei pregiudizi lamentati dal almeno dall'8 agosto 2016 - e Parte_1
l'inoperatività della garanzia per i danni denunciati dal Condominio in quanto, ai sensi delle CGA, sarebbero espressamente esclusi dall'assicurazione per la responsabilità civile “i danni alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori” (art. 4 lett. h).
Ebbene, le eccezioni svolte dalla Compagnia terza chiamata non sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, quanto all'eccezione di prescrizione, si rileva che secondo la costante giurisprudenza in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. - che prevede un termine di prescrizione straordinariamente breve - “deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva
o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento” (cfr. Cass., n. 2971/2019; conf. Cass., n. 11581/2020; Cass., n. 289/2015). Ciò posto, è evidente come il dies a quo del termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 c.c. non possa essere fatto decorrere - come erroneamente sostenuto dalla Compagnia terza chiamata - dalla ricezione di una comunicazione a mezzo e-mail o a mezzo pec contenente la contestazione dei vizi.
Quanto, invece, all'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa rispetto ai danni lamentati dal non può che rilevarsi come l'operazione economica sottesa alla polizza assicurativa debba Parte_1 risultare funzionale alla realizzazione di un piano di distribuzione dei rischi che garantisca l'equilibrio delle posizioni contrattuali.
Ciò premesso, si ritiene che la clausola che esclude in radice, con riguardo ad un'assicurazione “r.c. impresa edile” - pertanto, stipulata a tutela del contraente rispetto a fatti connessi all'esercizio di un'impresa che effettua, in principalità, “costruzione di fabbricati civili e industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere...” (cfr. art. 1 cga) -, la copertura per qualsivoglia danno cagionato “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori” (art. 4, lett. h) determini una eccessiva limitazione del rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore, rendendo praticamente nullo il beneficio per l'assicurato con conseguente significativo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti (e sostanziale inutilità pratica della polizza per l'assicurato). Ciò anche considerato che l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni arrecati “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”, nonostante la sua evidente rilevanza nell'economia complessiva della polizza, è prevista soltanto alla lettera h) dell'art. 4 delle cga, vale a dire nel mezzo dell'elenco dei danni esclusi dalla copertura e a seguito di altri danni che di certo non sono caratterizzati dalla stessa rilevanza pratica (anzi, in gran parte si tratta di ipotesi pagina 13 di 16 pressoché inconferenti rispetto all'attività svolta dall'impresa edile, come i danni “a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotto od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età...; c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell' o da lui detenute;
d) di cui l' deve Parte_5 Parte_5 rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 e 1786 C.C. ...; f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto...”).
Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di contratto di assicurazione ... qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio [circostanza nella specie non allegata dalla terza chiamata, ma da reputarsi in ogni caso insussistente attesa l'entità del premio convenuto dalle parti], occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale” (cfr. Cass., n. 14595 del 09/07/20202).
Pertanto, per le ragioni anzidette, nella fattispecie de qua deve ritenersi operante la garanzia di polizza e, conseguentemente, deve essere condannata a tenere indenne e manlevare il Controparte_3 proprio assicurato, dedotta la franchigia di polizza, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere a parte attrice per effetto della presente sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 2 Dove si legge anche che “nel regolamento contrattuale, di norma, si combinano tre tipologie di clausole: una prima, che disciplina l'oggetto dell'assicurazione in maniera ampia se non addirittura amplissima;
una seconda, che esclude dalla garanzia una serie di danni;
una terza, che include nella copertura buona parte dei rischi prima esclusi, previo pagamento di un eventuale sovrappremio;
di conseguenza, posto che ogni delimitazione dell'oggetto del contratto determina uno spostamento dell'onere economico dall'assicuratore all'assicurato, tutte le volte in cui a ciò non faccia da contrappeso la riduzione del premio, la clausola di esonero o di limitazione della responsabilità potrebbe essere la spia del vantaggio che l'assicuratore si è ingiustificatamente riservato, non bastando evidentemente ad escluderlo il fatto che l'assicurato abbia consapevolmente accettato il piano propostogli dall'assicuratore. Si rileva, dunque, necessario verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto “sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti” (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; Cass. 8 Rg n. 6682-2018 25/06/2019, n. 16902) o se vi siano gli estremi di uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, che è quanto si verifica allorché venga messa in dubbio — proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio — la ricorrenza dell'interesse effettivo di una delle parti per la stipulazione del contratto, sanzionando quelle pattuizioni che valgano ad assicurare un rischio nullo o cessato, rispettivamente, per difetto originario, ex art. 1904 c.c. o sopravvenuto, ex art. 1896 c.c., della causa dello spostamento patrimoniale a carico del contraente, sicché il premio non risulti sorretto da alcuna giustificazione, poiché difetta il rischio”. pagina 14 di 16 13/08/2022, quanto alle fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al medesimo D.Lgs. quanto alle fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale del giudizio.
I convenuti devono, inoltre, essere condannati a rifondere a parte attrice le spese di lite relative al procedimento per atp, che si liquidano come in dispositivo, nonché le spese di ctu come in tale sede liquidate e le spese del consulente tecnico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la responsabilità di già titolare dell'omonima impresa individuale, e del Controparte_2 geom. nella causazione dei vizi lamentati dal , Controparte_1 Parte_1 condanna e , in via tra loro solidale, al risarcimento in favore del Controparte_2 Controparte_1
dell'importo di € 196.020,20, oltre rivalutazione e interessi come indicati Parte_1 in motivazione, condanna i convenuti, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.142,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condanna i convenuti Geom. e , in via tra Controparte_1 Controparte_8 loro solidale, alla rifusione in favore del delle spese di lite relative al Parte_1 Parte_1 procedimento per atp, che si liquidano in € 3.827,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché delle spese di ctu come ivi liquidate e del consulente tecnico di parte attrice, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto , Controparte_1 condanna a tenere indenne e manlevare il proprio Controparte_6 assicurato da tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presenza sentenza, dedotta la franchigia di polizza, condanna la terza chiamata a rifondere, entro i limiti di Controparte_6 polizza, al proprio assicurato le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in accoglimento della domanda di manleva svolta da , Controparte_2 condanna a tenere indenne e manlevare da tutto quanto questo è Controparte_3 Controparte_2 tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presenza sentenza, dedotta la franchigia di polizza, condanna la terza chiamata a rifondere, entro i limiti di polizza, alla propria Controparte_3 assicurata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
Brescia, 18 agosto 2025 Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17127/2018 promossa da:
in persona dell'amministratore condominiale, dott.ssa Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avvocato ANTONIO GIOVANNI PRATI, elettivamente domiciliato in
[...]
Brescia (BS), via Diaz n. 1/E presso il suo studio
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avvocato NICOLA PELI, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Rodengo Saiano (BS), via Guglielmo Marconi n. 3/A, presso il suo studio
e
, quale titolare dell'omonima IMPRESA INDIVIDUALE, oggi cessata, con il Controparte_2 patrocinio degli avvocati PIERO SALA e NICOLA ZINI, elettivamente domiciliata in Quinzano d'Oglio (BS), piazza Garibaldi n. 18 presso il loro studio
CONVENUTI con la chiamata in causa di in persona dei legali rappresentanti dott. e dott. Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'avvocato PAOLOEMANUELE FASSIO, elettivamente Controparte_5 domiciliata in Brescia (BS), via A. Saffi n. 5 presso il suo studio
e
, in persona del Procuratore Controparte_6
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei dott.ssa con il CP_6 Controparte_7 patrocinio degli avvocati MATTEO CERRETTI e ANTONELLA GAGGIOTTI, elettivamente domiciliati in Milano (MI), via dei Bossi n. 6 presso lo studio dell'avvocato Cerretti.
pagina 1 di 16 TERZI CHIAMATI
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27 marzo 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza di gravi vizi e difetti connessi sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere eseguite presso il Parte_1 accertata dichiarata la responsabilità del GE e dell'impresa Controparte_1 individuale , in persona del suo titolare, Sig. Controparte_2 Controparte_2
a) condannare il Geom. e l' in via tra loro Controparte_1 Controparte_8 solidale, a corrispondere al la somma di €. 223.569,00 a titolo di/quale costo Controparte_9 dell'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità/vizi manifestatisi e cui il complesso risulta affetto, oltre ad € 7.547,90 per il ripristino della “Linea Vita”, salva la diversa misura, anche maggiore, accertata in corso di causa;
b) condannare il Geom. e l'Impresa Individuale in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, al risarcimento dei danni sofferti dal nella misura che verrà Controparte_9 accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi moratori a far data dalla messa in mora, o in subordine, dal deposito dell'ATP.
In via istruttoria: si richiede (prudenzialmente perché nonostante il provvedimento del Giudice in data 25 gennaio 2022 non vi è evidenza nel fascicolo elettronico) l'acquisizione agli atti del fascicolo relativo al procedimento di ATP esperito (RG. 4372/2017 Tribunale di Brescia), nonché, in via subordinata ed istruttoria l'ammissione delle prove dedotte con i testi indicati nella memoria 11 marzo 2020 ex art. 183 VI comma numero 2.
Con rifusione di spese, comprese quelle tecniche e competenze del presente giudizio, nonché del procedimento di ATP oltre il contributo Cassa Avvocati pari al 4%, oltre IVA, nella misura di legge, se dovuta”.
Per Controparte_1
“In via principale: rigettare la domanda svolta in quanto infondata ed illegittima, per i motivi di cui in esposto e per l'effetto condannare l'attore alla rifusione delle spese di causa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda avversaria fosse anche solo in parte accolta, ridursi nella misura che verrà ritenuta di giustizia gli importi e le somme richieste con l'atto introduttivo del presente giudizio;
In ogni caso: dichiarare il terzo tenuto a garantire il CP_6 Controparte_6 geom. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per Controparte_1
l'effetto condannarla al pagamento, dedotta la franchigia prevista in polizza per € 1.000,00, di tutte quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
In via istruttoria: alla luce delle superiori considerazioni, si insiste perché venga disposta nuova pagina 2 di 16 consulenza tecnica d'ufficio al fine di Verificare la realizzazione delle opere di tinteggiatura effettivamente svolte e gli eventuali vizi delle stesse in relazione all'incarico conferito dal . Parte_1
Così pure verificare e quantificare gli effettivi danni diretti senza estendere l'indagine alla realizzazione di opere nuove e diverse mai appaltate.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'Impresa Individuale Controparte_2
“In via principale e nel merito:
Respingere le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria delle spese.
In subordine
Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, anche parziali, che sia il convenuto tenuto indenne e manlevato da ogni condanna e conseguentemente condannare il convenuto geom. nonché la Terza chiamata “ ” al pagamento di Controparte_1 Controparte_10 quanto dovesse eventualmente emergere in corso di causa”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In principalità: respingere la domanda svolta dal nei confronti Parte_1 dell'Impresa individuale in quanto prescritta e comunque infondata e per l'effetto Controparte_2 respingere la domanda in garanzia proposta dalla assicurata nei confronti di Controparte_3
Spese di lite a carico di parte attrice.
Sempre in via principale: rilevata la prescrizione del diritto al soccorso assicurativo invocato da
quale titolare di impresa individuale, e comunque la non operatività nella fattispecie a Controparte_2 sensi delle CGA della garanzia n. 311840035, respingere la domanda svolta
contro
Controparte_3 dall'Impresa Beluzzi. Spese rifuse”.
Per CP_6 Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dal nei confronti del Geom. in Controparte_9 CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande proposte dal Geom.
nei confronti di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. CP_1 Parte_3
A4WBA021111;
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al Geom. : CP_1
pagina 3 di 16 respingere la domanda di indennizzo e/o manleva svolta dal Geom. nei confronti di quegli CP_1 che hanno assunto il rischio del certificato n. A4WBA021111 per i motivi Parte_3 spiegati in atti;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom. e di accertamento di un CP_1 qualsiasi obbligo indennitario in capo a quegli che hanno assunto il rischio Parte_3 del certificato n. A4WBA021111: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a quegli che hanno Parte_3 assunto il rischio del certificato n. A4WBA021111 entro la quota interna di responsabilità eventualmente ascritta al Geom. , deducendo l'importo di Euro 1.000,00 a titolo di CP_1 franchigia ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella Polizza e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23-26 novembre 2018, il conveniva Parte_1 in giudizio il geom. e l'impresa individuale chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 condanna degli stessi, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni subiti a causa dei gravi vizi e difetti derivati dalla progettazione e dalla realizzazione di opere sulle facciate dell'edificio condominiale, quantificati nell'importo complessivo di € 223.569,00.
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che, nel mese di aprile 2013, il Condominio Parte_1 aveva appaltato all'impresa individuale , in seguito cancellata, le opere di tinteggiatura Controparte_2 delle facciate condominiali e di rifacimento dei balconi;
ii) che la progettazione e direzione lavori era stata affidata, con separata scrittura privata per conferimento di incarico professionale, al geom.
che già nel 2012 aveva stilato un computo metrico dell'immobile; iii) che, al Controparte_1 termine dei suddetti lavori, era stata riscontrata la comparsa di fessurazioni nelle facciate del
, di scalfitture e rotture dei refilati in marmo della facciata e dei contorni delle finestre, CP_9 nonché fenomeni di percolamento delle scossaline, di distacco e screpolatura da ruggine nella verniciatura di alcune ringhiere;
iv) che il aveva promosso ricorso per accertamento Parte_1 tecnico preventivo, ritualmente notificato a entrambi gli odierni convenuti;
v) che il ctu incaricato aveva riscontrato l'esistenza dei vizi anzidetti, affermando che la responsabilità dell'anomalia riscontrata fosse “ripartibile, in eguale misura, sulle competenze di entrambi i soggetti: progettista e impresa esecutrice”, e aveva quantificato il costo per le opere di ripristino in € 223.569,00; vi) che, ciononostante, nulla era stato fatto per porre rimedio agli ingenti danni causati al e che si Parte_1 era, dunque, resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio;
vii) infine, in ordine ai profili di responsabilità, che nella fattispecie sussisterebbe la responsabilità dell'impresa esecutrice ai sensi pagina 4 di 16 dell'art. 1669 c.c., stante l'accertata gravità dei vizi riportati dall'edificio, nonché la responsabilità contrattuale e/o ex art. 1669 c.c. del professionista a cui era stata affidata la progettazione e la direzione lavori.
Con comparsa depositata in data 14 febbraio 2019, si costituiva in giudizio il Geom. CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia nell'an sia nel quantum e rilevando, in
[...] particolare, i) di essere stato incaricato di eseguire uno studio per la sola tinteggiatura delle facciate e non anche per il risanamento e il ripristino delle stesse;
ii) di aver comunque predisposto due computi metrici estimativi di intervento, uno concernente la mera applicazione di un rivestimento plastico e l'altro il risanamento delle facciate e l'applicazione di un cappotto termico;
iii) che i condomini avevano deciso di limitare l'intervento alla mera tinteggiatura, in quanto meno onerosa;
iv) che il
, dopo aver accettato l'opera nell'anno 2012, aveva denunciato all' Parte_1 CP_8 la presenza dei lamentati vizi e difetti soltanto nell'anno 2014, con conseguente decadenza
[...] dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore e/o nei confronti del progettista e direttore dei lavori;
v) che il consulente incaricato nell'ambito del procedimento per atp aveva errato nel non considerare la profonda diversità tra le opere realizzate dall'Impresa e quelle indicate nello studio preliminare CP_2
e nel qualificare la natura dell'intervento attuato come ripristino delle facciate del fabbricato anziché come modesta manutenzione ordinaria. Il convenuto chiedeva, quindi, in via CP_11 preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia di assicurazione
[...]
, al fine di essere da questa manlevato rispetto ad ogni somma Controparte_6 eventualmente dovuta al all'esito del presente giudizio e, nel merito, il Parte_1 rigetto della domanda attorea in quanto infondata e illegittima.
Con comparsa depositata in data 13 febbraio 2019 si costituiva altresì in giudizio l'impresa individuale contestando la fondatezza delle pretese attoree ed eccependo, in particolare, i) Controparte_2
l'assenza di responsabilità a proprio carico per i danni lamentati;
ii) di aver eseguito tutti i lavori a regola d'arte nel rispetto dei progetti e del consuntivo redatto dalla direzione lavori;
iii) che l'incarico conferito aveva ad oggetto la sola “tinteggiatura facciate e rifacimento della pavimentazione dei balconi del fabbricato”; iv) che ogni attività preliminare di studio, progettazione, scelta dei materiali e di calcolo era stata effettuata esclusivamente dal Geom. v) di aver sempre relazionato lo CP_1 stato avanzamento lavori alla direzione lavori, che mai aveva sollevato contestazioni né richiesto di modificare il progetto iniziale;
vi) che, benché il contratto sottoscritto tra il e la committente CP_2 recasse la dicitura “appalto”, il rapporto fosse da qualificare alla stregua di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., in considerazione sia delle ridotte dimensioni dell' sia Controparte_8 dell'attività svolta;
vii) che, in ogni caso, in data 22 novembre 2013 era stato effettuato un sopralluogo al fine di valutare quanto eseguito in forza del contratto del 2 aprile 2013 e che, nell'occasione, era stato sottoscritto un verbale dal quale risultava l'accettazione implicita dei lavori eseguiti. L'impresa convenuta domandava, quindi, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia al fine di essere dalla stessa manleva con riferimento ad ogni Controparte_10 eventuale condanna, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa depositata in data 7 giugno 2019 si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_10
pagina 5 di 16 che eccepiva, quanto alla garanzia assicurativa invocata dal la prescrizione del CP_12 CP_2 diritto al soccorso assicurativo e l'inoperatività della stessa per i danni denunciati dal Condominio. Quanto alla domanda attorea, la Compagnia sosteneva la decadenza, prescrizione e infondatezza dell'azione svolta nei confronti dell'impresa convenuta, anche in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.
Da ultimo, con comparsa parimenti depositata in data 7 giugno 2019 si costituiva in giudizio la Compagnia assicurativa aderendo, quanto al merito della Controparte_6 controversia, alle difese svolte dal proprio assicurato, Geom. ed eccependo, in ordine al CP_1 rapporto assicurativo, l'inoperatività della copertura per ragioni temporali nonché, in subordine, per pregressa conoscenza in capo all'assicurato delle circostanze di rischio ex art. 1892 c.c.
Differita la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi, il G.I. assegnava alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 17 febbraio 2021, il G.I. rigettava le istanze istruttorie delle parti e disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo. La causa era, quindi, ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 27 marzo 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Il Condominio ha agito in giudizio nei confronti di e dell Parte_1 Controparte_1 [...]
- in qualità, rispettivamente, di direttore lavori e di impresa appaltatrice - Controparte_8 al fine di sentir accertare la relativa responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nella causazione dei vizi e difetti riportati dall'edificio condominiale, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'importo complessivo di € 223.569,00.
In primo luogo, deve respingersi l'eccezione sollevata da secondo cui, benché il Controparte_2 contratto sottoscritto in data 2 aprile 2013 tra l'impresa e la committente recasse la dicitura “appalto” (cfr. doc. 1 di parte attrice), si sarebbe trattato di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c., in quanto tale assoggettato ad un diverso regime giuridico.
Al riguardo, occorre rilevare che la qualifica di piccolo imprenditore del - risultante dalla CP_2 visura storica dell'Impresa Individuale - non è incompatibile con quella di appaltatore Controparte_2
e che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, avevano inteso concludere un contratto non solo espressamente qualificato come contratto di appalto, ma nell'ambito del quale risultava altresì esplicitamente richiamata la disciplina dettata dal codice in materia (cfr. artt. 3 e 5 contratto). Inoltre, gli strumenti utilizzati (tra cui macchinari e ponteggi, cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione peritale e art. 10 del contratto di appalto, secondo cui “tutte le attrezzature ed i materiali s'intendono a carico dell'Impresa appaltatrice salvo diversa pattuizione tra le parti”), l'ausilio di dipendenti per lo svolgimento dei lavori commissionati (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale il CP_2
“ha svolto i lavori commissionati personalmente e con l'ausilio di due/tre dipendenti”), l'entità CP_2 delle opere eseguite, come risultanti dal computo metrico estimativo redatto dal Geom. CP_1
pagina 6 di 16 nonché l'ingente corrispettivo pattuito (€ 170.784,82 IVA esclusa1) sono indicative del fatto che l'opera che parte convenuta si era obbligata a realizzare necessitasse di un'organizzazione di impresa complessa.
Si evidenzia, inoltre, come nella fattispecie de qua non siano emerse “circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si fosse riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi”, e pertanto “la qualità di imprenditore del soggetto cui era stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio” non possa che far “presumere che le parti avessero inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera” ( Cass. n. 10154/2025; Cass. n. 27258/2017).
Tanto premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente provate oltreché non contestate, i) l'avvenuta realizzazione da parte dell'Impresa Individuale CP_2 di opere di tinteggiatura delle facciate e di rifacimento dei balconi dell'edificio denominato
[...]
”, sito in Concesio (BS); ii) l'avvenuto conferimento, con separata scrittura Parte_1 privata, di incarico professionale al Geom. per la progettazione e la direzione Controparte_1 degli anzidetti lavori (cfr. doc. 2 di parte attrice); iii) l'avvenuta predisposizione, da parte di quest'ultimo, di un computo metrico dell'immobile (cfr. doc. 3 di parte attrice).
L'esame della consulenza tecnica depositata dal ctu, Arch. all'esito del procedimento per Per_1 accertamento tecnico preventivo - acquisita agli atti del presente giudizio – consente di affermare la sussistenza della responsabilità degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Le indagini svolte dal tecnico hanno, infatti, accertato la presenza, sulle facciate dell'immobile, “di diffuse fessurazioni” interessanti “l'intero spessore del rasante (6-8 mm)”.
Il ctu ha, inoltre, evidenziato che dette fessurazioni “allo stato attuale non sono ancora particolarmente impregnate di agenti inquinanti;
tuttavia, la loro rilevanza estetica è destinata ad accentuarsi a causa dell'alternarsi dei regimi igrometrici stagionali, specie del periodo invernale, con livelli elevati di umidità relativa all'interno della parete” (cfr. pag. 4 relazione peritale).
Ciò rilevato, il consulente incaricato ha sottolineato che l'idoneità del supporto murario su cui applicare lo strato di finitura “andava rigorosamente verificata stante la preesistenza di lesioni significative dell'intonaco”, concludendo che “l'intervento manutentivo messo in atto di rifacimento dello strato di finitura delle facciate non ha risolto alla radice il vizio oggetto dell'intervento manutentivo” (cfr. pag. 4 e 5 relazione peritale).
Secondo la costante giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, compromettono “la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. SS.UU., n. 7756/2017; Cass., n. 24230/2018). 1 Art. 4 contratto di appalto: “l'impresa Appaltatrice assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a suo esclusivo rischio l'obbligo di eseguire le lavorazioni previste al precedente punto 2 a favore del Committente contro il corrispettivo di € 170.784,82 ... IVA esclusa di cui € 3.483,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a sconto), fatto salvo quanto previsto dall'art. 1664 c.c. sulla onerosità o difficoltà dell'esecuzione”. pagina 7 di 16 La più recente giurisprudenza, peraltro, è concorde nel ritenere che “anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass., n. 10048/2018).
E' stato, in particolare, ritenuto che “in edilizia il rivestimento ... è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche” e che “in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali” (cfr. Cass., n. 10048/2018 cit.).
La Suprema Corte ha, financo, affermato che, “quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (Cass. n. 1164 del 1995 e n. 1393 del 1998), esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 cod. civ. (così Cass. sez. U n. 7756 del 2017)” (cfr. Cass., n. 10048/2018 cit.).
Deve, pertanto, ritenersi superato il più risalente orientamento giurisprudenziale che escludeva l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. in presenza di lesioni ai rivestimenti aventi rilevanza unicamente estetica.
Ciò, del resto, deve considerarsi coerente “con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale” (cfr. Cass., n. 10048/2018 cit.).
Nella caso di specie, il consulente tecnico incaricato nell'ambito del procedimento per atp di accertare la natura dei vizi lamentati, ha, innanzitutto, riscontrato che “l'intervento messo in atto dalla
[...] si è configurato come ripristino delle facciate del fabbricato con annesse opere CP_13 CP_11 di manutenzione ai balconi, ai coronamenti in marmo dei vani finestra, oltre alle opere accessorie da lattoneria” e che “i lavori venivano appaltati sulla base del computo metrico e capitolato del 30 settembre 2012 a firma del convenuto Geom. ” (cfr. pag. 2 relazione peritale). CP_1
Ciò posto, con particolare riguardo alla sistemazione delle facciate dell'edificio il ctu ha, CP_11 come già sopra riportato, appurato la presenza di diffuse fessurazioni, da chiunque apprezzabili anche solo visionando le fotografie allegate alla relazione in atti. Queste ultime, infatti, nel raffigurare le facciate del complesso all'esito delle lavorazioni oggetto di causa, mostrano evidenti CP_11 crepe e discromie della tinteggiatura, la cui rilevanza è dimostrata, non solo dalla considerevole estensione delle stesse, ma anche dall'ingente importo stimato dal consulente per la loro rimozione. Alla luce di ciò e in considerazione del citato orientamento giurisprudenziale, nel caso che ci occupa devono ritenersi sussistenti i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente.
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha, secondo pagina 8 di 16 la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, natura extracontrattuale e nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti (in particolare il progettista e/o il direttore dei lavori) che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (cfr. ex multis Cass., n. 18289/2020).
E' parimenti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano contribuito, per colpa professionale, in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (cfr. Cass., n. 20704/2021; Cass., n. 22575/2022; Cass., n. 17874/2013).
Tale vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore e il progettista/direttore dei lavori trova, del resto, fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, pur essendo dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., n. 20704/2021 cit.; Cass., n. 14650/2012).
Il direttore dei lavori, invero, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspettava di conseguire, sicché il suo comportamento deve essere valutato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della c.d. “diligentia quam in concreto”. Rientrano, pertanto, “nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (cfr. Cass., n. 30658/2022; conf. ex multis Cass., n. 3249/2024, Cass., n. 14456/2023, Cass., n. 2913/2020, Cass., n. 7336/2019, Cass., n. 8700/2016, Cass., n. 10728/2008).
Nella fattispecie, il ctu, secondo un ragionamento logico e immune da vizi -che il tribunale reputa di condividere e fare proprio-, ha accertato che “i lavori eseguiti dalla ditta sono stati messi in CP_2 atto sulla scorta di presupposti tecnici e previsioni d'opera non finemente elaborate in ragione della vulnerabilità del supporto murario e della difficoltà esecutiva preannunciatasi con la necessità di rimuovere il preesistente intonaco plastico” (cfr. pag. 12 relazione peritale). Il consulente ha poi proseguito rilevando che “la formulazione del relativo “progetto” avrebbe dovuto comportare un'indagine preventiva secondo protocolli di settore che spesso necessitano di prestazioni specialistiche ... afferenti le certificazioni e la garanzia sull'intervento” e che “prova della suddetta carenza di valutazione tecnica è il fatto che a distanza di quattro anni dall'intervento, si ripresentano essenzialmente i vizi pregressi” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Si ritiene che il consulente nominato in sede di atp abbia, anche, correttamente replicato all'obiezione del ct di parte convenuta -secondo cui all'operato del professionista non avrebbe potuto CP_1 essere mosso alcun rimprovero atteso che il gli aveva assegnato un incarico di Parte_1 pagina 9 di 16 progettazione e direzione lavori delle sole opere di tinteggiatura e non anche di riqualificazione funzionale degli strati che compongono la parete esterna del fabbricato- affermando che “la decisione condominiale di appaltare le opere secondo un indirizzo tecnico considerato economicamente vantaggioso, non può costituire ... giustificazione a discolpa del progettista e direttore lavori, essendo l'intervento in questione comunque finalizzato a preservare il sistema murario di facciata dell'edificio” (cfr. pag. 13 relazione peritale).
Il ctu ha evidenziato, poi, come “nella moderna pratica del “recupero edilizio” (specie nelle applicazioni di finitura alle partizioni perimetrali esterne) sia giocoforza che progettista ed impresa esecutrice cooperino preventivamente nella formulazione del modello di intervento, in particolare quando ricorre la necessità di far fronte a condizioni di: ridotta massa muraria, esposizione a forti escursioni termiche con conseguente dilatazione dei materiali” (cfr. pag. 13 relazione peritale); ed, infine, che “a fronte delle previsioni di progetto sono state modificate le scelte riguardanti lo strato protettivo, senza approfondire l'analisi del comportamento dell'elemento murario e delle interazioni con gli strati protettivi e di finitura” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità concorrente e paritaria per i danni riportati dal Parte_1 dell'impresa appaltatrice e del geometra direttore dei lavori.
Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione, si rileva come i termini previsti dall'art. 1669 c.c. non fossero trascorsi alla data della proposizione della domanda.
Ed invero, il termine di decadenza di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile decorre “dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali” (cfr. Cass., n. 3040/2015; conf. ex multis Cass., n. 28958/2023; Cass., n. 35781/2022; Cass., n. 24486/2017; Cass., n. 28853/2009; Cass., n. 2460/2008; Cass., n. 1463/2008; Cass., n. 11740/2003).
Nel caso che ci occupa, le opere edili oggetto di contestazione furono iniziate nel mese di aprile 2013 per poi essere terminate nel mese di luglio dello stesso anno.
Il Condominio odierno attore ha instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo nel marzo 2017 e la relazione del consulente incaricato è stata depositata in data 26 novembre 2017.
Il tribunale ritiene che soltanto da tale ultima data parte attrice abbia avuto piena e oggettiva contezza della gravità dei vizi e difetti e delle cause che li avevano determinati.
Considerato che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 23-26 novembre 2018, gli anzidetti termini devono considerarsi rispettati.
Da ultimo, per quanto concerne la quantificazione dei danni, il consulente tecnico nominato in sede di atp ha sconsigliato un intervento di semplice riverniciatura delle facciate allo stato in essere (ipotesi A), poiché ciò non impedirebbe e non ridurrebbe la formazione di condensa interstiziale. Pertanto, il consulente ha prospettato due ipotesi alternative per l'eliminazione dei vizi, vale a dire i) l'applicazione di nuovo rasante elastico e nuova finitura con rivestimento elastomerico a base di resina siliconica,
pagina 10 di 16 elevata elasticità ed idrorepellenza (ipotesi B), ovvero ii) un intervento di riqualificazione anche energetica mediante isolamento tecnico a “cappotto” (ipotesi C). Il ctu ha precisato che entrambe le soluzioni necessitano di una fase preliminare di analisi dello stato di fatto, quindi di preparazione del supporto, al costo di € 69.937,00 (cfr. pag. 7 relazione peritale). Ciò posto, per la nuova applicazione nel caso B (applicazione di nuovo rasante e nuova finitura) il costo complessivo dell'intervento (come meglio descritto nell'elaborato peritale) è pari ad € 196.020,20, mentre per la nuova applicazione nel caso C (intervento di ripristino e riqualificazione dell'involucro edilizio mediante isolamento esterno a cappotto) il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 223.569,20 (cfr. pag.
7-8 relazione peritale).
Atteso che il odierno attore aveva dapprima accettato il computo metrico predisposto dal Parte_1 direttore lavori concernente le sole opere di tinteggiatura delle facciate e di rifacimento dei balconi, con espressa esclusione di un intervento di isolamento esterno a cappotto, il quale, pertanto, non aveva costituito oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, i danni da liquidare sono soltanto quelli riguardanti il rifacimento del rivestimento, secondo l'alternativa B indicata dal ctu (applicazione di nuovo rasante elastico e nuova finitura con rivestimento elastomerico a base di resina siliconica, elevata elasticità ed idrorepellenza). Invero, ove tra questi si includesse anche l'intervento di riqualificazione energetica mediante isolamento tecnico a “cappotto” (ipotesi C prospettata dal ctu), si andrebbe, all'evidenza, oltre la funzione meramente ripristinatoria del risarcimento del danno.
Pertanto, i convenuti Geom. e devono Controparte_1 Controparte_8 essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del della Parte_1 complessiva somma di € 196.020,20.
Trattandosi di un debito di valore, su tale somma sono dovuti (e liquidati anche d'ufficio) gli interessi compensativi e il danno da svalutazione. Pertanto, previa devalutazione dell'importo predetto alla data del 30 luglio 2013, sulla somma così ottenuta vanno calcolati, anno per anno e fino alla data odierna, la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi nella misura legale (cfr. Cass. S.U., n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno poi i soli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Deve, invece, essere respinta la domanda attorea - formulata per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. - di condanna dei convenuti alla corresponsione dell'importo di € 7.547,90 per il ripristino della “Linea Vita”. La richiesta del Condominio rappresenta domanda nuova, peraltro non concernente l'oggetto del presente giudizio, atteso che il contratto di appalto per cui è causa non includeva la realizzazione della c.d. linea vita.
* * *
Il convenuto ha domandato la condanna della Controparte_1 [...]
allegando la polizza assicurativa n. A4WBA02111. Parte_4
La Compagnia ha eccepito, in ordine al rapporto assicurativo, l'inoperatività della copertura per ragioni temporali nonché, in subordine, per pregressa conoscenza in capo all'assicurato di circostanze di rischio ex art. 1892 c.c.
Ebbene, la polizza assicurativa “rc geometra” prodotta dallo (quale rinnovo del contratto di CP_1 assicurazione già stipulato nell'anno 2013) aveva efficacia dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2015 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2016 e, come previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, pagina 11 di 16 la stessa era volta a tenere “indenne l' per i reclami ricevuti ... per la prima volta e notificati Parte_5 agli Assicuratori nel corso del periodo di vigenza della polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella Scheda”.
Il sinistro per cui è causa venne pacificamente denunciato alla Compagnia in data 28 settembre 2016 (cfr. doc. 3 Geom. , sicché è da respingere l'eccezione di inoperatività della copertura per
CP_1 ragioni temporali sollevata da D'altro canto, non può dirsi meritevole di accoglimento la tesi CP_6 sostenuta dalla Compagnia terza chiamata secondo cui i fatti oggetto dell'odierna vertenza fossero noti al Geom. “già dal 2014, anno in cui riceveva il primo reclamo” (cfr. pag. 6 comparsa di
CP_1 costituzione). Invero, nell'anno 2014, nella sua qualità di tecnico incaricato dal Condominio, lo si limitò a segnalare all'impresa alcune problematiche riscontrate in relazione alle
CP_1 CP_2 quali chiedeva a quest'ultima di intervenire. All'epoca, tuttavia, lo non aveva ricevuto alcun
CP_1 formale reclamo da parte del da cui poter desumere l'intenzione di quest'ultimo di Parte_1 ritenerlo responsabile di qualsivoglia danno. Nella e-mail prodotta dalla terza chiamata sub doc. 2, inviata dallo all' in data 11 marzo 2014, l'assicurato si limitava a
CP_1 Controparte_8 comunicare quanto segue: “in occasione dell'assemblea del condominio tenutasi ieri, mi sono stati segnalati alcuni problemi che dovrebbero essere da Voi risolti...”. Siffatta segnalazione di alcune problematiche da parte del non può di certo essere intesa alla stregua di un formale Parte_1 reclamo ai sensi di polizza.
A tal fine sono parimenti prive di rilievo le due lettere trasmesse dall'amministratrice condominiale in data 5 dicembre 2014 e 2 settembre 2015 - versate in atti dalla Compagnia sub doc. 4 e 5 - le quali sono indirizzate all' e solo per conoscenza al Geom. . Nell'ambito di queste, Controparte_8 CP_1 peraltro, l'amministratrice condominiale faceva presente al come lo stesso si fosse impegnato CP_2 allo svolgimento di alcune lavorazioni di pulizia e di ripristino anche alla presenza del Geom.
CP_1
Per le stesse ragioni è da reputare priva di pregio anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla Compagnia terza chiamata, secondo cui l'assicurato avrebbe violato i termini di polizza sotto il profilo degli obblighi informativi sullo stesso gravanti nei confronti degli assicuratori. Non può, infatti, ritenersi - per i motivi anzidetti - che anteriormente al rinnovo dell'assicurazione lo avesse contezza CP_1 dell'intenzione del di agire giudizialmente nei suoi confronti, sicché nessuna reticenza od Parte_1 omissione informativa è addebitabile all'assicurato ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Deve, quindi, affermarsi la piena operatività della copertura assicurativa con rigetto delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata e, conseguentemente, quest'ultima va condannata a tenere indenne il proprio assicurato da tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza, dedotta la franchigia di polizza.
* * *
Anche ha svolto domanda di manleva nei confronti della propria compagnia Controparte_2 [...]
in virtù della polizza di “assicurazione responsabilità civile impresa edile” n. 311840035 CP_3
(cfr. doc. 6 e 7 di parte convenuta).
La Compagnia ha eccepito la prescrizione del diritto al soccorso assicurativo - in quanto l'assicurata pagina 12 di 16 sarebbe stata a conoscenza dei pregiudizi lamentati dal almeno dall'8 agosto 2016 - e Parte_1
l'inoperatività della garanzia per i danni denunciati dal Condominio in quanto, ai sensi delle CGA, sarebbero espressamente esclusi dall'assicurazione per la responsabilità civile “i danni alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori” (art. 4 lett. h).
Ebbene, le eccezioni svolte dalla Compagnia terza chiamata non sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, quanto all'eccezione di prescrizione, si rileva che secondo la costante giurisprudenza in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. - che prevede un termine di prescrizione straordinariamente breve - “deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva
o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento” (cfr. Cass., n. 2971/2019; conf. Cass., n. 11581/2020; Cass., n. 289/2015). Ciò posto, è evidente come il dies a quo del termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 c.c. non possa essere fatto decorrere - come erroneamente sostenuto dalla Compagnia terza chiamata - dalla ricezione di una comunicazione a mezzo e-mail o a mezzo pec contenente la contestazione dei vizi.
Quanto, invece, all'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa rispetto ai danni lamentati dal non può che rilevarsi come l'operazione economica sottesa alla polizza assicurativa debba Parte_1 risultare funzionale alla realizzazione di un piano di distribuzione dei rischi che garantisca l'equilibrio delle posizioni contrattuali.
Ciò premesso, si ritiene che la clausola che esclude in radice, con riguardo ad un'assicurazione “r.c. impresa edile” - pertanto, stipulata a tutela del contraente rispetto a fatti connessi all'esercizio di un'impresa che effettua, in principalità, “costruzione di fabbricati civili e industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere...” (cfr. art. 1 cga) -, la copertura per qualsivoglia danno cagionato “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori” (art. 4, lett. h) determini una eccessiva limitazione del rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore, rendendo praticamente nullo il beneficio per l'assicurato con conseguente significativo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti (e sostanziale inutilità pratica della polizza per l'assicurato). Ciò anche considerato che l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni arrecati “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”, nonostante la sua evidente rilevanza nell'economia complessiva della polizza, è prevista soltanto alla lettera h) dell'art. 4 delle cga, vale a dire nel mezzo dell'elenco dei danni esclusi dalla copertura e a seguito di altri danni che di certo non sono caratterizzati dalla stessa rilevanza pratica (anzi, in gran parte si tratta di ipotesi pagina 13 di 16 pressoché inconferenti rispetto all'attività svolta dall'impresa edile, come i danni “a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotto od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età...; c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell' o da lui detenute;
d) di cui l' deve Parte_5 Parte_5 rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 e 1786 C.C. ...; f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto...”).
Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di contratto di assicurazione ... qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio [circostanza nella specie non allegata dalla terza chiamata, ma da reputarsi in ogni caso insussistente attesa l'entità del premio convenuto dalle parti], occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale” (cfr. Cass., n. 14595 del 09/07/20202).
Pertanto, per le ragioni anzidette, nella fattispecie de qua deve ritenersi operante la garanzia di polizza e, conseguentemente, deve essere condannata a tenere indenne e manlevare il Controparte_3 proprio assicurato, dedotta la franchigia di polizza, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere a parte attrice per effetto della presente sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 2 Dove si legge anche che “nel regolamento contrattuale, di norma, si combinano tre tipologie di clausole: una prima, che disciplina l'oggetto dell'assicurazione in maniera ampia se non addirittura amplissima;
una seconda, che esclude dalla garanzia una serie di danni;
una terza, che include nella copertura buona parte dei rischi prima esclusi, previo pagamento di un eventuale sovrappremio;
di conseguenza, posto che ogni delimitazione dell'oggetto del contratto determina uno spostamento dell'onere economico dall'assicuratore all'assicurato, tutte le volte in cui a ciò non faccia da contrappeso la riduzione del premio, la clausola di esonero o di limitazione della responsabilità potrebbe essere la spia del vantaggio che l'assicuratore si è ingiustificatamente riservato, non bastando evidentemente ad escluderlo il fatto che l'assicurato abbia consapevolmente accettato il piano propostogli dall'assicuratore. Si rileva, dunque, necessario verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto “sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti” (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; Cass. 8 Rg n. 6682-2018 25/06/2019, n. 16902) o se vi siano gli estremi di uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, che è quanto si verifica allorché venga messa in dubbio — proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio — la ricorrenza dell'interesse effettivo di una delle parti per la stipulazione del contratto, sanzionando quelle pattuizioni che valgano ad assicurare un rischio nullo o cessato, rispettivamente, per difetto originario, ex art. 1904 c.c. o sopravvenuto, ex art. 1896 c.c., della causa dello spostamento patrimoniale a carico del contraente, sicché il premio non risulti sorretto da alcuna giustificazione, poiché difetta il rischio”. pagina 14 di 16 13/08/2022, quanto alle fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al medesimo D.Lgs. quanto alle fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale del giudizio.
I convenuti devono, inoltre, essere condannati a rifondere a parte attrice le spese di lite relative al procedimento per atp, che si liquidano come in dispositivo, nonché le spese di ctu come in tale sede liquidate e le spese del consulente tecnico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la responsabilità di già titolare dell'omonima impresa individuale, e del Controparte_2 geom. nella causazione dei vizi lamentati dal , Controparte_1 Parte_1 condanna e , in via tra loro solidale, al risarcimento in favore del Controparte_2 Controparte_1
dell'importo di € 196.020,20, oltre rivalutazione e interessi come indicati Parte_1 in motivazione, condanna i convenuti, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.142,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condanna i convenuti Geom. e , in via tra Controparte_1 Controparte_8 loro solidale, alla rifusione in favore del delle spese di lite relative al Parte_1 Parte_1 procedimento per atp, che si liquidano in € 3.827,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché delle spese di ctu come ivi liquidate e del consulente tecnico di parte attrice, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto , Controparte_1 condanna a tenere indenne e manlevare il proprio Controparte_6 assicurato da tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presenza sentenza, dedotta la franchigia di polizza, condanna la terza chiamata a rifondere, entro i limiti di Controparte_6 polizza, al proprio assicurato le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in accoglimento della domanda di manleva svolta da , Controparte_2 condanna a tenere indenne e manlevare da tutto quanto questo è Controparte_3 Controparte_2 tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presenza sentenza, dedotta la franchigia di polizza, condanna la terza chiamata a rifondere, entro i limiti di polizza, alla propria Controparte_3 assicurata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
Brescia, 18 agosto 2025 Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi pagina 15 di 16 pagina 16 di 16