CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40439 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EL LV MA OT RO ZI BI TA ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dell'11/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza dell'11/07/2025 il Tribunale del riesame di Roma, pronunciandosi sull'istanza di riesame avanzata nell'interesse dell'indagato Francesco Mario Dimino, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 03/06/2025 con la quale era stata applicata a quest'ultimo la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen.. 2. Con atto del 30/08/2025 indirizzato (così si legge testualmente nello stesso) al “Tribunale Ordinario di Roma – sezione riesame IN FUNZIONE DI APPELLO” il difensore ha proposto (testualmente) “istanza di riesame ex art. 310 c.p.p.” avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame, chiedendo al medesimo tribunale “con funzione di appello” di voler “disporre l'annullamento e revocare la misura cautelare e riformare annullando l'ordinanza impugnata … del 11.07.2025 … che ha confermato la custodia cautelare in carcere del proprio assistito … non ritenendo sussistenti i requisiti indicati dagli artt. 273 e 274 c.p.p.”.
3. Il Tribunale del riesame, riqualificata tale impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte.
4. Il difensore, nell’atto di impugnazione che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter qualificare come ricorso per cassazione, ha articolato due “motivi” concernenti la l’inosservanza dell'art. 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
5. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; 6. Il ricorso è inammissibile, giusto il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto risulta presentato e sottoscritto da difensore (Avv. Antonio Di Tommaso) non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Va peraltro rilevato che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte “in tema di impugnazioni, la conversione in Penale Sent. Sez. 2 Num. 40439 Anno 2025 Presidente: AR ZI Relatore: TA BI Data Udienza: 28/11/2025 ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame” (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01). E' quindi inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale anche nel caso in cui – come appunto quello in esame – sia stato convertito in questo mezzo l'atto di impugnazione erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01).
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TA ZI AR 2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza dell'11/07/2025 il Tribunale del riesame di Roma, pronunciandosi sull'istanza di riesame avanzata nell'interesse dell'indagato Francesco Mario Dimino, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 03/06/2025 con la quale era stata applicata a quest'ultimo la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen.. 2. Con atto del 30/08/2025 indirizzato (così si legge testualmente nello stesso) al “Tribunale Ordinario di Roma – sezione riesame IN FUNZIONE DI APPELLO” il difensore ha proposto (testualmente) “istanza di riesame ex art. 310 c.p.p.” avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame, chiedendo al medesimo tribunale “con funzione di appello” di voler “disporre l'annullamento e revocare la misura cautelare e riformare annullando l'ordinanza impugnata … del 11.07.2025 … che ha confermato la custodia cautelare in carcere del proprio assistito … non ritenendo sussistenti i requisiti indicati dagli artt. 273 e 274 c.p.p.”.
3. Il Tribunale del riesame, riqualificata tale impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte.
4. Il difensore, nell’atto di impugnazione che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter qualificare come ricorso per cassazione, ha articolato due “motivi” concernenti la l’inosservanza dell'art. 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
5. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; 6. Il ricorso è inammissibile, giusto il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto risulta presentato e sottoscritto da difensore (Avv. Antonio Di Tommaso) non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Va peraltro rilevato che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte “in tema di impugnazioni, la conversione in Penale Sent. Sez. 2 Num. 40439 Anno 2025 Presidente: AR ZI Relatore: TA BI Data Udienza: 28/11/2025 ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame” (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01). E' quindi inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale anche nel caso in cui – come appunto quello in esame – sia stato convertito in questo mezzo l'atto di impugnazione erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01).
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TA ZI AR 2