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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 41325/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 27.12.1972 cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Spinazzola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ta Roberta Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gorgonzola (MI) in data 06.09.2003
(anno 2003, atto n. 31, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 474/2016 del Tribunale di Milano emessa il 09.12.2015 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana, e Parte_3 [...]
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_4
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 21.11.2024 il Sig. ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 474/2016 del Tribunale di Milano emessa il 09.12.2015, così come modificata dal decreto n. 13682/2021 pubblicato il 14.07.2021 dal medesimo Tribunale.
Con atto depositato in data 28.02.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale Parte_2 si è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 27 marzo 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“
1. la signora rilascerà l'immobile sito in Gorgonzola via Ratti n. 15/17 entro il 31.1.2027; Pt_2
2. conferma nel resto quanto di ragione il decreto dell'8.7.2021 del Tribunale di Milano.”
Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. n. 474/2016 del
Tribunale di Milano emessa il 09.12.2015, così come modificata dal decreto n. 13682/2021 pubblicato il 14.07.2021 dal medesimo Tribunale, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 27.12.1972 cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Spinazzola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ta Roberta Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gorgonzola (MI) in data 06.09.2003
(anno 2003, atto n. 31, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 474/2016 del Tribunale di Milano emessa il 09.12.2015 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana, e Parte_3 [...]
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_4
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 21.11.2024 il Sig. ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 474/2016 del Tribunale di Milano emessa il 09.12.2015, così come modificata dal decreto n. 13682/2021 pubblicato il 14.07.2021 dal medesimo Tribunale.
Con atto depositato in data 28.02.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale Parte_2 si è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 27 marzo 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“
1. la signora rilascerà l'immobile sito in Gorgonzola via Ratti n. 15/17 entro il 31.1.2027; Pt_2
2. conferma nel resto quanto di ragione il decreto dell'8.7.2021 del Tribunale di Milano.”
Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. n. 474/2016 del
Tribunale di Milano emessa il 09.12.2015, così come modificata dal decreto n. 13682/2021 pubblicato il 14.07.2021 dal medesimo Tribunale, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai