Art. 4. 1. In relazione al processo di normalizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di favorire la privatizzazione dell'industria cantieristica nazionale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato a partecipare, in concorso con altri soggetti, e subordinatamente alla non opposizione da parte dei competenti organi della Comunita' europea, alla ricapitalizzazione della societa' Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA.
2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 .
3. Per le finalita' di cui al comma l sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998.
Nota all'art. 4:
- Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234 , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992.
2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 .
3. Per le finalita' di cui al comma l sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998.
Nota all'art. 4:
- Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234 , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992.