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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA OL, ad esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 9713/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. FEMIA VALERIO) Parte_1
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (Avv. CAVALLO ALESSIA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, impugnando la sanzione disciplinare della censura irrogatale all'esito del procedimento disciplinare incardinato a suo carico dal dirigente scolastico e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità degli addebiti di cui all'atto di contestazione prot. 7029 del 26.10.2023, emesso dal Dirigente Scolastico del
[...]
, con conseguente revoca del decreto protocollo n. Controparte_2
8809/2023 del 14.12.2023, ed annullamento della sanzione disciplinare della censura con ogni effetto e beneficio di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Deduceva, a sostegno della domanda, di lavorare alle dipendenze della convenuta, in qualità di docente di conversazione di lingua spagnola in virtù di contratto a tempo indeterminato;
che con atto di contestazione di addebito prot. 7029 del 26.10.2023, il
Dirigente Scolastico le aveva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare per una serie di asseriti comportamenti accaduti nei giorni dal 9 al 20 ottobre 2023, sulla base delle comunicazioni con genitori e docenti del Consiglio di Classe, fra l'altro, consistiti nell'aver “tolto all'alunna C.B., affetta da diabete mellito di tipo 1, il proprio dispositivo elettronico dotato di un applicativo salvavita che mantiene il controllo dei propri valori da parte del paziente”, esprimendo in merito considerazioni inopportune a mezzo posta elettronica, ritenute non rientranti “nelle competenze della professione docente, ma è indice di spregio per il benessere e l'incolumità fisica della studentessa nei confronti della quale Ella è chiamata ad esercitare il suo dovere di vigilanza” nonché “ipotesi di potenziali danni fisici e morali a carico della studentessa interessata con conseguente responsabilità oggettiva della scuola”; che tale episodio aveva dato luogo ad una presa di posizione della classe in favore della studentessa che “deve aver indisposto la Prof.sa al punto tale che quello stesso giorno sono comparsi numerosi voti Pt_1 insufficienti sul registro di tutta la classe”; che in data 09 ottobre aveva dato insufficienza non giusitificata ad alunna della classe 3° O seguita da nota di demerito, stigmatizzata dal comunicazione dei genitori agli organi scolastici competenti;
che il 20 ottobre a poco più di un mese dall'inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico, aveva comminato un numero consistente di sanzioni disciplinari nelle classi: Classe 3°
H: 3 note disciplinari;
Classe 3° F: 2 note disciplinari;
Classe 3° O: 1 nota disciplinare;
Classe 2° O: 10 note disciplinari;
Classe 4° G: 3 note disciplinari;
Classe
1° G: 14 note disciplinari;
che alla data del 20 ottobre, a poco più di un mese dall'inizio delle attività didattiche, aveva inserito voti di profitto nel proprio Registro Elettronico nelle classi: 3° H;
1° L;
3° F;
3° O;
2° O.” che, all'esito, veniva emessa a suo carico la sanzione disciplinare impugnata, per asserita violazione delle norme di cui “all'art. 3 c. 1 del DPR n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti”, all'art. 3 c. 2 del suddetto Codice, all'art. 3 c. 3 del suddetto Codice, all'art. 1 c. 2 del DPR n. 249/1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti”, all'art. 29 c. 5 del CCNL 2006-2007”. Eccepiva l'insussistenza degli addebiti, la irrilevanza disciplinare dei fatti contestati, nonché la sproporzione della sanzione rispetto agli addebiti. In particolare, con riferimento all'episodio relativo al divieto dell'utilizzo di cellulare in classe da parte dell'alunna affetta da diabete mellito, deduceva che alcuna dispensa o alcuna segnalazione ufficiale agli atti del Consiglio di Classe era stata avanzata in merito all'utilizzo del cellulare – come dispositivo salvavita - nei confronti della stessa;
che i voti inseriti nel registro elettronico dovevano considerarsi indicatori di una visione completa delle competenze linguistiche degli studenti, non sempre evidente nelle valutazioni teoriche espresse nel voto proposto dal docente di teoria, confluenti nel voto unico del quadrimestre;
che in ogni caso, in una delle classi i voti bassi erano stati rimossi dopo l'impegno della classe a tenere un maggiore profitto nella materia. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
pagina 2 di 8 Deduceva a sostegno delle proprie ragioni, la sussistenza dei fatti contestati, la legittimità della sanzione irrogata anche sotto il profilo della proporzionalità ai fatti contestati alla parte ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e interrogatorio formale della ricorrente e quindi, previa concessione di termine per note, veniva rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c. e depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che la sanzione della censura concretamente irrogata alla parte ricorrente trova fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 493 del D. L.vo n. 297/94, a mente del quale testualmente ”1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”. Le disposizioni contrattuali collettive, sin dal Ccnl 2006-2009 (e successive modifiche), dopo aver fatto espresso rinvio alle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia disciplinare (art.91) per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, espressamente prevedono all'art. 92, i seguenti “Obblighi del dipendente 1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all'obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti pagina 3 di 8 nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del decreto legislativo n. 443/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. …; m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere ne¤ accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.” Il successivo art. 95, rubricato come Codice disciplinare testualmente prevede che “1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al pagina 4 di 8 comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.” Ebbene, tutto ciò premesso in termini generali, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio offerto dalle parti nel presente giudizio, deve ritenersi non adeguatamente dimostrata la proporzione fra i fatti oggetto delle contestazioni di addebito alla ricorrente e la sanzione irrogata, dal momento che non sono emerse le dedotte “mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d'ufficio”, a vendo a riferimento il parametro degli obblighi del dipendente, sopra indicati, che sarebbero stati concretamente violati.
Più precisamente la parte datoriale, sulla quale incombeva l'onere probatorio del corretto esercizio del potere disciplinare, non ha dimostrato adeguatamente che le condotte addebitate alla docente rappresentassero una violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di gravità tale da escludere l'applicabilità delle sanzioni conservative meno gravi rispetto alla censura.
Con specifico riferimento al primo episodio contestato, cronologicamente riconducibile al 10 ottobre 2023, la circolare prodotta dalla parte convenuta in materia di “ Indicazioni pagina 5 di 8 sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022”, espressamente chiarisce che “questo Ministero ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, richiamando il divieto generale e limitandone l'impiego “quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al
Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative” - si ritiene opportuno, a seguito di specifiche segnalazioni, fornire ulteriori chiarimenti. Corre l'obbligo, infatti, di evidenziare che le suddette indicazioni di carattere generale devono necessariamente essere declinate da ogni istituzione scolastica nel proprio Regolamento d'istituto, tenendo conto delle peculiarità del proprio contesto e delle relative scelte metodologiche adottate. Risulta imprescindibile, pertanto, includere tra le summenzionate "finalità inclusive" che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.” (cfr. doc. allegato alle note della convenuta).
Tale situazione non ricorre nel caso di specie e, comunque, non è stata provata.
Difatti, deve darsi atto che la documentazione prodotta in atti, non ha dimostrato che la ricorrente, durante la lezione tenutasi fra le 12:00 e le 13:00 nella classe 3° F, fosse a conoscenza della necessità per l'alunna C. B. (affetta da diabete mellito di tipo 1), di tenere il proprio dispositivo elettronico dotato di un applicativo salvavita per il controllo dei propri valori glicemici. Nessuna autorizzazione o nulla osta in tal senso, risulta essere stata disposta dal dirigente scolastico a fronte di apposita richiesta, da parte della famiglia della ragazza. La precisazione della prof. inviata a tutti i docenti nella Per_1 stessa data (verosimilmente a seguito dell'episodio de quo) risale al pomeriggio;
vale a dire, a momento successivo allo svolgimento dell'ora di lezione e, comunque, non fa riferimento ad alcuna documentazione di tipo formale, ufficialmente finalizzata a tutelare la salute della ragazza, mediante la disponibilità costante di un dispositivo salvavita.
Conseguentemente, alcun addebito poteva essere mosso alla docente, la quale ha semplicemente fatto applicazione del divieto generale, non avendo contezza di alcuna ipotesi derogatoria per motivi di salute.
Anzi, in tale contesto, deve ritenersi che possa essere letto in termini di diligente approfondimento, nell'ottica della tutela del benessere generale della studentessa, il contenuto delle mail prodotte in atti (cfr. fascicolo delle parti), in cui la ricorrente rappresenta di essersi documentata sulle ipotesi di rischio e pericolo per la salute, in caso di distanza del malato dal dispositivo;
e ciò, nel precisato contesto, deve ritenersi avere pagina 6 di 8 una valenza puramente colloquiale e dialettica nel confronto con il corpo docente, senza dovergli attribuire valore di interferenza in ambito non proprio della sua funzione.
D'altra parte, tale lettura, in assenza di prova in senso contrario, viene avvallata anche dal tenore della mail inviata nell'immediatezza dal genitore della studentessa la Pt_2 quale non recrimina alcunchè del comportamento tenuto dalla ricorrente, né le attribuisce violazioni o condotte pericolose per la salute della figlia (cfr. doc.7, mail prodotta dalla ricorrente).
Con riferimento agli altri episodi contestati, aventi ad oggetto l'attribuzione di voti insufficienti a numerosi studenti, di una pluralità di classi in periodo prossimo all'inizio dell'anno scolastico, deve ritenersi che non sia stato dimostrato adeguatamente che la docente abbia espresso tali valutazioni sovrapponendo il giudizio sulla condotta a quello sul profitto, come dedotto dalla parte datoriale.
A tale proposito, non sono stati prodotti adeguati elementi in tal senso, e semmai il valore probatorio delle mail allegate dalla parte datoriale deve essere bilanciato con quello delle altre mail, a sua volta, prodotte dalla ricorrente, nelle quali alcuni dei genitori interessati esprimono solidarietà con l'atteggiamento della docente ed espressamente rappresentano di aver chiarito con la stessa, le ragioni del voto assegnato al proprio figlio\a. Conseguentemente, anche qualora fosse residuata qualche rilevanza disciplinare nel contegno tenuto dalla docente, sotto questo profilo, la stessa ne risulterebbe di molto sminuita e, certamente, non tale da dover essere sanzionata con la censura, anche alla luce di quanto già ritenuto per il primo degli episodi contestati.
Infine, nulla è stato dedotto e provato dalla parte datoriale, sulla quale incombeva l'onere probatorio, in merito alla insussistenza dei presupposti per la irrogazione delle note disciplinari a tutte le classi menzionate, non potendo ritenersi sufficiente presumerne l'abuso dal solo numero complessivo dei provvedimenti adottati nell'arco temporale ristretto rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Nulla è stato dedotto e provato sul comportamento degli studenti di tali classi, in termini di correttezza della condotta, dei singoli elementi e del gruppo classe, tale da escludere, in capo alla docente, il potere legittimo di stigmatizzare eventuali comportamenti con note disciplinari.
In ogni caso, alla luce delle argomentazioni che precedono, anche qualora tale contegno fosse ritenuto di rilevanza disciplinare, esso da solo non integrerebbe gli estremi per l'irrogazione della sanzione impugnata, esistendo nel catalogo sanzionatorio ipotesi meno gravi, eventualmente valutabili in concreto.
Il ricorso, pertanto, dovrà essere accolto con conseguente assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- - in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della censura, irrogata alla ricorrente con decreto protocollo n. 8809/2023 del 14.12.2023 dal
Dirigente Scolastico del , cin Controparte_2 conseguente annullamento della stessa;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 24 gennaio 2025.
Il giudice
IA OL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA OL, ad esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 9713/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. FEMIA VALERIO) Parte_1
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (Avv. CAVALLO ALESSIA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, impugnando la sanzione disciplinare della censura irrogatale all'esito del procedimento disciplinare incardinato a suo carico dal dirigente scolastico e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità degli addebiti di cui all'atto di contestazione prot. 7029 del 26.10.2023, emesso dal Dirigente Scolastico del
[...]
, con conseguente revoca del decreto protocollo n. Controparte_2
8809/2023 del 14.12.2023, ed annullamento della sanzione disciplinare della censura con ogni effetto e beneficio di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Deduceva, a sostegno della domanda, di lavorare alle dipendenze della convenuta, in qualità di docente di conversazione di lingua spagnola in virtù di contratto a tempo indeterminato;
che con atto di contestazione di addebito prot. 7029 del 26.10.2023, il
Dirigente Scolastico le aveva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare per una serie di asseriti comportamenti accaduti nei giorni dal 9 al 20 ottobre 2023, sulla base delle comunicazioni con genitori e docenti del Consiglio di Classe, fra l'altro, consistiti nell'aver “tolto all'alunna C.B., affetta da diabete mellito di tipo 1, il proprio dispositivo elettronico dotato di un applicativo salvavita che mantiene il controllo dei propri valori da parte del paziente”, esprimendo in merito considerazioni inopportune a mezzo posta elettronica, ritenute non rientranti “nelle competenze della professione docente, ma è indice di spregio per il benessere e l'incolumità fisica della studentessa nei confronti della quale Ella è chiamata ad esercitare il suo dovere di vigilanza” nonché “ipotesi di potenziali danni fisici e morali a carico della studentessa interessata con conseguente responsabilità oggettiva della scuola”; che tale episodio aveva dato luogo ad una presa di posizione della classe in favore della studentessa che “deve aver indisposto la Prof.sa al punto tale che quello stesso giorno sono comparsi numerosi voti Pt_1 insufficienti sul registro di tutta la classe”; che in data 09 ottobre aveva dato insufficienza non giusitificata ad alunna della classe 3° O seguita da nota di demerito, stigmatizzata dal comunicazione dei genitori agli organi scolastici competenti;
che il 20 ottobre a poco più di un mese dall'inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico, aveva comminato un numero consistente di sanzioni disciplinari nelle classi: Classe 3°
H: 3 note disciplinari;
Classe 3° F: 2 note disciplinari;
Classe 3° O: 1 nota disciplinare;
Classe 2° O: 10 note disciplinari;
Classe 4° G: 3 note disciplinari;
Classe
1° G: 14 note disciplinari;
che alla data del 20 ottobre, a poco più di un mese dall'inizio delle attività didattiche, aveva inserito voti di profitto nel proprio Registro Elettronico nelle classi: 3° H;
1° L;
3° F;
3° O;
2° O.” che, all'esito, veniva emessa a suo carico la sanzione disciplinare impugnata, per asserita violazione delle norme di cui “all'art. 3 c. 1 del DPR n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti”, all'art. 3 c. 2 del suddetto Codice, all'art. 3 c. 3 del suddetto Codice, all'art. 1 c. 2 del DPR n. 249/1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti”, all'art. 29 c. 5 del CCNL 2006-2007”. Eccepiva l'insussistenza degli addebiti, la irrilevanza disciplinare dei fatti contestati, nonché la sproporzione della sanzione rispetto agli addebiti. In particolare, con riferimento all'episodio relativo al divieto dell'utilizzo di cellulare in classe da parte dell'alunna affetta da diabete mellito, deduceva che alcuna dispensa o alcuna segnalazione ufficiale agli atti del Consiglio di Classe era stata avanzata in merito all'utilizzo del cellulare – come dispositivo salvavita - nei confronti della stessa;
che i voti inseriti nel registro elettronico dovevano considerarsi indicatori di una visione completa delle competenze linguistiche degli studenti, non sempre evidente nelle valutazioni teoriche espresse nel voto proposto dal docente di teoria, confluenti nel voto unico del quadrimestre;
che in ogni caso, in una delle classi i voti bassi erano stati rimossi dopo l'impegno della classe a tenere un maggiore profitto nella materia. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
pagina 2 di 8 Deduceva a sostegno delle proprie ragioni, la sussistenza dei fatti contestati, la legittimità della sanzione irrogata anche sotto il profilo della proporzionalità ai fatti contestati alla parte ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e interrogatorio formale della ricorrente e quindi, previa concessione di termine per note, veniva rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c. e depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che la sanzione della censura concretamente irrogata alla parte ricorrente trova fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 493 del D. L.vo n. 297/94, a mente del quale testualmente ”1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”. Le disposizioni contrattuali collettive, sin dal Ccnl 2006-2009 (e successive modifiche), dopo aver fatto espresso rinvio alle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia disciplinare (art.91) per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, espressamente prevedono all'art. 92, i seguenti “Obblighi del dipendente 1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all'obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti pagina 3 di 8 nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del decreto legislativo n. 443/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. …; m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere ne¤ accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.” Il successivo art. 95, rubricato come Codice disciplinare testualmente prevede che “1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al pagina 4 di 8 comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.” Ebbene, tutto ciò premesso in termini generali, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio offerto dalle parti nel presente giudizio, deve ritenersi non adeguatamente dimostrata la proporzione fra i fatti oggetto delle contestazioni di addebito alla ricorrente e la sanzione irrogata, dal momento che non sono emerse le dedotte “mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d'ufficio”, a vendo a riferimento il parametro degli obblighi del dipendente, sopra indicati, che sarebbero stati concretamente violati.
Più precisamente la parte datoriale, sulla quale incombeva l'onere probatorio del corretto esercizio del potere disciplinare, non ha dimostrato adeguatamente che le condotte addebitate alla docente rappresentassero una violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di gravità tale da escludere l'applicabilità delle sanzioni conservative meno gravi rispetto alla censura.
Con specifico riferimento al primo episodio contestato, cronologicamente riconducibile al 10 ottobre 2023, la circolare prodotta dalla parte convenuta in materia di “ Indicazioni pagina 5 di 8 sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022”, espressamente chiarisce che “questo Ministero ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, richiamando il divieto generale e limitandone l'impiego “quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al
Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative” - si ritiene opportuno, a seguito di specifiche segnalazioni, fornire ulteriori chiarimenti. Corre l'obbligo, infatti, di evidenziare che le suddette indicazioni di carattere generale devono necessariamente essere declinate da ogni istituzione scolastica nel proprio Regolamento d'istituto, tenendo conto delle peculiarità del proprio contesto e delle relative scelte metodologiche adottate. Risulta imprescindibile, pertanto, includere tra le summenzionate "finalità inclusive" che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.” (cfr. doc. allegato alle note della convenuta).
Tale situazione non ricorre nel caso di specie e, comunque, non è stata provata.
Difatti, deve darsi atto che la documentazione prodotta in atti, non ha dimostrato che la ricorrente, durante la lezione tenutasi fra le 12:00 e le 13:00 nella classe 3° F, fosse a conoscenza della necessità per l'alunna C. B. (affetta da diabete mellito di tipo 1), di tenere il proprio dispositivo elettronico dotato di un applicativo salvavita per il controllo dei propri valori glicemici. Nessuna autorizzazione o nulla osta in tal senso, risulta essere stata disposta dal dirigente scolastico a fronte di apposita richiesta, da parte della famiglia della ragazza. La precisazione della prof. inviata a tutti i docenti nella Per_1 stessa data (verosimilmente a seguito dell'episodio de quo) risale al pomeriggio;
vale a dire, a momento successivo allo svolgimento dell'ora di lezione e, comunque, non fa riferimento ad alcuna documentazione di tipo formale, ufficialmente finalizzata a tutelare la salute della ragazza, mediante la disponibilità costante di un dispositivo salvavita.
Conseguentemente, alcun addebito poteva essere mosso alla docente, la quale ha semplicemente fatto applicazione del divieto generale, non avendo contezza di alcuna ipotesi derogatoria per motivi di salute.
Anzi, in tale contesto, deve ritenersi che possa essere letto in termini di diligente approfondimento, nell'ottica della tutela del benessere generale della studentessa, il contenuto delle mail prodotte in atti (cfr. fascicolo delle parti), in cui la ricorrente rappresenta di essersi documentata sulle ipotesi di rischio e pericolo per la salute, in caso di distanza del malato dal dispositivo;
e ciò, nel precisato contesto, deve ritenersi avere pagina 6 di 8 una valenza puramente colloquiale e dialettica nel confronto con il corpo docente, senza dovergli attribuire valore di interferenza in ambito non proprio della sua funzione.
D'altra parte, tale lettura, in assenza di prova in senso contrario, viene avvallata anche dal tenore della mail inviata nell'immediatezza dal genitore della studentessa la Pt_2 quale non recrimina alcunchè del comportamento tenuto dalla ricorrente, né le attribuisce violazioni o condotte pericolose per la salute della figlia (cfr. doc.7, mail prodotta dalla ricorrente).
Con riferimento agli altri episodi contestati, aventi ad oggetto l'attribuzione di voti insufficienti a numerosi studenti, di una pluralità di classi in periodo prossimo all'inizio dell'anno scolastico, deve ritenersi che non sia stato dimostrato adeguatamente che la docente abbia espresso tali valutazioni sovrapponendo il giudizio sulla condotta a quello sul profitto, come dedotto dalla parte datoriale.
A tale proposito, non sono stati prodotti adeguati elementi in tal senso, e semmai il valore probatorio delle mail allegate dalla parte datoriale deve essere bilanciato con quello delle altre mail, a sua volta, prodotte dalla ricorrente, nelle quali alcuni dei genitori interessati esprimono solidarietà con l'atteggiamento della docente ed espressamente rappresentano di aver chiarito con la stessa, le ragioni del voto assegnato al proprio figlio\a. Conseguentemente, anche qualora fosse residuata qualche rilevanza disciplinare nel contegno tenuto dalla docente, sotto questo profilo, la stessa ne risulterebbe di molto sminuita e, certamente, non tale da dover essere sanzionata con la censura, anche alla luce di quanto già ritenuto per il primo degli episodi contestati.
Infine, nulla è stato dedotto e provato dalla parte datoriale, sulla quale incombeva l'onere probatorio, in merito alla insussistenza dei presupposti per la irrogazione delle note disciplinari a tutte le classi menzionate, non potendo ritenersi sufficiente presumerne l'abuso dal solo numero complessivo dei provvedimenti adottati nell'arco temporale ristretto rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Nulla è stato dedotto e provato sul comportamento degli studenti di tali classi, in termini di correttezza della condotta, dei singoli elementi e del gruppo classe, tale da escludere, in capo alla docente, il potere legittimo di stigmatizzare eventuali comportamenti con note disciplinari.
In ogni caso, alla luce delle argomentazioni che precedono, anche qualora tale contegno fosse ritenuto di rilevanza disciplinare, esso da solo non integrerebbe gli estremi per l'irrogazione della sanzione impugnata, esistendo nel catalogo sanzionatorio ipotesi meno gravi, eventualmente valutabili in concreto.
Il ricorso, pertanto, dovrà essere accolto con conseguente assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- - in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della censura, irrogata alla ricorrente con decreto protocollo n. 8809/2023 del 14.12.2023 dal
Dirigente Scolastico del , cin Controparte_2 conseguente annullamento della stessa;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 24 gennaio 2025.
Il giudice
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