Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/06/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1567/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. Est. dott.ssa Francesca Marchese Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
c.f. , entrambi con l'avv. Patrizia Peretti C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e contestuale ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto del 07.04.2025 e da note scritte del 09.06.2024 il P.M. non risulta aver svolto conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario nel Comune di Linguaglossa (CT) in data 27/04/2011. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Linguaglossa (CT), atto n. 3 – Parte II – Serie A - Anno 2011.
Dal matrimonio non sono nati figli. Tuttavia, con provvedimento in data 03.7.2023 ai signori e è stato affidato ex artt. 2 e ss Legge n. 184/1983 il Parte_2 Parte_1
minore , nato a [...] il [...]. Persona_1
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale” 1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio prende atto ed omologa le ulteriori statuizioni concordemente raggiunte dalle parti.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , uniti in matrimonio nel C.F._1 Parte_2
Comune di Linguaglossa (CT) in data 27/04/2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 3 – Parte II – Serie A - Anno 2011; manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'Ufficiale di stato civile del comune di Linguaglossa per gli adempimenti di competenza;
1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione udienza e/o di assegnazione di termine per note difensive scritte una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003;
Così deciso in Biella nella camera di consiglio in data 11.6.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore