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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4812/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Ersilia Russo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.12.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e rappresentava di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici dal
2017/2018 al 2020/2021 in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato deducendo di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per ciascuno dei seguenti anni scolastici 2017/2018;
1 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021. - e conseguentemente condannarsi il
all'attribuzione in favore della parte Controparte_1 ricorrente della carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente alla somma complessiva di € 2000,00 per i predetti anni scolatici [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 ed aderendo alla domanda attorea in relazione all'annualità 2020/2021 per la quale non era maturata la prescrizione del diritto.
Fissata l'udienza del 18.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
2 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente –docente immesso in ruolo dal giorno 01/09/2021 - è stata (anche) destinataria di incarichi annuali o fino al termine delle attività scolastiche (ossia sino al 30 giugno), deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua.
3 Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Ed invero, con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto sollevata dal convenuto coglie nel CP_1 segno poiché in tale annualità l'incarico a termine è stato conferito il 13.9.2017
e l'atto interruttivo del relativo termine quinquennale - costituito dalla diffida e messa in mora notificata il 30.9.2022 (cfr. fasc. ricorrente) - è intervenuto quando la prescrizione era già maturata essendo, invero, il termine prescrizionale spirato il 13.9.2022 (per la decorrenza del termine si veda Cass.
n. 29961/2023 citata).
Alcuna prescrizione è invece maturata in relazione agli anni scolastici
2018/2019 (incarico conferito il 10.9.2018) e 2019/2020 (incarico conferito il
9.9.2019) posto che il termine quinquennale di prescrizione è stato utilmente interrotto dalla notifica della citata diffida;
a fortiori non è prescritto il diritto relativo all'anno scolastico 2020/2021 poiché azionato entro il quinquennio dal conferimento dell'incarico.
Le spese di lite devono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, poste a carico del CP_1 convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1 condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che, CP_1 compensate in misura di ½, liquida in complessive € 650,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, il 18 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4812/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Ersilia Russo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.12.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e rappresentava di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici dal
2017/2018 al 2020/2021 in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato deducendo di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per ciascuno dei seguenti anni scolastici 2017/2018;
1 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021. - e conseguentemente condannarsi il
all'attribuzione in favore della parte Controparte_1 ricorrente della carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente alla somma complessiva di € 2000,00 per i predetti anni scolatici [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 ed aderendo alla domanda attorea in relazione all'annualità 2020/2021 per la quale non era maturata la prescrizione del diritto.
Fissata l'udienza del 18.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
2 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente –docente immesso in ruolo dal giorno 01/09/2021 - è stata (anche) destinataria di incarichi annuali o fino al termine delle attività scolastiche (ossia sino al 30 giugno), deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua.
3 Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Ed invero, con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto sollevata dal convenuto coglie nel CP_1 segno poiché in tale annualità l'incarico a termine è stato conferito il 13.9.2017
e l'atto interruttivo del relativo termine quinquennale - costituito dalla diffida e messa in mora notificata il 30.9.2022 (cfr. fasc. ricorrente) - è intervenuto quando la prescrizione era già maturata essendo, invero, il termine prescrizionale spirato il 13.9.2022 (per la decorrenza del termine si veda Cass.
n. 29961/2023 citata).
Alcuna prescrizione è invece maturata in relazione agli anni scolastici
2018/2019 (incarico conferito il 10.9.2018) e 2019/2020 (incarico conferito il
9.9.2019) posto che il termine quinquennale di prescrizione è stato utilmente interrotto dalla notifica della citata diffida;
a fortiori non è prescritto il diritto relativo all'anno scolastico 2020/2021 poiché azionato entro il quinquennio dal conferimento dell'incarico.
Le spese di lite devono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, poste a carico del CP_1 convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1 condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che, CP_1 compensate in misura di ½, liquida in complessive € 650,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, il 18 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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