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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 76/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 76/2024 R.G. con udienza fissata al giorno
11.06.2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Bracciale, giusta procura in atti, con Parte_1
domicilio eletto presso il suo studio in Ortona (CH), Via Caldora, n. 2;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
96 emessa il 26/09/2023 e depositata in pari data dal Giudice del Tribunale di Chieti – Sezione
Distaccata di Ortona, G.I. Dott. Francesco Grassi, in virtù dei motivi esposti, e per l'effetto condannare la al risarcimento in favore del sig. dei danni Controparte_1 Parte_1
patrimoniali subiti che ammontano ad euro 13.940,04 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, da maggiorarsi in virtù del comportamento silente dinanzi l'invito alla
1 procedura di negoziazione assistita, maggiorazione sulla quale si chiede liquidazione in via equitativa>>;
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di
Ortona, n. 96/2023 pubblicata in data 26.09.2023, emessa nel giudizio n. 110/2023 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata da nei confronti Parte_1 della e per l'effetto, considerata la contumacia della convenuta, nulla ha Controparte_1
statuito in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Chieti, la al fine di sentirla dichiarare Controparte_1 responsabile di un sinistro stradale causato dall'improvviso attraversamento sulla carreggiata di un animale selvatico.
1.2.In particolare, l'originario attore deduceva che in data 31.10.2022 alle ore 21:30 circa, il figlio , mentre era alla guida della Mercedes Classe A tg. Persona_1
FJ636JT (di sua proprietà), percorrendo la SP 40, sita tra contrada Feudo e contrada
Arielli in Ortona, nel pieno rispetto dei limiti di velocità, trovava la propria corsia di percorrenza improvvisamente ed imprevedibilmente invasa dalla destra da un cinghiale di grosse dimensioni in corsa, che colpiva il lato anteriore destro del veicolo, non consentendogli di impedire l'urto. Dunque, venivano allertati immediatamente i
Carabinieri del Comando Tenenza di Ortona, i quali giunti sul posto, constatavano il decesso dell'animale ed effettuavano i consueti rilievi fotoplanimetrici.
1.3.Non si costituiva in giudizio la , dunque, il Tribunale con ordinanza Controparte_1
del 06.06.2023 ne dichiarava la contumacia.
1.4.Con la pronuncia impugnata, come precedentemente accennato, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda avanzata dall'attore ritenendo che questi non avesse assolto adeguatamente l'onere probatorio su di sé gravante, in quanto stante l'assenza di testi oculari e di riscontri circa le modalità del sinistro, era incerta la ricostruzione esatta della dinamica e quindi, in definitiva, il fatto storico come narrato da . Parte_1
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , articolando un unico, seppur Parte_1
strutturato, motivo di seguito così riassunto.
2.1. L'appellante censura il provvedimento gravato nella parte in cui non ritiene assolto l'onere probatorio su di sé gravante. Sostiene che la sentenza non sia
2 condivisibile nella parte in cui il primo giudice ha così opinato: “Orbene, passando all'esame del caso di specie, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. In particolare, risulta pacifico dagli atti di causa, che non vi sia alcun testimone del sinistro per cui è causa. Infatti, i Carabinieri sono intervenuti successivamente al sinistro, ed hanno precisato di non aver reperito alcuna persona estranea al sinistro che aveva assistito ai fatti (cfr. pag. 7 della documentazione allegata alla citazione). Di conseguenza, l'assenza di testimoni e/o di riscontri nel presente procedimento circa le modalità del sinistro, rende assolutamente incerta la ricostruzione della dinamica e, dunque, il fatto storico come narrato dall'attore. In virtù dei principi sopra espressi, quindi, non risulta provato che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto in concreto un carattere tale di imprevedibilità ed irrazionalità, per cui non sarebbe stato possibile evitare l'impatto”. Dunque, il Tribunale avrebbe dapprima inquadrato la fattispecie concreta ai sensi dell'art. 2052 c.c., salvo poi erroneamente ritenere non assolto l'onere probatorio da parte dell'originario attore, senza prendere in debita considerazione il dato per cui, essendo la medesima disposizione a sancire che trattasi di responsabilità presunta, è il convenuto a dover fornire prova liberatoria del caso fortuito;
dovendo, di converso, colui che agisce in giudizio, dimostrare unicamente l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento e l'evento lesivo. Altresì, avrebbe errato nel non prendere in considerazione le dichiarazioni rilasciate dal conducente al Persona_1 momento del fatto, nonché il verbale dei Carabinieri occorsi in loco, i quali tra l'altro provvedevano a scattare diverse fotografie ritraenti l'autoveicolo danneggiato e la presenza del cinghiale deceduto sul ciglio della strada, in prossimità del lato anteriore destro della Mercedes.
2.2.Non si è costituita in giudizio la rimasta contumace. Controparte_1
2.3.Sulle conclusioni innanzi trascritte, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 1 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Preliminarmente, giova evidenziare che è corretto l'inquadramento giuridico della vicenda da parte del giudice di primo grado trovando esso conferma anche nella più recente giurisprudenza (v. Cass. ord. 17253/2024 animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e
3 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del
1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui
è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la CP_1
deve dimostrare il caso fortuito.>>).
3.1.Ciò posto, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure – il quale evidentemente ha trascurato di valutare gli inequivoci rilievi dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro i quali, tra l'altro, constatavano i chiari segni dell'urto nella parte anteriore destra del veicolo e la presenza, proprio appena oltre il margine destro della carreggiata, del cinghiale morto (cfr. relazione sull'incidente con acclusa ampia documentazione fotografica) –, l'attore/appellante ha assolto il proprio onere probatorio circa la dinamica del sinistro e, segnatamente, il nesso di causalità tra l'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico e l'evento dannoso, attraversamento da valutarsi in via presuntiva, data la natura dell'animale e le circostanze della collisione, certamente improvviso e repentino e, quindi, imprevedibile (dinamica che è stata rappresentata sempre coerentemente dal conducente e dall'attore, proprietario del veicolo).
3.2.Per converso, è incontestata l'omessa prova del caso fortuito ex art. 2052 c.c. da parte della convenuta/appellata, dovendosi prendere atto che, da un lato, la neppure CP_1
costituitasi in entrambi i gradi di giudizio, non ha dimostrato che la condotta dell'animale, per la sua eccezionalità, si era posta al di fuori della sua sfera di controllo e che, dunque, non era ragionevolmente prevedibile e/o evitabile, anche con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna – delle quali non
è sufficiente provare la predisposizione, ma la concreta attuazione ed efficacia –, e, dall'altro lato, che la strada era illuminata (sul tema, cfr., per tutte, Cass. 7969/2020, che, tra l'altro, esclude la rilevanza per il danneggiato delle questioni relative alla competenza ad adottare ciascuna misura di cautela).
4 4. Resta, a questo punto, da esaminare un ultimo aspetto: l'assolvimento da parte della parte attrice/appellante dell'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c.. Tema anch'esso oggetto del motivo di appello che, anche sotto questo profilo, è fondato
4.1.Riassumendo per chiarezza la dinamica del sinistro, si sottolinea anzitutto che il conducente era il figlio dell'odierno appellante – quindi, le sue dichiarazioni spontanee, non essendo quelle della parte medesima, risultano utilizzabili – e che lo stesso si verificava alle ore 21:30 circa, in condizioni di scarsa visibilità del tratto stradale, come accertato dai Carabinieri di Ortona, intervenuti immediatamente dopo l'incidente, i quali rilevavano “Illuminazione: Buio assenza di illuminazione stradale”, nonché “Visibilità:
Insufficiente”.
4.2.Ebbene, come esposto dall'appellante e al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'assolvimento da parte dell'attore del predetto onere probatorio si desume obiettivamente sia dalla localizzazione dei danni esclusivamente sulla parte anteriore dell'autoveicolo, in particolar modo sullo spigolo del lato destro – segno di un impatto certamente laterale, così come dichiarato dal conducente “percorrevo la strada
Provinciale da contrada Arielli verso Tollo, giunto nei pressi dell'incrocio che porta a contrada Feudo del Comune di Ortona, all'improvviso, dalla mia destra ho sentito un botto. Mi sono fermato, sono sceso ed ho notato la parte anteriore del mio veicolo danneggiato. Dopo poco ho notato sul ciglio destro della carreggiata un cinghiale di grossa taglia morto” – sia dalle fotografie allegate in atti e scattate dai militari in occasione dei rilievi fotoplanimetrici, dalle quali si evince perfettamente sia la presenza dell'animale morto sul ciglio destro della strada anch'essa dimostrativa dell'impatto avvenuto con l'animale sul lato destro anteriore sia l'assenza di tracce di frenata. Va aggiunto che il conducente non riportava lesioni personali.
4.3.Dalle predette circostanze si desume, altresì, che l'animale, come riferito dal conducente, dovette sopraggiungere e spuntare fuori dalla campagna buia, in piena notte, alla destra del veicolo impattando immediatamente con lo stesso e, quindi, senza che il suo conducente potesse rendersene conto e adottare una manovra atta ad evitare la collisione. In altri termini, è dimostrato che l'animale ebbe ad attraversare la strada
(totalmente priva di illuminazione, finanche artificiale), correndo, fuoriuscendo dal bosco circostante dal lato destro anteriore rispetto alla traiettoria seguita dal conducente
(“all'improvviso, dalla mia destra ho sentito un botto. Mi sono fermato, sono sceso ed
5 ho notato la parte anteriore del mio veicolo danneggiato. Dopo poco ho notato sul ciglio destro della carreggiata un cinghiale di grossa taglia morto”) in modo repentino ed improvviso, perciò imprevedibile, senza che l'automobilista potesse evitare la collisione, tanto che non venivano rinvenute tracce di frenata. Sul punto, si ripete che dalla mera visione delle fotografie allegate in atti, si evince che il danno riportato dal veicolo era situato esattamente sul lato destro anteriore (a riprova della correttezza delle dichiarazioni rese dal conducente, circa la esatta ricostruzione della dinamica), dunque,
l'animale neppure veniva avvistato frontalmente dal , avendo, il suddetto Parte_1 impattato contro l'auto lateralmente, su una strada totalmente buia, illuminata evidentemente dai soli fari anabbaglianti. Alla stregua degli stessi elementi (oltre a quelli sopraindicati dai quali si è ricavata la dinamica del sinistro, l'assenza di segni di frenata o di altra manovra di emergenza, la posizione longitudinale di quiete del veicolo e la inesistenza di lesioni fisiche per il conducente) può ritenersi presuntivamente provata l'adeguatezza della velocità del veicolo (a riguardo, tra l'altro, i militi non rilevavano alcuna infrazione) e può, altresì, desumersi che la collisione si è verificata nonostante il conducente stesse procedendo in maniera attenta e ad andatura non sostenuta.
4.4.Dunque, provata la regolarità della condotta di guida – poiché l'attore faceva tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare l'evento dannoso, se solo si considera che la strada era carente di illuminazione e l'impatto avveniva sul lato destro dell'auto –la responsabilità del sinistro occorso va ascritta esclusivamente in capo all'appellata la quale, non costituendosi, come si è accennato, non forniva neppure Controparte_1
la prova liberatoria del caso fortuito.
5. Occorre passare al quantum debeatur.
5.1.Per quanto concerne l'entità del risarcimento danni, ai fini della liquidazione in via equitativa dello stesso si richiama, anzitutto, l'indirizzo giurisprudenziale per il quale il preventivo, in assenza di specifica contestazione può costituire prova del danno patito dal veicolo (così cfr. Cass. ord. 27624/2020; v. anche Cass. 17670/2024 <I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni>>; d'altra parte, la Cass. 26693/2013, afferma la necessità di valutare non solo il preventivo ma tutti gli altri elementi probatori acquisiti).
6 5.2.Nella specie il dettagliato preventivo versato in atti redatto alla Convert s.r.l. (v. doc. n.
5) riporta una spesa totale di € 13.940,04 e, in seguito, la relativa fattura emessa per tale importo – costituente anch'essa un elemento di prova del quantum debeatur (cfr. Cass.
26048/2023) –, è stata pagata dall'appellante mediante bonifico ordinario emesso in favore della stessa ditta (v. doc. n. 4). Il preventivo prima e la fattura poi venivano trasmesse alla con pec rispettivamente dell'1.12.2022 e del Controparte_1
22.12.2022 (v. doc. n. 3), senza alcun riscontro da parte della destinataria.
5.3. Dall'esame complessivo del compendio probatorio (inclusa l'eloquente documentazione fotografica dei danni subiti dal veicolo dell'appellante, mod. Mercedes classe A), si evince la prova dei predetti danni che, in via equitativa, possono essere stimati nella misura indicata nel preventivo e nella fattura pagata, pari ad € 13.940,04, somma oggetto della domanda dell'appellante reiterata in questo grado del giudizio.
6. In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'appellata deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno patrimoniale subito dall'appellante, della somma di euro 13.940,04. Trattandosi di debito di valore, sulla somma, stimata alla data 27/12/2022, spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla predetta data sino a quella di pubblicazione della presente sentenza. Alla parte appellante spettano, altresì, i richiesti interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulla predetta somma anno per anno rivalutata sino all'attualità e, infine, sulla somma finale dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo (cfr. ex multis Cass. 5234/2006).
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione conforme al decisum, valori tra minimi e medi per tutte le fasi (tenuto conto della relativa complessità delle questioni trattate) di entrambi i gradi e valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione del presente grado del giudizio.
8. Infine, la richiesta di maggiorazione della liquidazione delle spese di lite << … in virtù del comportamento silente dinanzi l'invito alla procedura di negoziazione assistita, maggiorazione sulla quale si chiede liquidazione in via equitativa … >>, non può essere accolta non trattandosi di attività processuale. Come è noto, le spese stragiudiziali possono integrare un danno emergente che, se allegato e provato, è risarcibile. Nel caso di specie, non
è stato né dedotto né dimostrato alcun esborso. Né, soltanto per via del mancato riscontro al
7 predetto invito, la parte appellata può essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non ricorrendovene i presupposti generali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza gravata, così decide:
1) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 13.940,04, oltre rivalutazione ed interessi legali sino al saldo come indicato in motivazione;
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 3.200,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi ed euro 264,00 per esborsi, e del secondo grado del giudizio liquidate in euro 3.400,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi ed euro 382,50 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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