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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/12/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Ragusa - Sezione Civile – nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1105/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], n.q. di legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della (P.Iva: ), con sede ad Acate, in Corso CP_1 P.IVA_1
Indipendenza n. 192, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romano, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Vittoria Via Bixio n. 263, giusta procura in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
( ), in persona del funzionario delegato elettivamente domiciliato a P.IVA_2 CP_3 in via Empedocle n. 28, giusta delega generale in atti CP_2
RESISTENTE-OPPOSTO
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 19.11.2025, sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto in fatto.
Il ricorrente , legale rappresentante della proponeva opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni, tutte emesse il dì 11.2.2021 e notificate il 18.2.2021:
- n. 18/0031 prot. n. 1372 del dì 11.2.2021, “per avere omesso di registrare sul Libro Unico del
Lavoro i dati del lavoratore nato l'[...] occupato dall'01/09/2011 al Parte_2 26/06/2012”, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 8.899,00
(di cui € 8.880,00 per sanzione amministrativa ed € 19,00 per notifica);
- n. 18/0032, prot. n. 1370 del dì 11.2.2021, per aver il datore di “lavoro registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro un numero di ore inferiori rispetto a quelle di fatto effettuate dal
27/06/2012 al 13/09/2013 dal lavoratore nato l'[...]”, e, conseguentemente, Parte_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.239,00 (di cui € 2.220,00 per sanzione amministrativa ed € 19,00 per notifica);
- n. 18/0033 prot. n. 1363 del dì 11.2.2021, “per aver fatto superare il limite massimo di 48 ore settimanali dall'l/01/09/2011 al 13/09/2013 al lavoratore nato l'[...]”, e, Parte_2 conseguentemente, ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 764,90,00 (di cui € 730,00 per sanzione amministrativa ed € 34,90 per notifica);
- n. 18/0034 prot. n. 1376 del dì 11.2.2021, per aver “il signor ha occupato Parte_1 parzialmente in nero dall'01/09/2011 al 26/06/2012 per gg. 108 il lavoratore nato Parte_2
l'08/03/1989 senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro”, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.199,00 (di cui
€ 4.180,00 per sanzione amministrativa ed € 19,00 per notifica).
Il deduceva che, in data 31.7.2013 (cfr. doc. 3 parte opposta), presentava Pt_1 Parte_2 denuncia/richiesta di intervento presso la Direzione Territoriale del Lavoro al fine di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta per il periodo Controparte_1 intercorrente tra il dì 1.9.2011 e il 26.6.2012 e per accertare le differenze retributive dovute al superamento delle ore indicate nei prospetti paga (il specificava, a tal fine, di essere stato Pt_2 occupato alle dipendenze della ditta opponente dal dì 1.9.2011 al 31.7.2012 e di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00, nei giorni dal lunedì al sabato mattina. Inoltre, deduceva che la regolarizzazione era avvenuta solo a decorrere dal 27.6.2012.
A seguito della detta denuncia, rappresentava il che la D.T.L. provvedeva a convocarlo al fine Pt_1 di esperire il tentativo di conciliazione monocratica, il quale tuttavia terminava con esito negativo in data 10.3.2014 (cfr. doc. 4 parte opposta).
Successivamente, affermava che il procedimento veniva archiviato.
Proseguiva l'opponente esponendo che, tuttavia, in data 30.12.2015, il inviava una seconda Pt_2 richiesta di intervento, per i medesimi fatti (cfr. doc. 5 parte opposta), e che il relativo procedimento si concludeva con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/154 del 27.2.2017 notificato il 16.3.2017.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente assumeva l'infondatezza dei fatti contestati, eccependo a tal fine:
1. la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione del termine procedimentale di notifica ex art. 14 L. 689/198;
2. la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, giacché il verbale unico di accertamento e notificazione aveva ad oggetto l'accertamento relativo al periodo intercorrente tra il settembre 2011 e il 26.6.2012 e, pertanto, il diritto a riscuotere le sanzioni si era prescritto, per l'anno 2011, il 31.12.2016 e, per l'anno 2012, il
26.6.2017;
3. il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni impugnate: rinviava, a tal fine, al contenuto della sentenza di annullamento n. 122/2021 del Tribunale di Ragusa, relativa al procedimento iscritto al n. 2911/2017 R.G., promosso dalla contro l , avverso l'avviso di Controparte_1 CP_4 addebito n. 59720170000582860000 del 24.8.2017, notificato il 2.9.2017, e all'estratto conto prodotto dall' , i cui bonifici non provengono dalla ricorrente;
CP_4
4. nullità dell'atto impugnato per illegittimità del calcolo delle sanzioni irrogate, il cui importo complessivo ammonta ad € 16.010,00. Argomentava che, sebbene l'art. 11 della L. 689/1981 disciplinasse i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, tuttavia l' CP_5 nell'applicare le sanzioni, non aveva provveduto a specificare le norme di volta in volta applicate, mancando di indicare anche il range edittale della sanzione stessa.
Alla luce dei superiori motivi, l'opponente concludeva chiedendo, previa sospensione,
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte nn. 18/0031, 18/0032, 18/0033 e 18/0034 emesse dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di il dì 11.2.2019 e tutte notificate il CP_2
18.2.2021, per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 e per intervenuta prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981; in subordine, domandava l'annullamento per illogicità, incongruenza e difetto della motivazione, nonché per illegittima determinazione della sanzione.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sui capitolati di prova articolati in ricorso.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio con comparsa del 2.7.2021, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, ritenendola infondata e pretestuosa e rivendicando la legittimità delle contestate ingiunzioni, oltre al riconoscimento alla D.T.L. del diritto a riscuotere gli importi ingiunti, con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, L. 689/81 (Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.). Esponeva l'ispettorato che, in data 31.12.2015 il presentava richiesta di intervento con Pt_2 indicazione dei nominativi dei testi che avrebbero potuto confermare i fatti. Tanto è vero che, in data 5.12.2016 veniva sentita , ex dipendente, la quale confermava la presenza in Testimone_1 azienda del nel periodo contestato. Quindi, in data 14.2.2017, la veniva Pt_2 Controparte_1 diffidata a esibire, per la data del 27.2.2017, della documentazione che – diversamente da quanto dichiarato dall'opponente – non risultava ancora prodotta.
Conseguentemente, nella medesima data veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/54, notificato a il 20.3.2017, quale obbligato in solido, n.q. di Parte_1 legale rappresentante della Controparte_1
Di poi, l'ispettorato esponeva che, dal momento che né il trasgressore, né l'obbligato solidale avevano provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale unico, veniva redato il rapporto ex art. 17 L. 689/1981.
Quindi, in data 11.2.2021, venivano emesse le ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art. 18 L.
689/1981, tutte notificate a in data 18.2.2021. Parte_1
In merito all'eccezione di prescrizione, ne eccepiva l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto, affermando che l'unico termine da rispettare è quello quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Quanto ai supposti vizi di motivazione, deduceva che i fatti addotti dalla parte opponete, anche per gli aspetti contributivi, esulavano dalle competenze dell'ispettorato.
Infine, rivendicava la correttezza dei criteri applicati per la determinazione delle conseguenti sanzioni.
Per tutti i superiori motivi, l'ispettorato, preliminarmente chiesto il rigetto della sospensiva dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione, con conseguente conferma dei provvedimenti opposti, altresì riconoscendo il diritto della D.T.L. di riscuotere gli importi di cui alle opposte ordinanze maggiorati ai sensi dell'art. 27 comma 6 L. 689/1981, da calcolarsi dal 31° giorno successivo alla notificazione delle ordinanze ingiunzioni e sino al giorno di trasmissione del ruolo all'esattore. Vinte o, in subordine, compensate le spese.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'1.10.2025.
Considerato in diritto.
L'opposizione proposta da , legale rappresentante della avverso le Parte_1 Controparte_1 ordinanze ingiunzioni del dì 11.2.2021, notificate in data 18.2.2021, appare parzialmente fondata per quanto di ragione. Nel caso di specie, il procedimento nasce dalla richiesta di intervento del 30.12.2015, inoltrata all' dal lavoratore , per l'accertamento delle violazioni contestate. Richiesta questa CP_2 Pt_2 del 2015 successiva al tentativo, fallito, di conciliazione del 10.3.2014, che aveva fatto seguito alla prima richiesta di intervento presentata dal il 31.7.2013, che però – per quanto consta dagli Pt_2 atti di causa – non aveva determinato l'avvio di alcun accertamento ispettivo.
Di contro, a seguito della segnalazione del 30.12.2015, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal lavoratore, veniva avviato l'accertamento ispettivo, consistito nella audizione della lavoratrice
, sentita in sede ispettiva, nonché nell'esame della documentazione di lavoro. Testimone_1
A fronte di quanto sopra, va disatteso il primo motivo di censura con il quale parte opponente deduce la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione del termine di cui all'art. 14
L. 689/81.
Ed infatti, per costante giurisprudenza, il termine di 90 (novanta) giorni previsto dalla norma de qua non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto”
(Cass. Sez. Lav. n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della L. n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide, quindi, con quello in cui il fatto nella sua materialità viene acquisito dall'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, bensì va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.
Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso cfr. Cass. 4523/2021; nello stesso senso, Cass. 3693/2021, 20522/2020 e 27702/2019). Per come precisato da Cass. Sez. Un. 28210/2019, “al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che
l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”.
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio – come è possibile evincere dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/154 – i funzionari ispettivi hanno concluso in data 27.2.2017 – mediante l'acquisizione della documentazione richiesta con diffida nota prot. 875 del 14.2.2017 – gli accertamenti ispettivi iniziati a seguito della denuncia/richiesta di intervento presentata dal Pt_2 il 30.12.2015.
Ed infatti, in seguito alla richiesta del del 30.12.2015, venivano avviati gli accertamenti Pt_2 ispettivi: veniva acquisita a verbale, in data 5.12.2016, la dichiarazione della lavoratrice Tes_1
ex dipendente della società opponente;
e, successivamente, veniva acquisita la
[...] documentazione di lavoro relativa al denunciante, che la società datrice di lavoro veniva diffidata ad esibire per il giorno 27.2.2017. In tale data, effettivamente la provvedeva all'invio Controparte_1 della documentazione richiesta e, in seguito, veniva immediatamente redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/154 del 27.2.2017, notificato il 20.3.2017 a , in Parte_1 qualità di trasgressore come legale rappresentante della società, e alla in qualità Parte_3 di obbligato solidale.
Pertanto, nella fattispecie, il termine di 90 (novanta) giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 per la notifica degli estremi della violazione risulta rispettato, non risultando profili da cui trarre un ritardo colpevole da parte dell'Amministrazione, che potrebbe astrattamente rendere irrilevanti atti procedimentali compiuti in ritardo.
Essa, infatti, si è attivata a seguito della segnalazione effettuata dal lavoratore nel dicembre 2015, avviando a quel punto l'accertamento ispettivo ex novo.
Il secondo motivo di censura, vertente sulla prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/81, va parzialmente accolto.
La norma in questione espressamente dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”.
Il suddetto termine non ha natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione del credito. Dall'interpretazione letterale della norma si evince che l'attività di accertamento della P.A. deve necessariamente essere condotta e concludersi entro il termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla data della commissione del fatto, la cui interruzione è regolata dalle norme codicistiche. Ed invero, il rinvio espresso alle norme del codice civile in materia di prescrizione va inteso quale rinvio anche agli atti tipici di interruzione del termine di prescrizione.
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. ex multis Cass., sez. II, n. 28238/2008; Cass., sez. V, n. 14886/2016), con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (così Cass. n. 1081/2007 e n.
185/2011).
Infatti, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 su richiamato è interrotta dal compimento degli atti tipici della procedura sanzionatoria posti in essere dall'amministrazione, ossia la notificazione del verbale di accertamento/contestazione e la notificazione dell'ordinanza – ingiunzione.
Per consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito, detto termine di prescrizione è interrotto dal compimento di un atto del procedimento amministrativo che abbia la funzione di esercitare il diritto della P.A. alla riscossione della sanzione pecuniaria.
In particolare, “in tema di sanzioni amministrative, il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 28 resta interrotto da qualsiasi atto tipico del procedimento amministrativo, ivi compresi i verbali di accertamento dell'infrazione cui va riconosciuta l'idoneità ad esternare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, così costituendo in mora il trasgressore ai sensi dell'art. 2943
c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione
e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della sanzione pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (cfr. ex multis Cass. 28238/2008; Cass. 25830/2011; Cass. 13737/2012; Cass. Ord. 1550/2018; Cass.
12208/22; C. App. Ancona 133/2020; Trib. Roma, sez. lav. 10231/21).
Dai principi giurisprudenziali citati, consegue la parziale fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione.
Ed infatti, tra gli illeciti contestati – compiuti tra il dì 1.9.2011 e il 26.6.2012 – e le ordinanze ingiunzioni – tutte notificate il 18.2.2021 – è stato notificato il verbale unico di accertamento del
27.2.2017, in data 20.3.2017.
A riguardo, va precisato che, nell'ambito del procedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, il processo verbale di notificazione della violazione costituisce atto interruttivo della prescrizione quinquennale (ex multis cfr. Cass. n. 3124/05; Cass. n. 9520/01; Cass. n. 14886/16), in quanto tale notificazione non solo ha la funzione di attivare il principio del contraddittorio che presiede alla tutela del diritto alla difesa del presunto autore dell'illecito, ma vale anche come richiesta di pagamento della sanzione ex art. 2943 c.c., di conseguenza tale atto vale a costituire in mora il destinatario ed è idoneo ad interrompere con effetto istantaneo la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr. Cass. n.
4094/00).
Nel caso che ci occupa, pertanto, il termine quinquennale di prescrizione, anche alla data di notificazione delle ingiunzioni di pagamento, risulta interrotto dalla notifica del verbale unico di accertamento (doc. 8 parte opposta), intervenuta in data 20.3.2017.
Conseguentemente, l'illecito per il periodo dal dì 1.9.2011 al 19.3.2012 risulta prescritto.
Di contro, per il periodo successivo al 20.3.2012, il termine quinquennale di prescrizione risulta interrotto dalla notifica del verbale di accertamento, intervenuta in data 20.3.2017.
Non merita, invece, accoglimento il terzo motivo di censura per le ragioni che si passa a esporre.
Anzitutto, va ribadito che incombe sull'amministrazione – attrice dal punto di vista sostanziale –
l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa, mentre spetta all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, l'onere di provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (in tal senso Cass. 4898/2015, n. 5122/2011 e n. 1921/2019).
In dottrina, è stato evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere probatorio, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.1.2019, n.
1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo e, in particolare, nel disposto di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. 150/2011 (che riproduce l'art. 23, comma 12, della L. 689/1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Ricordato che, nel caso che ci occupa, l' ha proceduto all'accertamento delle violazioni CP_2 sanzionate a seguito della denuncia presentata dal , in punto di onere della prova, occorre Pt_2 rilevare che, in virtù del principio generale secondo il quale l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori hanno valore di elemento indiziario, liberamente valutabile dall'autorità giudiziaria, affinché le stesse possano assumere rilevanza di prova, deve trattarsi di dichiarazioni incrociate, ovvero che trovano conferma in dichiarazioni di altri soggetti o in ulteriori elementi probatori.
Segnatamente, le dichiarazioni che vengono raccolte dall'ente resistente nella fase dell'accertamento hanno il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da sole, il fondamento della decisione” (cfr. Corte cost. n. 18/2000, e Cass. n. 11785/2010).
Il principio da seguire è allora quello secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia, sicché il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa, analizzando criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito.
Nel caso specifico, quanto denunciato dal – ovvero di essere stato occupato alle dipendenze Pt_2 della ditta opponente già nel periodo dal dì 1.9.2011 al 26.6.2012 e di aver osservato l'orario di lavoro dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, dal lunedì al sabato mattina, e di essere stato regolarizzato solo a decorrere dal 27.6.2012 – ha trovato conforto nella dichiarazione rilasciata dalla lavoratrice , acquisita a verbale dall'ente resistente in data 5.12.2016. Tes_1
La , relativamente al periodo in contestazione, ha infatti spontaneamente dichiarato Tes_1 quanto segue: “lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13.00…conosco il , in quanto eravamo collegi, Parte_2 anzi con precisione sono stata io stessa a presentarlo all'Ing. , rappresentante legale Parte_1 della società, con il qual ebbe il primo colloqui di lavoro nell'agosto 2011 ed iniziò lavorare dopo le ferie estive esattamente i primi giorni di settembre del 2011…nella sede di Acate tutti i colleghi effettuavano lo stesso orario di lavoro … ricordo che io mi sono dimessa in data 20.12.2013, mentre il si è dimesso o è stato licenziato non so con esattezza, qualche mese prima ed Pt_2 esattamente nel mese di settembre 2013”(cfr. doc.6 di parte opposta).
In assenza di altra attività istruttoria, le ordinanze ingiunzioni opposte si fondano, dunque, oltre che sulle dichiarazioni rese dal in sede di denuncia, sulla dichiarazione spontanea resa a verbale Pt_2 dalla lavoratrice , la quale è risultata adeguatamente dettagliata nel descrivere il rapporto Tes_1 di lavoro del con la ditta opponente. Pt_2
Privi di alcun rilievo, nell'ambito del presente giudizio risultano, poi, i fatti posti dal ricorrente a fondamento del terzo motivo di censura e, in particolare, la sentenza del Tribunale di Ragusa sez.
Lavoro n. 122/2021, in quanto concernenti pretese contributive dovute all' , non oggetto del CP_4 contendere, e dovendosi dare rilievo alle risultanze probatorie che emergono ex actis dall'analisi del procedimento in esame.
Peraltro, l'estratto conto versato in atti dall'opponente nulla prova in relazione all'oggetto del presente giudizio, trattandosi, in ogni caso, di emolumenti versati nel periodo successivo alla incontestata formalizzazione del rapporto di lavoro, con l'attribuzione della qualifica di apprendista
(intervenuta il 27.6.2012), fatta eccezione per due sole mensilità, ossia i versamenti del 18.4.2012 e
8.3.2012, complessivamente di poco superiori a € 1.000,00, provenienti dalla Oil Management
Group, sempre riconducibile a , che se per un verso dimostrano l'esistenza di rapporti Parte_1 in essere tra il lavoratore e il già in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto di Pt_1 lavoro, per altro verso non valgono a escludere la sussistenza del lavoro nero per il periodo oggetto di contestazione.
Con il quarto motivo di censura, l'opponente lamenta la nullità dell'atto impugnato per illegittimità del calcolo della sanzione ex art. 11 L. 689/81, in quanto l'ente resistente avrebbe comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 16.010,00 per le violazioni accertate, lamentando il superamento del massimo edittale previsto dalle norme e la circostanza che l'amministrazione procedente non avrebbe dato atto delle ragioni valutative che l'avrebbero indotta a determinare l'importo da pagare nelle somme indicate in seno all'ingiunzione, ai sensi dell'art. 11 della legge
689/1981.
Tale ultima norma disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dispone espressamente che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
“Relativamente agli indici di commisurazione della sanzione, l'impostazione giurisprudenziale adotta un'interpretazione ancora più riduttiva dell'obbligo motivazionale della P.A., non considerando necessaria una dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto. Secondo recenti pronunce non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'Autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al Giudice dell'opposizione eventualmente investito della questione della congruità della sanzione è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima applicando direttamente i criteri di legge” (v. Cass. 6901/2009; 20189/2008;
6417/2007).
Atteso tutto quanto sopra, va osservato che, in effetti, la sanzione comminata va rimodulata, ma solo a fronte della rilevata parziale prescrizione dell'illecito e non già per il supposto difetto di motivazione, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione nelle impugnate ordinanze, le quali riportano il richiamo alle norme che si assumono violate, la sommaria descrizione della condotta posta in essere dal trasgressore, il periodo della contestata violazione, nonché il richiamo al verbale unico di accertamento, che riporta anche i range edittali delle relative sanzioni.
Inoltre, si tenga presente che il divario tra gli importi calcolati in seno al verbale unico di accertamento e quelli di cui alle impugnate ordinanze deriva dalla decadenza del beneficio di cui all'art. 16 della L. 689/1981, operante solo in ipotesi di pagamento entro il termine di 60 giorni (È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.). A ciò sono state poi aggiunte le maggiorazioni del
10% per ogni semestre di ritardo.
Nello specifico, chiarito che il riferimento alle giornate di “lavoro effettivo” di cui all'art. 3, comma
3, del D.L. 12/2002 deve intendersi come riferito alle giornate di effettivo e reale espletamento del rapporto di lavoro, e non di materiale prestazione lavorativa e deve, quindi, reputarsi comprensivo anche dei giorni di riposo settimanale o infrasettimanale o di eventuali ferie (cfr, Corte appello
Roma sez. I, 11/05/2023, n. 1721), si ha la seguente situazione.
1. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0031 commina una sanzione di € 8.880,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. 112/2008, per l'omessa registrazione sul
Libro Unico del Lavoro dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, per il periodo dall'1.9.2011 al 26.6.2012, per un totale di 108 giorni di lavoro irregolare.
In tal caso, stante l'intervenuta prescrizione ut supra rilevato, delle violazioni relative all'anno 2011
e fino al 19.3.2012, la sanzione va rimodulata tenendo conto solamente del periodo intercorrente dal
20.3.2012 (data della notifica dell'atto interruttivo costituto dal verbale unico di accertamento e notificazione emesso il 27.2.2017) al 26.6.2012, per un totale di 85 giorni di lavoro irregolare (al netto delle domeniche, articolandosi la settimana lavorativa dal lunedì al sabato). Conseguentemente, atteso che in tale ipotesi il range edittale di sanzione oscilla tra € 150,00 ed €
1.500,00, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. 112/2008, si reputa congruo applicare una sanzione di € 600,00, tenuto conto del periodo ridottosi a un trimestre e trattandosi di un solo lavoratore.
2. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0034, commina una sanzione di € 4.180,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002, vigente ratione temporis, per avere impiegato lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel periodo dal dì 1.9.2011 al 26.6.2012, per un totale di 108 giorni di lavoro irregolare.
In tal caso, stante l'intervenuta prescrizione ut supra rilevato, delle violazioni relative all'anno 2011
e fino al 19.3.2012, la sanzione va rimodulata tenendo conto solamente del periodo intercorrente dal
20.3.2012 (data della notifica dell'atto interruttivo costituto dal verbale unico di accertamento e notificazione emesso il 27.2.2017) al 26.6.2012, per un totale di 85 giorni di lavoro irregolare (al netto delle domeniche, articolandosi la settimana lavorativa dal lunedì al sabato).
Conseguentemente, atteso che la norma in questione prevede, per l'ipotesi in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per il periodo lavorativo successivo, una sanzione con un range edittale di sanzione oscillante tra € 1.000,00 ed € 8.000,00, maggiorata di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, si reputa congruo – in ragione della intervenuta regolarizzazione del rapporto – applicare la sanzione di € 1.000 + (€ 30,00*85 gg.) = € 3.550,00, tenuto anche conto del fatto che si tratta di un solo lavoratore.
3. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0033 commina una sanzione di € 730,00, per la violazione dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 66/2003, per il superamento delle 48 ore settimanali da parte del lavoratore, per il periodo dal dì 1.9.2011 al 13.9.2013 (infatti, come risulta dalla denuncia del lavoratore, confermata dalle dichiarazioni della , il lavorava 9 ore e 30 minuti dal Tes_1 Pt_2 lunedì al venerdì e 5 ore il sabato, per oltre 50 ore settimanali).
In tal caso, stante l'intervenuta prescrizione ut supra rilevato, delle violazioni relative all'anno 2011
e fino al 19.3.2012, la sanzione va rimodulata tenendo conto solamente del periodo successivo al
20.3.2012 (data della notifica dell'atto interruttivo costituto dal verbale unico di accertamento e notificazione emesso il 27.2.2017).
Conseguentemente, la relativa sanzione va proporzionalmente ridotta ad € 500,00 (ricalcolandola su un periodo di 3 semestri, dal 20 marzo 2012 al 13 settembre 2013), tenendo conto del range edittale da € 100,00 ad € 750,00 ex art. 18 bis comma 3 del D. Lgs. 66/2003.
4. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0032 commina una sanzione di € 2.220,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 112/2008 come modificato ratione temporis, per avere il datore di lavoro registrato infedelmente sul Libro Unico del Lavoro i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, nel periodo successivo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, ossia dal 27.6.2012 al 13.9.2013. Ed invero è rimasto incontestato che il Pt_2 veniva successivamente regolarizzato, ma solo come apprendista, pur svolgendo attività di impiegato.
In tal caso, atteso che il range edittale previsto dall'art. 39 comma 7 del D.L. 112/2008, nel testo vigente (come da verbale unico di accertamento) oscilla tra i € 150,00 ed i € 1.500,00, e che la registrazione infedele si è protratta per circa 15 mesi, la sanzione irrogata si reputa congrua.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione spiegata va parzialmente accolta, rideterminando la sanzione amministrativa dovuta dall'opponente in complessivi € 6.870,00.
Non si ritiene, invece, vada applicata l'ulteriore maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della L. 689/1981, giacché “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale di cui all'art. 27 della L. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (così Cass. 32302/2023).
Pertanto, la maggiorazione della somma portata dal titolo esecutivo costituito dalla ordinanza ingiunzione – costituente una sanzione aggiuntiva – è dovuta se non avviene il pagamento spontaneo nel termine dei 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima, se l'ente creditore iscrive a ruolo il credito.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato, il quale non ha prodotto note spese relativamente agli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio (“L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n.
30597/17 e Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1105/2021 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , n.q. di legale rappresentante Parte_1 della avverso le ordinanze ingiunzioni n. 18/0031, n. 18/0032, n. 18/0033 e n. Controparte_1 18/0034 tutte emesse il dì 11.2.2021 e notificate in data 18.2.2021 e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento della sanzione di € 6.870,00, così rideterminata per effetto dell'intervenuta parziale prescrizione;
rigetta per il resto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, in data 20.12.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Ragusa - Sezione Civile – nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1105/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], n.q. di legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della (P.Iva: ), con sede ad Acate, in Corso CP_1 P.IVA_1
Indipendenza n. 192, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romano, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Vittoria Via Bixio n. 263, giusta procura in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
( ), in persona del funzionario delegato elettivamente domiciliato a P.IVA_2 CP_3 in via Empedocle n. 28, giusta delega generale in atti CP_2
RESISTENTE-OPPOSTO
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 19.11.2025, sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto in fatto.
Il ricorrente , legale rappresentante della proponeva opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni, tutte emesse il dì 11.2.2021 e notificate il 18.2.2021:
- n. 18/0031 prot. n. 1372 del dì 11.2.2021, “per avere omesso di registrare sul Libro Unico del
Lavoro i dati del lavoratore nato l'[...] occupato dall'01/09/2011 al Parte_2 26/06/2012”, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 8.899,00
(di cui € 8.880,00 per sanzione amministrativa ed € 19,00 per notifica);
- n. 18/0032, prot. n. 1370 del dì 11.2.2021, per aver il datore di “lavoro registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro un numero di ore inferiori rispetto a quelle di fatto effettuate dal
27/06/2012 al 13/09/2013 dal lavoratore nato l'[...]”, e, conseguentemente, Parte_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.239,00 (di cui € 2.220,00 per sanzione amministrativa ed € 19,00 per notifica);
- n. 18/0033 prot. n. 1363 del dì 11.2.2021, “per aver fatto superare il limite massimo di 48 ore settimanali dall'l/01/09/2011 al 13/09/2013 al lavoratore nato l'[...]”, e, Parte_2 conseguentemente, ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 764,90,00 (di cui € 730,00 per sanzione amministrativa ed € 34,90 per notifica);
- n. 18/0034 prot. n. 1376 del dì 11.2.2021, per aver “il signor ha occupato Parte_1 parzialmente in nero dall'01/09/2011 al 26/06/2012 per gg. 108 il lavoratore nato Parte_2
l'08/03/1989 senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro”, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.199,00 (di cui
€ 4.180,00 per sanzione amministrativa ed € 19,00 per notifica).
Il deduceva che, in data 31.7.2013 (cfr. doc. 3 parte opposta), presentava Pt_1 Parte_2 denuncia/richiesta di intervento presso la Direzione Territoriale del Lavoro al fine di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta per il periodo Controparte_1 intercorrente tra il dì 1.9.2011 e il 26.6.2012 e per accertare le differenze retributive dovute al superamento delle ore indicate nei prospetti paga (il specificava, a tal fine, di essere stato Pt_2 occupato alle dipendenze della ditta opponente dal dì 1.9.2011 al 31.7.2012 e di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00, nei giorni dal lunedì al sabato mattina. Inoltre, deduceva che la regolarizzazione era avvenuta solo a decorrere dal 27.6.2012.
A seguito della detta denuncia, rappresentava il che la D.T.L. provvedeva a convocarlo al fine Pt_1 di esperire il tentativo di conciliazione monocratica, il quale tuttavia terminava con esito negativo in data 10.3.2014 (cfr. doc. 4 parte opposta).
Successivamente, affermava che il procedimento veniva archiviato.
Proseguiva l'opponente esponendo che, tuttavia, in data 30.12.2015, il inviava una seconda Pt_2 richiesta di intervento, per i medesimi fatti (cfr. doc. 5 parte opposta), e che il relativo procedimento si concludeva con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/154 del 27.2.2017 notificato il 16.3.2017.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente assumeva l'infondatezza dei fatti contestati, eccependo a tal fine:
1. la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione del termine procedimentale di notifica ex art. 14 L. 689/198;
2. la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, giacché il verbale unico di accertamento e notificazione aveva ad oggetto l'accertamento relativo al periodo intercorrente tra il settembre 2011 e il 26.6.2012 e, pertanto, il diritto a riscuotere le sanzioni si era prescritto, per l'anno 2011, il 31.12.2016 e, per l'anno 2012, il
26.6.2017;
3. il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni impugnate: rinviava, a tal fine, al contenuto della sentenza di annullamento n. 122/2021 del Tribunale di Ragusa, relativa al procedimento iscritto al n. 2911/2017 R.G., promosso dalla contro l , avverso l'avviso di Controparte_1 CP_4 addebito n. 59720170000582860000 del 24.8.2017, notificato il 2.9.2017, e all'estratto conto prodotto dall' , i cui bonifici non provengono dalla ricorrente;
CP_4
4. nullità dell'atto impugnato per illegittimità del calcolo delle sanzioni irrogate, il cui importo complessivo ammonta ad € 16.010,00. Argomentava che, sebbene l'art. 11 della L. 689/1981 disciplinasse i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, tuttavia l' CP_5 nell'applicare le sanzioni, non aveva provveduto a specificare le norme di volta in volta applicate, mancando di indicare anche il range edittale della sanzione stessa.
Alla luce dei superiori motivi, l'opponente concludeva chiedendo, previa sospensione,
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte nn. 18/0031, 18/0032, 18/0033 e 18/0034 emesse dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di il dì 11.2.2019 e tutte notificate il CP_2
18.2.2021, per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 e per intervenuta prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981; in subordine, domandava l'annullamento per illogicità, incongruenza e difetto della motivazione, nonché per illegittima determinazione della sanzione.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sui capitolati di prova articolati in ricorso.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio con comparsa del 2.7.2021, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, ritenendola infondata e pretestuosa e rivendicando la legittimità delle contestate ingiunzioni, oltre al riconoscimento alla D.T.L. del diritto a riscuotere gli importi ingiunti, con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, L. 689/81 (Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.). Esponeva l'ispettorato che, in data 31.12.2015 il presentava richiesta di intervento con Pt_2 indicazione dei nominativi dei testi che avrebbero potuto confermare i fatti. Tanto è vero che, in data 5.12.2016 veniva sentita , ex dipendente, la quale confermava la presenza in Testimone_1 azienda del nel periodo contestato. Quindi, in data 14.2.2017, la veniva Pt_2 Controparte_1 diffidata a esibire, per la data del 27.2.2017, della documentazione che – diversamente da quanto dichiarato dall'opponente – non risultava ancora prodotta.
Conseguentemente, nella medesima data veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/54, notificato a il 20.3.2017, quale obbligato in solido, n.q. di Parte_1 legale rappresentante della Controparte_1
Di poi, l'ispettorato esponeva che, dal momento che né il trasgressore, né l'obbligato solidale avevano provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale unico, veniva redato il rapporto ex art. 17 L. 689/1981.
Quindi, in data 11.2.2021, venivano emesse le ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art. 18 L.
689/1981, tutte notificate a in data 18.2.2021. Parte_1
In merito all'eccezione di prescrizione, ne eccepiva l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto, affermando che l'unico termine da rispettare è quello quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Quanto ai supposti vizi di motivazione, deduceva che i fatti addotti dalla parte opponete, anche per gli aspetti contributivi, esulavano dalle competenze dell'ispettorato.
Infine, rivendicava la correttezza dei criteri applicati per la determinazione delle conseguenti sanzioni.
Per tutti i superiori motivi, l'ispettorato, preliminarmente chiesto il rigetto della sospensiva dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione, con conseguente conferma dei provvedimenti opposti, altresì riconoscendo il diritto della D.T.L. di riscuotere gli importi di cui alle opposte ordinanze maggiorati ai sensi dell'art. 27 comma 6 L. 689/1981, da calcolarsi dal 31° giorno successivo alla notificazione delle ordinanze ingiunzioni e sino al giorno di trasmissione del ruolo all'esattore. Vinte o, in subordine, compensate le spese.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'1.10.2025.
Considerato in diritto.
L'opposizione proposta da , legale rappresentante della avverso le Parte_1 Controparte_1 ordinanze ingiunzioni del dì 11.2.2021, notificate in data 18.2.2021, appare parzialmente fondata per quanto di ragione. Nel caso di specie, il procedimento nasce dalla richiesta di intervento del 30.12.2015, inoltrata all' dal lavoratore , per l'accertamento delle violazioni contestate. Richiesta questa CP_2 Pt_2 del 2015 successiva al tentativo, fallito, di conciliazione del 10.3.2014, che aveva fatto seguito alla prima richiesta di intervento presentata dal il 31.7.2013, che però – per quanto consta dagli Pt_2 atti di causa – non aveva determinato l'avvio di alcun accertamento ispettivo.
Di contro, a seguito della segnalazione del 30.12.2015, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal lavoratore, veniva avviato l'accertamento ispettivo, consistito nella audizione della lavoratrice
, sentita in sede ispettiva, nonché nell'esame della documentazione di lavoro. Testimone_1
A fronte di quanto sopra, va disatteso il primo motivo di censura con il quale parte opponente deduce la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione del termine di cui all'art. 14
L. 689/81.
Ed infatti, per costante giurisprudenza, il termine di 90 (novanta) giorni previsto dalla norma de qua non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto”
(Cass. Sez. Lav. n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della L. n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide, quindi, con quello in cui il fatto nella sua materialità viene acquisito dall'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, bensì va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.
Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso cfr. Cass. 4523/2021; nello stesso senso, Cass. 3693/2021, 20522/2020 e 27702/2019). Per come precisato da Cass. Sez. Un. 28210/2019, “al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che
l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”.
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio – come è possibile evincere dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/154 – i funzionari ispettivi hanno concluso in data 27.2.2017 – mediante l'acquisizione della documentazione richiesta con diffida nota prot. 875 del 14.2.2017 – gli accertamenti ispettivi iniziati a seguito della denuncia/richiesta di intervento presentata dal Pt_2 il 30.12.2015.
Ed infatti, in seguito alla richiesta del del 30.12.2015, venivano avviati gli accertamenti Pt_2 ispettivi: veniva acquisita a verbale, in data 5.12.2016, la dichiarazione della lavoratrice Tes_1
ex dipendente della società opponente;
e, successivamente, veniva acquisita la
[...] documentazione di lavoro relativa al denunciante, che la società datrice di lavoro veniva diffidata ad esibire per il giorno 27.2.2017. In tale data, effettivamente la provvedeva all'invio Controparte_1 della documentazione richiesta e, in seguito, veniva immediatamente redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/154 del 27.2.2017, notificato il 20.3.2017 a , in Parte_1 qualità di trasgressore come legale rappresentante della società, e alla in qualità Parte_3 di obbligato solidale.
Pertanto, nella fattispecie, il termine di 90 (novanta) giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 per la notifica degli estremi della violazione risulta rispettato, non risultando profili da cui trarre un ritardo colpevole da parte dell'Amministrazione, che potrebbe astrattamente rendere irrilevanti atti procedimentali compiuti in ritardo.
Essa, infatti, si è attivata a seguito della segnalazione effettuata dal lavoratore nel dicembre 2015, avviando a quel punto l'accertamento ispettivo ex novo.
Il secondo motivo di censura, vertente sulla prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/81, va parzialmente accolto.
La norma in questione espressamente dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”.
Il suddetto termine non ha natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione del credito. Dall'interpretazione letterale della norma si evince che l'attività di accertamento della P.A. deve necessariamente essere condotta e concludersi entro il termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla data della commissione del fatto, la cui interruzione è regolata dalle norme codicistiche. Ed invero, il rinvio espresso alle norme del codice civile in materia di prescrizione va inteso quale rinvio anche agli atti tipici di interruzione del termine di prescrizione.
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. ex multis Cass., sez. II, n. 28238/2008; Cass., sez. V, n. 14886/2016), con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (così Cass. n. 1081/2007 e n.
185/2011).
Infatti, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 su richiamato è interrotta dal compimento degli atti tipici della procedura sanzionatoria posti in essere dall'amministrazione, ossia la notificazione del verbale di accertamento/contestazione e la notificazione dell'ordinanza – ingiunzione.
Per consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito, detto termine di prescrizione è interrotto dal compimento di un atto del procedimento amministrativo che abbia la funzione di esercitare il diritto della P.A. alla riscossione della sanzione pecuniaria.
In particolare, “in tema di sanzioni amministrative, il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 28 resta interrotto da qualsiasi atto tipico del procedimento amministrativo, ivi compresi i verbali di accertamento dell'infrazione cui va riconosciuta l'idoneità ad esternare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, così costituendo in mora il trasgressore ai sensi dell'art. 2943
c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione
e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della sanzione pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (cfr. ex multis Cass. 28238/2008; Cass. 25830/2011; Cass. 13737/2012; Cass. Ord. 1550/2018; Cass.
12208/22; C. App. Ancona 133/2020; Trib. Roma, sez. lav. 10231/21).
Dai principi giurisprudenziali citati, consegue la parziale fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione.
Ed infatti, tra gli illeciti contestati – compiuti tra il dì 1.9.2011 e il 26.6.2012 – e le ordinanze ingiunzioni – tutte notificate il 18.2.2021 – è stato notificato il verbale unico di accertamento del
27.2.2017, in data 20.3.2017.
A riguardo, va precisato che, nell'ambito del procedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, il processo verbale di notificazione della violazione costituisce atto interruttivo della prescrizione quinquennale (ex multis cfr. Cass. n. 3124/05; Cass. n. 9520/01; Cass. n. 14886/16), in quanto tale notificazione non solo ha la funzione di attivare il principio del contraddittorio che presiede alla tutela del diritto alla difesa del presunto autore dell'illecito, ma vale anche come richiesta di pagamento della sanzione ex art. 2943 c.c., di conseguenza tale atto vale a costituire in mora il destinatario ed è idoneo ad interrompere con effetto istantaneo la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr. Cass. n.
4094/00).
Nel caso che ci occupa, pertanto, il termine quinquennale di prescrizione, anche alla data di notificazione delle ingiunzioni di pagamento, risulta interrotto dalla notifica del verbale unico di accertamento (doc. 8 parte opposta), intervenuta in data 20.3.2017.
Conseguentemente, l'illecito per il periodo dal dì 1.9.2011 al 19.3.2012 risulta prescritto.
Di contro, per il periodo successivo al 20.3.2012, il termine quinquennale di prescrizione risulta interrotto dalla notifica del verbale di accertamento, intervenuta in data 20.3.2017.
Non merita, invece, accoglimento il terzo motivo di censura per le ragioni che si passa a esporre.
Anzitutto, va ribadito che incombe sull'amministrazione – attrice dal punto di vista sostanziale –
l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa, mentre spetta all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, l'onere di provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (in tal senso Cass. 4898/2015, n. 5122/2011 e n. 1921/2019).
In dottrina, è stato evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere probatorio, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.1.2019, n.
1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo e, in particolare, nel disposto di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. 150/2011 (che riproduce l'art. 23, comma 12, della L. 689/1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Ricordato che, nel caso che ci occupa, l' ha proceduto all'accertamento delle violazioni CP_2 sanzionate a seguito della denuncia presentata dal , in punto di onere della prova, occorre Pt_2 rilevare che, in virtù del principio generale secondo il quale l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori hanno valore di elemento indiziario, liberamente valutabile dall'autorità giudiziaria, affinché le stesse possano assumere rilevanza di prova, deve trattarsi di dichiarazioni incrociate, ovvero che trovano conferma in dichiarazioni di altri soggetti o in ulteriori elementi probatori.
Segnatamente, le dichiarazioni che vengono raccolte dall'ente resistente nella fase dell'accertamento hanno il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da sole, il fondamento della decisione” (cfr. Corte cost. n. 18/2000, e Cass. n. 11785/2010).
Il principio da seguire è allora quello secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia, sicché il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa, analizzando criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito.
Nel caso specifico, quanto denunciato dal – ovvero di essere stato occupato alle dipendenze Pt_2 della ditta opponente già nel periodo dal dì 1.9.2011 al 26.6.2012 e di aver osservato l'orario di lavoro dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, dal lunedì al sabato mattina, e di essere stato regolarizzato solo a decorrere dal 27.6.2012 – ha trovato conforto nella dichiarazione rilasciata dalla lavoratrice , acquisita a verbale dall'ente resistente in data 5.12.2016. Tes_1
La , relativamente al periodo in contestazione, ha infatti spontaneamente dichiarato Tes_1 quanto segue: “lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13.00…conosco il , in quanto eravamo collegi, Parte_2 anzi con precisione sono stata io stessa a presentarlo all'Ing. , rappresentante legale Parte_1 della società, con il qual ebbe il primo colloqui di lavoro nell'agosto 2011 ed iniziò lavorare dopo le ferie estive esattamente i primi giorni di settembre del 2011…nella sede di Acate tutti i colleghi effettuavano lo stesso orario di lavoro … ricordo che io mi sono dimessa in data 20.12.2013, mentre il si è dimesso o è stato licenziato non so con esattezza, qualche mese prima ed Pt_2 esattamente nel mese di settembre 2013”(cfr. doc.6 di parte opposta).
In assenza di altra attività istruttoria, le ordinanze ingiunzioni opposte si fondano, dunque, oltre che sulle dichiarazioni rese dal in sede di denuncia, sulla dichiarazione spontanea resa a verbale Pt_2 dalla lavoratrice , la quale è risultata adeguatamente dettagliata nel descrivere il rapporto Tes_1 di lavoro del con la ditta opponente. Pt_2
Privi di alcun rilievo, nell'ambito del presente giudizio risultano, poi, i fatti posti dal ricorrente a fondamento del terzo motivo di censura e, in particolare, la sentenza del Tribunale di Ragusa sez.
Lavoro n. 122/2021, in quanto concernenti pretese contributive dovute all' , non oggetto del CP_4 contendere, e dovendosi dare rilievo alle risultanze probatorie che emergono ex actis dall'analisi del procedimento in esame.
Peraltro, l'estratto conto versato in atti dall'opponente nulla prova in relazione all'oggetto del presente giudizio, trattandosi, in ogni caso, di emolumenti versati nel periodo successivo alla incontestata formalizzazione del rapporto di lavoro, con l'attribuzione della qualifica di apprendista
(intervenuta il 27.6.2012), fatta eccezione per due sole mensilità, ossia i versamenti del 18.4.2012 e
8.3.2012, complessivamente di poco superiori a € 1.000,00, provenienti dalla Oil Management
Group, sempre riconducibile a , che se per un verso dimostrano l'esistenza di rapporti Parte_1 in essere tra il lavoratore e il già in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto di Pt_1 lavoro, per altro verso non valgono a escludere la sussistenza del lavoro nero per il periodo oggetto di contestazione.
Con il quarto motivo di censura, l'opponente lamenta la nullità dell'atto impugnato per illegittimità del calcolo della sanzione ex art. 11 L. 689/81, in quanto l'ente resistente avrebbe comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 16.010,00 per le violazioni accertate, lamentando il superamento del massimo edittale previsto dalle norme e la circostanza che l'amministrazione procedente non avrebbe dato atto delle ragioni valutative che l'avrebbero indotta a determinare l'importo da pagare nelle somme indicate in seno all'ingiunzione, ai sensi dell'art. 11 della legge
689/1981.
Tale ultima norma disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dispone espressamente che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
“Relativamente agli indici di commisurazione della sanzione, l'impostazione giurisprudenziale adotta un'interpretazione ancora più riduttiva dell'obbligo motivazionale della P.A., non considerando necessaria una dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto. Secondo recenti pronunce non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'Autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al Giudice dell'opposizione eventualmente investito della questione della congruità della sanzione è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima applicando direttamente i criteri di legge” (v. Cass. 6901/2009; 20189/2008;
6417/2007).
Atteso tutto quanto sopra, va osservato che, in effetti, la sanzione comminata va rimodulata, ma solo a fronte della rilevata parziale prescrizione dell'illecito e non già per il supposto difetto di motivazione, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione nelle impugnate ordinanze, le quali riportano il richiamo alle norme che si assumono violate, la sommaria descrizione della condotta posta in essere dal trasgressore, il periodo della contestata violazione, nonché il richiamo al verbale unico di accertamento, che riporta anche i range edittali delle relative sanzioni.
Inoltre, si tenga presente che il divario tra gli importi calcolati in seno al verbale unico di accertamento e quelli di cui alle impugnate ordinanze deriva dalla decadenza del beneficio di cui all'art. 16 della L. 689/1981, operante solo in ipotesi di pagamento entro il termine di 60 giorni (È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.). A ciò sono state poi aggiunte le maggiorazioni del
10% per ogni semestre di ritardo.
Nello specifico, chiarito che il riferimento alle giornate di “lavoro effettivo” di cui all'art. 3, comma
3, del D.L. 12/2002 deve intendersi come riferito alle giornate di effettivo e reale espletamento del rapporto di lavoro, e non di materiale prestazione lavorativa e deve, quindi, reputarsi comprensivo anche dei giorni di riposo settimanale o infrasettimanale o di eventuali ferie (cfr, Corte appello
Roma sez. I, 11/05/2023, n. 1721), si ha la seguente situazione.
1. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0031 commina una sanzione di € 8.880,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. 112/2008, per l'omessa registrazione sul
Libro Unico del Lavoro dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, per il periodo dall'1.9.2011 al 26.6.2012, per un totale di 108 giorni di lavoro irregolare.
In tal caso, stante l'intervenuta prescrizione ut supra rilevato, delle violazioni relative all'anno 2011
e fino al 19.3.2012, la sanzione va rimodulata tenendo conto solamente del periodo intercorrente dal
20.3.2012 (data della notifica dell'atto interruttivo costituto dal verbale unico di accertamento e notificazione emesso il 27.2.2017) al 26.6.2012, per un totale di 85 giorni di lavoro irregolare (al netto delle domeniche, articolandosi la settimana lavorativa dal lunedì al sabato). Conseguentemente, atteso che in tale ipotesi il range edittale di sanzione oscilla tra € 150,00 ed €
1.500,00, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. 112/2008, si reputa congruo applicare una sanzione di € 600,00, tenuto conto del periodo ridottosi a un trimestre e trattandosi di un solo lavoratore.
2. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0034, commina una sanzione di € 4.180,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002, vigente ratione temporis, per avere impiegato lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel periodo dal dì 1.9.2011 al 26.6.2012, per un totale di 108 giorni di lavoro irregolare.
In tal caso, stante l'intervenuta prescrizione ut supra rilevato, delle violazioni relative all'anno 2011
e fino al 19.3.2012, la sanzione va rimodulata tenendo conto solamente del periodo intercorrente dal
20.3.2012 (data della notifica dell'atto interruttivo costituto dal verbale unico di accertamento e notificazione emesso il 27.2.2017) al 26.6.2012, per un totale di 85 giorni di lavoro irregolare (al netto delle domeniche, articolandosi la settimana lavorativa dal lunedì al sabato).
Conseguentemente, atteso che la norma in questione prevede, per l'ipotesi in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per il periodo lavorativo successivo, una sanzione con un range edittale di sanzione oscillante tra € 1.000,00 ed € 8.000,00, maggiorata di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, si reputa congruo – in ragione della intervenuta regolarizzazione del rapporto – applicare la sanzione di € 1.000 + (€ 30,00*85 gg.) = € 3.550,00, tenuto anche conto del fatto che si tratta di un solo lavoratore.
3. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0033 commina una sanzione di € 730,00, per la violazione dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 66/2003, per il superamento delle 48 ore settimanali da parte del lavoratore, per il periodo dal dì 1.9.2011 al 13.9.2013 (infatti, come risulta dalla denuncia del lavoratore, confermata dalle dichiarazioni della , il lavorava 9 ore e 30 minuti dal Tes_1 Pt_2 lunedì al venerdì e 5 ore il sabato, per oltre 50 ore settimanali).
In tal caso, stante l'intervenuta prescrizione ut supra rilevato, delle violazioni relative all'anno 2011
e fino al 19.3.2012, la sanzione va rimodulata tenendo conto solamente del periodo successivo al
20.3.2012 (data della notifica dell'atto interruttivo costituto dal verbale unico di accertamento e notificazione emesso il 27.2.2017).
Conseguentemente, la relativa sanzione va proporzionalmente ridotta ad € 500,00 (ricalcolandola su un periodo di 3 semestri, dal 20 marzo 2012 al 13 settembre 2013), tenendo conto del range edittale da € 100,00 ad € 750,00 ex art. 18 bis comma 3 del D. Lgs. 66/2003.
4. L'ingiunzione di pagamento n. 18/0032 commina una sanzione di € 2.220,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 112/2008 come modificato ratione temporis, per avere il datore di lavoro registrato infedelmente sul Libro Unico del Lavoro i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, nel periodo successivo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, ossia dal 27.6.2012 al 13.9.2013. Ed invero è rimasto incontestato che il Pt_2 veniva successivamente regolarizzato, ma solo come apprendista, pur svolgendo attività di impiegato.
In tal caso, atteso che il range edittale previsto dall'art. 39 comma 7 del D.L. 112/2008, nel testo vigente (come da verbale unico di accertamento) oscilla tra i € 150,00 ed i € 1.500,00, e che la registrazione infedele si è protratta per circa 15 mesi, la sanzione irrogata si reputa congrua.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione spiegata va parzialmente accolta, rideterminando la sanzione amministrativa dovuta dall'opponente in complessivi € 6.870,00.
Non si ritiene, invece, vada applicata l'ulteriore maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della L. 689/1981, giacché “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale di cui all'art. 27 della L. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (così Cass. 32302/2023).
Pertanto, la maggiorazione della somma portata dal titolo esecutivo costituito dalla ordinanza ingiunzione – costituente una sanzione aggiuntiva – è dovuta se non avviene il pagamento spontaneo nel termine dei 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima, se l'ente creditore iscrive a ruolo il credito.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato, il quale non ha prodotto note spese relativamente agli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio (“L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n.
30597/17 e Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1105/2021 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , n.q. di legale rappresentante Parte_1 della avverso le ordinanze ingiunzioni n. 18/0031, n. 18/0032, n. 18/0033 e n. Controparte_1 18/0034 tutte emesse il dì 11.2.2021 e notificate in data 18.2.2021 e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento della sanzione di € 6.870,00, così rideterminata per effetto dell'intervenuta parziale prescrizione;
rigetta per il resto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, in data 20.12.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti