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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.1161/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in Via A. Paradisi n.1/1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria Salvatore Drogo che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato difensivo in calce al ricorso
- RICORRENTE –
c o n t r o
-, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio
Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Giroldi
- CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/12/2023 il ricorrente Parte_1
CP_ conviene in giudizio l al fine di accertare l'inesistenza di preteso indebito relativo a somme percepite in periodo coperto da NASPI.
Il ricorrente espone di essere iscritto nei quadri dei Vigili Del Fuoco Discontinui del
Comando Prov.le di Catania dal 1984 ai sensi dell'art.12 L. 996/70, successivamente in forza presso il Comando Prov.le dei Vigili Del Fuoco di Reggio Emilia e presso il
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Direzione
Regionale di Bologna.
In tutti questi anni il Sig. ha potuto usufruire dell'assegno di disoccupazione, Parte_1
oggi Naspi, nell'intervallo tra un richiamo e l'altro.
CP_ E' accaduto che, a partire dall'anno 2012, l' abbia erroneamente liquidato in eccesso indennità di disoccupazione per periodi in cui in realtà era avvenuto il richiamo in servizio.
CP_ Il ricorrente sostiene (parrebbe) come la somma chiesta in restituzione dall - CP_ relativa all'anno 2019- non sarebbe dovuta sia perché l' stesso sarebbe incorso in CP_
“diversi errori”; sia perché alla luce della circolare 142/2015 dello stesso l'obbligo di comunicare la ripresa dell'attività lavorativa graverebbe sempre e soltanto sul
Comando dei Vigili del Fuoco.
Più specificamente evidenzia come in data 20/07/2023 riceveva una missiva raccomandata A/R da parte dell' di Reggio Emilia - avente ad Controparte_2
Pag. 2 di 7 oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA'
DI DISOCCUPAZIONE NASPI del Sig. n.940264412019”. Parte_1
Afferma in questa sede come detta somma sia stata debitamente incassata.
CP_ Si costituisce nei termini chiedendo il rigetto del ricorso sia perché vi è un generale CP_ obbligo a carico del lavoratore di comunicare all' lo stato di rioccupazione;
sia perché, e in ogni caso, gli importi percepiti non erano dovuti in forza dello stato di
'occupato' del lavoratore nel periodo considerato.
Non necessitando la causa di attività istruttoria all'odierna udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è da respingersi.
VA premesso che il ricorrente, né in ricorso né nella successive note finali, contesta gli CP_ importi calcolati dall' come a proprio credito, né nel quantum, né nella sostanza dell'indebito, e cioè nella circostanza in fatto che in periodi in cui era regolarmente CP_ occupato come Vigile del Fuoco egli abbia percepito da indennità di disoccupazione e assegni famigliari.
Nello specifico, non è in contestazione che il signor ha prestato servizio per Parte_1
l'anno 2019 per un periodo pari a 56 giorni di calendario.
L'interessato ha presentato domanda Naspi 940264/2019 in data 10/01/2019 accolta per il periodo dal 11/01/2019 al 11/02/2019 per un diritto teorico di gg 32 e liquidata in data 14/03/2019 per euro 1416.96 lordi (netti euro 975,63) oltre euro 26,85 a titolo di assegno al nucleo familiare.
Da controlli effettuati è emerso che in quello stesso periodo (e precisamente dal CP_ 28/01/2019, come emerge dalla documentazione fornita ad in data 17/07/2019 dallo stesso Comando) il è stato richiamato ed ha ripreso l'attività. Ne è Parte_1
Pag. 3 di 7 conseguito un indebito (richiesto in data 28/06/2023 ed oggetto del presente ricorso) di euro € 376,13.
A sostegno del proprio asserito diritto a trattenere tale somma (pacificamente non percepita in periodo di disoccupazione ma in costanza di lavoro dipendente) il CP_ ricorrente adduce l'imputabilità dell'errore all' e comunque il non obbligo da parte propria di comunicare all'ente la ripresa del rapporto di lavoro, obbligo che graverebbe esclusivamente sul datore di lavoro.
GI cita una sentenza di questo stesso Giudice (una delle tante, essendosi negli anni sempre puntualmente verificato il medesimo problema e generato il medesimo contenzioso) confermata dalla Corte d'Appello di Bologna (rispettivamente le sentenze
Trib.RE n.306/2018 e CA Bologna 151/2020) nelle quali si è sancito che non sussiste un obbligo di comunicazione a carico del lavoratore (tanto più discontinuo, come è il caso in esame) della ripresa lavorativa, sussistendo tale incombete solo a carico del datore di lavoro.
Quanto al non obbligo di comunicazione, si osserva come questa eccezione sia estranea alla presente vicenda, atteso che il fatto qui esaminato riguarda una somma percepita dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione in periodo in cui lo stesso aveva ripreso l'attività lavorativa, essendo stato richiamato in servizio dai locali Vigili del
Fuoco: un caso dunque di sovrapposizione dell'indennità NASPI e dello stipendio percepito quale lavoratore discontinuo.
In tal caso, non solo non v'è dubbio sull'indebito percepito, ma va censurata la condotta del lavoratore che ben si è guardato –pur contestualmente lavorando- di respingere l'indebito in quanto non di diritto, ma al contrario lo ha trattenuto. Tanto è successo CP_ non una volta sola, ma per i diversi periodi elencati da nella propria memoria di costituzione, che hanno generato un contenzioso eloquente in materia (cfr Tribunale di
Reggio Emilia, sentt 227/2016 e 44/2019, Corte di Appello di Bologna, sent 636/2021) sempre di segno negativo per il , attesa l'evidente non sovrapponibilità dei Parte_1
Pag. 4 di 7 periodi NASPI con quelli lavorativi.
Va infatti precisato –e l'argomento appare dirimente- come la normativa applicabile al caso in esame preveda che l'indennità di disoccupazione può essere riconosciuta appunto ove sia reale e permanga lo stato di disoccupazione.
In proposito la sentenza n 636/2021 della Corte di Appello di Bologna, nel confermare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n 44/2019, ha disposto: “omissis….art. I O del
d.lgs. n. 139/06 , nel testo applicabile ratione temporis: "I . AI personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato.
Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato 3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze." Ne discende, ad avviso del Collegio, che, pur non concretando il richiamo predetto un rapporto di impiego di ruolo, ne' un rapporto a termine in senso tecnico, vi e' una totale equiparazione quanto a trattamento economico e relativi adempimenti contributivi datoriali E, del resto, non è in contestazione che il requisito contributivo utile ai fin della percezione della indennità sub iudice, nei periodi non lavorati, sia stato conseguito in forza del predetto facere Con la conseguenza che il Vigile del Fuoco richiamato non può ritenersi, alla stregua della disciplina di settore, disoccupato, con conseguente percezione sine titulo della, ratione temporis, corrisposta e , come già valutato CP_3
dal Tribunale, infondatezza della proposta opposizione, ( si veda in tema l'art.2, comma
4, Iett A della legge n. 92/2012) " .
Pag. 5 di 7 Quanto all'eccezione di irripetibilità dell'indebito trattandosi di prestazione alimentare, va invocata la Corte Costituzionale, adita dal Tribunale di Lecce in caso analogo, la quale con la sentenza 8/2023 ha dichiarato la legittimità della disciplina che non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico anche se le somme siano state percepite in buona fede e vi sia stato un legittimo affidamento.
Per altro, nel caso in esame, la buona fede è da escludere atteso il quasi decennale contenzioso attivato dal GI per casi analoghi al presente.
CP_ Tanto basta per considerare legittimo il recupero operato da il che porta CP_ ulteriormente al rigetto del ricorso ed all'accoglimento della riconvenzionale di
La soccombenza del ricorrente ne comporta l'integrale rifusione delle spese di lite ad
CP_
nell'importo quantificato in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così de cide:
1. Rigetta il ricors o;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da CP_1
ritenuta l'indebita percezione della prestazione NASPI da parte del ricorrente per il periodo 28/01/2019 al 11/02/2019, e la ripetibilità di quanto indebitamente lucrato condanna alla restituzione della somme indebitamente Parte_1
lucrate per un importo pari ad € 376,13;
3. Condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio, che quantifica in complessivi € 600,00 oltre ad accessori come pe r legge.
Pag. 6 di 7 REGGIO EMILIA, 22 gennai o 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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