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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4738/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. OLIVETO Parte_1
MARIANGELA e dall'avv. TRIVISANI CIRO, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, assistito e difeso dall'avv. FANNY LUCIA ZOI, come da CP_1 mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 16 giungo 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte,
ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Mottola in data 11.10.2014 con
, che dalla loro unione era nato la figlia in data CP_1 Per_1 15.8.2017, che in data 19.11.2019 era stata omologata la loro separazione personale con decreto del Tribunale di Siena, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 divorzio.
All'udienza di prima comparizione del 9.4.2025 il G.D., esperito il tentaivo di conciliazione, che risultava vano, si riservava per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c..
Formulata dal G.D. alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del
14.4.2025, all'udienza cartolare del 16.6.2025, con note congiunte depositate in data 13.6.2025 le parti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, come integrate dagli accordi sottoscritti dalle parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, allegate alle note scritte di udienza cit.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di
Siena emesso il 19.11.2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 13.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11/10/2014 in Mottola da , nato a [...] il Parte_1
21/03/1981, e , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Mottola dell'anno 2104, parte
II, serie A, numero 59;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente in data 13.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mottola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4738/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. OLIVETO Parte_1
MARIANGELA e dall'avv. TRIVISANI CIRO, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, assistito e difeso dall'avv. FANNY LUCIA ZOI, come da CP_1 mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 16 giungo 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte,
ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Mottola in data 11.10.2014 con
, che dalla loro unione era nato la figlia in data CP_1 Per_1 15.8.2017, che in data 19.11.2019 era stata omologata la loro separazione personale con decreto del Tribunale di Siena, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 divorzio.
All'udienza di prima comparizione del 9.4.2025 il G.D., esperito il tentaivo di conciliazione, che risultava vano, si riservava per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c..
Formulata dal G.D. alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del
14.4.2025, all'udienza cartolare del 16.6.2025, con note congiunte depositate in data 13.6.2025 le parti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, come integrate dagli accordi sottoscritti dalle parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, allegate alle note scritte di udienza cit.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di
Siena emesso il 19.11.2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 13.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11/10/2014 in Mottola da , nato a [...] il Parte_1
21/03/1981, e , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Mottola dell'anno 2104, parte
II, serie A, numero 59;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente in data 13.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mottola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara