Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01694/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2020, proposto da
-ricorrente-, in qualità di amministratore unico della -OMISSIS- s.r.l.s, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Fragomeli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento protocollato Fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Torino, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento protocollato fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Torino, con il quale gli è stata negata l’iscrizione alla white list .
Ha dedotto di avere presentato istanza di iscrizione in data -OMISSIS-, ricevendo un diniego del -OMISSIS- in ragione della sussistenza di presunti rischi di infiltrazione della società di cui è socio unico ed amministratore.
In particolare gli si addebitano rapporti imprenditoriali e personali con soggetti organici o contigui ad associazioni criminali; l’impresa sarebbe lato sensu riconducibile a una serie di società facenti a loro volta capo a tal -Tizio-, soggetto contiguo alla criminalità organizzata, e da quest’ultimo utilizzate per operazioni di riciclaggio; da una di queste società, chiusa poiché attinta da provvedimento interdittivo poco prima dell’apertura della -OMISSIS- s.r.l.s, la -OMISSIS- avrebbe derivato una unità locale e buona parte dell’organico.
Ancora il ricorrente avrebbe frequentato tal -caio-, soggetto dichiaratamente prestanome di -tizio- e sarebbe stato comunque controllato in compagnia di altri noti malavitosi; il cognato del ricorrente è poi coinvolto in fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso.
Lamenta parte ricorrente che il provvedimento è afflitto da:
carenza di motivazione ed illogicità manifesta, oltre che travisamento dei fatti;
omessa ponderazione degli interessi e sproporzione; manifesta iniquità.
Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile.
Con ordinanza n. 476/2025 di questo TAR l’amministrazione è stata invitata a prendere posizione e depositare documentazione, precisando altresì tempi e modi di notifica dell’atto impugnato.
Fissata udienza di discussione l’amministrazione ha depositato documenti e la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Deve premettersi che parte ricorrente intende impugnare il provvedimento, emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Torino, con il quale le è stata negata l’iscrizione alla white list .
Tale provvedimento non risulta prodotto sub doc. 5 di parte ricorrente, come indicato nella denominazione dei documenti, bensì sub. doc. 1; il documento 5 è infatti unicamente la successiva comunicazione ANAC di intervenuta iscrizione nell’apposito casellario dell’adottata interdittiva, prodotta, appunto, sub. doc. 1.
In seguito a richieste istruttorie sono stati altresì depositati dall’amministrazione la notifica del provvedimento interdittivo, intervenuta in data -OMISSIS-, oltre ad una serie di documenti afferenti l’istruttoria procedimentale.
Venendo al merito, deve premettersi che è del tutto pacifico che i provvedimenti interdittivi antimafia hanno valenza altamente preventiva, possono essere basati su quadri indiziari che prescindono dalla qualifica di pregiudicato del titolare di impresa (è anzi prassi della criminalità organizzata individuare “prestanome” incensurati proprio per espandere la propria influenza nelle attività economiche) e debbono essere vagliati per il loro significato complessivo là dove diano, nell’insieme, conto in termini ragionevoli di un contesto dal quale possano evincersi seri rischi di permeabilità di una attività economica alle istanze/esigenze della criminalità organizzata.
Si riportano di seguito i plurimi indizi in fatto puntualmente indicati nel provvedimento impugnato a carico dell’impresa ricorrente e risultati, oltre che in buona parte neppure contestati dal ricorrente, anche corroborati dalla documentazione prodotta dall’amministrazione.
La società di cui il ricorrente è socio unico ed amministratore è stata costituita in data -OMISSIS- ed opera nel campo dell’edilizia; in data -OMISSIS- la società ha aperto una unità locale in -OMISSIS-, stesso luogo in cui aveva in precedenza sede la -Alfa- (d’ora innanzi -Alfa-), a sua volta colpita da informazione interdittiva antimafia in data -OMISSIS-, dunque a ridosso dell’apertura della -OMISSIS- s.r.l.s.
La -Alfa- è già stata definitivamente ritenuta infiltrata in ragione del fatto che l’amministratore unico, -caio-, già coinvolto in inchieste di criminalità organizzata, si è sostanzialmente autoriconosciuto quale prestanome di -Tizio- nell’ambito di una pregressa attività economica; infatti, in relazione alla precedente società -Beta- s.r.l. (anch’essa cancellata dal registro delle imprese in seguito ad interdittiva antimafia ed operante in ambito edilizio), ugualmente amministrata da -caio-, quest’ultimo, nel corso delle varie indagini che lo hanno attinto, ha esplicitamente riconosciuto che le decisioni nella -Beta- s.r.l. erano prese esclusivamente da -Tizio- il quale, essendo all’epoca detenuto, gli aveva chiesto il favore di assumere la carica di amministratore nella società, salvo restarne l’effettivo dominus .
Si aggiunga che i rapporti tra -tizio-, -caio- e lo stesso -EM- risalgono a quando, sia -caio- che -EM-, sono stati dipendenti dalle società “-Beta-”, riconducibile a -Tizio-, -Nevio- e -Filano-, tutti variamente pregiudicati per fatti di criminalità organizzata, traffico di stupefacenti e riciclaggio.
La -Beta- è andata in liquidazione ed è stata oggetto di un atto di compravendita del -OMISSIS- in favore della poi interdetta e già citata -Beta- s.r.l. La cessazione della -Beta- a sua volta è evidentemente riconducibile al fatto che i suoi titolari (e per quanto qui di interesse in particolare -Tizio-), sono stati travolti da inchieste giudiziarie per riciclaggio, hanno subito condanne e misure di prevenzione personali e patrimoniali e quindi non erano evidentemente più in condizione di condurre direttamente alcuna attività di impresa che aspirasse a contratti con soggetti pubblici.
Tanto è vero che, come già evidenziato, nel corso della detenzione -tizio- si è avvalso di -caio- quale prestanome per riproporre l’attività in seno alla -Beta- s.r.l.; lo schema si è quindi riprodotto con la -Alfa-, nuovamente operativa nell’ambito edilizio, formalmente amministrata da -caio- e nuovamente interdetta ed è giunto sino all’attuale -OMISSIS- s.r.l.s..
Di tutta questa sequenza, oltre ad esservi evidenze in atti, la parte ricorrente sostanzialmente nulla contesta, se non, con riferimento al solo ultimo passaggio relativo alla -OMISSIS-, evidenziare la circostanza che -caio- non avrebbe ruoli in -OMISSIS- s.r.l.s., che la conoscenza tra -caio- e -EM- sarebbe casuale e che, pertanto, le reiterate serie di tentativi di riciclaggio precedenti non attingerebbero in alcun modo l’attività della -OMISSIS-.
Ora siccome già ben due società amministrate da -caio- sono state interdette, rendendo evidente che costui non è più idoneo ad alcun ruolo di “testa di legno” ove mai lo schema volesse essere riproposto, la sua formale assenza nella -OMISSIS- s.r.l.s è, al più, del tutto coerente con un serio tentativo di riproporre la medesima attività sotto diversa veste; inoltre la conoscenza tra -caio- e -EM- è pacificamente maturata in un contesto infiltrato, che tale si è reiteratamente dimostrato nel tempo, sicché non è certo derubricabile a “casuale” o “neutra” la scelta di un soggetto che intende intraprendere una iniziativa economica di rivolgersi, contro ogni buon senso, proprio al contesto reiteratamente fallito in termini di iniziativa economica e acclarato infiltrato per porre le basi di una nuova impresa. Quanto in specifico alla -OMISSIS- si osserva, oltre all’evidente e sintomatico dato temporale di costituzione ed alla inopinata sede dell’unità locale, che 21 dei 38 dipendenti della società del ricorrente erano in precedenza dipendenti della -Alfa- s.r.l.; tra questi, diversi, vantavano precedenti di polizia.
Anche queste circostanze non sono neppure contestate in ricorso.
Risulta poi dai documenti depositati dall’amministrazione, come per altro indicato sempre nel provvedimento impugnato senza sul punto smentita alcuna da parte del ricorrente, che, in seguito ad un sopralluogo presso la contestata unità locale della -OMISSIS-, veniva ivi rinvenuta solo la targa della -Alfa- e nessuna indicazione della presenza della -OMISSIS-. La società, di fatto, ha accettato anche una sorta mimesi nel contesto della -Alfa-. Per di più in ricorso non si offre la benché minima ragionevole giustificazione circa il perché il ricorrente avrebbe dovuto farsi carico dei dipendenti, diversi dei quali pregiudicati (nel provvedimento impugnato si citano -Caia-, moglie di -tizio-, nonché -Martino e Adriano- il secondo dei quali posto in custodia cautelare per estorsione, usura e violazione della normativa sugli stupefacenti, oltre che indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio), di una impresa chiusa per infiltrazioni criminali; neppure si offre in ricorso la minima spiegazione di con quali capitali -EM- sarebbe passato da dipendente a imprenditore di se stesso, assumendo quasi quaranta dipendenti, situazione che presuppone una disponibilità di capitali e clientela di cui non si offre in atti la minima giustificazione e/o indicazione di provenienza se non quella, appunto, indicata nel provvedimento impugnato e riconducibile a -Tizio-.
Ancora neppure si contesta in ricorso che -EM- sia stato anche socio del -OMISSIS- di LB unitamente a soggetti (-Amilcare, EM, NE e Livio-) coinvolti da una indagine (operazione -OMISSIS-) per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso; trattasi di soggetti tutti originari delle stesse aree della Calabria mentre l’indagine -OMISSIS- ha visto chiamato in causa tal -OMISSIS-, fratello di EM (di cui si ricorda il coinvolgimento, unitamente al -tizio-, nella -Beta-), considerato referente piemontese della cosca -EM- di -OMISSIS-.
Quanto infine e più in specifico a -tizio-, trattasi di soggetto di elevata caratura criminale, pregiudicato per sequestro di persona, traffico internazionale di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi; condannato dal Tribunale di Torino in data -OMISSIS- alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per il reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 648 bis, aggravato ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/91, e per trasferimento fraudolento di valori; nelle more, a partire dal gennaio 2012, -tizio- era altresì stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale “ in considerazione dell’elevatissimo grado di pericolosità sociale e della caratura criminosa del personaggio ”; ancora in precedenza, nel giugno 2011, il medesimo era stato attinto da una misura di custodia cautelare, confermata dal Tribunale del riesame di Torino, per associazione per delinquere di stampo mafioso. Lo stesso provvedimento impugnato dà poi atto che, trasferito il procedimento per competenza territoriale, il -tizio- è stato assolto dalla specifica imputazione di essere formalmente affiliato all’ ‘ ndrangheta .
Si tratta della sentenza del tribunale di Locri n. -OMISSIS-, prodotta da parte ricorrente sub. doc. 3 a supposta confutazione dei contenuti dell’interdittiva; in verità, tuttavia, non si comprende l’oggetto della confutazione posto che la stessa interdittiva dà atto dell’intervenuta assoluzione in quel procedimento.
Per altro, dalla lettura della sentenza, si evince che, oggetto dell’imputazione, era essere organicamente inserito nell’associazione criminale; ora per quanto in quel giudizio sia stato ritenuto non provato l’inserimento organico del -tizio- nella ‘ndrangheta (inserimento che presuppone specifiche forme di affiliazione e l’assunzione di puntuali “cariche” nell’organizzazione) lo stesso provvedimento, a pagina 155, ricorda la sussistenza in capo al -Tizio- di una condanna definitiva del GUP di Torino del 2000 alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, la sussistenza in capo al medesimo della condanna definitiva del 2013 ad otto anni e sei mesi per i reati di cui all’art. 648 bis e ter aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 già menzionati; dà altresì atto che l’impianto accusatorio della sentenza di condanna del 2013 si incentrava sulla costituzione di una serie di imprese edili aventi la precipua finalità di riciclare denaro proveniente dal narcotraffico.
Allo stesso modo la circostanza che, nel 2019, il -tizio- sia stato assolto da una ulteriore imputazione di riciclaggio riferibile ad un altro episodio (come documentato dal doc.3 di parte ricorrente) nulla toglie al gravissimo quadro indiziario, già correttamente ricostruito dall’amministrazione, che fa del -tizio- un personaggio di costante ed elevata caratura criminale, dedito in modo specifico al riciclaggio di capitali della criminalità organizzata.
In definitiva la produzione documentale di parte ricorrente non solo non sconfessa l’atto impugnato ma se me mai corrobora la caratura criminale di -tizio- e pone in evidenza come la costituzione di imprese nel settore edilizio fosse proprio un modus procedendi dell’attività di riciclaggio posta sistematicamente in essere dallo stesso, contesto che calza perfettamente alla fattispecie per cui è causa.
In definitiva l’insieme degli indizi addotti (la maggior parte dei quali non viene neppure contestata in ricorso) descrive una costante contiguità delle imprese economiche del ricorrente ad ambienti di radicata e pericolosa criminalità organizzata; a tale contesto, che in specifico investe l’attività economica del ricorrente, si affianca il fatto che il ricorrente sia stato controllato in più occasioni in compagnia di pregiudicati e che il di lui fratello (con il quale, per altro, è stato socio nel già ricordato night club di LB) è stato condannato per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche mentre il cognato, -Cesare-, è stato ritenuto organico alla locale ‘ndranghetista di -OMISSIS-.
Ne consegue un quadro indiziario solido, multiplo, univoco il quale investe sia la vita lavorativa che la vita privata del ricorrente e giustifica certamente, e secondo il criterio del “più probabile che non”, l’assunto di una reale possibilità che le sue attività siano permeabili alle istanze della criminalità organizzata, se non ne costituiscono addirittura vero e proprio strumento di riciclaggio.
Né, in tale contesto, si possono banalizzare gli indizi proponendo congetture controintuitive (quali la presunta casualità della scelta dell’unità locale di cui si è conservata persino la targa) o parcellizzare il quadro indiziario, adducendo la presunta vetustà dei controlli in compagnia di pregiudicati, che non collima neppure con la realtà di quanto indicato nel provvedimento (la -OMISSIS- s.r.l.s è stata costituita nel 2017, interdetta nel 2020 e il ricorrente è stato controllato in compagnia di -tizio- ancora in data -OMISSIS-, epoca coincidente con l’attività della -OMISSIS- e in cui non vi potevano essere dubbi circa la caratura criminale di -tizio-, trattandosi di soggetto all’epoca già attinto da provvedimenti restrittivi in carcere e misure di prevenzione di varia natura).
D’altro canto, e come già evidenziato, il rischio di permeabilità criminale è stato ricostruito non certo sulla sola base di vicende personali dei parenti del ricorrente, ovvero di occasionali e risalenti incontri, quanto piuttosto sulla base di una storia lavorativa e personale che coerentemente e costantemente incrocia sempre e solo lo stesso ambiente.
Ancora, e come ricordato nel provvedimento, neppure si può addurre la sola lontananza nel tempo di frequentazioni per sostenere il proprio distacco da ambienti criminali senza che, nelle more, la condotta attiva dell’interessato abbia in qualche modo sancito una oggettiva e volontaria presa di distanza di cui non vi è alcun indizio in atti.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun vizio di motivazione, travisamento di fatti ovvero iniquità o sproporzione del provvedimento impugnato e che tutte le censure dedotte devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nel provvedimento impugnato.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF PE, Presidente
AO TT, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO TT | FF PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.