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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente e Relatore ESPOSITO LUCIA, Giudice LISI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fasano - Piazza Ciaia 72015 Fasano BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1074007240074984 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società “ S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Fasano, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.
1074007240074984 del 28.10.2024, emesso e notificato dal Comune di Fasano, con il quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 6.863,00 (comprensiva delle spese di notifica), a titolo di omesso versamento dell'imposta TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2021, con riguardo allo stabilimento balneare denominato “Ricorrente_1 ”, ubicato nella frazione marina di
Fasano.
In merito ai motivi del ricorso, la società opponente eccepiva:
1. l'infondatezza della pretesa tributaria, attesa la non tassabilità di aree e/o superfici erroneamente incluse nell'avviso di accertamento impugnato;
2. l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione ovvero per motivazione contraddittoria;
3. l'illegittimità dell'atto impositivo in relazione all'irrogazione delle sanzioni, stante l'incertezza obiettiva della normativa applicabile.
La società ricorrente, pertanto, richiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari. Chiedeva, altresì, la trattazione in pubblica udienza.
Il Comune di Fasano, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 23.4.2025, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, evidenziando la correttezza del suo operato.
Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 10 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria rigettava l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
In data 21.8.2025 e in data 31.12.2025, il Comune di Fasano depositava, in via telematica, memorie difensive e ribadiva quanto già dedotto nell'atto di costituzione in giudizio. All'esito della pubblica udienza del 30 gennaio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Si osserva, in proposito, quanto segue.
La tassa sui rifiuti solidi urbani (TA) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dal D.Lgs.
n. 507 del 15 novembre 1993.
Con il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), è stata prevista, all'articolo 49,
l'istituzione, da parte dei Comuni, di una “tariffa” per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle pubbliche vie (TIA).
La completa soppressione della TA e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un regime transitorio. Tale articolato regime concedeva termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TA con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi (cfr. art. l, comma 184, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 5, commi da l a 2 quinques, del D.L.
208/2008 convertito con modificazioni nella legge 13/2009 il quale ultimo ha appunto stabilito che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009").
Contestualmente con il D.Lgs n. 152/2006 è stata introdotta, all'articolo 238, la "tariffa integrata ambientale" (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1); anche per il passaggio dalla TIA/1 alla TIA/2 è stato previsto un regime transitorio, prevedendosi che fino alla completa attuazione della
TIA/2 (e dunque all'emanazione del regolamento relativo) "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" ovvero del D.P.R. n. 158/1999 riguardante la TIA/1.
Infine, con l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stato istituito, a decorrere dal l° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il succitato articolo 14 ha previsto, al comma 45, che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. l, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27/12/2006; resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997; al comma 46 ha previsto che, a decorrere dal l° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
L'anno 2013, dunque, avrebbe dovuto inaugurare l'entrata in vigore della TARES, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi introdotto dal D.L. n. 201/2011. Ma una serie di difficoltà applicative hanno indotto il legislatore a modificare la disciplina prima con il D.L. n. 35/2013 e poi con il D.L. n. 102/2013. Alla fine, la legge di conversione del D.L. n. 102/2013 ha consentito ai Comuni di rimanere con i vecchi regimi (TA, TIA1 e TIA2), rinviando al 2014 l'applicazione della TARES, che poi sarà soppressa e sostituita dalla TARI. Il presupposto impositivo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (cfr. art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993); ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello stesso decreto, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano documentabili e siano debitamente indicate nella denuncia originaria o di variazione.
In sintesi, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti non è dovuta solo se l'immobile è obiettivamente inutilizzabile ovvero se la casa non è abitabile, ossia laddove sia sprovvisto/a di allacciamenti con acqua, luce e gas, per i quali deve essere data disdetta (cfr. Cass. n. 16785 del 2002).
Successivamente alla disdetta, il contribuente deve presentare domanda di esenzione al Comune, compilando gli appositi moduli di denuncia di cessazione, ai sensi del decreto legislativo n. 507/1993.
Al riguardo, non va sottaciuto che, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte, qualora la parte non assolva all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve, infatti, alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente impositore di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall'art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. In questo senso, da ultimo, Cass., Sez. 5°, sentenza n. 2623 del 27.1.2023: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere
l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve necessariamente concludersi per il rigetto del rilievo eccepito dalla società opponente con riguardo alla non tassabilità di aree e/o superfici erroneamente incluse nell'avviso di accertamento impugnato (motivo n. 1 del ricorso). Invero, l'ente impositore ben può rideterminare la superficie tassabile, per ogni annualità, a seguito di approfondimenti istruttori (tale circostanza è indicata nell'atto impugnato: “RILEVATO che dall'attività di verifica e controllo effettuata, sono emerse omissioni o difformità, relative al pagamento della TARI dovuta”). Parte opponente, di contro, non ha fornito alcun elemento probatorio tendente a dimostrare che l'area scoperta in contestazione non è idonea a produrre rifiuti o per sua natura o per il particolare uso cui è stabilmente destinata o perchè in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Deve ribadirsi, in proposito, che la società ricorrente non ha documentato, nella denuncia originaria o nella variazione, per l'anno di imposta 2021 e nei termini previsti dall'art 70 del D.lgs. 507/1993, alcuna circostanza di “non utilizzabilità” dell'immobile in questione.
Il motivo di doglianza, pertanto, non merita accoglimento.
Quanto al preteso difetto di motivazione dell'avviso di accertamento (motivo n. 2 del ricorso), la Corte osserva come l'atto impugnato presenti una motivazione adeguata, essendo ivi contenuta la corretta indicazione della "causale" dell'imposizione, degli importi iscritti e dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento (anno 2021). Deve evidenziarsi, inoltre, che l'atto impugnato non costituisce il primo ed unico atto con il quale si richiede il tributo per l'anno 2021.
Invero, l'avviso di accertamento impugnato fa esplicito riferimento “all'Avviso TARI 2021 n.
7774007211539328 dell'11/11/2021”, di cui la stessa società, come confermato dalla difesa esplicitata nell'ambito del ricorso, conosceva contenuto e presupposti.
Occorre richiamare, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cartelle di pagamento: “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione
o di pubblicazione (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato, pur in assenza di allegazione dell'avviso TARI 2021 n. 7774007211539328 dell'11.11.2021, riporta comunque i dati identificativi dell'atto in questione, certamente entrato nella sfera di conoscenza dell'odierna ricorrente, che ha dimostrato, in tal modo, di conoscere anche i presupposti dell'imposizione.
Tale rilievo, pertanto, deve essere disatteso, avendo la parte potuto effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, esercitando in toto i suoi diritti di difesa.
In ordine, infine, al terzo motivo del ricorso, il Collegio rileva come la normativa in commento non presenti alcuna obiettiva incertezza né sotto il profilo della interpretazione né sotto il profilo della applicazione, l'una e l'altra di assoluta chiarezza ed inequivocità, anche in ragione del pacifico orientamento della giurisprudenza.
Anche tale motivo, pertanto, è assolutamente infondato.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni trattate e l'evoluzione normativa/giurisprudenziale in materia costituiscono giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Brindisi, lì 30 gennaio 2026
Il Presidente/estensore dott. Salvatore Carpino
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente e Relatore ESPOSITO LUCIA, Giudice LISI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fasano - Piazza Ciaia 72015 Fasano BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1074007240074984 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società “ S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Fasano, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.
1074007240074984 del 28.10.2024, emesso e notificato dal Comune di Fasano, con il quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 6.863,00 (comprensiva delle spese di notifica), a titolo di omesso versamento dell'imposta TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2021, con riguardo allo stabilimento balneare denominato “Ricorrente_1 ”, ubicato nella frazione marina di
Fasano.
In merito ai motivi del ricorso, la società opponente eccepiva:
1. l'infondatezza della pretesa tributaria, attesa la non tassabilità di aree e/o superfici erroneamente incluse nell'avviso di accertamento impugnato;
2. l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione ovvero per motivazione contraddittoria;
3. l'illegittimità dell'atto impositivo in relazione all'irrogazione delle sanzioni, stante l'incertezza obiettiva della normativa applicabile.
La società ricorrente, pertanto, richiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari. Chiedeva, altresì, la trattazione in pubblica udienza.
Il Comune di Fasano, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 23.4.2025, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, evidenziando la correttezza del suo operato.
Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 10 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria rigettava l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
In data 21.8.2025 e in data 31.12.2025, il Comune di Fasano depositava, in via telematica, memorie difensive e ribadiva quanto già dedotto nell'atto di costituzione in giudizio. All'esito della pubblica udienza del 30 gennaio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Si osserva, in proposito, quanto segue.
La tassa sui rifiuti solidi urbani (TA) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dal D.Lgs.
n. 507 del 15 novembre 1993.
Con il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), è stata prevista, all'articolo 49,
l'istituzione, da parte dei Comuni, di una “tariffa” per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle pubbliche vie (TIA).
La completa soppressione della TA e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un regime transitorio. Tale articolato regime concedeva termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TA con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi (cfr. art. l, comma 184, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 5, commi da l a 2 quinques, del D.L.
208/2008 convertito con modificazioni nella legge 13/2009 il quale ultimo ha appunto stabilito che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009").
Contestualmente con il D.Lgs n. 152/2006 è stata introdotta, all'articolo 238, la "tariffa integrata ambientale" (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1); anche per il passaggio dalla TIA/1 alla TIA/2 è stato previsto un regime transitorio, prevedendosi che fino alla completa attuazione della
TIA/2 (e dunque all'emanazione del regolamento relativo) "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" ovvero del D.P.R. n. 158/1999 riguardante la TIA/1.
Infine, con l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stato istituito, a decorrere dal l° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il succitato articolo 14 ha previsto, al comma 45, che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. l, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27/12/2006; resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997; al comma 46 ha previsto che, a decorrere dal l° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
L'anno 2013, dunque, avrebbe dovuto inaugurare l'entrata in vigore della TARES, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi introdotto dal D.L. n. 201/2011. Ma una serie di difficoltà applicative hanno indotto il legislatore a modificare la disciplina prima con il D.L. n. 35/2013 e poi con il D.L. n. 102/2013. Alla fine, la legge di conversione del D.L. n. 102/2013 ha consentito ai Comuni di rimanere con i vecchi regimi (TA, TIA1 e TIA2), rinviando al 2014 l'applicazione della TARES, che poi sarà soppressa e sostituita dalla TARI. Il presupposto impositivo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (cfr. art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993); ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello stesso decreto, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano documentabili e siano debitamente indicate nella denuncia originaria o di variazione.
In sintesi, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti non è dovuta solo se l'immobile è obiettivamente inutilizzabile ovvero se la casa non è abitabile, ossia laddove sia sprovvisto/a di allacciamenti con acqua, luce e gas, per i quali deve essere data disdetta (cfr. Cass. n. 16785 del 2002).
Successivamente alla disdetta, il contribuente deve presentare domanda di esenzione al Comune, compilando gli appositi moduli di denuncia di cessazione, ai sensi del decreto legislativo n. 507/1993.
Al riguardo, non va sottaciuto che, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte, qualora la parte non assolva all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve, infatti, alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente impositore di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall'art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. In questo senso, da ultimo, Cass., Sez. 5°, sentenza n. 2623 del 27.1.2023: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere
l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve necessariamente concludersi per il rigetto del rilievo eccepito dalla società opponente con riguardo alla non tassabilità di aree e/o superfici erroneamente incluse nell'avviso di accertamento impugnato (motivo n. 1 del ricorso). Invero, l'ente impositore ben può rideterminare la superficie tassabile, per ogni annualità, a seguito di approfondimenti istruttori (tale circostanza è indicata nell'atto impugnato: “RILEVATO che dall'attività di verifica e controllo effettuata, sono emerse omissioni o difformità, relative al pagamento della TARI dovuta”). Parte opponente, di contro, non ha fornito alcun elemento probatorio tendente a dimostrare che l'area scoperta in contestazione non è idonea a produrre rifiuti o per sua natura o per il particolare uso cui è stabilmente destinata o perchè in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Deve ribadirsi, in proposito, che la società ricorrente non ha documentato, nella denuncia originaria o nella variazione, per l'anno di imposta 2021 e nei termini previsti dall'art 70 del D.lgs. 507/1993, alcuna circostanza di “non utilizzabilità” dell'immobile in questione.
Il motivo di doglianza, pertanto, non merita accoglimento.
Quanto al preteso difetto di motivazione dell'avviso di accertamento (motivo n. 2 del ricorso), la Corte osserva come l'atto impugnato presenti una motivazione adeguata, essendo ivi contenuta la corretta indicazione della "causale" dell'imposizione, degli importi iscritti e dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento (anno 2021). Deve evidenziarsi, inoltre, che l'atto impugnato non costituisce il primo ed unico atto con il quale si richiede il tributo per l'anno 2021.
Invero, l'avviso di accertamento impugnato fa esplicito riferimento “all'Avviso TARI 2021 n.
7774007211539328 dell'11/11/2021”, di cui la stessa società, come confermato dalla difesa esplicitata nell'ambito del ricorso, conosceva contenuto e presupposti.
Occorre richiamare, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cartelle di pagamento: “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione
o di pubblicazione (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato, pur in assenza di allegazione dell'avviso TARI 2021 n. 7774007211539328 dell'11.11.2021, riporta comunque i dati identificativi dell'atto in questione, certamente entrato nella sfera di conoscenza dell'odierna ricorrente, che ha dimostrato, in tal modo, di conoscere anche i presupposti dell'imposizione.
Tale rilievo, pertanto, deve essere disatteso, avendo la parte potuto effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, esercitando in toto i suoi diritti di difesa.
In ordine, infine, al terzo motivo del ricorso, il Collegio rileva come la normativa in commento non presenti alcuna obiettiva incertezza né sotto il profilo della interpretazione né sotto il profilo della applicazione, l'una e l'altra di assoluta chiarezza ed inequivocità, anche in ragione del pacifico orientamento della giurisprudenza.
Anche tale motivo, pertanto, è assolutamente infondato.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni trattate e l'evoluzione normativa/giurisprudenziale in materia costituiscono giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Brindisi, lì 30 gennaio 2026
Il Presidente/estensore dott. Salvatore Carpino